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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 19/11/2025, n. 2506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 2506 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
N. 3321/2023 Ruolo gen.
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza di discussione del 19-11-
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gemma Maresca;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29-05-2023 parte ricorrente - dipendente dell con CP_1
qualifica di infermiere professionale addetto al PO di Marcianise Reparto di Medicina – ha dedotto di aver svolto, in modo prevalente, mansioni inferiori di operatore socio sanitario nei periodi analiticamente indicati in ricorso ed ha concluso per la condanna dell' resistente alla CP_2
assegnazione esclusiva a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento dei danni da demansionamento patiti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa è stata decisa all'udienza odierna all'esito della discussione dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, è necessario verificare il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione (cfr. Cass. Civ. 6714/2003; 11045/2004; 1777/2008; 4301/2013) e che 1 l'assegnazione prevalente a mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento rende legittima anche quella parziale a compiti attinenti ad un profilo inferiore in ragione del dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.
(cfr. Cass Civ. 19419/2020)
Nella fattispecie è pacifico tra le parti (oltre che documentato) il fatto che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa -ovvero dal 01.02.2018 al 31.12.2020- prestava servizio, con la qualifica di infermiere professionale, presso il P.O. di Marcianise;
Parte ricorrente deduce che nel suddetto reparto vi era carenza di personale OSS in quanto c'erano soltanto due operatori socio sanitari al mattino ed uno il pomeriggio, non c'erano OSS nei turni notturni e un solo operatore socio sanitario era presente nei turni festivi (nel limite di 4 ore) ed assume di aver svolto, al pari di tutto il personale infermieristico del reparto, mansioni alberghiere in misura prevalente (per essersi in particolare occupato del riordino dei letti, del trasporto dei pazienti, delle incombenze igieniche sui pazienti, della pulizia della sala parto, della consegna dei prelievi in laboratorio, di prendere lenzuola, coperte, federe e cuscini;
di aiutare le pazienti a mangiare...cfr. ricorso introduttivo di lite, memoria difensiva, turni infermieri e turni OSS prod. ricorrente).
Parte convenuta ha evidenziato che nell'U.O.C. Medicina Generale vi sono n.12 posti letto ordinari e n.2 posti letto di DH -per 14 posti complessivi alla massima occupazione- ed ha dedotto che poiché l'organizzazione del reparto prevedeva una prevalente attività al mattino ( giro visita medico, giro letti, pulizia degli ambienti, procedure diagnostiche) era stata prevista, nell'orario mattutino, la presenza di almeno 2 OSS e nel pomeriggio di 1 soltanto;
ha inoltre dedotto che l'attore aveva svolto, in prevalenza, mansioni attinenti al profilo di inquadramento riconoscendo in ogni caso che lo stesso, durante i turni notturni, aveva potuto occasionalmente svolgere anche mansioni del profilo di OSS
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento;
Il dedotto prevalente svolgimento di mansioni inferiori non è infatti dimostrato dai documenti acquisiti in giudizio - in quanto dall'esame dei turni di servizio prodotti, relativi peraltro solo ad alcune mensilità (maggio 2018, ottobre 2019 e marzo 2020), non risulta che il ricorrente abbia svolto in prevalenza turni notturni (o festivi) in cui l'azienda non garantiva la presenza di OSS
(ovvero ne garantiva la presenza in numero e per orario limitato) né parte ricorrente ha depositato le cartelle infermieristiche da cui poter ricavare l'avvenuto svolgimento da parte sua di mansioni di
OSS durante specifici turni di lavoro;
d'altro canto la prova testimoniale è stata articolata in modo talmente generico - senza alcuna precisazione in ordine alla frequenza ed al tempo dedicato allo
2 svolgimento di mansioni di OSS- che è stato ritenuto del tutto inopportuno escutere i testi indicati dall'attore.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenendo conto, in ogni caso, dell'incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio iscritto al nrg 3321/2023,
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 19-11-25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
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TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Raffaella Caporale, all'esito dell'udienza di discussione del 19-11-
2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa
DA
, rapp.to e difeso dagli Avv.ti Paolo Galluccio e Giulia Stabile;
Parte_1
RICORRENTE
CONTRO
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv. Gemma Maresca;
CP_1
RESISTENTE
FATTO E SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato in data 29-05-2023 parte ricorrente - dipendente dell con CP_1
qualifica di infermiere professionale addetto al PO di Marcianise Reparto di Medicina – ha dedotto di aver svolto, in modo prevalente, mansioni inferiori di operatore socio sanitario nei periodi analiticamente indicati in ricorso ed ha concluso per la condanna dell' resistente alla CP_2
assegnazione esclusiva a mansioni corrispondenti alla categoria di appartenenza ed al risarcimento dei danni da demansionamento patiti;
instauratosi il contraddittorio si costituiva in giudizio la parte convenuta per contestare la domanda e chiederne il rigetto;
la causa è stata decisa all'udienza odierna all'esito della discussione dei procuratori delle parti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In tema di demansionamento e dequalificazione professionale è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui, affinché possa ritenersi integrata un'ipotesi di svolgimento di mansioni inferiori in violazione dell'art. 52, d.lgs. n. 165 del 2001, è necessario verificare il prevalente e costante svolgimento di compiti afferenti ad un livello di inquadramento inferiore a quello di assunzione (cfr. Cass. Civ. 6714/2003; 11045/2004; 1777/2008; 4301/2013) e che 1 l'assegnazione prevalente a mansioni corrispondenti al profilo di inquadramento rende legittima anche quella parziale a compiti attinenti ad un profilo inferiore in ragione del dovere del lavoratore di leale collaborazione nella tutela dell'interesse pubblico sotteso all'esercizio della sua attività.
(cfr. Cass Civ. 19419/2020)
Nella fattispecie è pacifico tra le parti (oltre che documentato) il fatto che il ricorrente, nel periodo oggetto di causa -ovvero dal 01.02.2018 al 31.12.2020- prestava servizio, con la qualifica di infermiere professionale, presso il P.O. di Marcianise;
Parte ricorrente deduce che nel suddetto reparto vi era carenza di personale OSS in quanto c'erano soltanto due operatori socio sanitari al mattino ed uno il pomeriggio, non c'erano OSS nei turni notturni e un solo operatore socio sanitario era presente nei turni festivi (nel limite di 4 ore) ed assume di aver svolto, al pari di tutto il personale infermieristico del reparto, mansioni alberghiere in misura prevalente (per essersi in particolare occupato del riordino dei letti, del trasporto dei pazienti, delle incombenze igieniche sui pazienti, della pulizia della sala parto, della consegna dei prelievi in laboratorio, di prendere lenzuola, coperte, federe e cuscini;
di aiutare le pazienti a mangiare...cfr. ricorso introduttivo di lite, memoria difensiva, turni infermieri e turni OSS prod. ricorrente).
Parte convenuta ha evidenziato che nell'U.O.C. Medicina Generale vi sono n.12 posti letto ordinari e n.2 posti letto di DH -per 14 posti complessivi alla massima occupazione- ed ha dedotto che poiché l'organizzazione del reparto prevedeva una prevalente attività al mattino ( giro visita medico, giro letti, pulizia degli ambienti, procedure diagnostiche) era stata prevista, nell'orario mattutino, la presenza di almeno 2 OSS e nel pomeriggio di 1 soltanto;
ha inoltre dedotto che l'attore aveva svolto, in prevalenza, mansioni attinenti al profilo di inquadramento riconoscendo in ogni caso che lo stesso, durante i turni notturni, aveva potuto occasionalmente svolgere anche mansioni del profilo di OSS
Tanto premesso il ricorso non può trovare accoglimento;
Il dedotto prevalente svolgimento di mansioni inferiori non è infatti dimostrato dai documenti acquisiti in giudizio - in quanto dall'esame dei turni di servizio prodotti, relativi peraltro solo ad alcune mensilità (maggio 2018, ottobre 2019 e marzo 2020), non risulta che il ricorrente abbia svolto in prevalenza turni notturni (o festivi) in cui l'azienda non garantiva la presenza di OSS
(ovvero ne garantiva la presenza in numero e per orario limitato) né parte ricorrente ha depositato le cartelle infermieristiche da cui poter ricavare l'avvenuto svolgimento da parte sua di mansioni di
OSS durante specifici turni di lavoro;
d'altro canto la prova testimoniale è stata articolata in modo talmente generico - senza alcuna precisazione in ordine alla frequenza ed al tempo dedicato allo
2 svolgimento di mansioni di OSS- che è stato ritenuto del tutto inopportuno escutere i testi indicati dall'attore.
Resta assorbita ogni altra questione.
Le spese di lite possono essere integralmente compensate tra le parti tenendo conto, in ogni caso, dell'incertezza del quadro probatorio.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere così provvede nel giudizio iscritto al nrg 3321/2023,
Rigetta il ricorso e compensa le spese di lite tra le parti.
Santa Maria Capua Vetere, 19-11-25
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Raffaella Caporale
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