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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 15/12/2025, n. 1647 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1647 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4456/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CARANNANTE Parte_1
CORINNA);
E nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CARANNANTE CORINNA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili-
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 15.02.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto dei18.02.2022-17.03.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ ■ L'abitazione coniugale di sita in Palermo, via Cruillas n. 185, continuerà ad essere assegnata alla SI.ra . I figli dei coniugi sono entrambi Pt_1 maggiorenni. I coniugi concordano che entrambi i figli e Per_1 Per_2 manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio coniugale ove abiteranno con la madre con tutto l'arredo ed il corredo ivi contenuto, ad esclusione degli oggetti ed effetti personali del SI. che ha già provveduto CP_1
a prelevarli.
■ Nessuno dei coniugi svolge attività lavorativa. In relazione al mantenimento di entrambi i figli ed , (maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_1 indipendenti) tenuto conto, delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il SI. si CP_1 impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per entrambi i figli un importo pari ad € 400,00, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese sino al raggiungimento della loro stabile autonomia economica. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza a partire dall'anno successivo alla omologa della separazione. Tutte le spese scolastiche straordinarie, le spese mediche non erogate dal S.S.N., nonché attività sportive
e artistiche, saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%
- 2 - ciascuno, così come eventuali viaggi culturali cui i figli dovessero partecipare.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere adeguatamente documentate e comunque preventivamente concordate da entrambi i genitori.
■ Entrambi i genitori si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dei figli”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 24/06/1995, da , nato a Parte_1
PALERMO il 22/01/1973, e da nata a [...] il Controparte_1
30/06/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 64, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
- 3 -
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE
riunito in Camera di Consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Monica Montante Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 4456/2025 R.G.N.C.
PROMOSSO DA
, nato a [...] il [...] (Avv. CARANNANTE Parte_1
CORINNA);
E nata a [...] il [...] (Avv. Controparte_1
CARANNANTE CORINNA);
CON L'INTERVENTO del Pubblico Ministero
AVENTE AD OGGETTO
Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili-
Conclusioni dei ricorrenti: si vedano note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 1.12.2025 - celebrata con modalità cartolare ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.-.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Deve preliminarmente darsi atto che il presente provvedimento viene emesso a seguito della riserva assunta ex lege all'esito della scadenza del termine per il deposito di note scritte assegnato alle parti in sostituzione dell'udienza dell'1.12.2025.
Con le predette note, tempestivamente depositate, le parti hanno manifestato la volontà di non riconciliarsi e hanno confermato il ricorso
2. Ricorrono le condizioni di legge per l'accoglimento della domanda.
Ed infatti:
• la separazione tra i coniugi si è protratta ininterrottamente per il termine di legge a far tempo dalla comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale nella procedura di separazione, avvenuta all'udienza del 15.02.2022;
• la separazione consensuale tra le parti è stata omologata dal Tribunale di Palermo con decreto dei18.02.2022-17.03.2022;
• i coniugi non risultano essersi riconciliati medio tempore, non avendo ripreso la convivenza e non avendo ricostituito la comunione materiale e spirituale interrotta con la separazione.
Le parti, inoltre, hanno compiutamente indicato le condizioni inerenti ai loro rapporti successivi al divorzio nell'ambito del ricorso introduttivo e delle successive note di trattazione scritta, che in questa sede vengono riportate:
“ ■ L'abitazione coniugale di sita in Palermo, via Cruillas n. 185, continuerà ad essere assegnata alla SI.ra . I figli dei coniugi sono entrambi Pt_1 maggiorenni. I coniugi concordano che entrambi i figli e Per_1 Per_2 manterranno la residenza prevalente ed anagrafica presso il domicilio coniugale ove abiteranno con la madre con tutto l'arredo ed il corredo ivi contenuto, ad esclusione degli oggetti ed effetti personali del SI. che ha già provveduto CP_1
a prelevarli.
■ Nessuno dei coniugi svolge attività lavorativa. In relazione al mantenimento di entrambi i figli ed , (maggiorenni ma non economicamente Per_2 Per_1 indipendenti) tenuto conto, delle attuali esigenze degli stessi, del tenore di vita goduto, dei tempi di permanenza presso ciascun genitore, il SI. si CP_1 impegna a corrispondere a titolo di mantenimento per entrambi i figli un importo pari ad € 400,00, da versare entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese sino al raggiungimento della loro stabile autonomia economica. Tale importo dovrà essere rivalutato annualmente secondo gli indici ISTAT, con decorrenza a partire dall'anno successivo alla omologa della separazione. Tutte le spese scolastiche straordinarie, le spese mediche non erogate dal S.S.N., nonché attività sportive
e artistiche, saranno a carico di entrambi i genitori in misura pari al 50%
- 2 - ciascuno, così come eventuali viaggi culturali cui i figli dovessero partecipare.
Tutte le spese straordinarie dovranno essere adeguatamente documentate e comunque preventivamente concordate da entrambi i genitori.
■ Entrambi i genitori si danno il consenso al rilascio ed al rinnovo del passaporto dei figli”.
3. Le superiori condizioni non sono contrarie né all'ordine pubblico nè a norme imperative e possono, pertanto, essere recepite.
4. Non ricorre alcuna ipotesi che autorizzi pronuncia di condanna alle spese.
P.Q.M.
Il Tribunale, come sopra composto, nel contraddittorio delle parti, definitivamente pronunciando, così provvede ai sensi dell'art. 473 bis. 51
c.p.c.:
1) preso atto degli accordi intervenuti tra le parti, dichiara la cessazione degli effetti civili conseguenti alla trascrizione del matrimonio concordatario contratto in Palermo in data 24/06/1995, da , nato a Parte_1
PALERMO il 22/01/1973, e da nata a [...] il Controparte_1
30/06/1970, trascritto nei registri dello Stato civile di detto Comune al n. 64, parte II, serie A, dell'anno 1995, alle condizioni riportate in parte motiva;
2) nulla sulle spese.
Così deciso in Palermo, nella Camera di Consiglio della I Sezione Civile del
Tribunale, il 4.12.2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Presidente
e dal Giudice relatore.
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