Sentenza 19 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 19/05/2025, n. 567 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 567 |
| Data del deposito : | 19 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA in nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
Prima Sezione Civile
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale in composizione monocratica ed in funzione di giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 62 del R.G.A.C. per l'anno 2021, promossa da nato a [...] il [...], C.F.: Parte_1 [...]
, difeso dagli avv.ti Antonio Nisticò e Maria De Giorgio;
C.F._1
ricorrente contro
(C.F. e P.I.: Controparte_1
), in persona del legale rappresentante p.t., difesa dall'avv. P.IVA_1
Giuseppe Muraca;
resistente provvedendo sulle conclusioni rassegnate dalle parti nei rispettivi atti di causa.
RAGIONI DELLA DECISIONE
L'epigrafato ricorrente, sul presupposto di avere svolto mansioni di dirigente della struttura semplice , chiede Parte_2
l'accertamento del suo diritto alla maggiore retribuzione di posizione minima unificata, corrispondente alla differenza annua tra quanto effettivamente corrispostogli (€ 4.830,54 annui, corrispondenti ad un incarico di alta specializzazione – linea professionale) e quanto effettivamente ad esso spettante
(€ 9.869,47 annui, corrispondenti all'incarico di direzione di struttura semplice
1
Cont CZ n. 678 del 24.08.2015, avente ad oggetto “Equiparazione dell'indennità di posizione variabile della nuova ”, a partire dal 01.01.2015 e Parte_3
fino alla cessazione del rapporto di lavoro;
con conseguente condanna dell'amministrazione a corrispondergli la differenza retributiva tra quanto corrisposto e quanto effettivamente dovuto per le suindicate voci, per il periodo non caduto in prescrizione 01.03.2009 – 31.07.2019, pari ad € 81.238,00, oltre alla eventuale differenza dovuta a titolo di trattamento di fine servizio.
Osta, tuttavia, all'accertamento del preteso diritto la fondata eccezione dell' resistente che la domanda spiegata è inammissibile per violazione CP_1
del ne bis in idem, essendo intervenuta tra le parti, per il medesimo titolo, sentenza passata in cosa giudicata.
L'interessato ripropone infatti nel presente giudizio la medesima domanda che ha già formato oggetto della causa precedente spiegata nei confronti dell'
[...]
, definita dal giudice del lavoro di questo Tribunale con sentenza Parte_3
irrevocabile di rigetto n. 113/2017, emessa il 02.02.2017 (cfr. all. nn. 1 e 2 fascicolo resistente).
Nel procedimento deciso con la suddetta pronuncia, il dott. esponeva di Pt_1
essere stato assegnato, a partire dal 1986, al Centro Dialisi di Chiaravalle
Centrale, dove aveva espletato di fatto e continuativamente le mansioni di dirigente della struttura semplice Parte_2
; aveva pertanto richiesto la corresponsione delle differenze retributive
[...]
maturate dal 2006 al 28.02.2014 (data di deposito del ricorso) per lo svolgimento delle funzioni di dirigente di struttura semplice, ancorché in assenza di un formale incarico, oltre al TFR ed ai contributi previdenziali ed assistenziali.
Il Giudice del Lavoro, dott.ssa Laura Orlando, premettendo che la ripartizione interna delle in strutture semplici e complesse, con la Parte_4
2 previsione di dirigenti medici responsabili delle medesime, richiede un procedimento di istituzione delle strutture medesime a carattere formale, nel quale trovano fondamento anche la definizione delle funzioni proprie dei medici con responsabilità apicali e la determinazione delle risorse economiche necessarie per garantirne l'autonomia organizzativa, ha ritenuto che il dott. non Pt_1
avesse allegato a quale struttura semplice egli facesse in concreto riferimento in ragione dei compiti espletati (essendo pacifico il difetto di conferimento formale dell'incarico) e soprattutto non avesse prodotto in giudizio la documentazione attestante l'organizzazione dell'azienda sanitaria e dunque l'effettivo svolgimento dei propri compiti all'interno di una struttura semplice, formalmente individuata dall'atto aziendale, sicché non era chiaro a quale struttura semplice volesse fare riferimento;
che, anche volendo individuare nel P.O. di Chiaravalle
Centrale e nel Centro di Dialisi l'articolazione in questione, non risultava provata l'attribuzione ad essa dello status di struttura semplice. Né – proseguiva il giudice
- la documentazione esibita valeva a superare il difetto di allegazione e prova in odine alla rigorosa sequenza procedimentale posta a base della istituzione di strutture che comportino modifiche organizzative sostanziali, in difetto, peraltro, di un atto di conferimento formale dell'incarico di cui egli era destinatario. Per tali motivi, il giudice ha rigettato la domanda. La suddetta sentenza non è stata impugnava, divenendo così irrevocabile.
Parte ricorrente replica all'eccezione di giudicato opposta dall'amministrazione, deducendo: che è infondata la contestazione circa la copertura della materia del contendere in forza del giudicato proveniente dalla sentenza in atti, atteso che la domanda precedente era fondata sulla richiesta del riconoscimento di mansioni superiori alla quale conseguiva accessoriamente il riconoscimento del relativo regime retributivo, laddove la domanda odierna si basa sulla richiesta della corretta applicazione delle voci retributive previste dal CCNL, oltre che di quelle derivanti dalla deliberazione del Commissario Straordinario , Parte_3
indicati in ricorso;
che, in ogni caso, ove anche fosse ipotizzabile un sopravvenuto giudicato, esso andrebbe riferito soltanto al periodo anteriore alla proposizione del precedente ricorso (28.02.2014), con salvezza, dunque, del periodo
3 successivo fino alla data del suo pensionamento (01.08.2019) con riferimento alle voci retributive derivanti dal CCNL, mentre non andrebbe a toccare le differenze retributive derivanti dalla deliberazione del Commissario Straordinario
[...]
n. 678 del 24.08.2015, successiva al precedente ricorso, che infatti non Parte_3
ne faceva menzione.
Sennonché, la deduzione attorea urta con il principio sancito dai giudici della
Suprema Corte, secondo il quale, nei rapporti di durata, anche di lavoro, il vincolo del giudicato, sia pur formato in relazione a periodi temporali diversi, opera quando il fatto costitutivo sia lo stesso ed in relazione ai soli aspetti permanenti del rapporto, con esclusione di quelli variabili (cfr. ord. Cass n. 17223/2020).
Nella specie, il fatto costitutivo posto invariabilmente a base delle rivendicazioni economiche del ricorrente è, come nel precedente ricorso, così in quello attuale, il preteso svolgimento fattuale dell'incarico di Dirigente della struttura semplice
, la cui natura (di struttura Parte_2
semplice) non è però emersa nell'ambito del giudizio definito con la suindicata sentenza n. 113/2017, a cui l'istante ha prestato quiescenza favorendone il passaggio in giudicato.
L'identità tra l'odierna pretesa e quella fatta valere nel procedimento definito con la sentenza n. 113/2017 trova del resto conferma nella circostanza che parte attrice assuma come atto interruttivo della prescrizione del credito oggetto della presente causa il (precedente) ricorso giudiziale definito con siffatta pronuncia, così enucleando: “Stante l'applicabilità al caso di specie del termine prescrizionale quinquennale ex art. 2948 c.c., ed anche al fine di una più semplice ricostruzione della fattispecie, il ricorrente espressamente limita la propria richiesta alle annualità dall'anno 2009 (a partire dal 1° marzo 2009: anno coperto, in termini di prescrizione, dalla presentazione del precedente ricorso in data 28.2.2014 allegato sub. doc. 3) all'anno 2019 (fino alla data del 31 luglio
2019: ultimo giorno lavorativo prima del suo collocamento in pensione)”.
Tanto comporta la declaratoria di inammissibilità della odierna domanda, non solo per il periodo coperto dall'intervenuto giudicato, ma anche per il periodo,
4 successivo, oggetto del presente giudizio tra le stesse parti che, sebbene riferito ad un diverso periodo temporale, inerisce al medesimo rapporto giuridico, in relazione alla pretesa retribuzione della posizione minima unificata, sicché la soluzione sulla questione della natura giuridica della struttura semplice U.O.
Nefrologia e Dialisi di Chiaravalle Centrale, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nella precedente sentenza irrevocabile, preclude in questa sede il riesame dello stesso punto di diritto accertato e risolto.
Parte ricorrente assume, però, che il giudicato, quand'anche fosse ipotizzabile, non andrebbe a toccare le differenze retributive derivanti dalla deliberazione del
Commissario Straordinario n. 678 del 24.08.2015, successiva Parte_3
al precedente ricorso che non ne fa menzione.
Al riguardo, giova rilevare: che, con deliberazione n. 1960 del 07.07.2011,
l' revocava l'incarico di Direzione della struttura semplice “ CP_1 [...]
” che era stato conferito al ricorrente con delibera n. 1116 Parte_2
del 07.04.2011 (in quanto la suddetta Unità Operativa era stata prevista dalla deliberazione n. 2662 del 28.12.2010, di approvazione dell'Atto di
Riorganizzazione Funzionale dell' che era stata dichiarata CP_1 giudizialmente antisindacale, per cui l' ne aveva disposto la revoca, con CP_3
conseguente caducazione, tra le altre, della delibera di conferimento al ricorrente dell'incarico di Direzione della struttura semplice “ Parte_2
”); che, con deliberazione n. 678 del 24.08.2015 (“Equiparazione
[...]
Cont dell'indennità di posizione variabile della nuova di ”), l'Azienda Parte_3
riconosceva al ricorrente (la nuova posizione variabile aziendale, ovvero) il 3° livello della graduazione delle funzioni, corrispondente ad un incarico di struttura semplice di fascia A;
che, con delibera n. 739 del 11.11.2016, l' CP_1 dichiarava la decadenza del ricorrente dall'incarico di Direzione della struttura semplice “ ” (non più presente nel nuovo atto Parte_2
aziendale DCA n. 86/2016), con salvezza del trattamento economico in atto goduto, fino al conferimento del nuovo incarico;
che, con deliberazione n. 87 del
07.02.2018, relativa alla ricollocazione interna del ricorrente, l'Azienda gli conferiva l'incarico professionale di alta specializzazione pari al 5° livello della
5 graduazione delle funzioni di cui alla deliberazione n. 394 del 19.04.2017, precisando che, fino alla scadenza dell'ultimo contratto in corso (31.03.2018), sarebbe stato corrisposto il trattamento economico in godimento in applicazione delle norme di salvaguardia e che successivamente alla scadenza sarebbe stato applicato il trattamento economico corrispondente all'incarico di cui alla medesima deliberazione.
Pertanto, a partire dal 24.08.2015 (data della deliberazione n. 678 del 24.08.2015 avente ad oggetto “Equiparazione dell'indennità di posizione variabile della nuova ”) e fino al 31.03.2018 (data di scadenza dell'ultimo Parte_3
contratto in corso), il ricorrente aveva diritto ad una retribuzione di posizione composta dalle seguenti voci: retribuzione minima unificata, pari ad euro 371,58 mensili, differenza sui minimi pari ad euro 387,61 e retribuzione variabile aziendale pari ad euro 625,43: la somma di tali voci ammonta ad euro 1.384,62 mensili, corrispondente ad euro 18.000,00 annuali (dal prospetto contabile di cui all'allegato n. 6 del fascicolo di parte resistente, redatto dal settore gestione economica del personale dell'azienda, emerge che la voce differenza sui minimi
è già inclusa nella retribuzione variabile aziendale: € 387,61 + € 625,43 = €
1.013,04 mensili, pari ad € 18.000,00 annui).
E, per come risulta dalle buste paga prodotte dallo stesso ricorrente (cfr. a titolo esemplificativo la busta paga relativa al mese di marzo 2017, di cui al doc. n. 13 fascicolo attoreo), l'importo che egli ha percepito a titolo di retribuzione di posizione, nel periodo 24.08.2015-31.03.2018, corrisponde esattamente alla somma delle tre suddette voci (retribuzione minima unificata, differenza sui minimi e retribuzione variabile aziendale), sicché null'altro gli è dovuto per tale causale.
Per tutte le ragioni esposte, il ricorso va rigettato.
La complessità della vicenda induce ad una compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
6 Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Catanzaro, 16.05.2025
Il Giudice del Lavoro
Francesco Aragona
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