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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 105 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 105 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 105/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8792/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
_2 - CF__2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. CF_Resistente_1 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7308/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30.10.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra _2 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli avverso il diniego di un rimborso per somme trattenute a titolo di IRPEF su un'indennità aggiuntiva del TFR di cui al dpr 1034/1984 in qualità di dipendente del MEF.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che << il ricorso merita accoglimento in quanto, come tra l'altro in linea con la giurisprudenza di merito e recente giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi la natura composita dell'indennità oggetto di tassazione per cui la stessa deve ritenersi costituita anche da contributi dei dipendenti oltre che da altre fonti di diversa natura e per tale natura composita ne deriva l'assoggettamento ad un regime di tassazione separata di cui all'art. 19 comma 2 bis del TUIR e conseguentemente il non assoggettamento a tassazione integrale. Trattasi, pertanto, di emolumento equiparabile alle c.d. indennità equipollenti ex art. 17 lett. a TUIR per cui ne deriva l'applicabilità dell'art. 19 comma 2 bis TUIR che prevede la riduzione della base imponibile così come correttamente asserito dalla parte ricorrente>>
Con l'accoglimento del ricorso sono state compensate le spese di lite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate con atto di appello notificato a mezzo pec in data 23.12.2024 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 30.12.2024.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Napoli aveva accolto il ricorso proposto da _2, erede di Resistente_1, in merito al rimborso delle ritenute IRPEF operate sull'indennità aggiuntiva di fine servizio disciplinata dal d.P.R. 1034/1984. La contribuente aveva sostenuto che la tassazione fosse stata erroneamente applicata sull'intero importo erogato dal fondo di previdenza (pari a € 60.762,00), mentre avrebbe dovuto riguardare soltanto la quota residua al netto delle riduzioni previste dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. Da tale calcolo emergeva, a suo dire, un'imposta dovuta di € 7.414,03, contro i € 13.975,26 effettivamente trattenuti, con un credito da rimborsare di € 6.561,23.
L'Ufficio premette che , già in primo grado, aveva contestato integralmente questa ricostruzione, evidenziando anzitutto l'assenza di prova circa la legittimazione della ricorrente a subentrare nei diritti del de cuius, la mancata produzione della dichiarazione di successione e dei mandati di pagamento attestanti l'erogazione delle somme, oltre al rischio di decadenza dei termini ex art. 38 DPR 602/1973. In merito al merito della pretesa, l'Agenzia aveva richiamato la disciplina del TUIR e la prassi amministrativa, sostenendo che l'indennità aggiuntiva corrisposta dal fondo di previdenza non costituisse un'indennità “equipollente” al TFR soggetta a tutte le riduzioni invocate, bensì una prestazione con natura previdenziale composita, tassabile separatamente ma senza l'ulteriore abbattimento legato alla quota di contribuzione a carico del dipendente, in quanto inesistente. Nell'atto di appello, l'Agenzia critica la sentenza per difetto di motivazione, osservando che i giudici si sono limitati ad aderire alle richieste della contribuente senza fornire criteri di calcolo né indicare da quali dati documentali abbiano tratto le proprie conclusioni, scartando aprioristicamente i conteggi dell'Ufficio.
Richiama quindi, a sostegno della propria posizione, non solo la normativa primaria, ma anche il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (prot. n. 168969/2023), secondo cui la prestazione in questione va trattata come indennità equipollente al TFR, ma con tassazione separata limitata alla deduzione forfettaria di € 309,87 per anno di servizio, senza applicazione dell'ulteriore riduzione, in assenza di contributi a carico del lavoratore. L'Avvocatura ha ricordato, inoltre, che la Cassazione (con varie pronunce tra 2016 e 2021) ha consolidato l'orientamento secondo cui tali indennità hanno natura previdenziale e vanno tassate con il meccanismo della tassazione separata, ma senza ulteriori abbattimenti.
Sulla base di questi principi, l'Agenzia afferma che, se anche fosse provata la spettanza del rimborso e la legittimazione dell'erede, l'importo riconoscibile non sarebbe quello di € 6.561,23, bensì, a seguito di calcoli conformi all'interpretazione della Cassazione e dell'Avvocatura, pari a € 2.922,07. L'appello si chiude dunque con la richiesta principale di riforma integrale della sentenza impugnata e di conferma della legittimità del diniego di rimborso;
in subordine, ove mai fosse riconosciuto un diritto al rimborso, la riduzione della pretesa nei limiti dell'importo indicato dall'Ufficio, cioè € 2.922,07.
Si costituisce in giudizio la controparte _2 , erede del de cuius, che replica all'appello dell'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità di molte doglianze poiché mai sollevate in primo grado. In particolare, l'Ufficio introduce per la prima volta questioni relative alla carenza di quantificazione della domanda e di documentazione a supporto, che non possono essere esaminate in appello per rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
Quanto alla presunta carenza di motivazione della sentenza, la contribuente rileva che il giudice non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le deduzioni delle parti, ma solo a esporre le ragioni del proprio convincimento. Le censure dell'Agenzia sono qualificate come generiche, prive di reale contenuto e in violazione dell'art. 342 c.p.c., che richiede specifica individuazione dei punti contestati e delle ragioni di riforma.
Le ulteriori accuse di travisamento dei fatti e di falsa rappresentazione della realtà vengono ritenute astratte e inconcludenti, poiché non accompagnate da un'indicazione del diverso contenuto decisorio reclamato.
Anche la domanda subordinata dell'Ufficio – limitare il rimborso a un importo inferiore – viene considerata inammissibile, trattandosi di istanza nuova mai formulata in primo grado.
In conclusione, la contribuente chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio con attribuzione.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione sollevata dall'appellata circa la pretesa novità dei motivi di appello riguardanti la legittimazione ad agire e la carenza di prova della sua qualità di erede.
Dalla lettura delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate in primo grado risulta infatti che tali questioni erano già state sollevate. L'Ufficio aveva espressamente contestato la mancata produzione in atti di qualsiasi documentazione idonea a comprovare la legittimazione della sig.ra _2 a richiedere il rimborso in luogo del de cuius. In particolare, era stato rilevato che non risultava prodotta alcuna dichiarazione di successione, necessaria anche in considerazione del patrimonio immobiliare del de cuius;
mancavano i mandati di pagamento attestanti l'effettiva erogazione delle somme da parte del fondo di previdenza, indispensabili per verificare sia la spettanza del diritto sia il rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 38 DPR 602/1973; conseguentemente, non era stato dimostrato che la contribuente avesse la qualità di erede universale e fosse legittimata a proporre l'istanza di rimborso.
Tali rilievi, già contenuti nelle difese di primo grado, integrano una contestazione piena della legittimazione attiva e dell'onere probatorio gravante sulla contribuente, sicché non può sostenersi che si tratti di questioni nuove introdotte soltanto in appello. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità per novità dei motivi, sollevata dalla parte appellata, deve essere rigettata, in quanto infondata alla luce degli atti del primo grado di giudizio.
In diritto l'appello va accolto parzialmente alla luce della più recente giurisprudenza che ha affermato il seguente principio “Orbene, a tal riguardo questa Corte ha recentemente affermato che alla tassazione separata sulla liquidazione dell' indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 - bis, T.
U.I.R. (Cass. n. 27341/2024, Rv. 67272701).” (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 06/03/2025) 15/03/2025,
n. 6941)
La questione oggetto di causa attiene, infatti, al corretto trattamento fiscale dell'indennità erogata, all'atto della cessazione del servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (oggi
MEF). La sentenza di primo grado ha escluso l'assoggettabilità ad IRPEF ritenendo che il Fondo fosse integralmente formato da contribuzioni dei dipendenti;
tale premessa fattuale – decisiva ai fini dell'applicazione dell'ulteriore abbattimento previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR – non risulta tuttavia sorretta da puntuale riscontro istruttorio ed è smentita dall'orientamento giurisprudenziale più recente, cui questo Collegio intende dare continuità.
Invero, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sez. 13, con sentenza
23.04.2024, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (istanza di rimborso IRPEF su indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal medesimo Fondo), ha già chiarito – sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e delle pronunce di legittimità ivi richiamate – < esso non è alimentato da contributi diretti posti a carico dei lavoratori, bensì, in via prevalente, da premi di produttività, incentivi connessi all'attività istituzionale dell'Amministrazione finanziaria, proventi da sanzioni pecuniarie e da altre entrate di derivazione pubblicistica (tra cui percentuali sulle vincite del gioco del lotto), sicché l'indennità corrisposta assume la fisionomia di retribuzione differita assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, con conseguente applicazione del regime della tassazione separata per cui < comma 1, lettera a), del Tuir, essendo imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza, tuttavia, tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.>>
La recente Cass. civ., Sez. V, Ord. 15.03.2025, n. 6941 (ud. 06.03.2025), intervenuta su analoga controversia ha ribadito in termini espliciti il medesimo principio, richiamando altresì il precedente Cass. 27341/2024: nella liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, non trova applicazione la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR, difettando il presupposto stesso della norma, vale a dire la presenza di contributi previdenziali posti (anche solo in parte) direttamente a carico dei lavoratori;
resta invece operante la sola deduzione forfettaria pari ad
€ 309,87 per ciascun anno di servizio prevista dal primo periodo del medesimo comma.
La Cassazione, nel ricostruire la composizione del Fondo, ha valorizzato le fonti normative istitutive (in particolare il D.P.R. n. 1034/1984, art. 2) dalle quali emerge l'afflusso di risorse di natura pubblicistica – proventi di vendita beni confiscati, sanzioni pecuniarie, entrate da gioco del lotto, ecc. – confermando che l'eventuale riflesso economico riconducibile all'attività del personale è solo indiretto e non Banca_1 contribuzione previdenziale a carico del dipendente idonea ad attivare il meccanismo riduttivo dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis.
Per la Corte di cassazione sentenza 6941/2025, infatti, << Tuttavia, il Fondo in questione è alimentato dalle voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del D.P.R. n. 1034 del 1984, di natura pubblicistica, rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed e) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, il personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l' iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo. Solo successivamente, questi si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Considerato, dunque, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del
T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.>>
Tali approdi ermeneutici, ai quali il Collegio aderisce, rendono superato l'orientamento (peraltro isolato) che aveva in passato prospettato la totale esclusione da imposizione in ragione di una presunta integrale contribuzione dei dipendenti;
lo stesso arresto di primo grado qui impugnato, nel ritenere “non assoggettabile ad IRPEF” l'indennità perché formata esclusivamente da contribuzioni dei lavoratori, non si confronta con la struttura normativa del Fondo né con la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, incorrendo così nei vizi motivazionali denunciati dall'Ufficio.
Recependo dunque l'indirizzo consolidato: (i) l'indennità aggiuntiva/fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del personale MEF rientra fra le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR;
(ii) essa è soggetta a tassazione separata;
(iii) ai sensi dell'art. 19, comma 2- bis, TUIR si applica la sola riduzione forfettaria di € 309,87 per ciascun anno di servizio e non la ulteriore riduzione prevista dalla norma.
L'Agenzia ha già dato seguito a tale quadro applicativo riconoscendo in corso di causa il rimborso parziale in favore del contribuente per € 2.922,07, risultante dal ricalcolo dell'imponibile secondo i criteri sopra richiamati, sempreché fosse stata data dimostrazione della qualità di erede e della ulteriore documentazione richiesta che non risulta prodotta neanche in grado di appello. Relativamente a tale importo l'appello va, pertanto, rigettato.
L'appello pertanto va accolto parzialmente con riforma della sentenza impugnata e rigetto parziale dell'iniziale ricorso.
Le ragioni di contrasto tra le parti, unitamente al mutamento interpretativo consolidatosi solo in epoca recente, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come in motivazione. Compensa spese doppio grado
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/12/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
SCOGNAMIGLIO PAOLO, Presidente
NAPOLI MAURIZIO, RE
LAUDIERO VINCENZO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 8792/2024 depositato il 30/12/2024
proposto da
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Napoli - Piazza Duca Degli Abruzzi, 31 80142 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Resistente_1 - CF_Resistente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
_2 - CF__2
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 14875/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
9 e pubblicata il 30/10/2024
Atti impositivi: - DINIEGO RIMBORSO n. CF_Resistente_1 IRPEF-ALTRO 2020
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 7308/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: ILLUSTRA IL PROPRIO ATTO DI APPELLO
Resistente/Appellato: ILLUSTRA LE PROPRIE CONTRODEDUZIONI
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza depositata il 30.10.2024 la Corte di Giustizia di primo grado di Napoli ha accolto il ricorso proposto dalla sig.ra _2 nei confronti della Ag. Entrate Direzione Provinciale II Di Napoli avverso il diniego di un rimborso per somme trattenute a titolo di IRPEF su un'indennità aggiuntiva del TFR di cui al dpr 1034/1984 in qualità di dipendente del MEF.
Il Giudice di primo grado ha accolto il ricorso ritenendo che << il ricorso merita accoglimento in quanto, come tra l'altro in linea con la giurisprudenza di merito e recente giurisprudenza di legittimità, deve considerarsi la natura composita dell'indennità oggetto di tassazione per cui la stessa deve ritenersi costituita anche da contributi dei dipendenti oltre che da altre fonti di diversa natura e per tale natura composita ne deriva l'assoggettamento ad un regime di tassazione separata di cui all'art. 19 comma 2 bis del TUIR e conseguentemente il non assoggettamento a tassazione integrale. Trattasi, pertanto, di emolumento equiparabile alle c.d. indennità equipollenti ex art. 17 lett. a TUIR per cui ne deriva l'applicabilità dell'art. 19 comma 2 bis TUIR che prevede la riduzione della base imponibile così come correttamente asserito dalla parte ricorrente>>
Con l'accoglimento del ricorso sono state compensate le spese di lite.
La sentenza di primo grado è stata impugnata dalla Agenzia delle Entrate con atto di appello notificato a mezzo pec in data 23.12.2024 alla controparte e depositato telematicamente alla CGT di 2° grado della Campania in data 30.12.2024.
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la decisione con cui la Corte di giustizia tributaria di primo grado di
Napoli aveva accolto il ricorso proposto da _2, erede di Resistente_1, in merito al rimborso delle ritenute IRPEF operate sull'indennità aggiuntiva di fine servizio disciplinata dal d.P.R. 1034/1984. La contribuente aveva sostenuto che la tassazione fosse stata erroneamente applicata sull'intero importo erogato dal fondo di previdenza (pari a € 60.762,00), mentre avrebbe dovuto riguardare soltanto la quota residua al netto delle riduzioni previste dall'art. 17, comma 1, e dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR. Da tale calcolo emergeva, a suo dire, un'imposta dovuta di € 7.414,03, contro i € 13.975,26 effettivamente trattenuti, con un credito da rimborsare di € 6.561,23.
L'Ufficio premette che , già in primo grado, aveva contestato integralmente questa ricostruzione, evidenziando anzitutto l'assenza di prova circa la legittimazione della ricorrente a subentrare nei diritti del de cuius, la mancata produzione della dichiarazione di successione e dei mandati di pagamento attestanti l'erogazione delle somme, oltre al rischio di decadenza dei termini ex art. 38 DPR 602/1973. In merito al merito della pretesa, l'Agenzia aveva richiamato la disciplina del TUIR e la prassi amministrativa, sostenendo che l'indennità aggiuntiva corrisposta dal fondo di previdenza non costituisse un'indennità “equipollente” al TFR soggetta a tutte le riduzioni invocate, bensì una prestazione con natura previdenziale composita, tassabile separatamente ma senza l'ulteriore abbattimento legato alla quota di contribuzione a carico del dipendente, in quanto inesistente. Nell'atto di appello, l'Agenzia critica la sentenza per difetto di motivazione, osservando che i giudici si sono limitati ad aderire alle richieste della contribuente senza fornire criteri di calcolo né indicare da quali dati documentali abbiano tratto le proprie conclusioni, scartando aprioristicamente i conteggi dell'Ufficio.
Richiama quindi, a sostegno della propria posizione, non solo la normativa primaria, ma anche il parere reso dall'Avvocatura Generale dello Stato (prot. n. 168969/2023), secondo cui la prestazione in questione va trattata come indennità equipollente al TFR, ma con tassazione separata limitata alla deduzione forfettaria di € 309,87 per anno di servizio, senza applicazione dell'ulteriore riduzione, in assenza di contributi a carico del lavoratore. L'Avvocatura ha ricordato, inoltre, che la Cassazione (con varie pronunce tra 2016 e 2021) ha consolidato l'orientamento secondo cui tali indennità hanno natura previdenziale e vanno tassate con il meccanismo della tassazione separata, ma senza ulteriori abbattimenti.
Sulla base di questi principi, l'Agenzia afferma che, se anche fosse provata la spettanza del rimborso e la legittimazione dell'erede, l'importo riconoscibile non sarebbe quello di € 6.561,23, bensì, a seguito di calcoli conformi all'interpretazione della Cassazione e dell'Avvocatura, pari a € 2.922,07. L'appello si chiude dunque con la richiesta principale di riforma integrale della sentenza impugnata e di conferma della legittimità del diniego di rimborso;
in subordine, ove mai fosse riconosciuto un diritto al rimborso, la riduzione della pretesa nei limiti dell'importo indicato dall'Ufficio, cioè € 2.922,07.
Si costituisce in giudizio la controparte _2 , erede del de cuius, che replica all'appello dell'Agenzia delle Entrate eccependo in via preliminare l'inammissibilità di molte doglianze poiché mai sollevate in primo grado. In particolare, l'Ufficio introduce per la prima volta questioni relative alla carenza di quantificazione della domanda e di documentazione a supporto, che non possono essere esaminate in appello per rispetto del principio del doppio grado di giurisdizione.
Quanto alla presunta carenza di motivazione della sentenza, la contribuente rileva che il giudice non è tenuto a rispondere puntualmente a tutte le deduzioni delle parti, ma solo a esporre le ragioni del proprio convincimento. Le censure dell'Agenzia sono qualificate come generiche, prive di reale contenuto e in violazione dell'art. 342 c.p.c., che richiede specifica individuazione dei punti contestati e delle ragioni di riforma.
Le ulteriori accuse di travisamento dei fatti e di falsa rappresentazione della realtà vengono ritenute astratte e inconcludenti, poiché non accompagnate da un'indicazione del diverso contenuto decisorio reclamato.
Anche la domanda subordinata dell'Ufficio – limitare il rimborso a un importo inferiore – viene considerata inammissibile, trattandosi di istanza nuova mai formulata in primo grado.
In conclusione, la contribuente chiede la conferma integrale della sentenza di primo grado e il rigetto dell'appello, con condanna dell'Agenzia delle Entrate alle spese di giudizio con attribuzione.
All'udienza del 03.12.2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va respinta l'eccezione sollevata dall'appellata circa la pretesa novità dei motivi di appello riguardanti la legittimazione ad agire e la carenza di prova della sua qualità di erede.
Dalla lettura delle controdeduzioni depositate dall'Agenzia delle Entrate in primo grado risulta infatti che tali questioni erano già state sollevate. L'Ufficio aveva espressamente contestato la mancata produzione in atti di qualsiasi documentazione idonea a comprovare la legittimazione della sig.ra _2 a richiedere il rimborso in luogo del de cuius. In particolare, era stato rilevato che non risultava prodotta alcuna dichiarazione di successione, necessaria anche in considerazione del patrimonio immobiliare del de cuius;
mancavano i mandati di pagamento attestanti l'effettiva erogazione delle somme da parte del fondo di previdenza, indispensabili per verificare sia la spettanza del diritto sia il rispetto dei termini decadenziali previsti dall'art. 38 DPR 602/1973; conseguentemente, non era stato dimostrato che la contribuente avesse la qualità di erede universale e fosse legittimata a proporre l'istanza di rimborso.
Tali rilievi, già contenuti nelle difese di primo grado, integrano una contestazione piena della legittimazione attiva e dell'onere probatorio gravante sulla contribuente, sicché non può sostenersi che si tratti di questioni nuove introdotte soltanto in appello. Ne consegue che l'eccezione di inammissibilità per novità dei motivi, sollevata dalla parte appellata, deve essere rigettata, in quanto infondata alla luce degli atti del primo grado di giudizio.
In diritto l'appello va accolto parzialmente alla luce della più recente giurisprudenza che ha affermato il seguente principio “Orbene, a tal riguardo questa Corte ha recentemente affermato che alla tassazione separata sulla liquidazione dell' indennità di fine rapporto, erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, che non è alimentato da un contributo previdenziale posto direttamente a carico dei lavoratori dipendenti, non si applica la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2 - bis, T.
U.I.R. (Cass. n. 27341/2024, Rv. 67272701).” (Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 06/03/2025) 15/03/2025,
n. 6941)
La questione oggetto di causa attiene, infatti, al corretto trattamento fiscale dell'indennità erogata, all'atto della cessazione del servizio, dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze (oggi
MEF). La sentenza di primo grado ha escluso l'assoggettabilità ad IRPEF ritenendo che il Fondo fosse integralmente formato da contribuzioni dei dipendenti;
tale premessa fattuale – decisiva ai fini dell'applicazione dell'ulteriore abbattimento previsto dall'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR – non risulta tuttavia sorretta da puntuale riscontro istruttorio ed è smentita dall'orientamento giurisprudenziale più recente, cui questo Collegio intende dare continuità.
Invero, questa Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Campania, Sez. 13, con sentenza
23.04.2024, in fattispecie sostanzialmente sovrapponibile (istanza di rimborso IRPEF su indennità aggiuntiva di fine rapporto erogata dal medesimo Fondo), ha già chiarito – sulla scorta del parere reso dall'Avvocatura
Generale dello Stato e delle pronunce di legittimità ivi richiamate – < esso non è alimentato da contributi diretti posti a carico dei lavoratori, bensì, in via prevalente, da premi di produttività, incentivi connessi all'attività istituzionale dell'Amministrazione finanziaria, proventi da sanzioni pecuniarie e da altre entrate di derivazione pubblicistica (tra cui percentuali sulle vincite del gioco del lotto), sicché l'indennità corrisposta assume la fisionomia di retribuzione differita assimilabile alle “indennità equipollenti” di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR, con conseguente applicazione del regime della tassazione separata per cui < comma 1, lettera a), del Tuir, essendo imponibile, ai sensi dell'articolo 19, comma 2bis, del Tuir, per un importo che si determina riducendo l'ammontare netto di una somma pari a euro 309,87 per ciascun anno di servizio, senza, tuttavia, tener conto dell'ulteriore riduzione prevista dall'ultimo periodo della citata disposizione in quanto non è previsto il versamento di contributi a carico dei dipendenti.>>
La recente Cass. civ., Sez. V, Ord. 15.03.2025, n. 6941 (ud. 06.03.2025), intervenuta su analoga controversia ha ribadito in termini espliciti il medesimo principio, richiamando altresì il precedente Cass. 27341/2024: nella liquidazione dell'indennità di fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza per il personale del Ministero delle finanze, non trova applicazione la detrazione di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, TUIR, difettando il presupposto stesso della norma, vale a dire la presenza di contributi previdenziali posti (anche solo in parte) direttamente a carico dei lavoratori;
resta invece operante la sola deduzione forfettaria pari ad
€ 309,87 per ciascun anno di servizio prevista dal primo periodo del medesimo comma.
La Cassazione, nel ricostruire la composizione del Fondo, ha valorizzato le fonti normative istitutive (in particolare il D.P.R. n. 1034/1984, art. 2) dalle quali emerge l'afflusso di risorse di natura pubblicistica – proventi di vendita beni confiscati, sanzioni pecuniarie, entrate da gioco del lotto, ecc. – confermando che l'eventuale riflesso economico riconducibile all'attività del personale è solo indiretto e non Banca_1 contribuzione previdenziale a carico del dipendente idonea ad attivare il meccanismo riduttivo dell'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis.
Per la Corte di cassazione sentenza 6941/2025, infatti, << Tuttavia, il Fondo in questione è alimentato dalle voci indicate dall'art. 2, lettere c), d), ed e) del D.P.R. n. 1034 del 1984, di natura pubblicistica, rappresentate da: proventi dalla vendita di beni confiscati;
proventi delle sanzioni pecuniarie;
proventi da tasse ipotecarie, proventi dalla trattenuta sulle vincite al gioco del lotto ed altre di identica natura. Né contraddice tale affermazione la circostanza che tra le entrate del Fondo siano annoverati, sub c), d), ed e) del suindicato articolo 2, anche i proventi delle sanzioni pecuniarie, comminate e riscosse dall'Amministrazione finanziaria a seguito dell'attività accertativa del suo personale. Ed infatti, il personale beneficia di una ricaduta retributiva tratta dai proventi di tale attività accertativa e sanzionatoria, ma solo indirettamente, attraverso l' iniziale afflusso complessivo di detti proventi al Fondo. Solo successivamente, questi si traducono in una delle componenti dell'indennità integrativa di liquidazione dei dipendenti, erogata dal Fondo medesimo.
Considerato, dunque, che il Fondo non è alimentato da un contributo "diretto" dei dipendenti, viene meno il presupposto dell'applicazione (e della quantificazione) di cui all'ultimo periodo dell'art. 19, comma 2-bis, del
T.U.I.R., ovvero il concorso di contributi previdenziali posti a carico dei lavoratori dipendenti.>>
Tali approdi ermeneutici, ai quali il Collegio aderisce, rendono superato l'orientamento (peraltro isolato) che aveva in passato prospettato la totale esclusione da imposizione in ragione di una presunta integrale contribuzione dei dipendenti;
lo stesso arresto di primo grado qui impugnato, nel ritenere “non assoggettabile ad IRPEF” l'indennità perché formata esclusivamente da contribuzioni dei lavoratori, non si confronta con la struttura normativa del Fondo né con la più recente giurisprudenza di merito e di legittimità, incorrendo così nei vizi motivazionali denunciati dall'Ufficio.
Recependo dunque l'indirizzo consolidato: (i) l'indennità aggiuntiva/fine rapporto erogata dal Fondo di previdenza del personale MEF rientra fra le indennità equipollenti al trattamento di fine rapporto di cui all'art. 17, comma 1, lett. a), TUIR;
(ii) essa è soggetta a tassazione separata;
(iii) ai sensi dell'art. 19, comma 2- bis, TUIR si applica la sola riduzione forfettaria di € 309,87 per ciascun anno di servizio e non la ulteriore riduzione prevista dalla norma.
L'Agenzia ha già dato seguito a tale quadro applicativo riconoscendo in corso di causa il rimborso parziale in favore del contribuente per € 2.922,07, risultante dal ricalcolo dell'imponibile secondo i criteri sopra richiamati, sempreché fosse stata data dimostrazione della qualità di erede e della ulteriore documentazione richiesta che non risulta prodotta neanche in grado di appello. Relativamente a tale importo l'appello va, pertanto, rigettato.
L'appello pertanto va accolto parzialmente con riforma della sentenza impugnata e rigetto parziale dell'iniziale ricorso.
Le ragioni di contrasto tra le parti, unitamente al mutamento interpretativo consolidatosi solo in epoca recente, giustificano l'integrale compensazione delle spese di entrambi i gradi del giudizio.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente come in motivazione. Compensa spese doppio grado