Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 105
CGT2
Sentenza 7 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Tassazione dell'indennità aggiuntiva del TFR

    Il giudice di primo grado aveva accolto la tesi della contribuente, ritenendo l'indennità assoggettabile a tassazione separata con riduzione della base imponibile ai sensi dell'art. 19 comma 2 bis TUIR. La Corte di secondo grado ha parzialmente riformato la sentenza, accogliendo l'appello dell'Agenzia delle Entrate.

  • Rigettato
    Ricalcolo del rimborso dovuto

    La Corte ha accolto parzialmente l'appello dell'Agenzia, stabilendo che l'indennità è soggetta a tassazione separata con applicazione della sola riduzione forfettaria di € 309,87 per anno di servizio, non potendo beneficiare dell'ulteriore riduzione prevista dall'art. 19, comma 2-bis, TUIR, in quanto il Fondo non è alimentato da contributi diretti dei dipendenti. L'Agenzia ha riconosciuto in corso di causa un rimborso parziale di € 2.922,07.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. VIII, sentenza 07/01/2026, n. 105
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 105
    Data del deposito : 7 gennaio 2026

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