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Sentenza 8 dicembre 2025
Sentenza 8 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 08/12/2025, n. 2463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 2463 |
| Data del deposito : | 8 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4055/2025
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Patrizia Brancaccio con cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Luigi Zuppetta n. 21
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Stefano Azzano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare dal giudizio (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto le prestazioni, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' costituito chiede il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...] ritualmente convenuto e parte del Controparte_2 presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il
1 trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' CP_1 della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta CP_1 instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i giudizi CP_3 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il CP_1
Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di CP_1 invalidità civile anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato legittimato passivo anche con CP_1 riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania). In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, CP_1 anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto:
“ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle CP_1 cont instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai
2 sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento ex L. 18/80. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al riguardo si deve ritenere che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano appunto neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle. In merito, poi, al requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. In merito, poi, allo status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/92 occorre evidenziare che è persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). Nel caso in esame, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., contenenti ulteriori chiarimenti rispetto alla CTU depositata in sede di ATP, secondo il quale non sussiste il requisito sanitario, sia in relazione alla indennità di accompagnamento sia in relazione all'art. 3 3 ° comma della L. 104/92, la domanda non può essere accolta (cfr. relazione in atti). Questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Al riguardo è superfluo rilevare che l'odierno ricorrente non possiede il requisito anagrafico relativamente all'assegno ed alla pensione di invalidità civile.
3 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , CP_1 così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 4/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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Il giudice, dott. Giovanni Favi, presso il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 4055/2025
TRA
, nato il [...] a [...], rappresentato e difeso Parte_1 dall'avv. Patrizia Brancaccio con cui elettivamente domicilia in Torre Annunziata alla Via Luigi Zuppetta n. 21
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, CP_1 rappresentato e difeso dall' avv.to Stefano Azzano con il quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via de Gasperi n. 55 RESISTENTE
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene emessa a seguito di riserva assunta ex art. 127 ter c.p.c. all'esito del deposito di note, in cui le parti hanno insistito affinché la causa fosse decisa. Nel presente giudizio parte ricorrente chiede il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento ex L. 18/80 e dello status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/92 dalla data della domanda amministrativa o dalla diversa data che dovesse risultare dal giudizio (dopo la procedura di ATP, ritenendo il presente giudice che il giudizio di opposizione abbia ad oggetto le prestazioni, pur nella consapevolezza dei differenti orientamenti sul punto). L' costituito chiede il rigetto della domanda. CP_1
Preliminarmente va dichiarata la legittimazione passiva dell'
[...] ritualmente convenuto e parte del Controparte_2 presente giudizio. Ed invero l'art. 130 D.Lvo. n. 112/98 dispone il
1 trasferimento ad un apposito Fondo di Gestione istituito presso l' CP_1 della funzione di erogazione di pensioni - assegni ed indennità spettanti agli invalidi civili a decorrere dal 120' giorno dalla data di sua entrata in vigore e quindi dal 3 settembre 1998 giusta entrata in vigore il 6 maggio 1998. La legittimazione passiva - allora - spetta all' se il giudizio risulta CP_1 instaurato dal 3/9/98 ed è diretto ad ottenere la pensione - l'assegno o l'indennità, il recupero di somme indebitamente trattenute ovvero l'esecuzione forzata di un obbligo;
al Ministero in tutti i giudizi CP_3 instaurati fino al 2/9/98 e per tutta la loro durata nonché nelle procedure esecutive il cui pignoramento risulta notificato in data anteriore al 3 settembre 1998. Nella fattispecie in esame, allora, verificato che trattasi di giudizio instaurato in epoca successiva al 3/9/98 non sussistono dubbi in ordine alla legittimazione passiva dell' Al riguardo occorre inoltre rilevare che il CP_1
Supremo Collegio ha affermato la legittimazione passiva dell' in tema di CP_1 invalidità civile anche con riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 e che il presente giudice ritiene (anche in considerazione del consolidarsi di questo orientamento della giurisprudenza di legittimità, cfr. anche Cass. 6565/04) di dover aderire alla tesi in parola. L' quindi può essere considerato legittimato passivo anche con CP_1 riferimento ai giudizi intentati con ricorsi depositati dallo 1/1/01 in quanto ente erogatore (pur nella consapevolezza della controversia della questione che ha determinato contrastanti pronunce in sede di merito;
conseguentemente non può riconoscersi la legittimazione passiva alla Regione Campania). In capo all' permane poi la funzione di erogazione delle prestazioni, CP_1 anche per il periodo successivo all'entrata in vigore del Dl.vo 269/2003 (2.10.2003) che ha attribuito al Ministero dell'Economia e delle Finanze il ruolo di litisconsorte necessario (lo stesso viceversa non è legittimato passivo in relazione al periodo precedente l'entrata in vigore della predetta normativa, salvo che per i procedimenti di revoca dei benefici già concessi). Tuttavia, successivamente, il D.M. 30/3/07 all'art. 5 4° comma ha disposto:
“ L' subentra al Ministero dell'economia e delle finanze nelle CP_1 cont instaurate a decorrere dalla data del 1° aprile 2007, ancorche' riferite a rapporti sorti anteriormente alla medesima data.”. Questa norma - in attuazione dell'art. 10 co. 2° D.L. n. 203/05, convertito in legge 248/05 - trasferisce all' le funzioni residuate allo Stato in materia di invalidità CP_1 civile, cecità civile, sordomutismo, handicap e disabilità, già di competenza del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Quindi ai sensi del citato art 5 co. 4°, nelle cause in materia di invalidità civile introdotte a decorrere dal 1° aprile 2007, la legittimazione passiva non compete più al Ministero Economia, ma soltanto all' . CP_1
Ancora in via pregiudiziale deve rilevarsi che nel caso in esame, in base alla documentazione versata in atti, il ricorso non deve essere dichiarato improponibile per mancata presentazione della domanda in sede amministrativa. Sempre in via pregiudiziale si osserva che, tenuto conto della data di deposito del ricorso, non deve essere dichiarata la decadenza della parte, ai
2 sensi dell'art. 42, comma terzo, legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni (né tanto meno si può ritenere maturata alcuna prescrizione che, fra l'altro, costituisce, come è noto, un'eccezione in senso stretto). Passando all'esame del merito questo giudicante ritiene di dover procedere ad un breve excursus in materia di indennità di accompagnamento ex L. 18/80. Orbene, l'art. 1 della legge n. 18/1980 riconosce l'indennità di accompagnamento ai mutilati ed invalidi civili totalmente inabili per affezioni fisiche o psichiche che si trovano nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore ovvero abbisognano di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita. Al riguardo si deve ritenere che si trovano nella impossibilità di deambulare gli invalidi che non deambulano appunto neppure con l'aiuto di presidi ortopedici, e che per atti quotidiani della vita si intendono quelle azioni elementari che espleta quotidianamente un soggetto normale di corrispondente età e che rendono bisognevole di assistenza il minorato che non è in grado di compierle. In merito, poi, al requisito della impossibilità di compiere autonomamente agli atti quotidiani della vita, sorgono maggiori problemi interpretativi. Occorre, dunque, considerare le funzioni vegetative e di relazione, la cui compromissione, ai più gravi livelli, costituisce presupposto per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Il giudizio medico-legale, dunque, consiste in un'accurata valutazione delle materiali capacità del soggetto di assicurarsi efficacemente ed autonomamente le suddette funzioni (vegetative e relazionali) quali deambulazione, vestizione, nutrizione, igiene personale e dell'ambiente domestico. In merito, poi, allo status di persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato ex art. 3 comma 3 L. 104/92 occorre evidenziare che è persona affetta da disabilità con necessità di sostegno elevato o molto elevato, colui che necessita di un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione, quando la compromissione, singola o plurima, abbia ridotto l'autonomia personale, correlata all'età (art. 3, comma 3, della legge n. 104/1992). Nel caso in esame, tenuto conto delle conclusioni rassegnate dal C.T.U., contenenti ulteriori chiarimenti rispetto alla CTU depositata in sede di ATP, secondo il quale non sussiste il requisito sanitario, sia in relazione alla indennità di accompagnamento sia in relazione all'art. 3 3 ° comma della L. 104/92, la domanda non può essere accolta (cfr. relazione in atti). Questo giudicante precisa che la consulenza medico legale agli atti trae origine da una meditata ed approfondita valutazione degli elementi anamnestici, clinici e strumentali effettuati ed è sorretta da valide considerazioni, corrette anche sotto il profilo logico-conseguenziale. Ogni altra argomentazione proposta nel giudizio risulta assorbita dalle considerazioni che precedono. Al riguardo è superfluo rilevare che l'odierno ricorrente non possiede il requisito anagrafico relativamente all'assegno ed alla pensione di invalidità civile.
3 Le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, devono essere definitivamente poste a carico dell' , in persona del legale rappresentante CP_1
p.t. Le spese devono essere compensate ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro, pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente nei confronti dell' , CP_1 così provvede: a) rigetta il ricorso;
b) pone definitivamente le spese di CTU, liquidate come da separato decreto, a carico dell' ; CP_1
c) compensa fra le parti le spese di lite;
d) è stato fissato un termine di 30 giorni per il deposito ex 127 ter c.p.c..
Torre Annunziata, 4/12/2025
IL GIUDICE
(dott. Giovanni Favi)
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