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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bolzano, sentenza 16/01/2025, n. 52 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bolzano |
| Numero : | 52 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 223/2021 - 4118/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021 pendenti tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MOCCIA FLAVIO, TORTORICI FILIPPO e TORTORICI MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso l'avv. MOCCIA
FLAVIO;
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliata in VIA R. ROMEI SUD
54 QUISTELLO presso il difensore;
- attori -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
04.06.1964;
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
l'1.10.1965;
- convenuti contumaci -
in punto: Giudizio divisorio pagina 1 di 13 causa trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte : Parte_1
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, accertare l'attivo del patrimonio relitto della NO . Persona_1
Quindi, ritenere e dichiarare che i NO , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
sono eredi, per la quota di 1/3 ciascuno, della NO , nata a [...] il
[...] Persona_1
17.05.1941 e deceduta in NA il 12.03.2012.
Conseguentemente, condannare i convenuti, e a restituire Controparte_1 CP_2
all'odierno attore quanto di sua competenza, sia per ciò che riguarda il saldo dei conti bancari e
postali della de cuius, sia per quanto riguarda le proprietà immobiliari ed, in particolare, poiché nella
perizia redatta in corso di causa è risultato che l'immobile sito in Merano, Via Leopardi nr. 49, non è
comodamente divisibile, disporne la vendita.
Condannare, inoltre, i convenuti a risarcire l'odierno concludente dell'importo, pari ad 1/3, del canone di locazione figurativo relativo all'ultimo quinquennio (da gennaio 2021) per l'immobile sito in
Merano, Via Leopardi nr. 49.
Insiste nei mezzi di prova dedotti con la memoria ex art. 183, VI comma nr. 2 c.p.c. del 16.12.2021 e
non ammessi.
Porre a carico dei soli convenuti e le richieste tutte formulate Controparte_1 CP_2
dalla NO . Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Salvo ogni altro diritto”
per la parte Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel respingere tutto quanto ex adverso dedotto, articolato e prodotto:
1) accertare e dichiarare che i convenuti sono eredi universali di , nata a [...] il Persona_1
17.05,1941 e deceduta il 18.05.2012 a NA (Spagna) C.F: e di C.F._5 CP_1
pagina 2 di 13 nato ad [...] il [...] e deceduto il 16.10.1990 ad AL (Spagna) c.f, Pt_1
, in seguito ad accettazione tacita o espressa di eredità; CodiceFiscale_6
2) conseguentemente accertare e dichiarare che gli odierni convenuti, sono comproprietari della quota
indivisa di 1/6 ciascuno, ovvero della diversa quota che risulterà in corso di causa, degli immobili
citati in premessa, provenienti dall'eredità dei genitori e ed ordinare quindi Persona_1 Parte_1
l'intavolazione, secondo le modalità previste dalla legge, a favore delle degli stessi eredi, per le sopra
dette quote, del diritto di proprietà dei seguenti immobili:
a. appartamento sito in Merano (BZ), Via G. Leopardi n. 49 al piano 40, individuato alla 3p.m. 55 e
della p.ed.2626 in P.T. 694 C.C Maia
b. appartamento (soffitta) sito in Merano (BZ), Via E. Toti n. 45/A al piano 40, individuata alla p.m. 21
e della p.ed.2342 in P.T. 694 C.C. Maia
3) ordinare lo scioglimento della comunione sugli immobili in premessa descritti, attribuendo alla
Sig.ra la quota in misura di 3/6 (1/2). Parte_2
Su ciascuno di essi, disporre secondo legge per vendita o per conguaglio in danaro previa
assegnazione per l'intero alla parte disponibile all'acquisto o a mezzo vendita all'incanto;
4) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i soli e a CP_1 CP_2
corrispondere ai comproprietari l'indennità di occupazione relativa agli immobili di cui in premessa
limitatamente alla quota di 3/6, pari ad euro 550,00 mensili, ovvero nella diversa misura maggiore o
minore ritenuta di giustizia, dalla data di apertura della successione di sino a quando Persona_1
gli stessi libereranno gli immobili, oltre ad interessi di legge dalla data di maturazione delle singole
rate al saldo;
5) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro a rimborsare il 50%
delle spese condominiali afferenti alla proprietà degli immobili di cui in premessa ed ai soli convenuti
e a corrispondere all'attrice anche l'intera quota parte relative alle CP_1 CP_2
spese condominiali afferenti alle utenze e l'uso dell'immobile (acqua, riscaldamento centralizzato, luce,
tributi etc.), riportate in atti sino ad oggi sostenute da parte attrice, pari ad €. 23.496,47, come da
prospetto riepilogativo aggiornato depositato in data 18 settembre 2024 da intendersi integralmente
richiamato e riprodotto, oltre alle ulteriori spese sostenende, sino a quando non verrà dichiarato lo pagina 3 di 13 scioglimento della comunione ovvero sino a quando i medesimi convenuti libereranno gli immobili da
loro occupati;
6) In ogni caso con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze del presente
giudizio, del procedimento di mediazione e del procedimento cautelare RGN. 233/2021-1
7) Porre ogni ulteriore spesa a carico della massa ereditaria e in caso di infondate contestazioni
durante le operazioni divisionali, condannare i convenuti alle relative spese legali e di procedura”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con atto di citazione dd. 14.1.2021 il signor proponeva giudizio di divisione Parte_1
ereditaria in relazione alla successione della madre nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in NA 12.3.2012, nei confronti dei coeredi e fratelli e Controparte_1 CP_2
(RG nr. 223/2021), deducendo che alla morte della stessa l'asse ereditario sarebbe stato
[...]
composto dai seguenti beni/crediti:
“a) conto di deposito a risparmio, presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che, alla data
del decesso della sig.ra , ed esattamente il 28.3.2013, presentava un saldo attivo apparente di CP_1
€ 7.380,07. ...
b) libretto postale n. 000014323065 che, alla data del 30.11.2009, presentava un saldo attivo
apparente di € 4.766,68. ...
c) libretto postale n. 000022706070 (cointestato con ) che, alla data del 22.01.2016, CP_2
presentava un saldo attivo apparente di € 81.494,28
d) ... buoni fruttiferi postali;
dalle ricerche effettuate ... .
e) appartamento sito in Merano, via Leopardi n. 49, dove vivono attualmente i convenuti (id est:
P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia)
f) quota parte di un immobile sito in Merano, contrada Maia (id est: P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
2681 II CC Maia)”.
pagina 4 di 13 Nonostante regolare notifica i convenuti rimanevano contumaci, pur partecipando personalmente a varie udienze nel corso del giudizio.
L'attore indicava in ogni caso che comproprietaria dei beni immobili compresi nell'asse ereditario risultava altresì la zia dei signori ovvero la signora nata a CP_1 Parte_2
Merano (BZ) il 30.09.1937.
Con ordinanza dd. 28/2/2022 il Giudice conseguentemente ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria ex art. 784 c.p.c..
Frattanto introduceva a sua volta giudizio di divisione ordinaria (RG nr. Parte_2
4118/2021) nei confronti dei signori e Parte_1 CP_1 Controparte_2
domandando inoltre il pagamento da parte dei signori e Controparte_1 Controparte_2
dell'indennità di occupazione - calcolata pro quota - degli immobili dagli stessi goduti in via
[...]
esclusiva, oltreché il rimborso da parte dei convenuti della quota parte di spese condominiali di loro spettanza.
Emergeva quindi l'evidente connessione tra i due giudizi con conseguente necessità di provvedere a riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. davanti al medesimo giudice.
Con ordinanza dd. 26/9/2022 venivano ammesse le prove orali rilevanti, assunte poi all'udienza del
5/12/2022 e veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'eventuale divisibilità in natura, la regolarità edilizia/urbanistica/catastale ed il valore degli immobili.
In data 5/5/2024 il CTU Geom. depositava la propria relazione definitiva, dando atto Persona_2
della non comoda divisibilità in natura degli immobili e di irregolarità, rispetto alle quali il Giudice,
con ordinanza dd. 26/5/2023, assegnava termine per procedere a sanatoria.
All'esito di molteplici rinvii finalizzati ad ottenere la disponibilità degli occupanti degli immobili a collaborare alle operazioni di regolarizzazione e di un sub procedimento cautelare esitato nell'ordine a e di “consentire l'accesso alla parte ricorrente o suo procuratore CP_1 CP_2
accompagnato/a da tecnico di fiducia all'immobile (soffitta) sito in Merano (BZ), Via E. Toti n. 45/A al
piano 4°, individuata alla p.m. 21 e della p.ed. 2342 in P.T. 694 C.C. Maia, affinché il tecnico proceda
pagina 5 di 13 ai rilievi finalizzati alla regolarizzazione delle difformità segnalate nella relazione del CTU”
(Ordinanza dd. 19/03/2024 nel procedimento 2021/223-1), le parti costituite depositavano in data 26-
29/7/2024 la documentazione completa relativa alla regolarità degli immobili sotto i profili rilevanti.
Il Giudice fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni al 21/11/2024.
In tale sede le parti costituite precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Occorre in primo luogo dare atto che la successione in morte di nata a [...] il Persona_1
17.05.1941 e deceduta in NA 12.3.2012 (cittadina italiana, v. doc. 2 del deposito dd. 8/7/2021 di carta d'identità di - cfr. verbale dd. 5/12/2022, “Mia madre era al Pt_1 CP_1 Persona_1
momento della morte cittadina italiana e spagnola. Questo è quanto risulta dalla carta d'identità:
cittadina italiana. L'ha chiesta nel 2004 quando è venuta a Merano”, così è Controparte_1 retta dal diritto italiano sulla base dell'applicazione del criterio della c.d. legge nazionale (art. 46, legge 31 maggio 1995, n. 218 “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. ... La divisione ereditaria è regolata dalla
legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la
legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.”,
disposizione rilevante ratione temporis in luogo del successivo Regolamento UE N. 650/2012, in quanto trattasi di successione apertasi anteriormente al 17 agosto 2015 e v. art. 83, Reg. cit. “Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015”).
2.1. In base all'art. 566 c.c. (“Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”) i signori nato a [...] il [...], , nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], figli della de Parte_1
cuius come risulta dalla documentazione anagrafica in atti (v. Libro de Familia, deposito dd. 7/10/2021
di parte in RG 223/2021), sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno Parte_1
della madre nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012 (v. Persona_1
doc. 3 allegato all'atto di citazione di atto di morte). L'intervenuta accettazione Parte_1
dell'eredità si evince inter alia per dalla proposizione della presente domanda di Parte_1 pagina 6 di 13 divisione ereditaria e per e dal perdurante possesso di Controparte_1 Controparte_2
beni ereditari (cfr. art. 476 c.c. e art. 485 c.c.).
2.2. Come richiesto da va poi dato atto che i signori nato Parte_2 Controparte_1
a AD (Svizzera) il 04.06.1964, nata a [...] l'[...] e Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...], sono divenuti eredi legittimi per la quota di Parte_1
un terzo ciascuno del padre nato ad [...] il [...] e deceduto il Parte_1
16.10.1998 ad AL (Spagna) (v. Libro de Familia, deposito dd. 7/10/2021 e doc. 3 di
[...]
nel proc. Sub RG 4118/2021, atto di morte - il soggetto è erroneamente indicato al libro Parte_2
fondiario come nato il [...] e tuttavia deve ritenersi che la corrispondenza di soggetto tra l'intestatario tavolare ed il padre/cognato delle parti sussista alla luce della identità di nome e cognome e luogo di nascita e di morte, nonché della plausibili allegazioni della comproprietaria Parte_2
in base alla quale il padre di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
sarebbe stato in vita contitolare di una delle due unità immobiliari oggetto del presente
[...]
giudizio). Ciò può sostenersi anche in applicazione del diritto nazionale del de cuius (cfr. verbale dd.
5/12/2022, “Mio padre al momento della morte era cittadino spagnolo”, così Controparte_1
ossia in applicazione degli artt. 930, 931 e 932 del codice civile spagnolo, che prescrive la successione dei figli in parti uguali ai genitori. Le medesime considerazioni svolte al par.
2.1. sull'intervenuta accettazione, quantomeno tacita, possono essere anche in questa sede richiamate in applicazione dell'art. 999 del codice civile spagnolo. Peraltro, con comparsa di costituzione nel giudizio sub RG Nr.
4118/2021 il signor così ha dedotto: “l'odierno comparente, con citazione del Parte_1
14.1.2021 ha già chiesto a Questo Tribunale che sia lui che i suoi fratelli siano dichiarati eredi dei
loro genitori”, confermando così la propria qualifica di erede del padre.
L'accertamento della qualifica di eredi del padre nato ad [...] il [...], Parte_1
in capo ai signori nato a [...] il [...], nata Controparte_1 CP_2
a AD (Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], è Pt_1 CP_1
rilevante ai fini dell'accertamento delle quote di comproprietà dell'immobile identificato alla P.M.21
della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC Maia, in parte ancora intavolato a nome del defunto Parte_1
pagina 7 di 13 3. Alla luce di quanto sopra, letti gli estratti tavolari dimessi in atti (v. doc. 1 e 2 di Parte_2
nel procedimento sub RG Nr. 4118/2021 ed i doc. 11 e 12 di parte nel
[...] Parte_1
procedimento sub RG Nr. 223/2021), che riportano il seguente assetto proprietario:
a) P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia:
, nato/nata il [...] a [...] - quota 1/2 Persona_1 C.F._7
, nato/nata il [...] a [...] - quota 1/2” Parte_2 C.F._2
b) P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC Maia:
, nato/nata il [...] a [...] - comunione legale - quota Persona_1 C.F._7
5/36
, nato/nata il [...] a [...] - quota 8/36 Persona_1 C.F._7
, nato/nata il [...] a [...] - quota 18/36 Parte_2 C.F._2
nato/nata il [...] a [...] - comunione legale - quota 5/36” Parte_1
viene qui accertato e dichiarato che:
a) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T.
3060 II, CC Maia sono:
, nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di un mezzo della madre Persona_1
nata il [...] a [...];
b) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
, nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2 pagina 8 di 13 nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di 13/36 della madre nata il Persona_1
17/05/1941 a Merano, e nella quota di 5/36 del padre nato il [...] (rectius: Parte_1
18/3/1938) a AL.
3.1. Tali immobili risultano ad oggi regolari dal punto di vista edilizio/urbanistico e catastale come emerge dalla documentazione e dalle dichiarazioni depositate in data 26-29/7/2024 e che si intendono qui integralmente richiamate, con ciò risultando pienamente ammissibile la divisione, anche sulla base di quanto richiesto da Cass. Sez. U., Sentenza n. 25021 del 7/10/2019.
4. Le sopra richiamate quote di comproprietà degli immobili citati fanno dunque parte dell'asse ereditario di nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012, Persona_1
insieme ai seguenti rapporti di credito:
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra ed esattamente il 12.3.2012, presentava un saldo attivo Persona_1
di € 5.348,17 (così il doc. 15 di parte nel giudizio sub RG Nr. 223/2021); Parte_1
d) libretto postale n. 000014323065 che, alla data del 30.11.2009 ed in via di presunzione alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 4.766,68 (così il doc. 16 di parte Persona_1 [...]
nel giudizio sub RG Nr. 223/2021); Parte_1
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del 20/1/2012 ed in via di presunzione alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 79.897,51, somma appartenente ad Persona_1
soltanto per la metà id est € 39.948,75, in quanto, come risulta dalla documentazione e Persona_1
per stessa allegazione di il rapporto risulta cointestato con sì che Parte_1 CP_2
trova applicazione la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti (cfr. art. 1854 c.c. e
Cass. 4838/2021 - doc. 17 di parte nel giudizio sub RG Nr. 223/2021). Parte_1
Va dunque accertato e dichiarato che al momento della morte di nata a [...] il Persona_1
pagina 9 di 13 17.05.1941 e deceduta in NA 12.3.2012, l'asse ereditario della stessa in Italia (v. sull'ammissibilità di divisione parziale Cass. sez. 2, sent. 08/04/2016 n. 6931, Cass. n. 573/11 e
Tribunale sez. I - Belluno, 26/01/2023, n. 31) era composto dei seguenti beni e rapporti:
a) quota di un mezzo dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia;
b) quota di 13/36 dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II
CC Maia;
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra ed esattamente il 12.3.2012, presentava un saldo attivo Persona_1
di € 5.348,17;
d) libretto postale n. 000014323065 che alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo di € 4.766,68;
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo in titolarità della de cuius pari ad € 39.948,75.
In relazione all'ipotesi dell'attore in base alla quale la madre sarebbe stata anche Parte_1
titolare di buoni fruttiferi postali non emerge alcuna prova. Del resto, lo stesso attore allega di non aver trovato in tal senso alcun riscontro all'esito delle ricerche effettuate e che l'ipotesi formulata fonderebbe su di un mero ricordo.
5. Come chiarito, attualmente risultano in comproprietà tra le parti dei presenti giudizi riuniti gli immobili indicati al par. 3, nelle quote ed a seguito delle vicende ivi indicate.
Deve a questo punto darsi atto che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom.
- consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, rispetto alla quale non Persona_2
sono state presentate osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente
(Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075), “l'abitazione p.m. 55 e la soffitta p.m. 21, non sono comodamente divisibili” (v. pag. 29 della relazione di CTU).
pagina 10 di 13 Difatti: “la comoda partizione del compendio indiviso, formato dell'appartamento p.m. 55, per es. in 2
lotti (beninteso non di eguale valore fra essi), sotto l'aspetto tecnicofunzionale ed economico, oltre a
non essere concretamente praticabile per motivi di posizionamento delle finestrature, degli scarichi e
delle fonti di adduzione acqua sanitaria ed elettrica, reca pregiudizio ai diritti dei condividenti e
aggiungere costi rilevanti per opere di adattamento/suddivisione considerato che, già ora a ben
guardare, la superficie coperta lorda dell'alloggio è assai ridotta. ... Orbene, quanto appena descritto
è dato di fatto che riguarda anche la soffitta p.m. 21” (così pag. 22 della relazione).
5.1. Considerato che nessuno dei condividenti chiede l'assegnazione a sé di alcuno degli immobili, che i contumaci sono titolari di una quota complessivamente minoritaria e che le parti costituite richiedono,
in sostanza, di disporsi la vendita, deve ritenersi congruo, anche alla luce del dettato dell'art. 720 c.c.,
disporre la vendita degli immobili facenti parte dell'asse, quale modalità di attuazione della divisione.
6. E' necessario a questo punto rimettere con separata ordinanza la causa in istruttoria, riservata successivamente alla vendita ogni decisione sulle ulteriori domande proposte dalle parti nei procedimenti riuniti iscritti al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021, anche considerata l'opportunità di tenere conto, al fine dell'allocazione dei costi condominiali ed al fine del computo di eventuali indennità di occupazione, delle sopravvenienze sino alla liberazione degli immobili. Continuerà del resto nel proseguo dei giudizi ad essere rilevante il contegno dei condividenti al fine della decisione in merito all'allocazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, con pronuncia non definitiva, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che i signori nato a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e nato a [...] Controparte_2 Parte_1
(Spagna) il 30.11.1973, sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno della madre Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012;
- accerta e dichiara che i signori nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 11 di 13 , nata a [...] l'[...] e nato a [...] Controparte_2 Parte_1
(Spagna) il 30.11.1973, sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno del padre , Parte_1
nato ad [...] il [...] e deceduto il 16.10.1998 ad AL (Spagna);
- accerta e dichiara che al momento della morte di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in NA 12.3.2012, l'asse ereditario della stessa in Italia era composto dei seguenti beni e rapporti:
a) quota di un mezzo dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia;
b) quota di 13/36 dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II
CC Maia;
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 5.348,17; Persona_1
d) libretto postale n. 000014323065 che alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo di € 4.766,68;
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo in titolarità della de cuius pari ad € 39.948,75;
- accerta e dichiara che:
a) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T.
3060 II, CC Maia sono:
nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di un mezzo della madre Persona_1
nata il [...] a [...];
pagina 12 di 13 b) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
2681 II CC Maia sono:
nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di 13/36 della madre nata il Persona_1
17/05/1941 a Merano, e nella quota di 5/36 del padre nato il [...] a [...] Parte_1
(erroneamente indicato al libro fondiario come nato il [...]);
- accerta e dichiara che l'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia e l'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC
Maia non sono comodamente divisibili;
- stabilisce che la divisione abbia ad eseguirsi mediante vendita degli immobili identificati tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia ed alla P.M.21 della p.ed. 2342 in
P.T. 2681 II CC Maia;
- i procedimenti riuniti iscritti al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021 verranno rimessi in fase istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso in Bolzano, il 16/1/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
pagina 13 di 13 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
2681 II CC Maia sono:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLZANO
Prima Sezione Civile
Il Tribunale, nella persona del Giudice unico dott. Francesco Laus, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nelle cause civili riunite di primo grado iscritte al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021 pendenti tra:
(c.f. ), nato a [...] il [...], con il Parte_1 C.F._1
patrocinio degli avv.ti MOCCIA FLAVIO, TORTORICI FILIPPO e TORTORICI MICHELE, elettivamente domiciliato in PIAZZA DELLA VITTORIA 47 BOLZANO presso l'avv. MOCCIA
FLAVIO;
(c.f. ), nata a [...] il [...], con il Parte_2 C.F._2 patrocinio dell'avv. ARTIOLI MARIA CHIARA, elettivamente domiciliata in VIA R. ROMEI SUD
54 QUISTELLO presso il difensore;
- attori -
nei confronti di
(C.F. ), nato a [...] il Controparte_1 C.F._3
04.06.1964;
(C.F. ), nata a [...] Controparte_2 C.F._4
l'1.10.1965;
- convenuti contumaci -
in punto: Giudizio divisorio pagina 1 di 13 causa trattenuta in decisione all'udienza del 21/11/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
per la parte : Parte_1
“PIACCIA ALL'ON.LE TRIBUNALE
Rigettata ogni contraria istanza, eccezione e difesa.
Preliminarmente, accertare l'attivo del patrimonio relitto della NO . Persona_1
Quindi, ritenere e dichiarare che i NO , e Parte_1 Controparte_1 CP_2
sono eredi, per la quota di 1/3 ciascuno, della NO , nata a [...] il
[...] Persona_1
17.05.1941 e deceduta in NA il 12.03.2012.
Conseguentemente, condannare i convenuti, e a restituire Controparte_1 CP_2
all'odierno attore quanto di sua competenza, sia per ciò che riguarda il saldo dei conti bancari e
postali della de cuius, sia per quanto riguarda le proprietà immobiliari ed, in particolare, poiché nella
perizia redatta in corso di causa è risultato che l'immobile sito in Merano, Via Leopardi nr. 49, non è
comodamente divisibile, disporne la vendita.
Condannare, inoltre, i convenuti a risarcire l'odierno concludente dell'importo, pari ad 1/3, del canone di locazione figurativo relativo all'ultimo quinquennio (da gennaio 2021) per l'immobile sito in
Merano, Via Leopardi nr. 49.
Insiste nei mezzi di prova dedotti con la memoria ex art. 183, VI comma nr. 2 c.p.c. del 16.12.2021 e
non ammessi.
Porre a carico dei soli convenuti e le richieste tutte formulate Controparte_1 CP_2
dalla NO . Parte_2
Con vittoria di spese, competenze ed onorari.
Salvo ogni altro diritto”
per la parte Parte_2
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, nel respingere tutto quanto ex adverso dedotto, articolato e prodotto:
1) accertare e dichiarare che i convenuti sono eredi universali di , nata a [...] il Persona_1
17.05,1941 e deceduta il 18.05.2012 a NA (Spagna) C.F: e di C.F._5 CP_1
pagina 2 di 13 nato ad [...] il [...] e deceduto il 16.10.1990 ad AL (Spagna) c.f, Pt_1
, in seguito ad accettazione tacita o espressa di eredità; CodiceFiscale_6
2) conseguentemente accertare e dichiarare che gli odierni convenuti, sono comproprietari della quota
indivisa di 1/6 ciascuno, ovvero della diversa quota che risulterà in corso di causa, degli immobili
citati in premessa, provenienti dall'eredità dei genitori e ed ordinare quindi Persona_1 Parte_1
l'intavolazione, secondo le modalità previste dalla legge, a favore delle degli stessi eredi, per le sopra
dette quote, del diritto di proprietà dei seguenti immobili:
a. appartamento sito in Merano (BZ), Via G. Leopardi n. 49 al piano 40, individuato alla 3p.m. 55 e
della p.ed.2626 in P.T. 694 C.C Maia
b. appartamento (soffitta) sito in Merano (BZ), Via E. Toti n. 45/A al piano 40, individuata alla p.m. 21
e della p.ed.2342 in P.T. 694 C.C. Maia
3) ordinare lo scioglimento della comunione sugli immobili in premessa descritti, attribuendo alla
Sig.ra la quota in misura di 3/6 (1/2). Parte_2
Su ciascuno di essi, disporre secondo legge per vendita o per conguaglio in danaro previa
assegnazione per l'intero alla parte disponibile all'acquisto o a mezzo vendita all'incanto;
4) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i soli e a CP_1 CP_2
corrispondere ai comproprietari l'indennità di occupazione relativa agli immobili di cui in premessa
limitatamente alla quota di 3/6, pari ad euro 550,00 mensili, ovvero nella diversa misura maggiore o
minore ritenuta di giustizia, dalla data di apertura della successione di sino a quando Persona_1
gli stessi libereranno gli immobili, oltre ad interessi di legge dalla data di maturazione delle singole
rate al saldo;
5) dichiarare tenuti e conseguentemente condannare i convenuti in solido tra loro a rimborsare il 50%
delle spese condominiali afferenti alla proprietà degli immobili di cui in premessa ed ai soli convenuti
e a corrispondere all'attrice anche l'intera quota parte relative alle CP_1 CP_2
spese condominiali afferenti alle utenze e l'uso dell'immobile (acqua, riscaldamento centralizzato, luce,
tributi etc.), riportate in atti sino ad oggi sostenute da parte attrice, pari ad €. 23.496,47, come da
prospetto riepilogativo aggiornato depositato in data 18 settembre 2024 da intendersi integralmente
richiamato e riprodotto, oltre alle ulteriori spese sostenende, sino a quando non verrà dichiarato lo pagina 3 di 13 scioglimento della comunione ovvero sino a quando i medesimi convenuti libereranno gli immobili da
loro occupati;
6) In ogni caso con condanna dei convenuti alla rifusione delle spese e competenze del presente
giudizio, del procedimento di mediazione e del procedimento cautelare RGN. 233/2021-1
7) Porre ogni ulteriore spesa a carico della massa ereditaria e in caso di infondate contestazioni
durante le operazioni divisionali, condannare i convenuti alle relative spese legali e di procedura”
RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE (cfr. art. 132 cpc)
1. Con atto di citazione dd. 14.1.2021 il signor proponeva giudizio di divisione Parte_1
ereditaria in relazione alla successione della madre nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in NA 12.3.2012, nei confronti dei coeredi e fratelli e Controparte_1 CP_2
(RG nr. 223/2021), deducendo che alla morte della stessa l'asse ereditario sarebbe stato
[...]
composto dai seguenti beni/crediti:
“a) conto di deposito a risparmio, presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che, alla data
del decesso della sig.ra , ed esattamente il 28.3.2013, presentava un saldo attivo apparente di CP_1
€ 7.380,07. ...
b) libretto postale n. 000014323065 che, alla data del 30.11.2009, presentava un saldo attivo
apparente di € 4.766,68. ...
c) libretto postale n. 000022706070 (cointestato con ) che, alla data del 22.01.2016, CP_2
presentava un saldo attivo apparente di € 81.494,28
d) ... buoni fruttiferi postali;
dalle ricerche effettuate ... .
e) appartamento sito in Merano, via Leopardi n. 49, dove vivono attualmente i convenuti (id est:
P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia)
f) quota parte di un immobile sito in Merano, contrada Maia (id est: P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
2681 II CC Maia)”.
pagina 4 di 13 Nonostante regolare notifica i convenuti rimanevano contumaci, pur partecipando personalmente a varie udienze nel corso del giudizio.
L'attore indicava in ogni caso che comproprietaria dei beni immobili compresi nell'asse ereditario risultava altresì la zia dei signori ovvero la signora nata a CP_1 Parte_2
Merano (BZ) il 30.09.1937.
Con ordinanza dd. 28/2/2022 il Giudice conseguentemente ordinava l'integrazione del contraddittorio nei confronti della litisconsorte necessaria ex art. 784 c.p.c..
Frattanto introduceva a sua volta giudizio di divisione ordinaria (RG nr. Parte_2
4118/2021) nei confronti dei signori e Parte_1 CP_1 Controparte_2
domandando inoltre il pagamento da parte dei signori e Controparte_1 Controparte_2
dell'indennità di occupazione - calcolata pro quota - degli immobili dagli stessi goduti in via
[...]
esclusiva, oltreché il rimborso da parte dei convenuti della quota parte di spese condominiali di loro spettanza.
Emergeva quindi l'evidente connessione tra i due giudizi con conseguente necessità di provvedere a riunione dei procedimenti ai sensi dell'art. 274 c.p.c. davanti al medesimo giudice.
Con ordinanza dd. 26/9/2022 venivano ammesse le prove orali rilevanti, assunte poi all'udienza del
5/12/2022 e veniva disposta la consulenza tecnica d'ufficio volta ad accertare l'eventuale divisibilità in natura, la regolarità edilizia/urbanistica/catastale ed il valore degli immobili.
In data 5/5/2024 il CTU Geom. depositava la propria relazione definitiva, dando atto Persona_2
della non comoda divisibilità in natura degli immobili e di irregolarità, rispetto alle quali il Giudice,
con ordinanza dd. 26/5/2023, assegnava termine per procedere a sanatoria.
All'esito di molteplici rinvii finalizzati ad ottenere la disponibilità degli occupanti degli immobili a collaborare alle operazioni di regolarizzazione e di un sub procedimento cautelare esitato nell'ordine a e di “consentire l'accesso alla parte ricorrente o suo procuratore CP_1 CP_2
accompagnato/a da tecnico di fiducia all'immobile (soffitta) sito in Merano (BZ), Via E. Toti n. 45/A al
piano 4°, individuata alla p.m. 21 e della p.ed. 2342 in P.T. 694 C.C. Maia, affinché il tecnico proceda
pagina 5 di 13 ai rilievi finalizzati alla regolarizzazione delle difformità segnalate nella relazione del CTU”
(Ordinanza dd. 19/03/2024 nel procedimento 2021/223-1), le parti costituite depositavano in data 26-
29/7/2024 la documentazione completa relativa alla regolarità degli immobili sotto i profili rilevanti.
Il Giudice fissava quindi udienza di precisazione delle conclusioni al 21/11/2024.
In tale sede le parti costituite precisavano le conclusioni come in epigrafe ed il Giudice, concessi i termini ex art. 190 c.p.c., tratteneva la causa in decisione.
2. Occorre in primo luogo dare atto che la successione in morte di nata a [...] il Persona_1
17.05.1941 e deceduta in NA 12.3.2012 (cittadina italiana, v. doc. 2 del deposito dd. 8/7/2021 di carta d'identità di - cfr. verbale dd. 5/12/2022, “Mia madre era al Pt_1 CP_1 Persona_1
momento della morte cittadina italiana e spagnola. Questo è quanto risulta dalla carta d'identità:
cittadina italiana. L'ha chiesta nel 2004 quando è venuta a Merano”, così è Controparte_1 retta dal diritto italiano sulla base dell'applicazione del criterio della c.d. legge nazionale (art. 46, legge 31 maggio 1995, n. 218 “La successione per causa di morte è regolata dalla legge nazionale del
soggetto della cui eredità si tratta, al momento della morte. ... La divisione ereditaria è regolata dalla
legge applicabile alla successione, salvo che i condividenti, d'accordo fra loro, abbiano designato la
legge del luogo d'apertura della successione o del luogo ove si trovano uno o più beni ereditari.”,
disposizione rilevante ratione temporis in luogo del successivo Regolamento UE N. 650/2012, in quanto trattasi di successione apertasi anteriormente al 17 agosto 2015 e v. art. 83, Reg. cit. “Il presente regolamento si applica alle successioni delle persone decedute alla data o dopo 17 agosto 2015”).
2.1. In base all'art. 566 c.c. (“Al padre ed alla madre succedono i figli, in parti uguali”) i signori nato a [...] il [...], , nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], figli della de Parte_1
cuius come risulta dalla documentazione anagrafica in atti (v. Libro de Familia, deposito dd. 7/10/2021
di parte in RG 223/2021), sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno Parte_1
della madre nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012 (v. Persona_1
doc. 3 allegato all'atto di citazione di atto di morte). L'intervenuta accettazione Parte_1
dell'eredità si evince inter alia per dalla proposizione della presente domanda di Parte_1 pagina 6 di 13 divisione ereditaria e per e dal perdurante possesso di Controparte_1 Controparte_2
beni ereditari (cfr. art. 476 c.c. e art. 485 c.c.).
2.2. Come richiesto da va poi dato atto che i signori nato Parte_2 Controparte_1
a AD (Svizzera) il 04.06.1964, nata a [...] l'[...] e Controparte_2 [...]
nato a [...] il [...], sono divenuti eredi legittimi per la quota di Parte_1
un terzo ciascuno del padre nato ad [...] il [...] e deceduto il Parte_1
16.10.1998 ad AL (Spagna) (v. Libro de Familia, deposito dd. 7/10/2021 e doc. 3 di
[...]
nel proc. Sub RG 4118/2021, atto di morte - il soggetto è erroneamente indicato al libro Parte_2
fondiario come nato il [...] e tuttavia deve ritenersi che la corrispondenza di soggetto tra l'intestatario tavolare ed il padre/cognato delle parti sussista alla luce della identità di nome e cognome e luogo di nascita e di morte, nonché della plausibili allegazioni della comproprietaria Parte_2
in base alla quale il padre di e
[...] Controparte_1 Controparte_2 Parte_1
sarebbe stato in vita contitolare di una delle due unità immobiliari oggetto del presente
[...]
giudizio). Ciò può sostenersi anche in applicazione del diritto nazionale del de cuius (cfr. verbale dd.
5/12/2022, “Mio padre al momento della morte era cittadino spagnolo”, così Controparte_1
ossia in applicazione degli artt. 930, 931 e 932 del codice civile spagnolo, che prescrive la successione dei figli in parti uguali ai genitori. Le medesime considerazioni svolte al par.
2.1. sull'intervenuta accettazione, quantomeno tacita, possono essere anche in questa sede richiamate in applicazione dell'art. 999 del codice civile spagnolo. Peraltro, con comparsa di costituzione nel giudizio sub RG Nr.
4118/2021 il signor così ha dedotto: “l'odierno comparente, con citazione del Parte_1
14.1.2021 ha già chiesto a Questo Tribunale che sia lui che i suoi fratelli siano dichiarati eredi dei
loro genitori”, confermando così la propria qualifica di erede del padre.
L'accertamento della qualifica di eredi del padre nato ad [...] il [...], Parte_1
in capo ai signori nato a [...] il [...], nata Controparte_1 CP_2
a AD (Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], è Pt_1 CP_1
rilevante ai fini dell'accertamento delle quote di comproprietà dell'immobile identificato alla P.M.21
della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC Maia, in parte ancora intavolato a nome del defunto Parte_1
pagina 7 di 13 3. Alla luce di quanto sopra, letti gli estratti tavolari dimessi in atti (v. doc. 1 e 2 di Parte_2
nel procedimento sub RG Nr. 4118/2021 ed i doc. 11 e 12 di parte nel
[...] Parte_1
procedimento sub RG Nr. 223/2021), che riportano il seguente assetto proprietario:
a) P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia:
, nato/nata il [...] a [...] - quota 1/2 Persona_1 C.F._7
, nato/nata il [...] a [...] - quota 1/2” Parte_2 C.F._2
b) P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC Maia:
, nato/nata il [...] a [...] - comunione legale - quota Persona_1 C.F._7
5/36
, nato/nata il [...] a [...] - quota 8/36 Persona_1 C.F._7
, nato/nata il [...] a [...] - quota 18/36 Parte_2 C.F._2
nato/nata il [...] a [...] - comunione legale - quota 5/36” Parte_1
viene qui accertato e dichiarato che:
a) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T.
3060 II, CC Maia sono:
, nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di un mezzo della madre Persona_1
nata il [...] a [...];
b) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
, nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2 pagina 8 di 13 nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di 13/36 della madre nata il Persona_1
17/05/1941 a Merano, e nella quota di 5/36 del padre nato il [...] (rectius: Parte_1
18/3/1938) a AL.
3.1. Tali immobili risultano ad oggi regolari dal punto di vista edilizio/urbanistico e catastale come emerge dalla documentazione e dalle dichiarazioni depositate in data 26-29/7/2024 e che si intendono qui integralmente richiamate, con ciò risultando pienamente ammissibile la divisione, anche sulla base di quanto richiesto da Cass. Sez. U., Sentenza n. 25021 del 7/10/2019.
4. Le sopra richiamate quote di comproprietà degli immobili citati fanno dunque parte dell'asse ereditario di nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012, Persona_1
insieme ai seguenti rapporti di credito:
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra ed esattamente il 12.3.2012, presentava un saldo attivo Persona_1
di € 5.348,17 (così il doc. 15 di parte nel giudizio sub RG Nr. 223/2021); Parte_1
d) libretto postale n. 000014323065 che, alla data del 30.11.2009 ed in via di presunzione alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 4.766,68 (così il doc. 16 di parte Persona_1 [...]
nel giudizio sub RG Nr. 223/2021); Parte_1
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del 20/1/2012 ed in via di presunzione alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 79.897,51, somma appartenente ad Persona_1
soltanto per la metà id est € 39.948,75, in quanto, come risulta dalla documentazione e Persona_1
per stessa allegazione di il rapporto risulta cointestato con sì che Parte_1 CP_2
trova applicazione la presunzione di contitolarità al 50% delle somme giacenti (cfr. art. 1854 c.c. e
Cass. 4838/2021 - doc. 17 di parte nel giudizio sub RG Nr. 223/2021). Parte_1
Va dunque accertato e dichiarato che al momento della morte di nata a [...] il Persona_1
pagina 9 di 13 17.05.1941 e deceduta in NA 12.3.2012, l'asse ereditario della stessa in Italia (v. sull'ammissibilità di divisione parziale Cass. sez. 2, sent. 08/04/2016 n. 6931, Cass. n. 573/11 e
Tribunale sez. I - Belluno, 26/01/2023, n. 31) era composto dei seguenti beni e rapporti:
a) quota di un mezzo dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia;
b) quota di 13/36 dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II
CC Maia;
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra ed esattamente il 12.3.2012, presentava un saldo attivo Persona_1
di € 5.348,17;
d) libretto postale n. 000014323065 che alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo di € 4.766,68;
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo in titolarità della de cuius pari ad € 39.948,75.
In relazione all'ipotesi dell'attore in base alla quale la madre sarebbe stata anche Parte_1
titolare di buoni fruttiferi postali non emerge alcuna prova. Del resto, lo stesso attore allega di non aver trovato in tal senso alcun riscontro all'esito delle ricerche effettuate e che l'ipotesi formulata fonderebbe su di un mero ricordo.
5. Come chiarito, attualmente risultano in comproprietà tra le parti dei presenti giudizi riuniti gli immobili indicati al par. 3, nelle quote ed a seguito delle vicende ivi indicate.
Deve a questo punto darsi atto che, sulla base della consulenza tecnica d'ufficio a firma del Geom.
- consulenza condivisibile, priva di errori logici o di altra natura, rispetto alla quale non Persona_2
sono state presentate osservazioni di parte ed alla quale in questa sede si rinvia integralmente
(Cassazione civile sez. I, 10/06/2020, n.11075), “l'abitazione p.m. 55 e la soffitta p.m. 21, non sono comodamente divisibili” (v. pag. 29 della relazione di CTU).
pagina 10 di 13 Difatti: “la comoda partizione del compendio indiviso, formato dell'appartamento p.m. 55, per es. in 2
lotti (beninteso non di eguale valore fra essi), sotto l'aspetto tecnicofunzionale ed economico, oltre a
non essere concretamente praticabile per motivi di posizionamento delle finestrature, degli scarichi e
delle fonti di adduzione acqua sanitaria ed elettrica, reca pregiudizio ai diritti dei condividenti e
aggiungere costi rilevanti per opere di adattamento/suddivisione considerato che, già ora a ben
guardare, la superficie coperta lorda dell'alloggio è assai ridotta. ... Orbene, quanto appena descritto
è dato di fatto che riguarda anche la soffitta p.m. 21” (così pag. 22 della relazione).
5.1. Considerato che nessuno dei condividenti chiede l'assegnazione a sé di alcuno degli immobili, che i contumaci sono titolari di una quota complessivamente minoritaria e che le parti costituite richiedono,
in sostanza, di disporsi la vendita, deve ritenersi congruo, anche alla luce del dettato dell'art. 720 c.c.,
disporre la vendita degli immobili facenti parte dell'asse, quale modalità di attuazione della divisione.
6. E' necessario a questo punto rimettere con separata ordinanza la causa in istruttoria, riservata successivamente alla vendita ogni decisione sulle ulteriori domande proposte dalle parti nei procedimenti riuniti iscritti al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021, anche considerata l'opportunità di tenere conto, al fine dell'allocazione dei costi condominiali ed al fine del computo di eventuali indennità di occupazione, delle sopravvenienze sino alla liberazione degli immobili. Continuerà del resto nel proseguo dei giudizi ad essere rilevante il contegno dei condividenti al fine della decisione in merito all'allocazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, con pronuncia non definitiva, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- accerta e dichiara che i signori nato a [...] il [...], Controparte_1
, nata a [...] l'[...] e nato a [...] Controparte_2 Parte_1
(Spagna) il 30.11.1973, sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno della madre Persona_1
nata a [...] il [...] e deceduta in NA 12.3.2012;
- accerta e dichiara che i signori nato a [...] il [...], Controparte_1
pagina 11 di 13 , nata a [...] l'[...] e nato a [...] Controparte_2 Parte_1
(Spagna) il 30.11.1973, sono eredi legittimi per la quota di un terzo ciascuno del padre , Parte_1
nato ad [...] il [...] e deceduto il 16.10.1998 ad AL (Spagna);
- accerta e dichiara che al momento della morte di nata a [...] il [...] e Persona_1
deceduta in NA 12.3.2012, l'asse ereditario della stessa in Italia era composto dei seguenti beni e rapporti:
a) quota di un mezzo dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia;
b) quota di 13/36 dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II
CC Maia;
c) conto di deposito a risparmio nominativo presso la Raiffeisen Bank di Merano n. 01/10/48483, che,
alla data del decesso della sig.ra presentava un saldo attivo di € 5.348,17; Persona_1
d) libretto postale n. 000014323065 che alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo di € 4.766,68;
e) libretto postale n. 000022706070 che, alla data del decesso della sig.ra presentava un Persona_1
saldo attivo in titolarità della de cuius pari ad € 39.948,75;
- accerta e dichiara che:
a) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T.
3060 II, CC Maia sono:
nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di un mezzo della madre Persona_1
nata il [...] a [...];
pagina 12 di 13 b) attuali comproprietari dell'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T.
2681 II CC Maia sono:
nata il [...] a [...], per la quota di 1/2, Parte_2
nato a [...] il [...], nata a [...] Controparte_1 Controparte_2
(Svizzera) l'1.10.1965 e nato a [...] il [...], per la quota di Parte_1
1/6 ciascuno ed in particolare che questi ultimi sono succeduti nella quota di 13/36 della madre nata il Persona_1
17/05/1941 a Merano, e nella quota di 5/36 del padre nato il [...] a [...] Parte_1
(erroneamente indicato al libro fondiario come nato il [...]);
- accerta e dichiara che l'immobile identificato tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060
II, CC Maia e l'immobile identificato tavolarmente alla P.M.21 della p.ed. 2342 in P.T. 2681 II CC
Maia non sono comodamente divisibili;
- stabilisce che la divisione abbia ad eseguirsi mediante vendita degli immobili identificati tavolarmente alla P.M.55 della p.ed. 2626 in P.T. 3060 II, CC Maia ed alla P.M.21 della p.ed. 2342 in
P.T. 2681 II CC Maia;
- i procedimenti riuniti iscritti al n. r.g. 223/2021ed al n. r.g. 4118/2021 verranno rimessi in fase istruttoria con separata ordinanza.
Così deciso in Bolzano, il 16/1/2025
Il Giudice
dott. Francesco Laus
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2681 II CC Maia sono: