Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 1097
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Sentenza 3 luglio 2025

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Il Tribunale Ordinario di Cagliari, Seconda Sezione Civile, ha pronunciato sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. nella controversia promossa da un condominio opponente avverso l'ingiunzione di pagamento emessa da una società gestore del servizio idrico integrato, relativa a tre fatture per consumi e deposito cauzionale. L'opponente contestava specificamente la fattura n. 2014/402367347, emessa a saldo per un periodo pregresso, mentre le altre due fatture non erano state oggetto di opposizione. La società gestore si era costituita in giudizio chiedendo il rigetto dell'opposizione. La causa, istruita con produzione documentale e consulenza tecnica d'ufficio, verteva sulla presunzione di veridicità della rilevazione dei consumi tramite contatore e sull'onere probatorio gravante sul somministrante e sull'utente in caso di contestazione. L'opponente lamentava inoltre il mancato rispetto da parte del gestore delle norme del Regolamento del Servizio idrico integrato, in particolare riguardo alla periodicità delle fatturazioni e delle letture dei contatori.

Il Tribunale, accogliendo parzialmente l'opposizione, ha revocato l'ingiunzione di pagamento, ma ha condannato il condominio al pagamento in favore della società gestore dell'importo di € 14.851,69, oltre interessi legali. La decisione si fonda sull'accertamento, tramite consulenza tecnica d'ufficio, che il contatore dell'utenza non era correttamente funzionante, registrando consumi inferiori a quelli reali, un errore a favore dell'utente. Tuttavia, il giudice ha ritenuto che l'anomalia dei consumi registrati nella fattura contestata fosse stata provocata da una perdita nell'impianto dell'utente. Pur escludendo l'assoluta inesigibilità del credito per il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione dei consumi da parte del gestore, il Tribunale ha ritenuto che il gestore, omettendo di effettuare le letture con la periodicità prescritta e violando l'obbligo di segnalare tempestivamente all'utente l'abnormità dei consumi, avesse contribuito causalmente in maniera determinante all'incremento del credito. Pertanto, il credito è stato ridotto di un terzo, con conseguente accertamento del debito del condominio nella misura delle fatture non contestate più due terzi della fattura contestata. Le spese di lite sono state interamente compensate, mentre le spese di consulenza tecnica d'ufficio sono state poste a carico di entrambe le parti in egual misura.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 1097
    Giurisdizione : Trib. Cagliari
    Numero : 1097
    Data del deposito : 3 luglio 2025

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