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Sentenza 3 luglio 2025
Sentenza 3 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/07/2025, n. 1097 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1097 |
| Data del deposito : | 3 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 673/2018
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 673/2018
Il giudice, dato atto che:
l'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2018 promossa da:
in Selargius, in persona dell'amministratore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zotti che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede in CP_1 P.IVA_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , CodiceFiscale_1 fax 070.658036, Posta Elettronica Certificata che la Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il in Selargius ha proposto Parte_2 tempestiva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 12418/2017, emessa da CP_1 quale Gestore del Servizio idrico integrato sulla base delle seguenti fatture:
1 - fattura n. 2014/402367347 del 3.6.2014 emessa a saldo per il periodo tra il 30.4.2012 ed il pagina 2 di 7 11.2.2014 di euro 19.989,13;
2 - fattura n. 2014/24307405 del 6.10.2014 emessa a titolo di deposito cauzionale di euro 34,42;
3 – fattura n. 2015028165833 del 12.8.2015 emessa a saldo per il periodo tra il 30.7.2014 ed il
27.7.2015, di euro 1.491,19.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituita la società contestando CP_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo i principi consolidati in giurisprudenza in materia di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., Sez. 3, ord. 6 marzo 2019, n. 6562).
L'opponente ha contestato solo la fattura n. 2014/402367347 del 3.6.2014, le altre fatture non sono state contestate.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è stato accertato che il contatore matricola 94/391502, che era posto a servizio dell'utenza del opponente, non risultava essere correttamente funzionante, ma l'errore era Parte_1
a favore dell'utente, perché di segno negativo, vale a dire che il contatore registrava consumi inferiori a quelli reali.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, nel caso di errore a svantaggio del gestore e a favore dell'utente, per registrazione di consumi inferiori a quelli effettivi, non si possa configurare un inadempimento da parte del gestore del servizio idrico, in quanto il mal funzionamento del contatore non ha arrecato danni all'utente, ma alla Società erogatrice del servizio.
Devono però farsi alcune precisazioni.
Innanzi tutto, è dimostrato che nel periodo inerente alla fattura contestata i consumi dell'utente sono pagina 3 di 7 risultati anomali. Ne è prova la stessa ricostruzione dei consumi fatta dal c.t.u., dal cui calcolo è scaturita una cifra notevolmente inferiore a quella addebitata in fattura.
Ora, se il contatore registrava consumi inferiori a quelli reali, l'anomalia dei consumi deve essere stata provocata da una perdita nell'impianto dell'utente.
In linea di principio, spetta all'utente vigilare sul proprio impianto e provvedere alla manutenzione.
Tanto premesso, va ulteriormente osservato che l'opponente ha lamentato il mancato rispetto da parte della società delle norme del Regolamento, che impongono al gestore l'obbligo di emettere le CP_1 fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno.
Il Regolamento del Servizio idrico integrato prevede effettivamente che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il punto 6.1. della Carta del Servizio Idrico Integrato dispone, inoltre: “Il Gestore effettua la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo”. Nelle more dell'entrata a regime della “telelettura” rimarrà in vigore il sistema di “lettura tradizionale” con periodicità di almeno due volte l'anno”.
Infine l'art. B 35.1, II comma, del regolamento sancisce l'obbligo per il gestore di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”.
Deve certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con cadenza bimestrale, ovvero ancora la violazione dell'obbligo di segnalazione in fattura e dell'ulteriore obbligo, sancito dalla Carta dei servizi (che costituisce anch'essa parte integrante del Regolamento), di predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, possano comportare l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati.
Peraltro, non vi è dubbio che occorra valutare complessivamente il rapporto sinallagmatico alla luce del principio di correttezza e buona fede oggettiva che regola l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) e porre a raffronto i reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto.
Accanto agli obblighi gravanti sul gestore, prima richiamati, debbono essere, dunque, analizzate le ulteriori disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente.
In particolare, in perfetta sintonia con i principi generali, in regolamento prevede:
pagina 4 di 7 - l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art.
B35.1, comma II);
- l'onere per l'utente di “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II);
- che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16, III comma ).
Si tratta pertanto di valutare quale peso debba essere attribuito, nell'ambito di un rapporto che prevede oneri e obblighi a carico di entrambe le parti, ai doveri gravanti su ciascuna delle parti stesse.
In particolare si tratta di valutare quale valore attribuire nel caso in esame, caratterizzato dall'omessa lettura dei consumi effettivi per un lungo periodo e dall'esistenza di consumi effettivi spropositati rispetto a quelli medi registrati dal nuovo contatore, ai gravi inadempimenti imputabili alla società
specie con riferimento all'obbligo, di fondamentale importanza per una corretta CP_1 esecuzione del contratto di somministrazione, di effettuazione delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno, di procedere alla fatturazione bimestrale, e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”.
Occorre, in sostanza stabilire se, avendo lo stesso gestore contribuito causalmente, con il proprio grave inadempimento, a far crescere a dismisura i consumi e a rendere spropositata la morosità, il credito debba essere proporzionalmente ridotto, in misura del contributo causale fornito dallo stesso gestore alla causazione dei consumi anomali.
In proposito la Cassazione ha osservato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo posto a carico del Gestore dalla Carta del servizio idrico integrato, che deve avvenire con modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia dei consumi, in modo da potersi attivare tempestivamente per evitare l'aggravarsi del danno derivante da perdite occulte.
Ritiene quini questo giudice che la risposta, nel caso di specie, non possa che essere positiva, essendo innegabile che il gestore, omettendo di effettuare le letture con la periodicità prescritta, e violando l'obbligo di segnalare tempestivamente all'utente l'abnormità dei consumi registrati, abbia contribuito causalmente in maniera determinante a far lievitare il proprio credito fino a farlo diventare di importo assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi medi del periodo successivo.
pagina 5 di 7 Ritiene pertanto questo giudice che debba procedersi ad un'adeguata diminuzione dell'entità di detto credito in proporzione all'accertata gravità della condotta colposa del gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle ragioni creditorie.
Non vi è dubbio, infatti, che la situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione verificatasi in ragione delle gravi violazioni imputabili allo stesso gestore, non solo assuma un significato prevalente rispetto alla violazione degli obblighi pur gravanti sull'utente (e dei quali prima si è dato conto), ma abbiano in concreto contribuito in maniera determinante all'accumulo della morosità.
A tale proposito, appare anche utile ricordare che la regolarità delle letture, necessarie per l'accertamento dei reali consumi, e della conseguente fatturazione, trova giustificazione non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma sono altresì funzionali alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili in quanto occulte.
Non vi è dubbio, pertanto, che il gestore del servizio idrico nel caso in esame abbia concorso ad aggravare la situazione debitoria dell'utente, per avere colposamente omesso di segnalargli tempestivamente gli anomali consumi. Anomali consumi che agevolmente avrebbe potuto rilevare se avesse adempiuto l'obbligo, imposto dalle disposizioni di cui al Regolamento idrico integrato, di effettuare le letture due volte l'anno e che ben avrebbe potuto segnalare se avesse adempiuto l'obbligo, sempre a suo carico, di regolare fatturazione.
In ragione dell'incidenza causale della condotta inadempiente di in relazione al verificarsi CP_1 dei consumi anomali registrati dall'utenza in questione, il credito vantato dalla stessa deve essere ridotto in ragione di un terzo.
Per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attrice e in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere revocata e il credito di deve essere accertato nella misura di € CP_1
14.851,69 (somma delle fatture non contestate più due terzi della fattura in contestazione) con conseguente condanna del Condominio al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, devono essere poste a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 12418/2017;
2) Condanna il in persona dell'amministratore, al Controparte_2 pagamento in favore della società di € 14.851,69 oltre interessi legali dalla data della CP_1 sentenza al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 673/2018
Il giudice, dato atto che:
l'udienza del 2 luglio 2025 è stata sostituita dal deposito note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; la cancelleria ha regolarmente acquisito le note depositate dalle parti;
p.q.m.
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Nicoletta Leone
pagina 1 di 7 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di CAGLIARI
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Nicoletta Leone ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 673/2018 promossa da:
in Selargius, in persona dell'amministratore, c.f. , Parte_1 P.IVA_1 elettivamente domiciliato in Cagliari, presso lo studio dell'Avv. Alessandro Zotti che lo rappresenta e difende per procura speciale in atti,
OPPONENTE contro in persona del legale rappresentante pro tempore, partita iva , con sede in CP_1 P.IVA_2
Nuoro, Via Straullu n. 35, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, al n. 29 del Viale Armando Diaz, presso lo studio e la persona dell'Avv. Giuseppe Macciotta (codice fiscale , CodiceFiscale_1 fax 070.658036, Posta Elettronica Certificata che la Email_1 rappresenta e difende in virtù di procura speciale in atti,
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come in atti.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione regolarmente notificato il in Selargius ha proposto Parte_2 tempestiva opposizione avverso l'ingiunzione di pagamento n. 12418/2017, emessa da CP_1 quale Gestore del Servizio idrico integrato sulla base delle seguenti fatture:
1 - fattura n. 2014/402367347 del 3.6.2014 emessa a saldo per il periodo tra il 30.4.2012 ed il pagina 2 di 7 11.2.2014 di euro 19.989,13;
2 - fattura n. 2014/24307405 del 6.10.2014 emessa a titolo di deposito cauzionale di euro 34,42;
3 – fattura n. 2015028165833 del 12.8.2015 emessa a saldo per il periodo tra il 30.7.2014 ed il
27.7.2015, di euro 1.491,19.
A seguito della regolare notifica dell'atto di citazione si è costituita la società contestando CP_1
l'opposizione e chiedendone il rigetto.
La causa, istruita con produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi tenuta a decisione sulle conclusioni formulate.
Secondo i principi consolidati in giurisprudenza in materia di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre l'utente deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. civ., Sez. 3, ord. 6 marzo 2019, n. 6562).
L'opponente ha contestato solo la fattura n. 2014/402367347 del 3.6.2014, le altre fatture non sono state contestate.
Attraverso la consulenza tecnica d'ufficio, congruamente motivata e dalla quale, pertanto, non c'è ragione di discostarsi, è stato accertato che il contatore matricola 94/391502, che era posto a servizio dell'utenza del opponente, non risultava essere correttamente funzionante, ma l'errore era Parte_1
a favore dell'utente, perché di segno negativo, vale a dire che il contatore registrava consumi inferiori a quelli reali.
Secondo l'orientamento della giurisprudenza, che questo giudice ritiene di dover condividere, nel caso di errore a svantaggio del gestore e a favore dell'utente, per registrazione di consumi inferiori a quelli effettivi, non si possa configurare un inadempimento da parte del gestore del servizio idrico, in quanto il mal funzionamento del contatore non ha arrecato danni all'utente, ma alla Società erogatrice del servizio.
Devono però farsi alcune precisazioni.
Innanzi tutto, è dimostrato che nel periodo inerente alla fattura contestata i consumi dell'utente sono pagina 3 di 7 risultati anomali. Ne è prova la stessa ricostruzione dei consumi fatta dal c.t.u., dal cui calcolo è scaturita una cifra notevolmente inferiore a quella addebitata in fattura.
Ora, se il contatore registrava consumi inferiori a quelli reali, l'anomalia dei consumi deve essere stata provocata da una perdita nell'impianto dell'utente.
In linea di principio, spetta all'utente vigilare sul proprio impianto e provvedere alla manutenzione.
Tanto premesso, va ulteriormente osservato che l'opponente ha lamentato il mancato rispetto da parte della società delle norme del Regolamento, che impongono al gestore l'obbligo di emettere le CP_1 fatture sui consumi con cadenza bimestrale e altresì di porre a base delle stesse letture effettive effettuate almeno due volte l'anno.
Il Regolamento del Servizio idrico integrato prevede effettivamente che “Il Gestore emette le fatture con periodicità indicata nella Carta del Servizio Idrico Integrato, garantendo il riscontro degli eventuali consumi presunti con un numero di letture non inferiore a due volte all'anno”.
Il punto 6.1. della Carta del Servizio Idrico Integrato dispone, inoltre: “Il Gestore effettua la lettura periodica dei contatori delle utenze idriche attraverso il sistema del “telecontrollo”. Nelle more dell'entrata a regime della “telelettura” rimarrà in vigore il sistema di “lettura tradizionale” con periodicità di almeno due volte l'anno”.
Infine l'art. B 35.1, II comma, del regolamento sancisce l'obbligo per il gestore di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”.
Deve certamente escludersi che il mancato rispetto delle modalità temporali di rilevazione effettiva dei consumi da parte del gestore, ovvero la mancata fatturazione con cadenza bimestrale, ovvero ancora la violazione dell'obbligo di segnalazione in fattura e dell'ulteriore obbligo, sancito dalla Carta dei servizi (che costituisce anch'essa parte integrante del Regolamento), di predisporre procedure per la rilevazione e la segnalazione dei consumi anomali, possano comportare l'assoluta inesigibilità dell'obbligazione di pagamento dei consumi rilevati.
Peraltro, non vi è dubbio che occorra valutare complessivamente il rapporto sinallagmatico alla luce del principio di correttezza e buona fede oggettiva che regola l'esecuzione dei contratti (art. 1375 c.c.) e porre a raffronto i reciproci diritti e doveri delle parti del rapporto.
Accanto agli obblighi gravanti sul gestore, prima richiamati, debbono essere, dunque, analizzate le ulteriori disposizioni del Regolamento che delineano oneri ed obblighi anche a carico dell'utente.
In particolare, in perfetta sintonia con i principi generali, in regolamento prevede:
pagina 4 di 7 - l'onere per l'utente di “verificare periodicamente il contatore allo scopo di individuare eventuali anomalie o consumi eccessivi di acqua derivanti da perdite occulte a valle del contatore stesso”(art.
B35.1, comma II);
- l'onere per l'utente di “tenere sotto controllo i propri consumi abituali senza attendere il ricevimento della fattura” (art. B35.1, comma II);
- che l'utente debba “accertare le cause della mancata ricezione della fattura e chiedere il duplicato al fine di evitare l'applicazione di mora e di interessi per ritardato pagamento” (art. B16, III comma ).
Si tratta pertanto di valutare quale peso debba essere attribuito, nell'ambito di un rapporto che prevede oneri e obblighi a carico di entrambe le parti, ai doveri gravanti su ciascuna delle parti stesse.
In particolare si tratta di valutare quale valore attribuire nel caso in esame, caratterizzato dall'omessa lettura dei consumi effettivi per un lungo periodo e dall'esistenza di consumi effettivi spropositati rispetto a quelli medi registrati dal nuovo contatore, ai gravi inadempimenti imputabili alla società
specie con riferimento all'obbligo, di fondamentale importanza per una corretta CP_1 esecuzione del contratto di somministrazione, di effettuazione delle letture comprovanti i consumi reali almeno due volte all'anno, di procedere alla fatturazione bimestrale, e di “evidenziare in fattura eventuali consumi doppi rispetto a quelli registrati nel periodo precedente”.
Occorre, in sostanza stabilire se, avendo lo stesso gestore contribuito causalmente, con il proprio grave inadempimento, a far crescere a dismisura i consumi e a rendere spropositata la morosità, il credito debba essere proporzionalmente ridotto, in misura del contributo causale fornito dallo stesso gestore alla causazione dei consumi anomali.
In proposito la Cassazione ha osservato che il semplice invio di una fattura commerciale relativa ai consumi anomali registrati, a distanza di oltre due mesi dalla rilevazione degli stessi e senza alcuna espressa segnalazione del loro carattere anomalo, non consente di ritenere correttamente adempiuto l'obbligo posto a carico del Gestore dalla Carta del servizio idrico integrato, che deve avvenire con modalità idonee a consentire all'utente di avere pronta contezza dell'anomalia dei consumi, in modo da potersi attivare tempestivamente per evitare l'aggravarsi del danno derivante da perdite occulte.
Ritiene quini questo giudice che la risposta, nel caso di specie, non possa che essere positiva, essendo innegabile che il gestore, omettendo di effettuare le letture con la periodicità prescritta, e violando l'obbligo di segnalare tempestivamente all'utente l'abnormità dei consumi registrati, abbia contribuito causalmente in maniera determinante a far lievitare il proprio credito fino a farlo diventare di importo assolutamente sproporzionato rispetto ai consumi medi del periodo successivo.
pagina 5 di 7 Ritiene pertanto questo giudice che debba procedersi ad un'adeguata diminuzione dell'entità di detto credito in proporzione all'accertata gravità della condotta colposa del gestore in relazione allo smisurato ampliamento delle ragioni creditorie.
Non vi è dubbio, infatti, che la situazione di grave patologia del rapporto di somministrazione verificatasi in ragione delle gravi violazioni imputabili allo stesso gestore, non solo assuma un significato prevalente rispetto alla violazione degli obblighi pur gravanti sull'utente (e dei quali prima si è dato conto), ma abbiano in concreto contribuito in maniera determinante all'accumulo della morosità.
A tale proposito, appare anche utile ricordare che la regolarità delle letture, necessarie per l'accertamento dei reali consumi, e della conseguente fatturazione, trova giustificazione non solo in relazione all'interesse del gestore al puntuale pagamento dei corrispettivi dovuti, ma sono altresì funzionali alla realizzazione dell'interesse dell'utente a tenere sotto controllo i propri consumi e ad avere tempestiva consapevolezza delle eventuali anomalie degli stessi, anche al fine di individuare carenze del proprio impianto, responsabili di perdite d'acqua, spesso non percepibili in quanto occulte.
Non vi è dubbio, pertanto, che il gestore del servizio idrico nel caso in esame abbia concorso ad aggravare la situazione debitoria dell'utente, per avere colposamente omesso di segnalargli tempestivamente gli anomali consumi. Anomali consumi che agevolmente avrebbe potuto rilevare se avesse adempiuto l'obbligo, imposto dalle disposizioni di cui al Regolamento idrico integrato, di effettuare le letture due volte l'anno e che ben avrebbe potuto segnalare se avesse adempiuto l'obbligo, sempre a suo carico, di regolare fatturazione.
In ragione dell'incidenza causale della condotta inadempiente di in relazione al verificarsi CP_1 dei consumi anomali registrati dall'utenza in questione, il credito vantato dalla stessa deve essere ridotto in ragione di un terzo.
Per tutte le ragioni esposte, in parziale accoglimento della domanda attrice e in parziale accoglimento della domanda proposta in via riconvenzionale dalla società convenuta, l'ingiunzione di pagamento impugnata deve essere revocata e il credito di deve essere accertato nella misura di € CP_1
14.851,69 (somma delle fatture non contestate più due terzi della fattura in contestazione) con conseguente condanna del Condominio al pagamento di tale importo, oltre interessi legali dalla data della sentenza al saldo.
L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese.
Le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, devono essere poste a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
pagina 6 di 7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Revoca l'ingiunzione di pagamento n. 12418/2017;
2) Condanna il in persona dell'amministratore, al Controparte_2 pagamento in favore della società di € 14.851,69 oltre interessi legali dalla data della CP_1 sentenza al saldo;
3) Compensa integralmente le spese di lite tra le parti;
4) Pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, già liquidate, a carico delle parti nella misura del cinquanta per cento ciascuno.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Cagliari, 3 luglio 2025
Il Giudice dott. Nicoletta Leone
pagina 7 di 7