Sentenza 3 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 03/05/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 3 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 2682 /2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CAGLIARI
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Cagliari in composizione monocratica, nella persona del giudice Dott.ssa Valentina
Frongia, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2682 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2022, promossa da:
C.F. ), con sede in Milano, in persona del legale rappresentante Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. PAOLO BONALUME, che la rappresenta e difende giusta procura speciale in atti, attrice contro
(C.F.: ),in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 P.IVA_2
con sede in Siliqua (SU).
Convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione regolarmente notificato, la ha convenuto in giudizio il Parte_1
, chiedendo al Tribunale di: Controparte_1
“IN VIA PRINCIPALE: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente dei seguenti crediti e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al relativo pagamento in favore di Parte_1
I. € 3.616,65 per sorte capitale, di cui alle fatture riepilogate nell'elenco prodotto sub doc. 2;
II. gli interessi moratori maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale:
− “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e
1
(colonna “Data Scadenza”) – sino al saldo;
− si precisa che alla data del 4 aprile 2022 gli interessi moratori ammontano ad € 338,26;
Firmato Da: Paolo Bonalume Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1665757
- 15 -
III. gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
IV. € 440,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n.
192/12, per il mancato pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale;
V. € 1.582,56 a titolo di interessi di mora – ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, indicati nelle presenti conclusioni sub II – in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale insoluta indicata nelle presenti conclusioni sub I;
VI. gli interessi anatocistici prodotti dai predetti interessi di mora oggetto delle Note Debito, interessi di mora che, alla data di notifica del presente atto, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c.:
− nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12,
− con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
VII. € 1.840,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs.
n. 192/12, di cui alle fatture prodotte sub doc. 5 e riepilogate sub doc.
6. Firmato Da: Paolo
Bonalume Emesso Da: InfoCert Firma Qualificata 2 Serial#: 1665757
- 16 -
• IN VIA SUBORDINATA: per le ragioni e i titoli di cui in narrativa, accertare e dichiarare il diritto di ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, Parte_1 condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse Parte_1
ritenuta dovuta a per: Parte_1
− sorte capitale,
− interessi moratori maturati e maturandi sulla sorte capitale:
2 ⋅ “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
⋅ con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento della sorte capitale,
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla sorte capitale:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importo dovuto a titolo di interessi di mora ulteriori rispetto a quelli maturati e maturandi sulla sorte capitale in quanto maturati a causa del tardivo pagamento di crediti diversi da quelli costituenti la sorte capitale;
− interessi anatocistici prodotti dagli interessi di mora oggetto delle Note Debito:
⋅ nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12, e
⋅ con decorrenza dalla data di notifica del presente atto;
− importi dovuti ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.
Lgs. n. 192/12;
• IN ULTERIORMENTE SUBORDINATA: accertare e dichiarare il diritto di Parte_1 ad ottenere il pagamento da parte dell'Ente e, per l'effetto, condannare l'Ente al pagamento in favore di di ogni diversa somma che fosse ritenuta dovuta a Parte_1 Parte_1
per capitale, interessi e rivalutazione monetaria dal dovuto al saldo a titolo di indennizzo per ingiustificato arricchimento ex art. 2041 c.c.;
• IN OGNI CASO: con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre rimborso forfettario nella misura del 15% ex D.M. n. 55/14, oltre CPA, IVA, contributo unificato, marca e successive.”.
Il non si è costituito in giudizio. Controparte_1
***
Con ordinanza in data 05/04/2023 il giudice ha dichiarato la nullità dell'atto di citazione, fissato il termine perentorio del 27/06/2023 per la rinnovazione, e fissato udienza al 7/11/2023, ore 11.
Verificata la regolarità dell'integrazione e assegnati i termini ex art. 183, c.VI, c.p.c., è stata fissata l'udienza per la pronuncia della sentenza ex art. 281 sexies c.p.c..
Con note scritte in data 22/04/2025 parte attrice ha dichiarato di rinunciare agli atti del giudizio ai sensi dell'art. 306 c.p.c.
Questo giudice, in ragione della rinuncia agli atti della non essendo il convenuto Pt_1
costituito in giudizio, deve procedere alla dichiarazione di estinzione del processo.
3 In ragione della contumacia del non deve essere assunta alcuna determinazione Controparte_1
in punto spese.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:
- Dichiara ai sensi dell'art.306 c.p.c. l'estinzione del processo;
- Nulla sulle spese.
Così deciso in Cagliari in data 03/05/2025.
Il Giudice
( Valentina Frongia)
4