Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 16/03/2026, n. 1825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1825 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01825/2026 REG.PROV.COLL.
N. 02388/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2388 del 2025, proposto da
CI TA, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessia Pirozzi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Istruzione e del Merito e Ufficio Scolastico Regionale Campania, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Napoli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico legale presso la sede di questa, in Napoli, via A. Diaz, n. 11;
per l'esecuzione
del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 19165/2022 R.G. e notificata il dì 28/04/2023 e sulla sentenza n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024 a definizione del procedimento iscritto al n. 20847/2023 R.G. e notificata il dì 4/06/2024.
Visti il ricorso di ottemperanza e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito e dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella Camera di Consiglio del giorno 13 gennaio 2026 la dott.ssa NN BB e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
La ricorrente, con ricorso notificato il 14/05/2025 e depositato in giudizio in pari data, chiede l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023 a definizione del procedimento iscritto al n. 19165/2022 R.G., che ha così provveduto: “ 1) dichiara il diritto della ricorrente al beneficio di cui all’art. 1, comma 121, legge n. 107 del 2015, usufruendo dell’importo annuo di € 500 tramite “Carta elettronica”, per gli anni scolastici dal 2019/’20 al 2021/’22; 2) condanna il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE ad erogare alla ricorrente la prestazione oggetto di causa nelle forme di legge ”; e sulla sentenza n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024 a definizione del procedimento iscritto al n. 20847/2023 R.G., recante la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito “ all’assegnazione in favore di parte ricorrente della “Carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado” per l’a.s. 2022/2023 con conseguente emissione in suo favore del relativo buono elettronico, di importo di € 500,00 da utilizzare, al momento della concreta attribuzione, secondo le modalità ed alle condizioni di cui al DPCM 28.11.2016, oltre interessi dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione; ”. Chiede, altresì, la rivalutazione monetaria e gli interessi maturati dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di cui chiede l'ottemperanza e la nomina di un commissario ad acta che intervenga in sostituzione dell'AZ alla scadenza del termine assegnato alla P.A. per adempiere.
Il 22/05/2025, si sono costituiti in giudizio il Ministero dell'Istruzione e del Merito e l’Ufficio Scolastico Regionale Campania, con la difesa dell’Avvocatura dello Stato, depositando all’uopo un atto di costituzione formale per resistere al ricorso.
Il 06/01/2026, la ricorrente ha depositato in giudizio un’istanza di passaggio in decisione senza discussione.
Nella Camera di Consiglio del 13/01/2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
0. - Il ricorso è fondato nel merito e, pertanto, deve essere accolto nei sensi e nei limiti di seguito precisati.
1. - Si deve premettere che, ai sensi dell’art. 112, secondo comma, lett. c), del Codice del Processo Amministrativo, il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l’attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del Giudice Ordinario.
Sempre preliminarmente, il Collegio rileva poi la regolarità in rito del ricorso di ottemperanza (debitamente notificato alla controparte il 14/05/2025 e depositato in giudizio in pari data), poiché, nella fattispecie in esame, risultano osservati sia il dimezzamento dei termini per il deposito del ricorso ex art. 87, terzo comma, c.p.a., sia il disposto dell’art. 114, secondo comma c.p.a., atteso che le sentenze dell’A.G.O., di cui si chiede l’ottemperanza, hanno comprovata valenza di cosa giudicata, come risulta dalle attestazioni rilasciate dalla Cancelleria del Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro e Previdenza, del 24/04/2024 e del 29/10/2024.
Inoltre, i suddetti provvedimenti giudiziali sono stati notificati, in “ copia conforme all’originale informatico presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475cpc. ” e in “ copia conforme alla copia informatica digitale presente nel fascicolo informatico di cancelleria dalla quale è stata estratta ai fini dell'esecuzione forzata ex art. 475cpc ” - “ da valere quale titolo esecutivo ai sensi dell’art. 115, comma 2, del c.p.a. e dell’art. 479 c.p.c. come novellato dal D.Lgs. n. 149/2022, art. 3 comma 34 lett. ‘e’, in forza del quale le copie attestate conformi dei provvedimenti giurisdizionali costituiscono titolo esecutivo senza più necessità di apposizione di formula esecutiva ” (T.A.R. Campania, Napoli, Sezione V, 24/05/2024, n. 3366) - a mezzo p.e.c., in data 28/04/2023 e in data 04/06/2024, presso la sede reale del Ministero resistente, sicché sussistono i presupposti di cui all’art. 14, primo comma, del Decreto Legge 31 dicembre 1996 n. 669, convertito dalla Legge 28 febbraio 1997 n. 30, secondo il quale l’azione esecutiva nei confronti della CA AZ (debitrice di somme di denaro) non può essere iniziata se non dopo l’infruttuosa scadenza del termine di centoventi giorni, decorrente dalla notifica alla P.A. del titolo esecutivo.
1.1. - Tutto ciò premesso, il ricorso di ottemperanza deve essere accolto nei sensi di seguito precisati, non risultando l’esecuzione del giudicato formatosi sulle sentenze n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023 e n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024 da parte del Ministero resistente (sul quale incombe, a norma dell'art. 2697 c.c., l’onere di dimostrare il fatto estintivo del diritto nascente dal titolo esecutivo/giudicato), ordinandosi, per l’effetto, al Ministero della Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di provvedere, entro il termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla comunicazione o notifica della presente sentenza, a dare esecuzione alle predette sentenze dell’A.G.O.
Invece, i reclamati interessi maturati dopo il passaggio in giudicato delle sentenze di cui parte ricorrente chiede l'ottemperanza sono dovuti, con esclusivo riferimento alla sentenza n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023, a partire dalla data di passaggio in giudicato del titolo azionato, in tal senso potendosi interpretare quanto da parte ricorrente chiesto nel presente giudizio di ottemperanza, dunque riconducibile alla specifica “ azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza ”, ai sensi dell’art. 112, comma 3, c.p.a.; nel mentre, con riferimento alla sentenza n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024, i reclamati interessi dopo il passaggio in giudicato del titolo azionato sono già previsti dal titolo esecutivo “ dalla data del diritto all’accredito alla concreta attribuzione ”, dovendosi escludere ogni ulteriore duplicazione rispetto a quanto previsto già dal titolo esecutivo.
Non spetta, invece, alla ricorrente la chiesta rivalutazione monetaria, in quanto non prevista dai titoli esecutivi, né è possibile il suo riconoscimento ex art. 112, comma 3, c.p.a. (in base al quale “ Può essere proposta, anche in unico grado dinanzi al giudice dell'ottemperanza, azione di condanna al pagamento di somme a titolo di rivalutazione e interessi maturati dopo il passaggio in giudicato della sentenza, … ”), non essendo stata fornita alcuna prova circa un danno ulteriore rispetto agli interessi legali.
1.2. - In caso di inutile decorso del termine di cui sopra, assegnato all’AZ resistente per ottemperare, si nomina sin d’ora, ex art. 114, comma 4, lett. d) c.p.a., quale Commissario ad acta , il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, il quale, nell’ulteriore termine di sessanta giorni dalla comunicazione, a cura di parte ricorrente, della perdurante inottemperanza, adotterà tutti gli atti necessari, a carico e spese della amministrazione inadempiente, per dare esecuzione giudicato formatosi sulle sentenze n. 2821/2023 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 27/04/2023 e pubblicata in data 28/04/2023 e n. 4047/2024 resa dal Tribunale di Napoli – Sezione Lavoro e Previdenza in data 28/05/2024 e pubblicata in data 31/05/2024.
Il compenso per l’eventuale funzione commissariale viene posto a carico del Ministero della Istruzione e del Merito e liquidato come da dispositivo, potendo il Commissario ad acta esigere la relativa somma all’esito dello svolgimento delle proprie funzioni, sulla base di adeguata documentazione fornita all’ente debitore.
2. - Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, con distrazione in favore del difensore della ricorrente, Avv. Alessia Pirozzi, dichiaratasi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso di ottemperanza, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e nei limiti di cui in motivazione e, per l’effetto, ordina al Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , di dare esecuzione al giudicato formatosi sulle sentenze dell’A.G.O. indicate in epigrafe, nel termine di sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della presente sentenza.
Nomina quale Commissario ad acta , per il caso di infruttuoso decorso del termine innanzi indicato, il Direttore della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione (DGOSV) presso il Ministero della Istruzione e del Merito (M.I.M.), con facoltà di delega, determinando in € 500,00 (cinquecento/00) l’importo del compenso, comprensivo di ogni onere e spesa, da corrispondere al Commissario ad acta per l’eventuale espletamento dell’incarico, nei sensi e nei termini indicati in motivazione, e ponendolo a carico del Ministero resistente.
Condanna il Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del Ministro pro tempore , al pagamento delle spese del presente giudizio di ottemperanza, liquidate in complessivi € 700,00 (Settecento/00), oltre gli accessori di legge, con distrazione in favore dell’Avv. Alessia Pirozzi.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IA RA AL, Presidente
Gabriella Caprini, Consigliere
NN BB, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NN BB | IA RA AL |
IL SEGRETARIO