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Sentenza 28 luglio 2025
Sentenza 28 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 28/07/2025, n. 3023 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 3023 |
| Data del deposito : | 28 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 5320/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE nella causa iscritta al numero 5320 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Andrea D'Anna (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria alla via Manzoni n. 73;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba (C.F. ) e Valentina C.F._3
Zanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in C.F._4
Modena, Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un Controparte_1 credito nei confronti di derivante dall'inadempimento del contratto di prestito personale Parte_1
n. 20220485344615 sottoscritto digitalmente con Findomestic Banca s.p.a., che aveva acquistato mediante un'operazione di cartolarizzazione.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 33.092,48, oltre interessi legali e spese di procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 775/2023 del
22/2/2023 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite. Avverso il decreto ingiuntivo, compiutamente notificato il 14/4/2023, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 22/5/2023, nella quale contestava: 1) omessa notifica del decreto ingiuntivo in copia conforme con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 644
c.p.c., 2) disconoscimento della firma digitale “oneshot” e del certificato di rilascio della firma digitale, 3) omessa prova del credito e della erogazione del finanziamento, 4) usura illegittima, 5) omessa prova dell'ammontare del credito per assenza degli estratti conto.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta tempestivamente depositata il Controparte_1
19/12/2023, nella quale respingeva le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione. Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di conciliazione e denegata l'assunzione di mezzi istruttori, il Giudice reputava la causa matura per la decisione, quindi invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. In via pregiudiziale va ribadito il rito applicabile alla fattispecie.
Esso non è quello introdotto dalla riforma cd. Cartabia, come inizialmente individuato dalle parti, bensì il rito ordinario antecedente all'intervento riformatore, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 171 ter c.p.c. e che le relative memorie non concorrono al materiale istruttorio.
Il rito infatti deve essere individuato al momento della introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum, e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo questo momento deve essere individuato alla data del deposito del ricorso monitorio, perché è quello il momento che segna l'esordio della lite (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007).
Siccome il ricorso monitorio è stato depositato nel mese di febbraio 2023 e comunque in data anteriore al 28/2/2023, ne deriva che le norme processuali applicabili sono quelle del codice di procedura civile vigenti prima dell'intervento riformatore.
4. Sempre in via preliminare va affermata la procedibilità della domanda. Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta prima del processo, tuttavia questo non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, mediante avviso spedito con lettera raccomandata e a mezzo pec, tuttavia ha omesso di parteciparvi, senza offrire alcuna giustificazione alla propria assenza nelle successive difese di giudizio.
Di conseguenza, la parte assente in mediazione va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
5. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo sia stato pubblicato il 22/2/2023 e che sia stato successivamente consegnato all'operatore postale per la notifica il 28/3/2023, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
Il decreto ingiuntivo notificato al debitore risulta essere stato estratto dal fascicolo telematico in copia conforme all'originale, come si evince anche dalla sottoscrizione digitale del magistrato a margine. Pertanto, nessun dubbio sulla sua autenticità può essere legittimamente mosso dall'opponente che, pur argomentando diffusamente sulla non conformità del documento all'originale, ha mancato di menzionare gli elementi della pretesa difformità.
6. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo il Controparte_1 contratto di finanziamento, che costituisce la fonte delle obbligazioni, ma anche l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la dinamica del rapporto (cfr. allegati nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
7. Ex adverso, il debitore ha concentrato le proprie eccezioni essenzialmente sul disconoscimento della documentazione negoziale, inferendo l'apocrifia della sottoscrizione digitale.
Sul piano giuridico, la disciplina di riferimento deve essere rinvenuta nel d.lgs. 80/2005 (cd. codice dell'amministrazione digitale).
All'art. 20 d.lgs. cit., comma 1-bis, “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Sul piano della prova nel processo, il comma 1-ter stabilisce che “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Il legislatore ripone dunque un elevato grado di affidamento sulla validità della sottoscrizione digitale, alla quale attribuisce il medesimo valore probatorio di quella manuale, e addossa sulla parte che intenda negare la sua autenticità l'onere di dimostrare la non riconducibilità della firma al suo titolare.
Questo orientamento è già stato assunto dalla giurisprudenza di merito che, con riguardo alla medesima norma, prima collocata all'art. 21, ha affermato che “In caso di disconoscimento della sottoscrizione di un atto apposta con un dispositivo di firma digitale, in riferimento all'individuazione dell'onere probatorio è applicabile l'art. 21, comma 2, codice amm. digitale, secondo cui in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Si realizza, pertanto, un'inversione dell'onere della prova in quanto compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione smentire di averla effettuata provando di non aver apposto la firma digitale”
(Tribunale Roma, 23/01/2017, n.1127).
Anche nel caso di specie, era onere dell'opponente illustrare elementi probatori di segno contrario, quanto meno di sapore indiziario, per vincere la presunzione di riconducibilità della firma digitale al suo apparente autore.
L'opponente tuttavia, nel tentativo di sconfessare l'apparenza, si è limitato ad una generica, seppure convinta, negazione della paternità della sottoscrizione, priva di qualsiasi supporto probatorio. Pur manifestando sin dal principio l'intenzione di presentare una querela di falso nel corso di giudizio, non ha mai dato seguito al proposito, né ha avanzato alcuna delle richieste istruttorie anticipate nell'atto introduttivo.
La strategia difensiva dell'opponente ha inibito altresì l'ulteriore istruttoria della causa perché, nel rinunciare a chiedere la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha rinunciato anche al deposito di una memoria per formalizzare le proprie richieste istruttorie.
In mancanza di elementi indiziari di maggiore spessore, le firme digitali in calce al contratto di finanziamento e al modulo di registrazione al servizio “Infocert” devono ritenersi riconducibili a
. Parte_1
8. L'opponente ha inoltre negato l'erogazione delle somme a fondamento del finanziamento.
In replica, la controparte ha offerto comunicazioni di Findomestic s.p.a. volte a confermare l'avvenuta erogazione del credito al mutuatario (allegati nn. 4, 5 e 6).
Nelle successive difese, l'opponente ha ulteriormente disconosciuto la documentazione offerta, negando che fosse mai stata recapitata al suo indirizzo e che fosse mai stata accreditata la somma menzionata.
Anche questa eccezione deve essere disattesa: l'opponente infatti non ha mai contestato le annotazioni contabili riportati sull'estratto conto analitico (cfr. allegato n. 4 del fascicolo monitorio). Il documento dimostra come il rapporto sia stato parzialmente eseguito a seguito della sua costituzione, mediante versamenti rateali che il avrebbe effettuato mensilmente dal Pt_1 dicembre 2020 fino almeno al mese di dicembre 2021, prima del riscontro degli insoluti.
L'esecuzione del rapporto mediante versamenti mensili dimostrano il parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, a valle della erogazione delle somme mutuate.
D'altra parte, questa circostanza non è stata negata in maniera inequivoca dall'opponente, che anche nella comparsa conclusionale ha ribadito come “I predetti documenti sostanzialmente dimostrano soltanto che il Sig. abbia continuato a pagare la rata originariamente dovuta ignorando Pt_1 totalmente quanto la società finanziaria stesse tramando alle sue spalle, trincerandosi dietro biechi strumenti volti a coartare il consenso dei consumatori”.
9. Il debitore ha eccepito anche l'indebita applicazione di interessi usurari.
In via di metodo giova ribadire che sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale Napoli, 04/02/2021,
n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941). Il principio è stato confermato anche dalla recente sentenza resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul tema della usurarietà degli interessi di mora, ha ribadito in merito la validità della regola di giudizio fondata sull'onere della prova secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo del saldo. Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e da garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato ai criteri ed alle formule raccomandate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non condivise (cfr. Trib. Monza,
20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Nei suoi scritti, l'opponente non ha chiarito se e in che misura il tasso applicato si sia discostato dal tasso soglia usurario.
Questi si è limitato ad eccepire che “per il 4° trimestre 2020 relativo alle operazioni di "Credito
Personale" il tasso soglia di usura era stabilito nella misura del 14,85%, come è altresì di palpabile evidenza che vi sia una notevole discrasia tra il TAEG reale e quello dichiarato dal concedente che, di fatto, esclude artatamente dal menzionato calcolo tutte le commissioni e spese pattuite ed applicate”. L'eccezione non coglie nel segno. Il contratto in oggetto recava un TAN dell'8,50%, che appare ben distante dal tasso soglia usurario individuato dall'opponente. Inoltre la parte incorre nell'equivoco di fondo di comparare il tasso soglia usurario con il TAEG, che ha una funzione e una base di calcolo diversa dal TEG.
Il TAEG infatti, pur essendo chiamato “tasso”, in realtà non costituisce una clausola del contratto, ma un mero indicatore di costo, un indice numerico che viene indicato per assolvere agli obblighi di trasparenza e che viene calcolato secondo formule difformi da quelle raccomandate per il calcolo dell'usura, con la conseguenza che le premesse di metodo assunte dalla parte non appaiono condivisibili.
Ne discende che la critica di usurarietà non possa essere accolta.
10. L'opponente ha anche espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'ammontare del saldo debitore, in quanto di provenienza unilaterale e pertanto inattendibile.
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni significato nel successivo giudizio a cognizione piena.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti. Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste analiticamente annotate dalla finanziaria, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
11. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Al rigetto dell'opposizione concorre anche il generale contegno serbato dall'opponente, che si è sottratto al procedimento di mediazione e che ha rinunciato a depositare memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., rinunciando di conseguenza ad articolare i mezzi istruttori per cui aveva manifestato interesse, offrendo elementi che ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c. accreditano nel complesso la convinzione della infondatezza dell'opposizione.
12. Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 775/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 22/2/2023 e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di per Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 25/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
TERZA SEZIONE CIVILE nella causa iscritta al numero 5320 del Ruolo Generale degli affari civili ordinari contenziosi dell'anno 2023 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo
TRA
(C.F. ), rappresentato e difeso, giusta procura allegata in Parte_1 C.F._1 calce all'atto di citazione notificato, dall'Avv. Andrea D'Anna (C.F. ) ed C.F._2 elettivamente domiciliato presso il suo studio in Casoria alla via Manzoni n. 73;
OPPONENTE
E
(C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_1 P.IVA_1 rappresentata e difesa dagli Avv.ti Vittorio Colomba (C.F. ) e Valentina C.F._3
Zanni (C.F. ) ed elettivamente domiciliata presso il loro studio sito in C.F._4
Modena, Direzionale Centro Ferriere, Torre G, Via Ferruccio Lamborghini n. 81;
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti concludevano come da note di trattazione scritta depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso per decreto ingiuntivo, assumeva di essere titolare di un Controparte_1 credito nei confronti di derivante dall'inadempimento del contratto di prestito personale Parte_1
n. 20220485344615 sottoscritto digitalmente con Findomestic Banca s.p.a., che aveva acquistato mediante un'operazione di cartolarizzazione.
Chiedeva quindi in via monitoria la condanna del debitore al pagamento della somma corrispondente pari ad € 33.092,48, oltre interessi legali e spese di procedura.
L'intestato Tribunale accoglieva la domanda monitoria con il decreto ingiuntivo n. 775/2023 del
22/2/2023 e, per l'effetto, ingiungeva al debitore il pagamento di quanto richiesto, oltre interessi come da domanda e spese di lite. Avverso il decreto ingiuntivo, compiutamente notificato il 14/4/2023, il debitore proponeva tempestiva opposizione, tempestivamente notificata il 22/5/2023, nella quale contestava: 1) omessa notifica del decreto ingiuntivo in copia conforme con conseguente inefficacia ai sensi dell'art. 644
c.p.c., 2) disconoscimento della firma digitale “oneshot” e del certificato di rilascio della firma digitale, 3) omessa prova del credito e della erogazione del finanziamento, 4) usura illegittima, 5) omessa prova dell'ammontare del credito per assenza degli estratti conto.
In definitiva, chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte alla rifusione delle spese di giudizio.
Si costituiva con comparsa di risposta tempestivamente depositata il Controparte_1
19/12/2023, nella quale respingeva le contestazioni avversarie in quanto generiche e destituite di fondamento, riportandosi alla documentazione depositata sin dalla fase monitoria a supporto del credito e della sua legittimazione. Concludeva infine per la conferma del decreto ingiuntivo opposto, previa concessione della sua provvisoria esecuzione, con vittoria di spese di lite.
2. Rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, fallito il tentativo di conciliazione e denegata l'assunzione di mezzi istruttori, il Giudice reputava la causa matura per la decisione, quindi invitava le parti a rassegnare le rispettive conclusioni.
All'esito della udienza di precisazione delle conclusioni, la causa veniva assunta in decisione nei termini ordinari ai sensi dell'art. 190 c.p.c.
3. In via pregiudiziale va ribadito il rito applicabile alla fattispecie.
Esso non è quello introdotto dalla riforma cd. Cartabia, come inizialmente individuato dalle parti, bensì il rito ordinario antecedente all'intervento riformatore, con la conseguenza che non può trovare applicazione l'art. 171 ter c.p.c. e che le relative memorie non concorrono al materiale istruttorio.
Il rito infatti deve essere individuato al momento della introduzione del giudizio, secondo il principio tempus regit actum, e nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo questo momento deve essere individuato alla data del deposito del ricorso monitorio, perché è quello il momento che segna l'esordio della lite (cfr. Cass. S.U. n. 20596/2007).
Siccome il ricorso monitorio è stato depositato nel mese di febbraio 2023 e comunque in data anteriore al 28/2/2023, ne deriva che le norme processuali applicabili sono quelle del codice di procedura civile vigenti prima dell'intervento riformatore.
4. Sempre in via preliminare va affermata la procedibilità della domanda. Il tentativo di mediazione è stato ritualmente promosso dalla parte opposta prima del processo, tuttavia questo non ha avuto esito positivo, per assenza della parte invitata.
Naturalmente l'esito negativo della mediazione per assenza della parte invitata non pregiudica la procedibilità della domanda, ma comporta l'applicabilità delle diverse conseguenze sanzionatorie di natura pecuniaria stabilite dal vecchio art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile alla fattispecie in esame.
È diffusa nella giurisprudenza di merito l'affermazione che “la condotta della parte che non si reca al primo incontro di mediazione e si limita a rappresentare per iscritto all'organismo di mediazione la decisione di non partecipare allo stesso, eventualmente anche illustrandone le ragioni, va interpretata alla stregua di una assenza ingiustificata della parte invitata, che la espone al rischio di subire le conseguenze sanzionatorie, sia sul piano processuale che su quello pecuniario, previste dall'art. 8, comma 4 bis, del d.lgs. n. 28/2010; questo perché, nello spirito della norma che disciplina lo svolgimento del procedimento di mediazione (art. 8), la partecipazione delle parti, sia al primo incontro che agli incontri successivi, rappresenta una condotta assolutamente doverosa, che le stesse non possono omettere, se non in presenza di un giustificato motivo impeditivo che abbia i caratteri della assolutezza e della non temporaneità” (cfr.
Tribunale Torino, 27/02/2019 n. 940; cfr. anche Tribunale Vasto 06/12/2016).
Il mediatore ha attestato nel verbale che l'opponente è stato regolarmente invitato all'incontro, mediante avviso spedito con lettera raccomandata e a mezzo pec, tuttavia ha omesso di parteciparvi, senza offrire alcuna giustificazione alla propria assenza nelle successive difese di giudizio.
Di conseguenza, la parte assente in mediazione va condannata al pagamento in favore dello Stato di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010, ratione temporis applicabile, pari al contributo unificato dovuto per il giudizio: la norma non rimette alcun margine di discrezionalità al giudicante, che è tenuto ad applicarla in presenza dei relativi presupposti ed in assenza di valide ragioni giustificative.
5. In via pregiudiziale va esaminata l'eccezione di inefficacia del decreto ingiuntivo ai sensi dell'art. 644 c.p.c.
Risulta per tabulas che il decreto ingiuntivo sia stato pubblicato il 22/2/2023 e che sia stato successivamente consegnato all'operatore postale per la notifica il 28/3/2023, nel pieno rispetto del termine di sessanta giorni stabilito dall'art. 644 c.p.c. a pena di inefficacia.
Il decreto ingiuntivo notificato al debitore risulta essere stato estratto dal fascicolo telematico in copia conforme all'originale, come si evince anche dalla sottoscrizione digitale del magistrato a margine. Pertanto, nessun dubbio sulla sua autenticità può essere legittimamente mosso dall'opponente che, pur argomentando diffusamente sulla non conformità del documento all'originale, ha mancato di menzionare gli elementi della pretesa difformità.
6. Nel merito della pretesa, l'opposta ha agito in via monitoria quale attrice in senso sostanziale per ottenere il pagamento del saldo derivante da un contratto di finanziamento;
pertanto, sulla stessa incombe l'onere probatorio del credito anche nella successiva fase di merito azionata dal debitore in opposizione.
L'emissione del decreto ingiuntivo infatti non determina alcuna inversione nella posizione delle parti, configurandosi la successiva fase di opposizione come un ordinario giudizio di cognizione, nell'ambito del quale trovano applicazione le consuete regole di ripartizione dell'onere della prova, con la conseguenza che l'opposto, pur assumendo formalmente la posizione di convenuto, riveste la qualità di attore in senso sostanziale ed è tenuto a fornire la piena prova del credito azionato nella fase a cognizione sommaria (cfr. ex multis Cass. 11 marzo 2011 n. 5915, Cass. 3 marzo 2009 n.
5071, Cass. 19 settembre 2013, n. 21466; nella giurisprudenza di merito, Tribunale Torino, 1 luglio
2021, n.3344; Tribunale Napoli, 18 luglio 2019, n. 7305; Tribunale Milano, 08 luglio 2019, n. 6729;
Tribunale Nola, 20 maggio 2019, n. 1136; Tribunale Ivrea, 26 marzo 2019, n. 317; Tribunale
Torino, 20 dicembre 2018).
Con particolare riguardo ai rapporti che discendono da contratti di mutuo, sul mutuante grava soltanto l'onere di dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa, consistente nel titolo negoziale fonte delle obbligazioni e nell'adempimento della propria obbligazione di erogazione del capitale, in ossequio al disposto dell'art. 2697 c.c. Viceversa, grava sul debitore mutuatario l'onere di eccepire i fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, sottoponendo a specifica contestazione gli addebiti allegati dal creditore e dimostrando di aver restituito, in tutto o in parte, la somma data a mutuo. Queste premesse derivano dalla conformazione del contratti di mutuo come contratti reali, che si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675; Tribunale
Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
Anzitutto, a sostegno della sua pretesa creditoria, ha prodotto non solo il Controparte_1 contratto di finanziamento, che costituisce la fonte delle obbligazioni, ma anche l'estratto conto ad esso associato, dal quale si evince la dinamica del rapporto (cfr. allegati nn. 3 e 4 del fascicolo monitorio).
La società opposta ha dunque adempiuto all'onere della prova su di essa gravante in qualità di attore in senso sostanziale in ordine agli elementi costitutivi del diritto di credito che discende dal contratto di mutuo, nel rispetto di quanto statuito dalle Sezioni Unite sul punto: “il creditore, sia che agisca per l'adempimento, per la risoluzione o per il risarcimento del danno, deve dare la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto e, se previsto, del termine di scadenza, mentre può limitarsi ad allegare l'inadempimento della controparte: sarà il debitore convenuto a dover fornire la prova del fatto estintivo del diritto, costituito dall'avvenuto adempimento” (Cass. civ. Sez.
Un. 30 ottobre 2001 n. 13533).
7. Ex adverso, il debitore ha concentrato le proprie eccezioni essenzialmente sul disconoscimento della documentazione negoziale, inferendo l'apocrifia della sottoscrizione digitale.
Sul piano giuridico, la disciplina di riferimento deve essere rinvenuta nel d.lgs. 80/2005 (cd. codice dell'amministrazione digitale).
All'art. 20 d.lgs. cit., comma 1-bis, “Il documento informatico soddisfa il requisito della forma scritta e ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del Codice civile quando vi è apposta una firma digitale, altro tipo di firma elettronica qualificata o una firma elettronica avanzata o, comunque, è formato, previa identificazione informatica del suo autore, attraverso un processo avente i requisiti fissati dall'AgID ai sensi dell'articolo 71 con modalità tali da garantire la sicurezza, integrità e immodificabilità del documento e, in maniera manifesta e inequivoca, la sua riconducibilità all'autore. In tutti gli altri casi, l'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta e il suo valore probatorio sono liberamente valutabili in giudizio, in relazione alle caratteristiche di sicurezza, integrità e immodificabilità. La data e l'ora di formazione del documento informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle Linee guida”.
Sul piano della prova nel processo, il comma 1-ter stabilisce che “L'utilizzo del dispositivo di firma elettronica qualificata o digitale si presume riconducibile al titolare di firma elettronica, salvo che questi dia prova contraria”.
Il legislatore ripone dunque un elevato grado di affidamento sulla validità della sottoscrizione digitale, alla quale attribuisce il medesimo valore probatorio di quella manuale, e addossa sulla parte che intenda negare la sua autenticità l'onere di dimostrare la non riconducibilità della firma al suo titolare.
Questo orientamento è già stato assunto dalla giurisprudenza di merito che, con riguardo alla medesima norma, prima collocata all'art. 21, ha affermato che “In caso di disconoscimento della sottoscrizione di un atto apposta con un dispositivo di firma digitale, in riferimento all'individuazione dell'onere probatorio è applicabile l'art. 21, comma 2, codice amm. digitale, secondo cui in relazione al tipo di documento (informatico) e di firma (digitale), l'uso del dispositivo si presume riconducibile al titolare, salvo che questi dia prova contraria. Si realizza, pertanto, un'inversione dell'onere della prova in quanto compete a chi opera il disconoscimento della sottoscrizione smentire di averla effettuata provando di non aver apposto la firma digitale”
(Tribunale Roma, 23/01/2017, n.1127).
Anche nel caso di specie, era onere dell'opponente illustrare elementi probatori di segno contrario, quanto meno di sapore indiziario, per vincere la presunzione di riconducibilità della firma digitale al suo apparente autore.
L'opponente tuttavia, nel tentativo di sconfessare l'apparenza, si è limitato ad una generica, seppure convinta, negazione della paternità della sottoscrizione, priva di qualsiasi supporto probatorio. Pur manifestando sin dal principio l'intenzione di presentare una querela di falso nel corso di giudizio, non ha mai dato seguito al proposito, né ha avanzato alcuna delle richieste istruttorie anticipate nell'atto introduttivo.
La strategia difensiva dell'opponente ha inibito altresì l'ulteriore istruttoria della causa perché, nel rinunciare a chiedere la concessione dei termini ex art. 183 co. 6 c.p.c., ha rinunciato anche al deposito di una memoria per formalizzare le proprie richieste istruttorie.
In mancanza di elementi indiziari di maggiore spessore, le firme digitali in calce al contratto di finanziamento e al modulo di registrazione al servizio “Infocert” devono ritenersi riconducibili a
. Parte_1
8. L'opponente ha inoltre negato l'erogazione delle somme a fondamento del finanziamento.
In replica, la controparte ha offerto comunicazioni di Findomestic s.p.a. volte a confermare l'avvenuta erogazione del credito al mutuatario (allegati nn. 4, 5 e 6).
Nelle successive difese, l'opponente ha ulteriormente disconosciuto la documentazione offerta, negando che fosse mai stata recapitata al suo indirizzo e che fosse mai stata accreditata la somma menzionata.
Anche questa eccezione deve essere disattesa: l'opponente infatti non ha mai contestato le annotazioni contabili riportati sull'estratto conto analitico (cfr. allegato n. 4 del fascicolo monitorio). Il documento dimostra come il rapporto sia stato parzialmente eseguito a seguito della sua costituzione, mediante versamenti rateali che il avrebbe effettuato mensilmente dal Pt_1 dicembre 2020 fino almeno al mese di dicembre 2021, prima del riscontro degli insoluti.
L'esecuzione del rapporto mediante versamenti mensili dimostrano il parziale adempimento dell'obbligazione restitutoria assunta dal mutuatario, a valle della erogazione delle somme mutuate.
D'altra parte, questa circostanza non è stata negata in maniera inequivoca dall'opponente, che anche nella comparsa conclusionale ha ribadito come “I predetti documenti sostanzialmente dimostrano soltanto che il Sig. abbia continuato a pagare la rata originariamente dovuta ignorando Pt_1 totalmente quanto la società finanziaria stesse tramando alle sue spalle, trincerandosi dietro biechi strumenti volti a coartare il consenso dei consumatori”.
9. Il debitore ha eccepito anche l'indebita applicazione di interessi usurari.
In via di metodo giova ribadire che sulla parte che agisce per la ripetizione dell'indebito asseritamente generato dall'applicazione di tassi usurari grava l'onere della prova circa i modi, i tempi e la misura del superamento del tasso soglia, mediante contestazioni circostanziate in merito alla misura dello sforamento e ai criteri adottati per calcolarlo (Tribunale Napoli, 04/02/2021,
n.1098; Tribunale Ferrara, 5/12/2013; Cass. S.U., 29/4/2009, n. 9941). Il principio è stato confermato anche dalla recente sentenza resa a Sezioni Unite della Corte di Cassazione che, pronunciandosi sul tema della usurarietà degli interessi di mora, ha ribadito in merito la validità della regola di giudizio fondata sull'onere della prova secondo cui “il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento” (Cass. Sez. Un. 18/09/2020, n.19597).
L'adempimento dell'onere di allegazione e di prova gravante sulla parte non può prescindere dalla correttezza dei criteri adottati per il ricalcolo del saldo. Il computo deve fondarsi su un parametro largamente condiviso, al fine di oggettivizzare il giudizio di usurarietà e da garantire l'attendibilità della sua verifica (cfr. Cass. Sez. Un. cit.). Tali premesse impongono che il calcolo del TEGM sia affidato ai criteri ed alle formule raccomandate dalla Banca d'Italia, che individuano i tassi medi applicati per operazioni omogenee sulla base delle proprie Istruzioni, le uniche attendibili e in grado di assicurare un parametro certo e universale, conoscibile tanto dal cliente, quanto dall'istituto di credito, abbandonando metodologie di calcolo alternative e non condivise (cfr. Trib. Monza,
20/07/2016 n. 2205; Tribunale di Ferrara, 13/12/2016 n. 1123).
Nei suoi scritti, l'opponente non ha chiarito se e in che misura il tasso applicato si sia discostato dal tasso soglia usurario.
Questi si è limitato ad eccepire che “per il 4° trimestre 2020 relativo alle operazioni di "Credito
Personale" il tasso soglia di usura era stabilito nella misura del 14,85%, come è altresì di palpabile evidenza che vi sia una notevole discrasia tra il TAEG reale e quello dichiarato dal concedente che, di fatto, esclude artatamente dal menzionato calcolo tutte le commissioni e spese pattuite ed applicate”. L'eccezione non coglie nel segno. Il contratto in oggetto recava un TAN dell'8,50%, che appare ben distante dal tasso soglia usurario individuato dall'opponente. Inoltre la parte incorre nell'equivoco di fondo di comparare il tasso soglia usurario con il TAEG, che ha una funzione e una base di calcolo diversa dal TEG.
Il TAEG infatti, pur essendo chiamato “tasso”, in realtà non costituisce una clausola del contratto, ma un mero indicatore di costo, un indice numerico che viene indicato per assolvere agli obblighi di trasparenza e che viene calcolato secondo formule difformi da quelle raccomandate per il calcolo dell'usura, con la conseguenza che le premesse di metodo assunte dalla parte non appaiono condivisibili.
Ne discende che la critica di usurarietà non possa essere accolta.
10. L'opponente ha anche espresso riserve sulla attitudine probatoria dell'estratto conto certificato a dimostrare l'ammontare del saldo debitore, in quanto di provenienza unilaterale e pertanto inattendibile.
L'eccezione muove dall'equivoco di fondo che questa certificazione contabile sia assimilabile, sul piano probatorio, a quella imposta per l'attestazione del saldo passivo di conto corrente nella fase monitoria, che smarrirebbe ogni significato nel successivo giudizio a cognizione piena.
In realtà, l'onere probatorio gravante sul mutuante prescinde dalla produzione di un estratto conto certificato ai sensi dell'art. 50 t.u.b. La ratio di questa norma trae origine dalla necessità di ricavare la prova del saldo negativo del conto corrente che la banca intende azionare in via monitoria in danno del correntista, in relazione ad un rapporto che per definizione è “aperto” e suscettibile di variegate vicende negoziali, ma tali esigenze non si ravvisano nei contratti di mutuo, che sono contratti reali e, dunque, si perfezionano con l'erogazione della somma danaro, della cui prova è onerato il creditore (Tribunale Lecce, 09/03/2020, n.764; Tribunale Patti, 15/09/2021, n.675;
Tribunale Brindisi, 22/12/2021, n.1699).
La prova dell'attendibilità o meno dell'estratto contabile non spetta dunque al mutuante, quanto al mutuatario. L'esibizione della certificazione ex art. 50 t.u.b. infatti non esonera comunque il debitore dalla prova dei fatti modificativi, estintivi ed impeditivi della pretesa, nel rispetto della tradizionale regola di riparto degli oneri probatori, e di aver adempiuto alla obbligazione restitutoria mediante corresponsione, in tutto o in parte, della somma data a mutuo, dimostrando i pagamenti intervenuti o una diversa quantificazione degli importi, per essere gli stessi non dovuti o già corrisposti. Il debitore, invece, si è limitato a contestazioni di tenore generico sul valore dell'estratto conto, ma non ha negato la realtà dei fatti in esso rappresentati: non ha effettivamente negato né di avere ricevuto la somma che si assume erogata a seguito della conclusione del contratto, né di avere continuato a dare esecuzione al contratto con versamenti mensili, né l'errata contabilizzazione delle poste analiticamente annotate dalla finanziaria, avvalorando in questo modo l'attendibilità della prova offerta dall'opposta a sostegno del suo credito, che esula da profili eminentemente formali attinenti alla sua predisposizione.
11. In definitiva, l'opposizione si presenta nel complesso infondata e va respinta, con la conseguenza che il decreto ingiuntivo va confermato.
Al rigetto dell'opposizione concorre anche il generale contegno serbato dall'opponente, che si è sottratto al procedimento di mediazione e che ha rinunciato a depositare memorie ai sensi dell'art. 183 co. 6 c.p.c., rinunciando di conseguenza ad articolare i mezzi istruttori per cui aveva manifestato interesse, offrendo elementi che ai sensi dell'art. 116 co. 2 c.p.c. accreditano nel complesso la convinzione della infondatezza dell'opposizione.
12. Le spese seguono il principio di soccombenza di cui all'art. 91 c.p.c. e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri minimi previsti dal D.M. 147/2022, nonché dell'assenza di istruttoria e della prossimità del valore della causa al margine inferiore dello scaglione di riferimento.
L'opponente va comunque condannato al pagamento di una sanzione pecuniaria ai sensi dell'art. 8 co. 4 bis d.lgs. 28/2010.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, Terza sezione Civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa promossa come in narrativa, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1. Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 775/2023 emesso dal Tribunale di Napoli nord in data 22/2/2023 e lo dichiara esecutivo;
2. Condanna al pagamento delle spese legali in favore di per Parte_1 Controparte_1
€ 3.809,00, oltre rimborso forfettario al 15%, cpa ed iva;
3. Condanna al pagamento in favore dell'Erario di una somma pari al contributo Parte_1 unificato dovuto per il giudizio.
Aversa, 25/07/2025 Il Giudice
Dott.ssa Benedetta Magliulo