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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Emilia, sentenza 19/06/2025, n. 586 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Emilia |
| Numero : | 586 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3787/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Monica Santa Kumbasar Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3787/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANENTI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti, presso la persona e lo studio dell'avv.
MANENTI NICOLA a Reggio Emilia in via Borsellino, 2;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE, elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti, a Formigine, in VIA FARINI, 14 presso la persona e lo studio del difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO: - ACCERTATI e DICHIARATI la ricorrenza dei pagina 1 di 5 presupposti richiesti dall'art. 337 septies c.c. e l'obbligo di restituzione dei soldi a suo tempo prelevati senza autorizzazione dal c/c dell'attrice: - CONDANNARE il convenuto sig. CP_1
- al RIMBORSO in favore dell'attrice della somma di euro 11.850,00 per i titoli e le
[...] ragioni indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- al PAGAMENTO di un assegno mensile di euro 300,00 o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, compreso il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Affinché codesto Tribunale Voglia IN VIA
PRINCIPALE 1)respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e al presente atto, quindi dichiarare che nulla è dovuto dal convenuto, anche in ossequio alla realtà dei fatti dedotta dal convenuto con oltre 60 allegati 2)Dichiarare improcedibile e inammissibile la richiesta di contributo di mantenimento a carico del padre per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e in ogni caso a quelli previsti al n. 8 ) che nel presente atto sono stati riproposti o in ogni caso che nulla è dovuto
3)dichiarare infondata e non dovuta la richiesta di rimborso della somma di euro 11.850,00 , per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta , in particolare per il punto 7) e 5) ) che nel presente atto sono stati riproposti e/o in ogni caso che nulla è dovuto IN VIA SUBORDINATA 3/1) dichiarare e confermare la richiesta del sig. di accettare la figlia Controparte_1 [...] presso la sua abitazione in Formigine via Corassori ,dove già abita il fratello Parte_1 [...]
con contributo di mantenimento diretto nei confronti della stessa, anche per i motivi di cui al CP_2 punto 12)della comparsa di costituzione e risposta e al presente atto IN TUTTI I CASI 5)Con compensazione delle spese legali tenuto presente la materia le parti di causa, le reciproche condizioni psichiche -fisiche ed economiche e la buona fede del padre in ogni questione riportata nella comparsa di costituzione, salvo resistenza di parte attrice.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 padre per sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 11.850,00 Controparte_1 asseritamente prelevata dal c/c dell'attrice sul quale il convenuto sarebbe stato delegato ad operare;
nonché alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00.
Con comparsa in data 7/12/2022 si è costituito il sig. il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c e dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 9.11.2023 le parti sono state sentite per verificare la possibilità di raggiungere un accordo che però non è risultato percorribile.
All'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190.c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha azionato due diverse domande, una di restituzione della somma di € 11.850,00 asseritamente prelevata dal proprio conto corrente da parte del convenuto ed una volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 ai sensi dell'art. 337 septies c.p.c. a carico del convenuto.
Entrambe le domande attoree sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
Ed invero quanto alla domanda di rimborso della somma di € 11.850,00 parte attrice non ha provato che detta somma sia stata prelevata dal sig. né tantomeno che, in ipotesi, sia stata Controparte_1 prelevata contro la sua volontà e/o a suo svantaggio.
A supporto della domanda di rimborso infatti è stata prodotta copia di un assegno circolare di €
7.250,00 intestato alla Autostile S.P.A. (doc. 9 attoreo) ma non è stato provato né che il il suddetto assegno sia stato emesso dal convenuto;
né l'acquisto della macchina intestata al convenuto, né la delega rilasciata al convenuto per operare sul contro della figlia, come asserito da parte attrice.
Rileva peraltro il Collegio che ove anche fosse stato delegato ad operare sul c/c di Controparte_1 parte attrice e in ipotesi ne avesse approfittato, come sostenuto da quest'ultima per acquistare un'auto per se medesimo, e quindi a suo esclusivo beneficio, parte attrice, al fine di ottenere la restituzione delle suddette somme, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza della delega sul conto corrente e i prelievi indebitamente avvenuti, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
Solo a fronte di una suddetta prova, che, lo si ribadisce, non è stata fornita da parte attrice, il convenuto sarebbe stato onerato di dimostrare la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra padre e figlia
(quindi gli accordi intercorsi) e quindi l'esistenza di un rapporto di provvista che giustificasse la suddetta operazione in termini diversi: quindi, ad esempio, che il figlio aveva maturato un debito nei confronti del padre tale da giustificare i prelievi effettuati da quest'ultimo in proprio favore dal conto corrente della figlia.
Neppure è stato provato da parte attrice il diritto a vedersi rimborsare da la somma Controparte_1 di € 4.600,00 atteso che non è stata fornita la prova che la suddetta somma a quest'ultimo bonificata dalla figlia in data 6/3/2018 (doc.10 attoreo), ne prevedesse la restituzione. pagina 3 di 5 La datio di una somma di danaro infatti non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità.
Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera del ricevente, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
prova che nella fattispecie non è stata fornita.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta di un assegno di mantenimento a favore di parte attrice ed a carico del padre ai sensi dell'art. 337 septies c.p.c.
Va premesso che “In tema di assegno di mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti, la disabilità non grave perché non rientrante nelle fattispecie di cui alla legge n. 104 del 1992, non esonera il figlio richiedente dell'onere di provare di vere diligentemente cercato una occupazione a lui confacente in grado di renderlo in tutto o in parte autosufficiente” (Cass. 18451/2022).
Orbene nel caso che ci occupa rileva il Collegio che parte attrice non ha provato la sua condizione di impossibilità a procurarsi una adeguata occupazione, né è stata provata la gravità della patologia da cui assume di essere affetta Parte_1
Ed invero dalla documentazione versata in causa emerge che è portatrice di una Parte_1 disabilità intellettiva di entità lieve moderata e che, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate dalla seconda metà del 2018 (cfr. doc. 5 attrice); che la predetta è in grado di lavorare atteso che ha dichiarato di avere effettuato un periodo di tirocinio effettuato presso
MEDIATECH SRL, un altro tirocinio presso CAFÈNOIR DI SP AN (cfr .memoria in data 26/6/2023 di parte attrice, doc. 18 e doc. 22 allegato al fascicolo di parte attrice); che percepisce una pensione di invalidità, come dalla stessa dichiarato (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così decide:
-respinge le domande attoree;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in €
3.809,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima del Tribunale di Reggio Emilia in data 19 giugno 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI REGGIO EMILIA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Damiano Dazzi Presidente dott. Monica Santa Kumbasar Giudice Relatore dott. Stefano Rago Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3787/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MANENTI Parte_1 C.F._1
NICOLA, elettivamente domiciliata, in virtù di procura in atti, presso la persona e lo studio dell'avv.
MANENTI NICOLA a Reggio Emilia in via Borsellino, 2;
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MESSINA Controparte_1 C.F._2
GABRIELE, elettivamente domiciliato, in virtù di procura in atti, a Formigine, in VIA FARINI, 14 presso la persona e lo studio del difensore;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
CONCLUSIONI DI PARTE ATTRICE: “Voglia l'On.le Tribunale adito, contrariis reiectis, così provvedere: IN VIA PRINCIPALE - NEL MERITO: - ACCERTATI e DICHIARATI la ricorrenza dei pagina 1 di 5 presupposti richiesti dall'art. 337 septies c.c. e l'obbligo di restituzione dei soldi a suo tempo prelevati senza autorizzazione dal c/c dell'attrice: - CONDANNARE il convenuto sig. CP_1
- al RIMBORSO in favore dell'attrice della somma di euro 11.850,00 per i titoli e le
[...] ragioni indicate in premessa, oltre interessi e rivalutazione, o di quella somma maggiore o minore che sarà ritenuta di giustizia;
- al PAGAMENTO di un assegno mensile di euro 300,00 o della maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, in favore dell'attrice a titolo di contributo per il mantenimento, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT;
- Con vittoria di spese e compensi di lite, compreso il rimborso delle spese generali e gli accessori di legge.”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA: “Affinché codesto Tribunale Voglia IN VIA
PRINCIPALE 1)respingere le domande di parte attrice perché infondate in fatto e diritto per i motivi tutti di cui alla comparsa di costituzione e risposta e al presente atto, quindi dichiarare che nulla è dovuto dal convenuto, anche in ossequio alla realtà dei fatti dedotta dal convenuto con oltre 60 allegati 2)Dichiarare improcedibile e inammissibile la richiesta di contributo di mantenimento a carico del padre per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta e in ogni caso a quelli previsti al n. 8 ) che nel presente atto sono stati riproposti o in ogni caso che nulla è dovuto
3)dichiarare infondata e non dovuta la richiesta di rimborso della somma di euro 11.850,00 , per i motivi di cui alla comparsa di costituzione e risposta , in particolare per il punto 7) e 5) ) che nel presente atto sono stati riproposti e/o in ogni caso che nulla è dovuto IN VIA SUBORDINATA 3/1) dichiarare e confermare la richiesta del sig. di accettare la figlia Controparte_1 [...] presso la sua abitazione in Formigine via Corassori ,dove già abita il fratello Parte_1 [...]
con contributo di mantenimento diretto nei confronti della stessa, anche per i motivi di cui al CP_2 punto 12)della comparsa di costituzione e risposta e al presente atto IN TUTTI I CASI 5)Con compensazione delle spese legali tenuto presente la materia le parti di causa, le reciproche condizioni psichiche -fisiche ed economiche e la buona fede del padre in ogni questione riportata nella comparsa di costituzione, salvo resistenza di parte attrice.”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La signora con atto di citazione regolarmente notificato ha convenuto in giudizio il Parte_1 padre per sentirlo condannare alla restituzione della somma di € 11.850,00 Controparte_1 asseritamente prelevata dal c/c dell'attrice sul quale il convenuto sarebbe stato delegato ad operare;
nonché alla corresponsione di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00.
Con comparsa in data 7/12/2022 si è costituito il sig. il quale ha chiesto il rigetto Controparte_1 delle domande attoree in quanto infondate in fatto e in diritto. pagina 2 di 5 La causa è stata istruita con il deposito delle memorie ex art. 183, comma 6 c.p.c e dei documenti prodotti dalle parti.
All'udienza del 9.11.2023 le parti sono state sentite per verificare la possibilità di raggiungere un accordo che però non è risultato percorribile.
All'udienza del 21/01/2025, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, la causa è stata trattenuta per la decisone con assegnazione dei termini ex art. 190.c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte attrice ha azionato due diverse domande, una di restituzione della somma di € 11.850,00 asseritamente prelevata dal proprio conto corrente da parte del convenuto ed una volta al riconoscimento di un assegno di mantenimento mensile di € 300,00 ai sensi dell'art. 337 septies c.p.c. a carico del convenuto.
Entrambe le domande attoree sono infondate e pertanto non meritano accoglimento.
Ed invero quanto alla domanda di rimborso della somma di € 11.850,00 parte attrice non ha provato che detta somma sia stata prelevata dal sig. né tantomeno che, in ipotesi, sia stata Controparte_1 prelevata contro la sua volontà e/o a suo svantaggio.
A supporto della domanda di rimborso infatti è stata prodotta copia di un assegno circolare di €
7.250,00 intestato alla Autostile S.P.A. (doc. 9 attoreo) ma non è stato provato né che il il suddetto assegno sia stato emesso dal convenuto;
né l'acquisto della macchina intestata al convenuto, né la delega rilasciata al convenuto per operare sul contro della figlia, come asserito da parte attrice.
Rileva peraltro il Collegio che ove anche fosse stato delegato ad operare sul c/c di Controparte_1 parte attrice e in ipotesi ne avesse approfittato, come sostenuto da quest'ultima per acquistare un'auto per se medesimo, e quindi a suo esclusivo beneficio, parte attrice, al fine di ottenere la restituzione delle suddette somme, avrebbe dovuto dimostrare l'esistenza della delega sul conto corrente e i prelievi indebitamente avvenuti, prova che nella fattispecie non è stata fornita.
Solo a fronte di una suddetta prova, che, lo si ribadisce, non è stata fornita da parte attrice, il convenuto sarebbe stato onerato di dimostrare la qualificazione giuridica del rapporto intercorso tra padre e figlia
(quindi gli accordi intercorsi) e quindi l'esistenza di un rapporto di provvista che giustificasse la suddetta operazione in termini diversi: quindi, ad esempio, che il figlio aveva maturato un debito nei confronti del padre tale da giustificare i prelievi effettuati da quest'ultimo in proprio favore dal conto corrente della figlia.
Neppure è stato provato da parte attrice il diritto a vedersi rimborsare da la somma Controparte_1 di € 4.600,00 atteso che non è stata fornita la prova che la suddetta somma a quest'ultimo bonificata dalla figlia in data 6/3/2018 (doc.10 attoreo), ne prevedesse la restituzione. pagina 3 di 5 La datio di una somma di danaro infatti non vale - di per sé - a fondare la richiesta di restituzione, allorquando, ammessane la ricezione, l'accipiens non confermi il titolo alla base della pretesa di restituzione e, anzi, ne contesti la legittimità.
Potendo una somma di danaro essere consegnata per varie cause, la contestazione, ad opera del ricevente, della sussistenza di un'obbligazione restitutoria impone all'attore in restituzione di dimostrare per intero il fatto costitutivo della sua pretesa, onere questo che si estende alla prova di un titolo giuridico implicante l'obbligo della restituzione, mentre la deduzione di un diverso titolo, ad opera del convenuto, non configurandosi come eccezione in senso sostanziale, non vale ad invertire l'onere della prova.
Chi chiede la restituzione di somme date a mutuo è tenuto a provare gli elementi costitutivi della domanda e, pertanto, non solo l'avvenuta consegna della somma, ma anche il titolo da cui derivi l'obbligo della vantata restituzione;
prova che nella fattispecie non è stata fornita.
Neppure può trovare accoglimento la richiesta di un assegno di mantenimento a favore di parte attrice ed a carico del padre ai sensi dell'art. 337 septies c.p.c.
Va premesso che “In tema di assegno di mantenimento di figli maggiorenni non autosufficienti, la disabilità non grave perché non rientrante nelle fattispecie di cui alla legge n. 104 del 1992, non esonera il figlio richiedente dell'onere di provare di vere diligentemente cercato una occupazione a lui confacente in grado di renderlo in tutto o in parte autosufficiente” (Cass. 18451/2022).
Orbene nel caso che ci occupa rileva il Collegio che parte attrice non ha provato la sua condizione di impossibilità a procurarsi una adeguata occupazione, né è stata provata la gravità della patologia da cui assume di essere affetta Parte_1
Ed invero dalla documentazione versata in causa emerge che è portatrice di una Parte_1 disabilità intellettiva di entità lieve moderata e che, fortunatamente, le sue condizioni di salute sono notevolmente migliorate dalla seconda metà del 2018 (cfr. doc. 5 attrice); che la predetta è in grado di lavorare atteso che ha dichiarato di avere effettuato un periodo di tirocinio effettuato presso
MEDIATECH SRL, un altro tirocinio presso CAFÈNOIR DI SP AN (cfr .memoria in data 26/6/2023 di parte attrice, doc. 18 e doc. 22 allegato al fascicolo di parte attrice); che percepisce una pensione di invalidità, come dalla stessa dichiarato (cfr. comparsa conclusionale di parte attrice).
Quanto alle spese di lite, queste seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo facendo applicazione dei parametri di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa e dell'attività svolta.
P.Q.M.
pagina 4 di 5 Il Tribunale di Reggio Emilia in composizione collegiale, ogni contraria istanza, eccezione e domanda, disattesa o assorbita, così decide:
-respinge le domande attoree;
-condanna parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore di parte convenuta, liquidate in €
3.809,00 per compenso, oltre accessori di legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Prima del Tribunale di Reggio Emilia in data 19 giugno 2025.
Il Giudice Estensore
Dott.ssa Monica Santa Kumbasar
Il Presidente
Dott. Damiano Dazzi
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