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Sentenza 5 febbraio 2025
Sentenza 5 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Campobasso, sentenza 05/02/2025, n. 69 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Campobasso |
| Numero : | 69 |
| Data del deposito : | 5 febbraio 2025 |
Testo completo
N° 278/2023 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 278/2023 R.G.A.C.
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1
Domenico FIORDA;
ATTRICE OPPONENTE
E
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, con avv. Giovanni SANTORO;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 05.02.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Domenico FIORDA e
[...] per il convenuto opposto quale dichiarato titolare Controparte_1 della“BUSINESS PROJECT”, l'avv. Giovanni SANTORO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 05.02.2025 – proc. n° 278/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 05.02.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 278/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1
Domenico FIORDA;
ATTRICE OPPONENTE
E
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, con avv. Giovanni SANTORO;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 644/2022 del 19.12.2022.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) è rimasto indiscusso e pacifico tra le parti il fatto che l'opponente abbia beneficiato dell'approvazione della pratica di finanziamento,
correlata/susseguente alla deliberata “ammissibilità alle agevolazioni
previste dal bando “Ricettività alberghiera””, in forza di deliberazione n°
47/2022 resa il 13.06.2022 da “Sviluppo Italia Molise” nell'ambito delle
“agevolazioni previste da “Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione”” (cfr.
atto introduttivo, ivi pagg. 2 e 3);
3 B) è rimasto altrettanto indiscusso e pacifico tra le parti che tale circostanza costituisse la condizione, contrattualmente prevista tra le medesime parti
(cfr. all. n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di parte opposta), al cui avveramento l'odierno opposto avrebbe maturato il proprio diritto al percepimento dell'importo pari ad Euro 15.000,00 e di cui all'una delle due fatture azionate (cfr. ancora atto introduttivo, ivi argomentazioni/deduzioni di cui a fondo pag. 5);
C) è documentalmente dimostrato (ed incontestabile: v. “clausola di cui
all'art.
3.1.b” evocata dalla stessa opponente sin dal proprio ridetto atto introduttivo, ivi fondo pag. 5 ed inizio pag. 6) che detta condizione, del cui avveramento si è appena detto, venisse contrattualmente prevista in termini assoluti (ovvero indipendentemente/a prescindere dagli accadimenti e dai soggetti che avessero determinato o contribuito ad esso avveramento) e non già in termini relativi (ovvero solo in dipendenza/conseguenza di accadimenti e soggetti pre-individuati che avessero determinato o contribuito ad esso avveramento);
D) appare quindi evidente come:
a) da un canto il riferito adoperarsi del legale rappresentante p.t.
dell'opponente (e della di lui figlia) per la produzione di documentazione integrativa, assertivamente su richiesta dalla suindicata
“Sviluppo Italia Molise” ai fini dell'approvazione della pratica di finanziamento di cui pure si è sopra detto (cfr. atto introduttivo, ivi pag.
4), null'altro possa integrare che gli estremi della pur sempre sussistente doverosa condotta volta ad evitare, anche in applicazione analogica dei principi di cui all'art. 1227 c.c. – così opportunamente estesi altresì
all'invio di tale richiesta dall'opponente all'opposto affinché fosse
4 questi a prestarvi ossequio [inoltro non propriamente solerte, per così
dire, se ad esso opposto, che riceveva detta richiesta il 31.05.2022 (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 7), rimanevano soltanto 4
dei 10 gg. (dal 25.05.2022, di incontestata ricezione della ridetta richiesta, fino al termine parimenti incontestato del 03.06.2022 per l'utile deposito di tale documentazione) di cui poter fruire per la tempestività di tale produzione] – il pregiudizio che sarebbe potuto derivare ad essa opponente dall'eventuale mancata adesione alla ripetuta richiesta;
b) da un altro canto tale condotta potrebbe essere fatta valere, in separata sede anche poiché nell'ambito di quella odierna non risulta aver costituito oggetto di domanda (beninteso, al limite ed a tutto voler concedere, ove tale condotta non venga ritenuta come meramente doverosa e comunque nell'eventuale ricorrere dei presupposti in ipotesi giovevoli a tanto), per un suo apprezzamento monetario e per una sua derivante corresponsione da parte dell'odierno opposto in favore dell'odierno opponente (anche in termini di possibile scomputo da quanto non di meno contrattualmente riconosciuto come dovuto in favore del medesimo odierno opposto);
c) da un altro canto ancora non può per vero fondatamente pretendersi che la dichiarata “impossibilità di procedere” (cfr. all. n° 5 all'atto introduttivo) al precisato utile deposito da parte dell'opposto equivalga al di lui recesso contrattuale siccome propugnato dall'opponente (cfr.
atto introduttivo, ivi pag. 5) – da cui sarebbe consequenzialmente derivato, per lo stesso opposto, l'impedimento “di pretendere il
pagamento del compenso per l'intera attività a cui si era obbligato”
5 (cfr. nuovamente atto introduttivo, ivi sempre pag. 5) – e ciò se solo si volesse considerare che un simile atto, sebbene non necessitante di formule sacramentali, ad ogni modo abbisogna di chiare ed espresse dichiarazioni in un tale univoco senso;
E) mentre è rimasto sempre altrettanto indiscusso e pacifico tra le parti come l'opposto avesse percepito, attraverso bonifico bancario per Euro 3.580,00,
parte dell'importo di cui all'altra delle due fatture azionate (emessa per complessivi Euro 7.080.00), è rimasto invece processualmente accertato [a seguito di ammesso (giusta inimpugnata ordinanza resa all'udienza del
01.02.2024) e di poi espletato (all'udienza del 04.04.2024) giuramento decisorio risoltosi in senso sfavorevole alle posizioni dell'opponente] il mancato pagamento della somma pari ad Euro 3.500,00 quale residuo importo (di cui essa opponente sosteneva tuttavia l'avvenuto versamento in contanti ma, soprattutto nella nota sussistenza dei limiti di cui agli artt. 2721
e segg. c.c., imputet sibi per la stessa opponente, al ricorrere di tali asseriti accadimenti, non aver preteso l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1199 c.c.) di tale altra delle predette due fatture azionate sì da concorrere,
con l'ulteriore somma pari ad Euro 15.000,00 e di cui già sopra è stato richiamo al punto che precede sub lett. B), ai totali Euro 18.500,00 recati nel D.I. opposto.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso
6 contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto con declaratoria di esecutività dello stesso ex art. 653 c.p.c..
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi (valutata anche la reiterata mancata accettazione da parte opponente della “proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.” formalizzata con provvedimento reso dal G.I. titolare il 08.12.2023) venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M.
Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014
– essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così
calcolati).
7
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 644/2022
del 19.12.2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore del
[...]
convenuto opposto quale dichiarato titolare Controparte_1
della “BUSINESS PROJECT”, delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro
459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
840,80 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 05.02.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
8
TRIBUNALE ORDINARIO di CAMPOBASSO
Sez. unica civile
Processo verbale d'udienza del procedimento n° 278/2023 R.G.A.C.
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1
Domenico FIORDA;
ATTRICE OPPONENTE
E
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, con avv. Giovanni SANTORO;
CONVENUTO OPPOSTO All'udienza del 05.02.2025, innanzi al G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI, sono comparsi: per l'attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., l'avv. Domenico FIORDA e
[...] per il convenuto opposto quale dichiarato titolare Controparte_1 della“BUSINESS PROJECT”, l'avv. Giovanni SANTORO. Il G.O.T. invita i procuratori delle parti a discutere la causa ed a precisare le rispettive conclusioni. Ognuno di essi procuratori si riporta a ciascuno dei propri atti e scritti di causa rinnovando ogni difesa/eccezione/istanza apprestata/sollevata/avanzata, insistendo, previa reciproca impugnativa di quelli di parte avversa in ordine ai quali chiede il completo rigetto, per il relativo integrale accoglimento. I medesimi procuratori richiamano, infine, le conclusioni così come da ultimo rassegnate nelle rispettive Note conclusionali similmente insistendo, adversis reiectis, per il loro integrale accoglimento.
Il G.O.T. preso atto, dichiara chiusa la discussione e decide la causa pronunciando sentenza, ex art. 281 sexies c.p.c., del cui dispositivo e della cui concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto dà lettura in aula e della quale dispone l'allegazione, sì da formarne parte integrante, al presente verbale chiuso alle ore 14,40.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
1 Segue processo verbale d'udienza del 05.02.2025 – proc. n° 278/2023
R.G.A.C..
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CAMPOBASSO
- Sez. Civile - in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. BARULLI Antonio
Giovenale, all'udienza del 05.02.2025 e dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione, ha emesso, ex art. 281 sexies c.p.c. e disponendone l'allegazione all'odierno processo verbale, la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n° 278/2023 R.G.A.C. e vertente
TRA
“ , in persona del legale rappresentante p.t., con avv. Parte_1
Domenico FIORDA;
ATTRICE OPPONENTE
E
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, con avv. Giovanni SANTORO;
CONVENUTO OPPOSTO
Oggetto:opposizione a decreto ingiuntivo n° 644/2022 del 19.12.2022.
Conclusioni: come in atti.
-=====================
Si rileva preliminarmente che ai sensi dell'art. 132 c.p.c., così come
2 modificato – in uno con il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. – ex L. 18.06.2009,
n° 69 ed applicabile anche ai procedimenti pendenti in primo grado, è omesso lo “svolgimento del processo”.
Inoltre, ai sensi del citato art. 118 disp. att. c.p.c., “la motivazione della sentenza
di cui all'art. 132, secondo comma, n. 4), del codice consiste nella succinta
esposizione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della
decisione, anche con riferimento a precedenti conformi”.
Essa motivazione, inoltre ancora e comunque, è redatta in maniera sintetica secondo quanto previsto dall'art. 19 del D.L. 83/2015, convertito con L.
132/2015 che modifica il D.L. 179/2012 a sua volta convertito, con modificazioni, dalla L. 221/2012, nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità e deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza siccome delineati da Cass. SS.UU. n° 642/2015.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda è risultata infondata in fatto e, di riflesso, anche in diritto cosicché
non merita accoglimento.
Infatti, con efficacia dirimentemente assorbente su ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata, nell'ordine vi è che:
A) è rimasto indiscusso e pacifico tra le parti il fatto che l'opponente abbia beneficiato dell'approvazione della pratica di finanziamento,
correlata/susseguente alla deliberata “ammissibilità alle agevolazioni
previste dal bando “Ricettività alberghiera””, in forza di deliberazione n°
47/2022 resa il 13.06.2022 da “Sviluppo Italia Molise” nell'ambito delle
“agevolazioni previste da “Risorse del Fondo Sviluppo e Coesione”” (cfr.
atto introduttivo, ivi pagg. 2 e 3);
3 B) è rimasto altrettanto indiscusso e pacifico tra le parti che tale circostanza costituisse la condizione, contrattualmente prevista tra le medesime parti
(cfr. all. n° 1 alla 1^ Memoria ex art. 183, 6° co., c.p.c. di parte opposta), al cui avveramento l'odierno opposto avrebbe maturato il proprio diritto al percepimento dell'importo pari ad Euro 15.000,00 e di cui all'una delle due fatture azionate (cfr. ancora atto introduttivo, ivi argomentazioni/deduzioni di cui a fondo pag. 5);
C) è documentalmente dimostrato (ed incontestabile: v. “clausola di cui
all'art.
3.1.b” evocata dalla stessa opponente sin dal proprio ridetto atto introduttivo, ivi fondo pag. 5 ed inizio pag. 6) che detta condizione, del cui avveramento si è appena detto, venisse contrattualmente prevista in termini assoluti (ovvero indipendentemente/a prescindere dagli accadimenti e dai soggetti che avessero determinato o contribuito ad esso avveramento) e non già in termini relativi (ovvero solo in dipendenza/conseguenza di accadimenti e soggetti pre-individuati che avessero determinato o contribuito ad esso avveramento);
D) appare quindi evidente come:
a) da un canto il riferito adoperarsi del legale rappresentante p.t.
dell'opponente (e della di lui figlia) per la produzione di documentazione integrativa, assertivamente su richiesta dalla suindicata
“Sviluppo Italia Molise” ai fini dell'approvazione della pratica di finanziamento di cui pure si è sopra detto (cfr. atto introduttivo, ivi pag.
4), null'altro possa integrare che gli estremi della pur sempre sussistente doverosa condotta volta ad evitare, anche in applicazione analogica dei principi di cui all'art. 1227 c.c. – così opportunamente estesi altresì
all'invio di tale richiesta dall'opponente all'opposto affinché fosse
4 questi a prestarvi ossequio [inoltro non propriamente solerte, per così
dire, se ad esso opposto, che riceveva detta richiesta il 31.05.2022 (cfr.
Comparsa di costituzione e risposta, ivi pag. 7), rimanevano soltanto 4
dei 10 gg. (dal 25.05.2022, di incontestata ricezione della ridetta richiesta, fino al termine parimenti incontestato del 03.06.2022 per l'utile deposito di tale documentazione) di cui poter fruire per la tempestività di tale produzione] – il pregiudizio che sarebbe potuto derivare ad essa opponente dall'eventuale mancata adesione alla ripetuta richiesta;
b) da un altro canto tale condotta potrebbe essere fatta valere, in separata sede anche poiché nell'ambito di quella odierna non risulta aver costituito oggetto di domanda (beninteso, al limite ed a tutto voler concedere, ove tale condotta non venga ritenuta come meramente doverosa e comunque nell'eventuale ricorrere dei presupposti in ipotesi giovevoli a tanto), per un suo apprezzamento monetario e per una sua derivante corresponsione da parte dell'odierno opposto in favore dell'odierno opponente (anche in termini di possibile scomputo da quanto non di meno contrattualmente riconosciuto come dovuto in favore del medesimo odierno opposto);
c) da un altro canto ancora non può per vero fondatamente pretendersi che la dichiarata “impossibilità di procedere” (cfr. all. n° 5 all'atto introduttivo) al precisato utile deposito da parte dell'opposto equivalga al di lui recesso contrattuale siccome propugnato dall'opponente (cfr.
atto introduttivo, ivi pag. 5) – da cui sarebbe consequenzialmente derivato, per lo stesso opposto, l'impedimento “di pretendere il
pagamento del compenso per l'intera attività a cui si era obbligato”
5 (cfr. nuovamente atto introduttivo, ivi sempre pag. 5) – e ciò se solo si volesse considerare che un simile atto, sebbene non necessitante di formule sacramentali, ad ogni modo abbisogna di chiare ed espresse dichiarazioni in un tale univoco senso;
E) mentre è rimasto sempre altrettanto indiscusso e pacifico tra le parti come l'opposto avesse percepito, attraverso bonifico bancario per Euro 3.580,00,
parte dell'importo di cui all'altra delle due fatture azionate (emessa per complessivi Euro 7.080.00), è rimasto invece processualmente accertato [a seguito di ammesso (giusta inimpugnata ordinanza resa all'udienza del
01.02.2024) e di poi espletato (all'udienza del 04.04.2024) giuramento decisorio risoltosi in senso sfavorevole alle posizioni dell'opponente] il mancato pagamento della somma pari ad Euro 3.500,00 quale residuo importo (di cui essa opponente sosteneva tuttavia l'avvenuto versamento in contanti ma, soprattutto nella nota sussistenza dei limiti di cui agli artt. 2721
e segg. c.c., imputet sibi per la stessa opponente, al ricorrere di tali asseriti accadimenti, non aver preteso l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 1199 c.c.) di tale altra delle predette due fatture azionate sì da concorrere,
con l'ulteriore somma pari ad Euro 15.000,00 e di cui già sopra è stato richiamo al punto che precede sub lett. B), ai totali Euro 18.500,00 recati nel D.I. opposto.
Tanto emerso/evidenziato/valutato e stante il contesto così delineatosi, resta ben poco di cui discutere cosicché, conclusivamente e rimanendo ribaditamente assorbito ogni altro motivo e/o questione e/o richiesta rispettivamente dedotto/sollevata/avanzata (altresì in applicazione del principio della ragione c.d. più <>, cfr. ex pluribus Cass. civ., Sez. III, 16.05.2006, n° 11356
e Cass. civ., Sez. III, 03.07.2013, n° 16630) e non essendo apparso in senso
6 contrario alcun nuovo ed utile elemento di valutazione (le pur espletate prove orali hanno lasciato immutato il testé richiamato contesto ovvero il quadro già
formatosi) neanche in fase conclusionale e di discussione [a nulla potrebbero valere eventuali difese/richieste o allegazioni in ipotesi offerte/avanzate
(soprattutto ove costituenti inammissibili nova in quanto, come tali, tardive)
ormai soltanto in fase decisionale ed in senso difforme rispetto a quelle della propria controparte, posto che le stesse non avrebbero comunque consentito lo sviluppo di un compiuto contraddittorio in quanto necessario anche al fine di evitare una qualunque compromissione degli avversi diritti di difesa], la domanda viene rigettata confermandosi, per l'effetto, il D.I. opposto con declaratoria di esecutività dello stesso ex art. 653 c.p.c..
Le spese ed i compensi di giudizio seguono la soccombenza così come determinatasi (valutata anche la reiterata mancata accettazione da parte opponente della “proposta transattiva ex art. 185 bis c.p.c.” formalizzata con provvedimento reso dal G.I. titolare il 08.12.2023) venendo in tal modo liquidati interamente a carico dell'opponente ed in favore dell'opposto, nella misura ritenuta equa come da dispositivo che segue ed alla luce dei principi di cui al D.M. Giustizia 10.03.2014 n° 55 (e ss. mm. e ii.: cfr., da ultimo, D.M.
Giustizia 13.08.2022 n° 147 vigente dal 23.10.2022) in vigore dal 03.04.2014
– essendo l'attività difensiva terminata successivamente alla sua entrata in vigore (in alinea con Cass. SS.UU. 17406/12 nonché Cass.18920/12) – in particolare considerati i relativi parametri e tenuto altresì conto del pregio dell'attività concretamente espletata, della difficoltà e dell'effettivo valore del procedimento, nonché degli aumenti e delle diminuzioni normativamente previsti e consentiti (ex art. 4, 1° co., D.M. 55/14 ri-cit. sugli importi medi così
calcolati).
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P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Campobasso – Sez. Civile – in composizione monocratica, in persona del G.O.T. avv. Antonio Giovenale BARULLI,
definitivamente pronunciando sull'azione promossa da parte di
[...]
, in persona del legale rappresentante p.t., contro Parte_1
quale dichiarato titolare della “BUSINESS Controparte_1
PROJECT”, disattesa ogni diversa istanza, deduzione, eccezione e/o conclusione, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) conferma, per l'effetto, il decreto ingiuntivo opposto recante n° 644/2022
del 19.12.2022, che dichiara esecutivo ex art. 653 c.p.c.;
3) condanna, per l'ulteriore effetto, l'attrice opponente Parte_1
, in persona del legale rappresentante p.t., alla refusione, in favore del
[...]
convenuto opposto quale dichiarato titolare Controparte_1
della “BUSINESS PROJECT”, delle spese e dei compensi di giudizio liquidati in complessivi Euro 2.538,50 di cui Euro 0,00 per spese, Euro
459,50 per la fase di studio, Euro 388,50 per la fase introduttiva, Euro
840,80 per la fase istruttoria ed Euro 850,50 per la fase decisoria oltre al
15% per rimborso spese forfettarie ex art. 2, 2° co., D.M. 55/14, nonché
C.A.P. ed I.V.A., ove dovuta, come per Legge.
Così deciso, in Campobasso, all'udienza del 05.02.2025.
Demanda alla Cancelleria per l'allegazione al processo verbale dell'odierna e testé riprecisata udienza.
Il G.O.T.
avv. Antonio Giovenale BARULLI
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