Decreto cautelare 8 novembre 2021
Ordinanza cautelare 2 dicembre 2021
Sentenza breve 13 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. III, ordinanza cautelare 02/12/2021, n. 634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 634 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2021 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/12/2021
N. 01197/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
ORDINANZA
sul ricorso numero di registro generale 1197 del 2021, proposto da
-OMISSIS- e -OMISSIS-, rappresentate e difese dall'avvocato Luca Gadenz, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Ulss-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Maria Luisa Miazzi, Chiara Tomiola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
previa sospensione dell'efficacia,
relativamente alla sig.ra -OMISSIS-:
- della determinazione del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prot. n.-OMISSIS-del 3.8.21;
- della determinazione del Direttore U.O.C.- Gestione Risorse Umane, prot. n. -OMISSIS- del 17/08/21;
- degli atti endoprocedimentali prot. n. -OMISSIS- del 27/04/21 e invito alla vaccinazione codice prenotazione -OMISSIS- del 25.6.21;
relativamente alla sig.ra -OMISSIS-:
- della determinazione del Direttore del Servizio di Igiene e Sanità Pubblica, prot. n.-OMISSIS-del 3.8.21;
- della determinazione del Direttore U.O.C.- Gestione Risorse Umane, prot. n. -OMISSIS- del 17/08/21;
- degli atti endoprocedimentali prot. n. -OMISSIS- del 27/04/21 e invito alla vaccinazione codice prenotazione -OMISSIS-del 25.6.21;
nonché di ogni altro atto ad essi presupposto e/o consequenziale, non noto o non notificato alle ricorrenti, con espressa riserva di motivi aggiunti e/o integrativi.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio dell’Azienda Ulss-OMISSIS-;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione degli atti impugnati, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 1° dicembre 2021 la dott.ssa Mara Spatuzzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che merita uno specifico approfondimento in sede di merito la questione relativa alla sussistenza della giurisdizione del giudice amministrativo in relazione all’intera vicenda per cui è causa;
Considerato, quanto al fumus boni juris, da un lato, che le censure proposte relativamente all’applicabilità della disciplina di cui all’art. 4 del D.L. n. 44/2021 e al rispetto della procedura prevista non appaiono assistite da profili di fondatezza, e, dall’altro, che le doglianze inerenti all’inquadramento sistematico della materia con conseguente richiesta di rinvio alla Corte Costituzionale ovvero alla Corte di Giustizia non appaiono condivisibili, tento conto di quanto di recente precisato da autorevole giurisprudenza (Consiglio di Stato sent.n. 7045/2021);
Ritenuto, in ogni caso, in relazione al periculum, che, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, debba comunque riconoscersi prevalenza alla tutela della salute collettiva, stante la situazione di emergenza sanitaria, cui è preordinata la disciplina normativa applicabile (e che è stata applicata) al caso in esame, rispetto alla temporanea compressione del diritto al lavoro delle ricorrenti e, quindi, al pregiudizio economico dalle stesse patito;
Ritenuto che la particolarità e delicatezza della vicenda consentano la compensazione delle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Terza) respinge l’istanza di sospensione cautelare degli atti impugnati.
Compensa le spese della presente fase cautelare.
La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2021 con l'intervento dei magistrati:
Alessandra Farina, Presidente
Alessio Falferi, Consigliere
Mara Spatuzzi, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mara Spatuzzi | Alessandra Farina |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.