Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Foggia, sentenza 09/06/2025, n. 1146 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Foggia |
| Numero : | 1146 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4906/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Antonio Buccaro - Presidente - dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - Giudice -
dott.ssa Maria Elena de Tura - Giudice relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4906/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. VIGLIOTTI Parte_1 C.F._1
STELLA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Cerignola (FG) alla VIA VENEZIA n.
6/e
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. CARBONE Controparte_1 C.F._2
DANIELA, giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Cerignola alla VIA CONSALVO DA
CORDOVA n. 30
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale.
OGGETTO: cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: All'udienza del 12.03.2025 sulle conclusioni delle parti, di cui alle relative note di trattazione scritta, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione, previa concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. e previa acquisizione delle conclusioni del Pubblico Ministero, rassegnate con nota del 14.03.2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Con ricorso depositato in data 06.09.2022 conveniva in giudizio Parte_1 Controparte_1
1
16.10.1985, trascritto nel registro degli atti del predetto Comune per l'anno 1985, parte II, serie A, ufficio 1, n. 298; che i coniugi scelsero il regime della comunione dei beni;
che con accordo concluso innanzi all'ufficiale di stato civile del Comune di Cerignola in data 21.09.2021, di cui all'atto iscritto nei registri di matrimonio del predetto ufficio dello stato civile al n. 59, parte 2, serie
C, anno 2021 e confermato con dichiarazioni di cui all'atto iscritto nei predetti registri al n. 68, parte
2, serie C, anno 2021, i coniugi si separavano consensualmente;
che, dalla data della separazione, i coniugi non si erano più riconciliati e ricorrevano le condizioni di cui all'art. 3, comma 2, lett. B),
L. n. 898/1970.
Parte ricorrente concludeva, quindi, chiedendo di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio confermando all'uopo le statuizioni disposte in sede di separazione.
Deduceva il ricorrente che dopo l'accordo di separazione instaurava nuova relazione more uxorio con la IG.ra , madre della minore;
che al sostentamento del nuovo Persona_1 Persona_2
nucleo familiare provvedeva esclusivamente da solo con il proprio reddito annuo pari a 2.600,00 euro, svolgendo la professione di OTD, mentre la nuova compagna era priva di occupazione;
che il proprio reddito era gravato dal pagamento di un canone mensile di locazione pari a 200,00 euro oltre al pagamento delle utenze.
Si costituiva in giudizio la quale, non opponendosi all'avversa richiesta di Controparte_1
cessazione degli effetti civili del matrimonio, contestava tutti gli avversi assunti relativamente alle questioni economiche. In particolare, la resistente deduceva che dall'unione coniugale erano nati due figli, allo stato maggiorenni economicamente autosufficienti;
che i coniugi decidevano di separarsi solo in data 21.09.2021, ma erano separati di fatto da diversi anni a causa dei maltrattamenti fisici e verbali subiti dalla stessa e mai denunciati per amore della famiglia;
che è stata costretta a trasferirsi a casa del padre a causa delle violenze subite dal marito;
che in seguito a tali violenze è caduta in uno stato di depressione che non le ha permesso di lavorare e vivere serenamente tanto da essere sostenuta economicamente dal padre, salvo lo svolgimento di piccoli lavori come addetta alle pulizie;
che nel 2022 riusciva a percepire il reddito di cittadinanza con la quale, oltre a locare una abitazione nonché a pagare il canone mensile riusciva a contrarre una piccola debitoria per sopperire alle proprie eIGenze.
Concludeva pertanto chiedendo oltre alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio con addebito a carico del di porre a carico del ricorrente un assegno di mantenimento per Parte_1
sé da trasformarsi in assegno divorzile pari a complessivi euro 200,00, oltre al risarcimento dei danni tutti subiti.
2 Con ordinanza presidenziale del 07.12.2022 il Presidente, preso atto dell'impossibilità di esperire il tentativo di conciliazione pronunciava i provvedimenti provvisori ed urgenti autorizzando i coniugi a vivere separati, con l'obbligo del reciproco rispetto, nulla statuendo in ordine alla richiesta di assegno divorzile.
Entrambe le parti depositavano memorie integrative con le quali reiteravano le conclusioni di cui ai rispettivi atti introduttivi.
In data 01.03.2023 con sentenza non definitiva sullo status (n.552/2023), il Tribunale di Foggia, in composizione collegiale, pronunciava la cessazione degli effetti civili del matrimonio e contestualmente disponeva per il prosieguo istruttorio con separata ordinanza.
Con ordinanza del 19.09.2023 il Giudice istruttore rigettava le richieste istruttorie formulate dalle parti e ritenuta la causa matura per la decisione la rinviva per la precisazione delle conclusioni.
All'udienza del 12.03.2025, tenutasi con le modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., le parti precisavano le conclusioni e l'odierno Giudice istruttore rimetteva la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.
1. Questioni preliminari.
In via preliminare, va dichiarata l'inammissibilità della domanda “di addebito” formulata dalla resistente, atteso che tale domanda può proporsi soltanto nell'ambito di un giudizio di separazione
(art. 156 c.c.) e non anche nel giudizio di divorzio.
2. Sulla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è stata accolta con sent. non definitiva n. 552/2023.
3. Sull'assegno di divorzio.
La resistente ha chiesto di porre a carico del un assegno divorzile nella misura di euro Parte_1
200,00, in ordine al quale vi è stata opposizione della controparte, che, dal canto suo, ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti, ai fini della percezione dell'assegno, in capo all'ex coniuge.
Al riguardo, con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n.
74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo “quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'eIGenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a
3 trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell'“an debeatur”, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di «mezzi adeguati» o, comunque, impossibilità «di procurarseli per ragioni oggettive»), non con riguardo ad un “tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”, ma con esclusivo riferimento all'“indipendenza o autosufficienza economica” dello stesso, desunta dai principali “indici” – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione;
ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge;
b) deve tener conto, nella fase del “quantum debeatur”, di tutti gli elementi indicati dalla norma
(«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi») e valutare «tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio» al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.
Con successiva pronuncia n. 18287 del 11/07/2018, la Corte di Cassazione, nell'evidenziare che all'assegno di divorzio in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi una funzione assistenziale ed in pari misura compensativa e perequativa, ai sensi dell'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, ha precisato nuovamente che detta disposizione di legge richiede l'accertamento dell'inadeguatezza dei mezzi dell'ex coniuge istante, e dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive, applicandosi i criteri equiordinati di cui alla prima parte della norma, i quali costituiscono il parametro cui occorre attenersi per decidere sia sulla attribuzione sia sulla quantificazione dell'assegno. Con la citata pronuncia, la Suprema Corte, rilevando come “lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della
4 vita familiare”, “frutto delle decisioni comuni, adottate in sede di costituzione della comunità familiare, riguardanti i ruoli endofamiliari in relazione all'assolvimento dei doveri indicati nell'art. 143 c.c.” e costituenti “l'espressione tipica dell'autodeterminazione e dell'autoresponsabilità sulla base delle quali si fonda ex artt. 2 e 29 Cost. la scelta di unirsi e di sciogliersi dal matrimonio”, ha riconosciuto all'assegno divorzile una natura composita, così valorizzando l'intero contenuto dei criteri indicati nell'art. 5, comma 6, l.n. 898/1970. In particolare, ha attribuito all'emolumento sia una funzione assistenziale (fondata sui parametri delle “condizioni dei coniugi” e del “reddito di entrambi”), sia una funzione compensativa- perequativa (valorizzando il contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione della famiglia ed alla formazione del patrimonio di entrambi i partner), sia una funzione risarcitoria (con riferimento alle ragioni della decisione). L'assegno, quindi, deve essere “volto non a conseguire l'autosufficienza economica del richiedente sulla base di un parametro astratto, bensì un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella vita familiare in concreto, tenendo conto in particolare delle aspettative professionali sacrificate, fermo restando che la funzione equilibratrice non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi” (Cass. civ. 5603/2020). Alla luce di tale decisione, il diritto all'assegno di divorzio non dipende più soltanto dalla mancanza di autosufficienza economica in chi lo richiede o dall'eIGenza di consentire al coniuge, privo di mezzi adeguati, il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, poiché il diritto sorge anche quando si tratta di porre rimedio allo squilibrio esistente nella situazione economico patrimoniale delle parti. In sostanza, l'assegno non viene più considerato un mezzo per consentire al coniuge il ripristino del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, ma nemmeno un mero strumento assistenziale per assicurare al coniuge privo di mezzi un'esistenza libera e dignitosa: le Sezioni Unite ne hanno, quindi, valorizzato la funzione compensativa senza tuttavia fargli perdere la sua naturale funzione assistenziale.
Pertanto, in concreto, valutate comparativamente le attuali situazioni economico reddituali delle parti (comprensive delle potenzialità dell'ex coniuge richiedente assegno di avere adeguati mezzi propri o di essere capaci di procurarseli), occorrerà verificare se lo squilibrio, ove sussistente, sia frutto delle scelte condivise assunte in costanza di matrimonio e valutare il contributo dato da ciascun coniuge alla formazione del patrimonio comune, in una valutazione che impone la piena equiordinazione tra il lavoro domestico, di accudimento dell'altro e dei figli (allo stato privo di concreto riconoscimento reddituale) e il lavoro prestato all'esterno del nucleo familiare.
Inoltre, in tema di riconoscimento dell'assegno divorzile, la notevole sperequazione della situazione economico-reddituale dei coniugi ne costituisce solo il pre-requisito fattuale, posto che l'assegno
5 divorzile svolge una funzione sia assistenziale che perequativa e compensativa, e va determinato alla stregua dei canoni enucleati da Cass. 18287/18 (cfr. Cass. 08/03/2022 n. 7596/2022).
Ciò premesso in punto di diritto, va evidenziato che nel giudizio di divorzio spetta al richiedente l'assegno dimostrare la sussistenza delle condizioni richieste dall'art. 5 L. n. 898/1970.
Nella specie, la resistente è venuta meno all'onere sulla stessa incombente ex art. 2967 c.c., ragion per cui la richiesta di assegno divorzile deve essere rigettata
In particolare, nel caso in esame, analizzando le attuali condizioni economiche e reddituali delle parti è emerso quanto segue.
Il ha dedotto di lavorare come OTD ed ha documentato un reddito annuo complessivo Parte_1
pari a 7.151,00, 7.239,00 e 6.555,00 euro (cfr. modello 730 relativo agli anni di imposta 2019, 2021
e 2022); vive in un immobile condotto in locazione unitamente alla nuova compagna per la quale versa mensilmente un canone mensile pari ad euro 200,00.
La resistente, invece, dal canto suo, ha dichiarato di aver svolto qualche lavoro occasionale come addetta alle pulizie nonché di aver percepito il reddito di cittadinanza dal 2022 al mese di dicembre
2023 pari a 750,00 euro mensili;
dopo aver vissuto presso l'abitazione paterna ha condotto in locazione un immobile per la quale versa un canone mensile pari a 320,00 euro mensili.
La resistente, inoltre, non ha depositato certificazione reddituale attestante l'assenza di redditi, sulla quale tale onere probatorio ricadeva principalmente.
Ciò posto, nel caso di specie, la resistente non ha fornito alcuno specifico elemento di prova utile ad affermare che la stessa non si trovi nelle condizioni di poter provvedere autonomamente al proprio mantenimento, né tanto meno ha dedotto nulla in ordine al suo apporto alla crescita professionale del marito, né in ordine alla perdita di occasioni lavorative che la stessa avrebbe potuto coltivare.
Inoltre, la circostanza relativa allo stato depressivo che ha interessato la , ad oggi deve CP_1
ritersi superata e non ostativa al reperimento di un'occupazione lavorativa, avendo la resistente stessa chiarito di essere riuscita ad uscire dal “tunnel” grazie all'aiuto del padre e degli psicologi nonché di vivere serenamente.
Per tutto quanto sopra complessivamente considerato, la domanda di riconoscimento dell'assegno divorzile deve essere rigettata.
Del resto, neppure è emerso, nel corso del giudizio, un IGnificativo squilibrio esistente nella situazione economico-patrimoniale dei coniugi. Alla luce della situazione reddituale e patrimoniale emersa dagli atti, infatti, non sussiste una sperequazione nella condizione economico reddituale delle parti, tale da giustificare l'imposizione a carico del ricorrente di un assegno divorzile.
4.Sulla domanda di risarcimento del danno morale e psicologico proposte dalla . CP_1
6 In ordine alla domanda di risarcimento del danno morale e psicologico subito dalla per la CP_1
rottura del rapporto coniugale, da liquidarsi in via equitativa, va evidenziato quanto segue.
È noto che già da qualche anno la giurisprudenza ha ritenuto la configurabilità degli illeciti endofamiliari, che si realizzano allorquando i comportamenti asseritamente lesivi dell'altrui sfera giuridica sono commessi da persone legate da vincoli familiari e quindi gravate da specifici obblighi e doveri. In particolare, è stato esplicitato che i doveri che nascono dal rapporto di coniugio, quali quelli previsti dall'articolo 143 c.c. in tema di collaborazione, coabitazione, assistenza e fedeltà (i primi tre estesi alle unioni civili dall'art. 1, comma 11, L. n. 76/2016), hanno natura giuridica vera e propria. Pertanto, viene superata la tesi per cui la violazione dei doveri coniugali è sanzionabile solo con i rimedi tipici del diritto di famiglia (ad esempio, articoli 129 bis, 151, 156, 342 ter c.c.; 709 ter c.p.c.; 570 c.p.; 12 sexies L. n. 898/1970): dalla natura giuridica degli obblighi suddetti discende infatti che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, possa integrare gli estremi dell'illecito civile e dare quindi luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell'articolo 2059 c.c., senza che la mancanza di pronuncia di addebito in sede di separazione sia preclusiva dell'azione di risarcimento (cfr. ex pluribus Cass. n. 4470/2018, Cass.
n. 8862/2012, Cass. n. 610/2012, Cass. n. 18853/2011, Cass. n. 17193/2011, Cass. n. 15557/2008,
Cass. n. 13431/2008, Cass. n. 9801/2005).
La giurisprudenza ha però precisato che il risarcimento di tale danno può essere effettuato solo nel caso in cui venga violato un diritto fondamentale di rango costituzionale, quale la dignità della persona, e la violazione sia di particolare gravità, essendo posta in essere con modalità insultante, ingiuriosa ed offensiva. Coerentemente con tale assunto e con specifico riferimento al danno non patrimoniale da adulterio, la Suprema Corte ne ha sancito la risarcibilità, alla condizione però dell'avvenuta lesione di un diritto inviolabile della persona, costituzionalmente protetto, e sempre purché la lesione superi la soglia della tollerabilità (cfr. Cass. n. 6598/2019; in termini anche Cass.
n. 8862/2012).
Tanto premesso in linea di diritto, si osserva in fatto che la ha dedotto l'esistenza di un CP_1
comportamento della ex marito astrattamente idoneo ad essere qualificato come fonte di danno endofamiliare, ed in particolare quello di aver messo fine al rapporto coniugale per le condotte violente poste in essere dallo stesso.
Ciò posto, la domanda formulata dalla resistente, pur essendo astrattamente ammissibile nell'odierno giudizio, deve essere rigettata nel merito in quanto non sufficientemente provata.
Trattandosi di responsabilità aquiliana, deve osservarsi che conformemente all'univoco orientamento giurisprudenziale, la parte che chiede il risarcimento del danno deve sempre allegare e
7 provare – anche attraverso presunzioni semplici o mediante ricorso al notorio ed alle nozioni di comune esperienza, le concrete conseguenze dannose patite.
Nel caso di specie, la parte resistente non ha allegato nulla circa le specifiche condotte violente che sarebbero state poste in essere dal marito, nè sulle effettive conseguenze dannose patite per effetto dell'avvenuta rottura del rapporto coniugale che, tra l'altro, è stato definito anche con accordo delle parti.
Pertanto, in mancanza di qualsiasi allegazione la domanda risarcitoria formulata dalla resistente deve essere rigettata in quanto generica e dunque infondata.
5.Sulle spese processuali.
Considerata la soccombenza della resistente in ordine al mancato riconoscimento dell'assegno di divorzio nonché in ordine alla domanda di risarcimento del danno, le spese processuali devono porsi a carico di quest'ultima e si liquidano come da dispositivo in base al D.M. n. 55/2014, aggiornato dal D.M. n. 147/2022, secondo i valori medi dello scaglione di riferimento per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, (causa non inferiore a euro 26.000,00), nonché con l'ulteriore riduzione del 30% in ragione della non complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del
P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:
- dà atto che, con sentenza non definitiva n. 552 depositata in data 01.03.2023 il Tribunale di
Foggia ha pronunciato la cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- dichiara inammissibile la domanda di addebito formulata dalla resistente;
- rigetta la domanda di assegno divorzile proposta dalla resistente;
- rigetta la domanda di risarcimento danni formulata dalla resistente;
- condanna alla refusione delle spese di lite in favore di Controparte_1 Parte_1
che liquida in Euro 98,00 per esborsi ed in Euro 2.377,90 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, CPA e IVA come per legge.
Così deciso nella camera di conIGlio del Tribunale di Foggia, in data 4 giugno 2025.
IL GIUDICE RELATORE IL PRESIDENTE
Dott.ssa Maria Elena de Tura Dott. Antonio Buccaro
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