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Sentenza 10 marzo 2025
Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 10/03/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. 1089/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/03/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1089/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato come in atti Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Maria Di Plasio e Pietro Striano APPELLANTE E
- in Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio APPELLATO
OGGETTO: Prestazioni a sostegno del reddito. Pagamento ultime tre mensilità a carico del Fondo di garanzia ex lege n.80/1992.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n.1153/2024 emessa in data 5.3.2024, il Tribunale di Napoli
Nord in funzione di Giudice del Lavoro dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alle somme pretese dal ricorrente a titolo di TFR dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.2 della L n.297/82 e rigettava la domanda tesa ad ottenere le ultime tre mensilità sulla motivazione che le stesse non rientravano nei dodici mesi che precedevano “qualsiasi altra iniziativa 'parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale”.
Averso detta sentenza propone appello lamentando Parte_1
un'erronea individuazione della premessa in fatto in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha ritenuto che la pretesa al conseguimento dei crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati dal 21.11.2013 al 21.2.2014 fossero fondati sulla sentenza n. 1955/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di S.M. Capua Vetere a definizione del giudizio recante n.R.G.
4838/2014, promosso contro la in bonis con ricorso Controparte_2
depositato in data 4.6.2014, che non riguarderebbe i predetti crediti, quando in realtà la pretesa avanzata (ossia € 3.654,81 a titolo di ultime tre mensilità per il periodo dal 21.11.2013 al 21.02.2014) era stata accertata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 10.03.2015 con cui era stata disposta la sua reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (indicata nella misura di € 1.218,27) dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
controdedotto il travisamento della sentenza impugnata atteso che differentemente da quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, il primo
Giudice ha solo voluto, correttamente, affermare che il giudizio instaurato con ricorso depositato il 4.06.2014 era l'unico che, al limite, applicando il criterio dettato dalla giurisprudenza, avrebbe consentito di affermare che le ultime tre mensilità richieste rientravano nel periodo coperto dalla garanzia
2 del fondo, tuttavia esso non poteva essere considerato quale iniziativa volta ad ottenere il riconoscimento delle ultime tre mensilità perché avente altro oggetto, come confermato in atto di appello. Del resto, la condanna al pagamento della somma di euro 33.998,91 contenuta nella sentenza conclusiva di tale giudizio non aveva ad oggetto presunte retribuzioni non corrisposte per il periodo 21/11/13-21/2/14, bensì importi dovuti ad altro titolo (ossia, come si legge a pag. 8 della citata sentenza: differenze retributive, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR).
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nella fattispecie al vaglio si ricade nell'ipotesi di insolvenza del debitore in relazione ad un debito accertato in sede fallimentare di cui all'art. 2 della l.297/82 e art. 1 d.lgs 1992/80.
In via generale, si osserva che la tutela dei crediti dei lavoratori in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, di particolare rilievo allorquando la garanzia patrimoniale del datore di lavoro-debitore ex art. 2740 c.c. sia insufficiente, ha ricevuto consacrazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80, emanato in attuazione della direttiva CEE 20 ottobre
1980 n. 987 (in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro). Tale decreto ha previsto che “il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982,
n. 297, dei crediti di lavoro” (così art. 1 D.lgs. cit.) inerenti agli ultimi tre mesi di retribuzione”. In tal modo il legislatore ha esteso - con effetto ex nunc - la
3 garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il Fondo di garanzia già istituito dalla l. 297/1982.
Vale la pena ricordare che l'antecedente comunitario della normativa interna, cioè la direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 impegna gli Stati membri della
Comunità ad adottare le misure necessarie affinché “organismi di garanzia” assicurino il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori dipendenti dovuti in virtù del contratto e relativi a determinati periodi, collocati entro un certo arco temporale prossimo al momento in cui si verifica l'insolvenza del datore di lavoro. La stessa direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di limitare l'obbligo di pagamento degli “organismi di garanzia” purché sia assicurato il pagamento delle ultime tre mensilità retributive, nel periodo di sei mesi che precede o l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o il preavviso di licenziamento intimato a causa dell'insolvenza. Inoltre, al fine di evitare che vengano corrisposte somme eccedenti il fine sociale prefissato, è consentito ai
Paesi membri di stabilire un tetto massimo all'ammontare della garanzia. In attuazione della direttiva, il nostro legislatore con la legge n. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il pagamento – anche in caso di insolvenza del datore di lavoro – del trattamento di fine rapporto. Successivamente il citato decreto 80/92 ha completato il sistema di tutela per i lavoratori, prevedendo, appunto il pagamento delle ultime tre mensilità retributive.
L'intervento del è soggetto a limiti sia temporali sia quantitativi. In CP_3
primo luogo, infatti, la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata.
Va sul punto ricordata la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l' ha CP_1
4 ormai definitivamente consolidato la natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs. n. 80 del 1992 ("crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" ai sensi del
D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 1); ha delineato il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione delle somme a carico del Fondo come CP_1
diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
ha escluso che si tratti di obbligazione solidale;
ha ancorato il perfezionarsi del diritto non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 80 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva;
v., da ultimo e per tutte, Cass. 3 gennaio 2020,
n. 32 e i precedenti ivi richiamati).
Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della
5 misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ai sensi del D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 5, (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit., e i precedenti ivi richiamati).
Tanto chiarito quanto agli arresti consolidati nel senso della natura previdenziale della prestazione del Fondo di garanzia, è di tutta evidenza l'ambito dei crediti retributivi ai quali è accordata la protezione previdenziale.
Il richiamato D.Lgs. n. 80, all'art. 2, comma 1, recita: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del
6 rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La Suprema Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ai sensi della L. n. 297 cit., ex art. 2, comma 5, (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati).
Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Dir. 20/10/1980, n.
80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (Dir. n. 80/987 cit., art. 9), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario.
La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia
7 eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n.
80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., lett. c, art. 2; v., da ultimo, Cass. n. 24889 del 2019).
Un cenno a parte merita la fattispecie indicata dal legislatore delegato nel cit. art. 2, comma 1, lett. b), che pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve computarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento.
La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro
(quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva
(quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L.
n. 297 del 1982, art. 2, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di
8 lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Con la sentenza 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), la Corte di giustizia ha interpretato la Dir. comunitaria n. 80/987 nel senso che il termine da calcolare a ritroso decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo (v., fra le altre, Cass., n. 7877 del 2015).
La Corte di giustizia ha anche ribadito che l'interpretazione derivante dal chiaro tenore letterale della norma risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in un arco CP_3
temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa (in tal senso dovendosi escludere, come affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 32 del 2020 cit., la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt.
3 e 38 Cost.).
Essa è del resto coerente con il dettato della Dir. 20 ottobre 1980, n.
80/987/CEE il cui art. 3, come sostituito dalla Dir. 2002/74/CE, art. 1, successivamente è stato abrogato dalla Dir. 2008/94/CE, art. 16, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, con previsione, all'ultimo comma, del seguente tenore: "I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri".
Come rilevato, dunque, dalla richiamata decisione della CGUE del 1997,
l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro non può essere puramente e semplicemente equiparato all'inizio della cessazione del pagamento delle
9 retribuzioni da parte dei datore di lavoro, perché verrebbero meno, in tal caso, la finalità sociale della direttiva e la necessità di fissare, con precisione, i periodi di riferimento ai quali la direttiva annette effetti giuridici di protezione affidata agli ordinamenti nazionali, concludendo nel senso che "l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui alla direttiva, art. 3, n. 2, e art. 4, n.
2, coincide con "la data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo".
In tali termini individuato il momento in cui si realizza l'insolvenza del datore di lavoro, la Corte di giustizia ha pure indicato la facoltà degli Stati membri, a norma della direttiva, art. 9, di applicare o di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori, in particolare al fine di garantire le retribuzioni non corrisposte nel corso di un periodo successivo alla presentazione della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori (a tal fine richiamando la coeva decisione nei procedimenti riuniti
C94/95 e C95/95, punti 36-43).
La soluzione, coerente con a menzionata decisione della Corte di giustizia, e la natura previdenziale del diritto azionato nei confronti del Fondo di garanzia comporta che la protezione previdenziale pretesa dal lavoratore debba necessariamente misurarsi, come qualunque altra prestazione previdenziale, con il fatto costitutivo come normato dall'ordinamento per il sorgere del rapporto previdenziale, con la conseguenza che, nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a fallimento, le retribuzioni rimaste inadempiute sono solo quelle antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso di specie, come risulta sia da quanto si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, sia dalla stessa documentazione prodotta da parte
10 ricorrente, quest'ultima ha presentato ricorso di fallimento della
RISTOBISTRA' VIVALDI s.r.l. solo nel 2020, nonostante i crediti retributivi per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro siano riferibili al periodo
21.11.2013-21.2.2014, periodo, questo, non certo rientrante nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione nella misura di
3/4 ponendo il residuo a carico dell'Ente appellato con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario .
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
- Compensa le spese di lite tra le parti
- Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1) dr. Raffaella Genovese Presidente
2) dr. Sebastiano Napolitano Consigliere rel.
3) dr. Arturo Avolio Consigliere
All'esito della camera di consiglio ha pronunciato, a seguito di trattazione scritta sostitutiva dell'udienza del 10/03/2024, la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.1089/2024 R.G. LAVORO E PREVIDENZA
TRA generalizzato come in atti Parte_1
Rappresentato e difeso dagli avv.ti Ugo Maria Di Plasio e Pietro Striano APPELLANTE E
- in Controparte_1
Rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Brancaccio APPELLATO
OGGETTO: Prestazioni a sostegno del reddito. Pagamento ultime tre mensilità a carico del Fondo di garanzia ex lege n.80/1992.
CONCLUSIONI: come in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1 Con sentenza n.1153/2024 emessa in data 5.3.2024, il Tribunale di Napoli
Nord in funzione di Giudice del Lavoro dichiarava parzialmente cessata la materia del contendere con riguardo alle somme pretese dal ricorrente a titolo di TFR dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art.2 della L n.297/82 e rigettava la domanda tesa ad ottenere le ultime tre mensilità sulla motivazione che le stesse non rientravano nei dodici mesi che precedevano “qualsiasi altra iniziativa 'parimenti volta ad ottenere tutela giurisdizionale”.
Averso detta sentenza propone appello lamentando Parte_1
un'erronea individuazione della premessa in fatto in cui sarebbe incorso il primo Giudice laddove ha ritenuto che la pretesa al conseguimento dei crediti di lavoro (diversi dal TFR) maturati dal 21.11.2013 al 21.2.2014 fossero fondati sulla sentenza n. 1955/2019 emessa dal Giudice del Lavoro del
Tribunale di S.M. Capua Vetere a definizione del giudizio recante n.R.G.
4838/2014, promosso contro la in bonis con ricorso Controparte_2
depositato in data 4.6.2014, che non riguarderebbe i predetti crediti, quando in realtà la pretesa avanzata (ossia € 3.654,81 a titolo di ultime tre mensilità per il periodo dal 21.11.2013 al 21.02.2014) era stata accertata dal Tribunale di
Santa Maria Capua Vetere con ordinanza del 10.03.2015 con cui era stata disposta la sua reintegra nel posto di lavoro, con condanna del datore di lavoro al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto (indicata nella misura di € 1.218,27) dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione.
Instauratosi il contraddittorio si è costituito l' appellato che ha CP_1
controdedotto il travisamento della sentenza impugnata atteso che differentemente da quanto sostenuto dalla Difesa dell'appellante, il primo
Giudice ha solo voluto, correttamente, affermare che il giudizio instaurato con ricorso depositato il 4.06.2014 era l'unico che, al limite, applicando il criterio dettato dalla giurisprudenza, avrebbe consentito di affermare che le ultime tre mensilità richieste rientravano nel periodo coperto dalla garanzia
2 del fondo, tuttavia esso non poteva essere considerato quale iniziativa volta ad ottenere il riconoscimento delle ultime tre mensilità perché avente altro oggetto, come confermato in atto di appello. Del resto, la condanna al pagamento della somma di euro 33.998,91 contenuta nella sentenza conclusiva di tale giudizio non aveva ad oggetto presunte retribuzioni non corrisposte per il periodo 21/11/13-21/2/14, bensì importi dovuti ad altro titolo (ossia, come si legge a pag. 8 della citata sentenza: differenze retributive, lavoro straordinario, tredicesima e quattordicesima mensilità, ROL e TFR).
All'odierna udienza, svolta secondo le modalità di cui all'art. 127 c.3 e 127 ter c.p.c. preso atto del contenuto delle note di trattazione scritta depositate, il collegio, sentito in camera di consiglio il relatore ed esaminati gli atti, ha deciso come da dispositivo in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Nella fattispecie al vaglio si ricade nell'ipotesi di insolvenza del debitore in relazione ad un debito accertato in sede fallimentare di cui all'art. 2 della l.297/82 e art. 1 d.lgs 1992/80.
In via generale, si osserva che la tutela dei crediti dei lavoratori in ipotesi di insolvenza del datore di lavoro, di particolare rilievo allorquando la garanzia patrimoniale del datore di lavoro-debitore ex art. 2740 c.c. sia insufficiente, ha ricevuto consacrazione nel nostro ordinamento con il decreto legislativo 7 gennaio 1992 n. 80, emanato in attuazione della direttiva CEE 20 ottobre
1980 n. 987 (in materia di tutela dei lavoratori in caso di insolvenza del datore di lavoro). Tale decreto ha previsto che “il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del
Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982,
n. 297, dei crediti di lavoro” (così art. 1 D.lgs. cit.) inerenti agli ultimi tre mesi di retribuzione”. In tal modo il legislatore ha esteso - con effetto ex nunc - la
3 garanzia, già prevista dalla legge n. 297 del 1982 per il trattamento di fine rapporto, ai crediti di lavoro inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto lavorativo, utilizzando il Fondo di garanzia già istituito dalla l. 297/1982.
Vale la pena ricordare che l'antecedente comunitario della normativa interna, cioè la direttiva CEE 20 ottobre 1980 n. 987 impegna gli Stati membri della
Comunità ad adottare le misure necessarie affinché “organismi di garanzia” assicurino il pagamento dei crediti retributivi dei lavoratori dipendenti dovuti in virtù del contratto e relativi a determinati periodi, collocati entro un certo arco temporale prossimo al momento in cui si verifica l'insolvenza del datore di lavoro. La stessa direttiva prevede la facoltà degli Stati membri di limitare l'obbligo di pagamento degli “organismi di garanzia” purché sia assicurato il pagamento delle ultime tre mensilità retributive, nel periodo di sei mesi che precede o l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro o il preavviso di licenziamento intimato a causa dell'insolvenza. Inoltre, al fine di evitare che vengano corrisposte somme eccedenti il fine sociale prefissato, è consentito ai
Paesi membri di stabilire un tetto massimo all'ammontare della garanzia. In attuazione della direttiva, il nostro legislatore con la legge n. 297/1982 ha istituito il Fondo di garanzia per il pagamento – anche in caso di insolvenza del datore di lavoro – del trattamento di fine rapporto. Successivamente il citato decreto 80/92 ha completato il sistema di tutela per i lavoratori, prevedendo, appunto il pagamento delle ultime tre mensilità retributive.
L'intervento del è soggetto a limiti sia temporali sia quantitativi. In CP_3
primo luogo, infatti, la garanzia opera solo se i tre mesi finali del rapporto di lavoro rientrano nel periodo di dodici mesi che precede il provvedimento di apertura della procedura concorsuale o il provvedimento di messa in liquidazione dell'impresa o di cessazione dell'esercizio provvisorio oppure la data di inizio dell'esecuzione forzata.
Va sul punto ricordata la giurisprudenza di legittimità che, con riferimento alle obbligazioni a carico del Fondo di Garanzia costituito presso l' ha CP_1
4 ormai definitivamente consolidato la natura previdenziale dei crediti richiamati dal D.Lgs. n. 80 del 1992 ("crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono" ai sensi del
D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 1); ha delineato il diritto del lavoratore di ottenere dall' la corresponsione delle somme a carico del Fondo come CP_1
diritto di credito, ad una prestazione previdenziale, distinto ed autonomo rispetto al credito vantato nei confronti del datore di lavoro;
ha escluso che si tratti di obbligazione solidale;
ha ancorato il perfezionarsi del diritto non già alla cessazione del rapporto di lavoro, bensì al verificarsi dei presupposti previsti dal D.Lgs. n. 80 (insolvenza del datore di lavoro, verifica dell'esistenza e misura del credito in sede di ammissione al passivo ovvero all'esito di procedura esecutiva;
v., da ultimo e per tutte, Cass. 3 gennaio 2020,
n. 32 e i precedenti ivi richiamati).
Il Fondo di garanzia costituisce attuazione di una forma di assicurazione sociale obbligatoria, con relativa obbligazione contributiva posta ad esclusivo carico del datore di lavoro, con la particolarità che l'interesse del lavoratore alla tutela è conseguito mediante l'assunzione, da parte dell'ente previdenziale, in caso d'insolvenza del datore di lavoro, di un'obbligazione pecuniaria il cui quantum è determinato con riferimento al credito di lavoro nel suo ammontare complessivo.
Il diritto alla prestazione dei Fondo nasce, quindi, non in forza del rapporto di lavoro, ma del distinto rapporto assicurativo-previdenziale, in presenza dei presupposti indicati dalla legge che, va ripetuto, sono: l'insolvenza del datore di lavoro e l'accertamento del credito nell'ambito della procedura concorsuale, secondo le regole specifiche di queste;
la formazione di un titolo giudiziale e l'esperimento non satisfattivo dell'esecuzione forzata.
Per ottenere la prestazione è necessaria una domanda amministrativa, domanda che può essere presentata solo dopo la verifica dell'esistenza e della
5 misura del credito, in sede di ammissione al passivo fallimentare o della liquidazione coatta amministrativa, ovvero, in caso di datore di lavoro non assoggettato a procedure concorsuali, dopo la formazione di un titolo esecutivo e l'esperimento infruttuoso, in tutto o in parte, dell'esecuzione forzata o, ancora, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti del datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento ai sensi del D.Lgs. n. 80 cit., ex art. 2, comma 5, (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit., e i precedenti ivi richiamati).
Tanto chiarito quanto agli arresti consolidati nel senso della natura previdenziale della prestazione del Fondo di garanzia, è di tutta evidenza l'ambito dei crediti retributivi ai quali è accordata la protezione previdenziale.
Il richiamato D.Lgs. n. 80, all'art. 2, comma 1, recita: "Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa".
La norma tutela, dunque, i lavoratori subordinati in caso di insolvenza del datore di lavoro, e non di mero inadempimento dell'obbligazione retributiva, assicurando il pagamento delle retribuzioni relative agli ultimi tre mesi del
6 rapporto di lavoro che si collochino nell'ambito della fascia temporale normativamente indicata.
La Suprema Corte ha da tempo posto il principio secondo cui, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il lavoratore assicurato che pretenda il pagamento del TFR o delle tre mensilità da parte del Fondo di garanzia ha l'onere di dimostrare che è stata emessa la sentenza dichiarativa del fallimento e che il suo credito è stato ammesso nello stato passivo, ovvero, qualora l'ammissione del credito nello stato passivo sia stata resa impossibile dalla chiusura della procedura per insufficienza dell'attivo intervenuta dopo la proposizione, da parte sua, della domanda di insinuazione, ma prima dell'udienza fissata per l'esame della domanda suddetta, di procedere preventivamente ad esecuzione forzata nei confronti dei datore di lavoro tornato in bonis a seguito della chiusura del fallimento, ai sensi della L. n. 297 cit., ex art. 2, comma 5, (v. Cass. n. 1886 del 2020 cit. e i precedenti ivi richiamati).
Peraltro, armonizzando nell'ordinamento nazionale la Dir. 20/10/1980, n.
80/987/CEE, che prevede la possibilità di condizioni di miglior favore per i lavoratori da parte degli ordinamenti nazionali (Dir. n. 80/987 cit., art. 9), il governo italiano, nell'esercizio del delegato potere legislativo, ha derogato in melius le disposizioni comunitarie, introducendo il più favorevole spazio temporale annuale per l'ambito d'intervento della protezione previdenziale, in luogo del minor termine di sei mesi previsto dal legislatore comunitario.
La fascia temporale protetta, rientrante nell'alveo della protezione previdenziale, è stata quindi delimitata, nell'ordinamento nazionale, valorizzando e tipizzando i momenti dai quali far decorrere a ritroso il predetto periodo annuale, distinguendo, peraltro, fra lavoratori che avessero o meno continuato a prestare attività lavorativa dopo l'apertura della procedura concorsuale (maturando quindi il diritto alla retribuzione): per i lavoratori la cui attività lavorativa sia cessata prima di detta apertura, il Fondo di garanzia
7 eroga la prestazione previdenziale allorquando le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi antecedenti la data della presentazione della domanda diretta all'apertura di una di esse (D.Lgs. n.
80 cit., art. 2, lett. a); per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa anche dopo l'ammissione ad una procedura concorsuale per effetto della continuazione dell'attività d'impresa, il Fondo interviene a condizione che le ultime tre mensilità di retribuzione non adempiute si collochino nei dodici mesi anteriori alla data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio o di revoca dell'autorizzazione alla continuazione all'esercizio di impresa o, qualora la cessazione del rapporto di lavoro sia intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa, alla data di licenziamento o di dimissioni del lavoratore (D.Lgs. n. 80 cit., lett. c, art. 2; v., da ultimo, Cass. n. 24889 del 2019).
Un cenno a parte merita la fattispecie indicata dal legislatore delegato nel cit. art. 2, comma 1, lett. b), che pone, per l'accesso alla protezione previdenziale, il discrimine della "data di inizio dell'esecuzione forzata", per cui da detto momento (la data di inizio dell'esecuzione forzata e l'iniziativa così intrapresa dal lavoratore) deve computarsi, a ritroso, il periodo annuale nel cui novero si collocano i crediti del lavoratore, inerenti agli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro, che trovano tutela nell'ipotesi in cui il datore non sia o non sia stato ancora sottoposto a fallimento.
La verifica dell'iniziativa del lavoratore che aspiri alla tutela previdenziale deve dipanarsi lungo la direttrice del fatto costitutivo della prestazione pretesa, modulata sul TFR spettante al lavoratore assicurato o sulle tre mensilità della retribuzione, e consistente non già nella cessazione del rapporto di lavoro
(quanto al TFR) o nel mero inadempimento dell'obbligazione retributiva
(quanto alle tre mensilità), ma nel verificarsi dei presupposti previsti dalla L.
n. 297 del 1982, art. 2, rispettivamente, da un lato, la verifica del credito del lavoratore mediante l'insinuazione al passivo del fallimento del datore di
8 lavoro (art. 2, commi 2 e ss.) e, dall'altro lato, qualora il datore di lavoro non sia soggetto alle disposizioni della legge fallimentare o sia ritornato in bonis, il previo esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito, da cui risulti l'insufficienza, totale o parziale, delle garanzie patrimoniali del datore di lavoro stesso (art. 2, comma 5).
Con la sentenza 10 luglio 1997 (in causa C-373/95), la Corte di giustizia ha interpretato la Dir. comunitaria n. 80/987 nel senso che il termine da calcolare a ritroso decorre dalla data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo (v., fra le altre, Cass., n. 7877 del 2015).
La Corte di giustizia ha anche ribadito che l'interpretazione derivante dal chiaro tenore letterale della norma risponde alla logica secondo la quale la copertura previdenziale apprestata dal resta collocata in un arco CP_3
temporale relativamente prossimo alla cessazione dell'attività lavorativa (in tal senso dovendosi escludere, come affermato, da ultimo, anche da Cass. n. 32 del 2020 cit., la violazione dei parametri costituzionali costituiti dagli artt.
3 e 38 Cost.).
Essa è del resto coerente con il dettato della Dir. 20 ottobre 1980, n.
80/987/CEE il cui art. 3, come sostituito dalla Dir. 2002/74/CE, art. 1, successivamente è stato abrogato dalla Dir. 2008/94/CE, art. 16, che all'art. 3 contiene comunque una norma analoga, con previsione, all'ultimo comma, del seguente tenore: "I diritti di cui l'organismo di garanzia si fa carico sono le retribuzioni non pagate corrispondenti a un periodo che si colloca prima e/o eventualmente dopo una data determinata dagli Stati membri".
Come rilevato, dunque, dalla richiamata decisione della CGUE del 1997,
l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro non può essere puramente e semplicemente equiparato all'inizio della cessazione del pagamento delle
9 retribuzioni da parte dei datore di lavoro, perché verrebbero meno, in tal caso, la finalità sociale della direttiva e la necessità di fissare, con precisione, i periodi di riferimento ai quali la direttiva annette effetti giuridici di protezione affidata agli ordinamenti nazionali, concludendo nel senso che "l'insorgere dell'insolvenza del datore di lavoro" di cui alla direttiva, art. 3, n. 2, e art. 4, n.
2, coincide con "la data della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori, fermo restando che la garanzia non può essere concessa prima della decisione di apertura di tale procedimento o dell'accertamento della chiusura definitiva dell'impresa, in caso di insufficienza dell'attivo".
In tali termini individuato il momento in cui si realizza l'insolvenza del datore di lavoro, la Corte di giustizia ha pure indicato la facoltà degli Stati membri, a norma della direttiva, art. 9, di applicare o di introdurre disposizioni più favorevoli per i lavoratori, in particolare al fine di garantire le retribuzioni non corrisposte nel corso di un periodo successivo alla presentazione della domanda diretta all'apertura del procedimento di soddisfacimento collettivo dei creditori (a tal fine richiamando la coeva decisione nei procedimenti riuniti
C94/95 e C95/95, punti 36-43).
La soluzione, coerente con a menzionata decisione della Corte di giustizia, e la natura previdenziale del diritto azionato nei confronti del Fondo di garanzia comporta che la protezione previdenziale pretesa dal lavoratore debba necessariamente misurarsi, come qualunque altra prestazione previdenziale, con il fatto costitutivo come normato dall'ordinamento per il sorgere del rapporto previdenziale, con la conseguenza che, nel caso in cui il datore di lavoro sia sottoposto a fallimento, le retribuzioni rimaste inadempiute sono solo quelle antecedenti all'apertura della procedura concorsuale.
Orbene, nel caso di specie, come risulta sia da quanto si legge nel ricorso introduttivo del giudizio, sia dalla stessa documentazione prodotta da parte
10 ricorrente, quest'ultima ha presentato ricorso di fallimento della
RISTOBISTRA' VIVALDI s.r.l. solo nel 2020, nonostante i crediti retributivi per gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro siano riferibili al periodo
21.11.2013-21.2.2014, periodo, questo, non certo rientrante nei dodici mesi che precedono la data della domanda diretta all'apertura della procedura concorsuale a carico del datore di lavoro.
In punto di regolamentazione delle spese di lite, la natura squisitamente ermeneutica e l'obiettiva controvertibilità della questione giuridica trattata, i recentissimi arresti della giurisprudenza di legittimità successivi alla proposizione del ricorso, costituiscono gravi ed eccezionali ragioni, analoghe a quelle previste dall'art. 92 co. 2 c.p.c., nel testo risultante a seguito della sentenza C. Cost. 77/2018, tali da imporne la compensazione nella misura di
3/4 ponendo il residuo a carico dell'Ente appellato con attribuzione al
Difensore dichiaratosi antistatario .
Si dà atto, ai fini delle valutazioni di competenza di questo Collegio - e salva la sussistenza di esenzioni, la cui verifica amministrativa è deputata a controlli successivi- della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo dell'art. 13, 1 quater, DPR n. 115/2002 come introdotto dall'art. 1 comma 17 legge
228/2012.
PQM
La Corte, definitivamente pronunciando, così decide:
-Rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza
- Compensa le spese di lite tra le parti
- Contributo unificato come in motivazione
Così deciso in Napoli, il 10 marzo 2025.
Il Consigliere est. Il Presidente
dr. Sebastiano Napolitano dr. Raffaella Genovese
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