Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Caltanissetta, sentenza 28/03/2025, n. 144 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Caltanissetta |
| Numero : | 144 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
Nr. 450 /2024 R.G. Trib.
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CALTANISSETTA
La G.O.P. del Tribunale di Caltanissetta, Sabina Giunta, in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito della trattazione scritta disposta ai sensi dell'art. 127 -ter c.p.c. con note da depositare nel termine del 27/03/2025, ha definito la controversia con la seguente
SENTENZA nella causa promossa da:
, nata a [...], il [...], C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'Avv. FUSSONE GIUSEPPE ed C.F._1
elettivamente domiciliata in San Cataldo via San Giovanni Bosco, 41.
- ricorrente contro in Controparte_2
persona del Regionale per la Sicilia, rappresentato e difeso, in virtù di procura CP_3
generale alle liti a rogito Notaio di Palermo in data 18.12.2018, Rep. n. 711 – Persona_1
Racc. n. 551, dall'Avv. ALESSI SERGIO ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura distrettuale dell' con sede in Caltanissetta via Rosso di San Secondo n. 47. CP_2
- resistente
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi
MOTIVI DELLA DECISIONE
In fatto e in diritto
Con ricorso depositato in data 27/03/2024 , moglie di , nato Controparte_1 Persona_2
il 16/10/1942 a San Cataldo (CL) e ivi deceduto in data 11/04/2022, ha chiesto, previa nomina di CTU medico-legale, che il Tribunale accerti e dichiari: “che il sig. è Persona_2
deceduto a causa di malattia professionale derivata dall'attività lavorativa svolta in vita dal sig. , come emerge dalla documentazione allegata al presente ricorso;
Per_2
- per l'effetto condannare l' in persona del legale rappresentante pro-tempore, alla CP_2
corresponsione dei ratei scaduti e della relativa rendita ai superstiti nella misura del 100%
1
Tecnica
d'Ufficio, oltre al danno biologico derivato e agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria dalla data della manifestazione o, in subordine e senza recesso, dalla data della presentazione della domanda, sino all'effettivo soddisfo;
- in subordine, concedere l'assegno continuativo ai superstiti sussistendone i requisiti reddituali;
- con vittoria di spese, compensi e onorari di causa”.
Ritualmente istaurato il contraddittorio, si è costituito l' che ha chiesto il rigetto della CP_2 domanda avversaria difettando i presupposti per l'accoglimento della domanda di reversibilità.
Nel corso del giudizio è stato conferito incarico al consulente medico-legale al fine di verificare l'eventuale origine professionale della denunciata malattia in capo al defunto sig. e Per_2
nel caso positivo se sussista un nesso causale o quantomeno concausale tra la malattia professionale del de cuius ed il decesso, al fine del riconoscimento in capo agli eredi delle prestazioni previdenziali di cui all'art. 85 T.U. 1124/65 – rendita di reversibilità e consequenziale.
Non essendo richiesta la presenza di soggetti diverse dalle parti e dai difensori, l'udienza è stata sostituita con il deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c.
La G.O.P. definisce il procedimento con l'adozione della sentenza.
* * *
Giova, in via preliminare, ricordare che ai sensi dell'art. 85 T.U. ai superstiti del lavoratore deceduto a seguito di infortunio sul lavoro o di malattia professionale spetta una rendita, la cui liquidazione ha come presupposto indefettibile un nesso di causa-effetto tra infortunio/malattia e morte.
Per l'accertamento dell'esistenza di tale nesso eziologico è necessario far riferimento al criterio dell'equivalenza delle cause (v. art. 41 cod. pen.), in virtù del quale sono rilevanti le cause preesistenti, simultanee e sopravvenute, ma con esclusione di quelle da sole sufficienti a determinare l'evento.
Infatti secondo l'orientamento giurisprudenziale condiviso da questo giudicante: "nella materia degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali, trova diretta applicazione la regola contenuta nell'art. 41 cp, per cui il rapporto causale tra evento e danno è governato dal principio dell'equivalenza delle condizioni, secondo il quale va riconosciuta l'efficienza causale ad ogni antecedente che abbia contribuito, anche in maniera indiretta e remota, alla produzione dell'evento, mentre solamente se possa essere con certezza ravvisato l'intervento
2 di un fattore estraneo all'attività lavorativa, che sia di per sé sufficiente a produrre l'infermità tanto da far degradare alte evenienze a semplici occasioni, deve escludersi l'esistenza del nesso eziologico richiesto dalla legge" (Cfr. Cass. Sez. Lav. 4 giugno 2008, n. 14770). Questo principio è applicato anche in tema di rendita in favore dei superstiti (Cfr. Cass., 16.10.1987,
n. 7679).
Inoltre l'art. 4 della legge 27 dicembre 1975, n. 780, che ha modificato l'art. 145 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, stabilendo il diritto alle prestazioni assicurative a favore del lavoratore o dei superstiti nel caso di invalidità o di morte causata da silicosi o asbestosi di gravità anche minima associate a qualsiasi altra forma morbosa dell'apparato respiratorio o cardiocircolatorio, non esclude in linea di principio l'esigenza che sia accertato se in concreto la morte o l'inabilità del lavoratore siano o meno derivate dalla silicosi o dall'asbestosi in concorso causale con la malattia associata, poiché "... in termini medico - legali, ai fini in esame, può propriamente parlarsi di "associazione" solo quando vi sia interferenza anatomo - clinica tra la tecnopatia e le altre forme morbose, che consenta la reciproca sfavorevole influenza in termini di decorso e di esaltazione del potenziale lesivo" (cfr. Cass. n. 20947 del
28/10/2004).
Il CTU nominato in corso di causa, seppur abbia rilevato l'origine professionale delle patologie di carattere polmonare di cui era affetto il sig. , ha escluso l'esistenza di un Per_2 nesso causale o concausale tra l'evento morte e la patologia indennizzata.
Più specificatamente, il CTU ha ampiamente motivato, anche in sede di critiche mosse dal consulente di parte, sui criteri seguiti nella valutazione del nesso di causalità diretto, o di concausalità efficiente, tra la tecnopatia sofferta e la causa del decesso.
Appare opportuno riportare stralcio della relazione peritale: “Il motivo del presente accertamento è sostanzialmente doppio poiché occorre, in una prima fase, accertare se il periziato è affetto dalla denunciata patologia “Neoplasia polmonare destra” e quindi stabilire se tale patologia sia correlata in maniera diretta o comunque concausale, all'attività lavorativa espletata e in particolare se sia correlata all'esposizione ad amianto. Stante poi che il sig. nel corso della fase amministrativa è deceduto occorre poi verificare se il Per_2
decesso sia correlato in maniera causale o comunque concausale efficiente con la eventuale malattia professionale. Il defunto sig. , come risulta dagli atti in causa, dal Per_2
01/05/1976 al 04/02/1991 ha espletato attività lavorativa di operaio presso una ditta (Stella srl) che lavorava manufatti in cemento amianto e pertanto denunzia esposizione ad amianto.
3 Relativamente a tale denunziata esposizione, l' ha espletato indagine presso la CP_2 che si è espressa confermando una esposizione all'amianto significativa (per i CP_4
dipendenti di tale ditta con figura di operaio) ovvero con superamento della soglia di 100f/l medie annue di asbesto, dovendosi quindi affermare che realmente il fu esposto a Per_2
rischio di inalazione di fibre di amianto in quantità rilevante per 15 anni. In data 23/02/2021 il sig. denunciava alla sede di Caltanissetta di essere affetto da “Neoplasia Per_2 CP_2 polmonare destra” e facendo riferimento alla pregressa esposizione ad amianto, ne chiedeva il riconoscimento quale patologia di origine professionale. L' lavorava l'istanza e CP_2
concludeva negando il riconoscimento dell'origine professionale con la motivazione “la documentazione acquisita è insufficiente per esprimere un giudizio medico-legale”. La storia clinica remota del sig. è estremamente complessa, trattasi di un paziente affetto da Per_2
ipertensione arteriosa, diabete mellito complicato da arteriopatia obliterante agli arti inferiori, forte fumatore che ha sviluppato una Broncopatia cronica ostruttiva e per la quale era in trattamento con broncodilatatori e cortisonici (Elebrato), era obeso e affetto da sindrome delle apnee notturne in trattamento con CPAP e che nel 2017 venne sottoposto ad intervento per stenosi carotidea destra mediante procedura di emodinamica.
Nel 2009 venne diagnosticato una neoplasia del grosso intestino e in data 26/05/2009 sottoposto ad emicolectomia sinistra. Dalla documentazione visionata si evince che si trattava di una neoplasia infiltrava a tutto spessore la parete del colon fino al tessuto adiposo periviscerale e che si trattava di un adenocarcinoma (non abbiamo a disposizione l'esame istologico completo). Risulta poi che in fase di intervento vennero asportati 7 linfonodi tutti risultati essere indenni da diffusione metastatica e il relativo stadio indicato è stato pT3,N0,M0, ovvero una neoplasia di dimensioni fino 5 cm ma senza invasione dei linfonodi ne evidenza successiva di metastasi a distanza. Per tale patologia venne poi sottoposto a chemioterapia adiuvante e ai successivi controlli di follow-up risultati negativi fino al 2015”.
Il CTU ha spiegato che: “In ragione di quanto sopra è mio giudizio che la neoplasia polmonare diagnosticata nel 2015, con criterio del più probabile che non era da ritenere come adenocarcinoma polmonare primitivo e quindi il sig. era affetto dalla denunziata Per_2
patologia. Accertato quanto sopra occorre ora stabilire se tale patologia sia correlata in maniera causale con la pregressa attività lavorativa che lo aveva esposto ad inalazione patologica di fibre di amianto dal 1976 al 1991. Le neoplasie sono patologie multifattoriali nella cui genesi entrano fattori costituzionali, l'età, stili di vita ecc.., ed è ovvio che si può
4 disquisire quanto si vuole sulla comparsa di tale patologia ad una età abbastanza avanzata del ricorrente, che il sig. risulta essere stato un forte fumatore (20 sigarette al dì per Per_2
quaranta anni) ma il dato di una esposizione ad amianto è un dato inconfutabile e l'AIRC ha indicato che l'esposizione ad amianto è in grado di determinare, anche a distanza di molti anni la comparsa di una neoplasia polmonare, e inoltre il tumore polmonare è espressamente tabellato nei soggetti esposti ad inalazione di fibre di amianto dovendosi quindi applicare, nel caso del sig. esposto con assoluta certezza d'inalazione di fibre di amianto, la Per_2
presunzione di origine professionale della neoplasia polmonare.
In definitiva il defunto sig. era sicuramente affetto dalla denunziata patologia Per_2
“Neoplasia del polmone destro” e tale patologia è da ritenere diretta conseguenza dell'esposizione ad amianto è quindi di origine professionale. …. La sofferta neoplasia polmonare di origine professionale, alla luce di quanto sopra può essere valutata con cod. 133 delle tabelle ovvero “Neoplasie che si giovano di trattamento medico e/o chirurgico ai CP_2
fini di una prognosi quod vitam superiore a 5 anni a seconda della persistenza e dell'entità di segni e sintomi minori di malattia comprensivi degli effetti collaterali della terapia” , che prevede una valutazione fino al 30% e nel caso in specie si ritiene congruo assegnare una valutazione del 25% (Venticinquepercento).”
A seguito del riconoscimento dell'origine professionale della tecnopatia, l'ausiliario del giudice ha proseguito con l'analisi della perizia, accertando se esiste un nesso di causalità diretto, o di concausalità efficiente, tra la tecnopatia sofferta e la causa del decesso, e ha così concluso:
“Non vi sono elementi clinici che possano far ritenere che la neoplasia polmonare, localizzata e senza diffusione a distanza e di relative modeste dimensioni, possa aver giocato anche un ruolo concausale efficiente con il decesso del ricorrente, in quanto il quadro di grave insufficienza renale, che ha portato al decesso il de cuius, ha avuto una progressione autonoma e non risulta essere stata influenzata dalla sofferta neoplasia polmonare localizzata dovendosi quindi affermare che il decesso del sig. non risulta correlato in maniera causale, ne Per_2
concausale efficiente, con la neoplasia polmonare di origine professionale e quindi non può essere riconosciuta la rendita ai superstiti.”
Le predette conclusioni vanno integralmente recepite, poiché le stesse appaiono immuni da errori o vizi logici o tecnici, sorrette da adeguata e convincente motivazione.
Per tali motivi il ricorso deve essere rigettato.
5 Il riconoscimento da parte del CTU dell'esistenza della malattia professionale, non riconosciuta in precedenza dall' costituisce giustificato motivo per compensare tra le CP_2
parti le spese di lite.
Le spese delle espletate CTU, liquidate come da separato decreto, vanno poste definitivamente a carico dell' CP_2
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione disattesa così provvede:
- Rigetta il ricorso per le ragioni di cui alla parte motiva;
- compensa le spese di lite tra le parti del giudizio;
- pone le spese di consulenza tecnica d'ufficio, liquidate come da separato decreto, definitivamente a carico dell' CP_2
Caltanissetta, 28 marzo 2025
La G.O.P.
Sabina Giunta
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