Versione
9 agosto 1967
9 agosto 1967
>
Versione
21 marzo 1968
21 marzo 1968
Art. 6. (Composizione del Comitato centrale)
Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed e' composto da: un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;
dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente:
uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.
((Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano))
Partecipano altresi' ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Il Comitato centrale per l'edilizia scolastica e' presieduto dal Ministro per la pubblica istruzione, o per sua delega, da un Sottosegretario di Stato alla pubblica istruzione ed e' composto da: un Sottosegretario di Stato del Ministero dei lavori pubblici;
il direttore generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola, del Ministero della pubblica istruzione;
il direttore generale dell'edilizia statale e sovvenzionata del Ministero dei lavori pubblici;
il presidente della Sezione urbanistica del Consiglio superiore dei lavori pubblici;
un ispettore generale capo della Ragioneria generale dello Stato, designato dal Ministro per il tesoro;
dodici esperti, di cui sette designati dal Ministro per la pubblica istruzione e gli altri rispettivamente:
uno dal Ministro per l'interno, uno dal Ministro per il bilancio e la programmazione economica e tre designati di concerto dall'Unione delle province e dalla Associazione nazionale dei Comuni d'Italia dei quali uno rappresentante della minoranza.
((Fanno parte del comitato centrale per la discussione dei problemi attinenti al rispettivo territorio, oltre al sovrintendente scolastico, l'assessore alla pubblica istruzione della Regione, ove costituita, o, in mancanza, un rappresentante del comitato regionale di cui al successivo articolo 8; per la regione Trentino-Alto Adige, per la discussione dei problemi di rispettiva competenza, in luogo dell'assessore regionale, fanno parte del comitato gli assessori alla pubblica istruzione delle province di Trento e Bolzano))
Partecipano altresi' ai lavori del Comitato centrale, con voto consultivo, due esperti designati dal Ministro per i lavori pubblici e scelti fra due terne, indicate rispettivamente dal Consiglio nazionale degli ingegneri e dal Consiglio nazionale degli architetti.
I componenti del Comitato sono nominati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione. Gli esperti durano in carica cinque anni.
Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza della meta' dei componenti, piu' uno. In caso di parita' di voti prevale il voto del presidente.
Le funzioni di segretario del Comitato sono disimpegnate da un funzionario della Direzione generale per l'edilizia scolastica e l'arredamento della scuola del Ministero della pubblica istruzione, avente qualifica non inferiore a quella di direttore di divisione o equiparata.
Giurisprudenza • 1
- 1. Corte Cost., sentenza 10/07/1968, n. 92Provvedimento: N. 92 SENTENZA 2 LUGLIO 1968 Deposito in cancelleria: 10 luglio 1968. Pubblicazione in "Gazz. Uff.le" n. 177 del 13 luglio 1968. Pres. SANDULLI - Rel. ROCCHETTI LA CORTE COSTITUZIONALE composta dai signori: Prof. LD SANDULLI, Presidente - Dott. AN AN - Prof. EP CA - Prof. HE AG - Prof. NT MO - Prof. EP CH - Dott. EP ZÌ - Dott. NN IS EN - Prof. ES OL CI - Dott. GI ON - Dott. NG DE AR - Avv. RC ROCCHETTI - Prof. ZO OZ - Prof. VINCZO HE MA, Giudici, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio di legittimità costituzionale della legge 28 luglio 1967, n. 641, recante "nuove norme per l'edilizia scolastica e universitaria e piano finanziario dell'intervento per il …Leggi di più...
- esclusione di illegittimita' costituzionale.·
- legge statale 28 luglio 1967, n. 641·
- pianificazione dell'edilizia scolastica·
- istruzione·
- compiti statali dell'ufficio·
- insussistenza·
- intervento degli organi regionali e provinciali nella compilazione ed esecuzione dei programmi·
- limiti.·
- potesta' legislativa ed amministrativa·
- competenza dello stato. regioni·
- legge di pianificazione dell'edilizia scolastica·
- sent. 92/68 a. istruzione·
- inclusione di un ufficio scolastico interregionale nel territorio della regione·
- pretesa mancanza in essa delle norme di coordinamento delle competenze statali con quelle regionali·
- non viola l'autonomia regionale.