Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. IV, sentenza 12/01/2026, n. 53 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 53 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00053/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00404/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 404 del 2024, proposto da Studio di Cardiologia Dottor Armaro Biagio S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Sergio Accetta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
- l’ASP – Azienda sanitaria provinciale di Siracusa, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’avvocato Francesco Stallone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
- l’Assessorato della salute della Regione Siciliana, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura distrettuale dello Stato di Catania, presso cui domicilia ex lege ;
nei confronti
del Centro Analisi Roma, non costituito in giudizio;
per l’annullamento
- della nota ASP del giorno 8 gennaio 2024, trasmessa in pari data a mezzo PEC, con la quale si comunicava alla società ricorrente che dall’applicazione della metodologia di calcolo era stato assegnato, agli aventi diritto, ad integrazione dei contratti di fornitura per l’anno 2022, ai sensi del D.A 516/23, l’importo di €.854.555,86 invece di €.1.158.382,00;
- di ogni altro atto, presupposto, connesso e conseguente;
nonché per il riconoscimento del diritto ad ottenere, ad integrazione del budget 2022, l’importo di €.43.650,54, ex art. 3 D.A. 1.6.2023, n. 516 (in aggiunta a quello già ricevuto € 46.628,80), e quota parte di €.116.471,54, in concorso con gli aventi diritto (ex art. 4 D.A. 516);
In subordine, accertare il diritto della ricorrente a ricevere quota parte di €. 303.826,14, in concorso con gli aventi diritto (ex art. 4 D.A. 516).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’ASP di Siracusa e dell’Assessorato della salute della i Regione Siciliana;
Visti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 dicembre 2025 il dott. IE PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Considerato che:
- la società ricorrente impugna la comunicazione dell’esito delle operazioni di ripartizione delle economie per l’anno 2022, eseguite in attuazione del decreto dell’Assessorato regionale della salute n. 516 del 1 giugno 2022, contestando l’importo assegnato ad integrazione dei contratti di fornitura per l’anno 2022;
- la Regione Siciliana si è costituita, eccependo: a) il proprio difetto di legittimazione passiva, non essendo stato impugnato alcun atto dell’amministrazione regionale; b) essere stato impugnato un atto non suscettibile di impugnativa autonoma; c) l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, laddove la cognizione su tali profili spetterebbe al giudice ordinario, avendo la materia del contendere carattere strettamente patrimoniale;
- l’ASP intimata si è costituita, spiegando difese, sul presupposto che la presente controversia trarrebbe origine dall’erronea convinzione della ricorrente di vantare un diritto soggettivo alla completa integrazione del proprio budget 2022 sino alla misura del 2019 e, in subordine, alla partecipazione alla redistribuzione delle somme non impiegate;
- all’udienza pubblica del 18 dicembre 2025 la causa è stata trattata e trattenuta in decisione;
Ritenuto che:
- in accoglimento della specifica eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Avvocatura dello Stato, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, richiamato il consolidato orientamento della Corte di cassazione secondo cui, ai fini del riparto di giurisdizione, occorre fare riferimento al criterio del c.d. petitum sostanziale, che impone di identificare la natura della controversia non sulla base della qualificazione formale data dalla parte o del provvedimento formalmente richiesto al giudice ( petitum formale), ma in funzione della causa petendi , ossia dell’intrinseca natura della posizione giuridica soggettiva dedotta in giudizio e del bene della vita che la parte intende concretamente conseguire ( ex plurimis , Cass. civ., SSUU, 18 febbraio 2021, n. 4365);
- nel caso di specie, sebbene la società ricorrente abbia formalmente richiesto l’annullamento della nota dell’ASP del giorno 8 gennaio 2024, il petitum sostanziale della sua pretesa ha un contenuto schiettamente patrimoniale, essendo obiettivo ultimo dell’azione giudiziaria non la rimozione di un atto autoritativo che incide su un interesse legittimo, ma l’accertamento del diritto soggettivo della società a percepire una somma di denaro maggiore di quella già conseguita, sia a titolo di integrazione del budget 2022, che di quota delle economie residue; ciò in applicazione di un meccanismo di riparto già definito a monte;
- quindi, nel caso di specie, è il D.A. n. 516/2023 ad aver già esaurito la fase di esercizio di potere discrezionale, stanziando le somme e definendo i criteri per la loro distribuzione, mentre il ruolo dell’ASP resistente non era quello di esercitare un nuovo potere discrezionale, ma di porre in essere un’attività essenzialmente vincolata: verificare la sussistenza dei presupposti stabiliti dal decreto in capo alle singole strutture e procedere al conseguente pagamento;
- peraltro, laddove fosse ritenuta sussistere la giurisdizione di questo Giudice amministrativo, il ricorso sarebbe comunque: a) irricevibile, atteso che la minore distribuzione del fondo era nota alla ricorrente (almeno) dal 20 ottobre 2023, come si desume dalla nota di parte ricorrente datata 14 novembre 2023, indirizzata all’ASP (all. 7 al ricorso); b) inammissibile per difetto di interesse, atteso che la comunicazione impugnata, limitandosi a esporre fatti già avvenuti, non ha alcuna valenza provvedimentale;
- il ricorso ricade quindi, in ragione del generale criterio di riparto di giurisdizione, fondato sulla natura della situazione soggettiva azionata (in proposito, ex plurimis , Cons. Stato, AP, 29 gennaio 2014, n. 6), nell’ambito della giurisdizione del Giudice ordinario competente per territorio, avanti al quale, ai sensi dell’art. 11, comma 2, cpa, è consentito riproporre il giudizio entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato della presente sentenza;
- la natura della questione trattata e la complessità dei criteri di riparto della giurisdizione giustificano l’integrale compensazione delle spese di lite tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione staccata di Catania (Sezione IV), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara inammissibile.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
PP GG, Presidente
IE PI, Consigliere, Estensore
Manuela Bucca, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IE PI | PP GG |
IL SEGRETARIO