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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Chieti, sentenza 16/09/2025, n. 414 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Chieti |
| Numero : | 414 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
N. 558/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 558/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Scioli, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cocco, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti e i loro procuratori si riportano all'accordo di separazione compendiato nell'atto del 6.9.25, depositato il
9.9.25, e chiedono pertanto che il Tribunale omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate nel predetto accordo”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Crecchio (CH), in data 3.6.2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Crecchio, anno 2000, numero 7, parte II, Serie C, Ufficio 1). Da tale unione è nato – nel 2021 - il loro figlio . Per_1
2. Con ricorso depositato in data 19.5.25, la ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio ormai maggiorenne anche se economicamente non indipendente, deciderà con chi vivere;
3) Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento la somma di euro 200,00 per il proprio mantenimento, mentre Parte_1 verserà per il figlio la somma di euro 200,00 mensili;
In merito alle spese straordinarie […] queste saranno divise nella misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi. 4) La casa coniugale, intestata al sig. rimarrà nella disponibilità dello stesso e la sig.ra si Controparte_1 Parte_1 trasferirà altrove non appena riuscirà a trovare altra sistemazione e provvederà a cambiare la residenza;
5) La ricorrente assume sin d'ora l'obbligo di comunicare l'eventuale spostamento e/o trasferimento della propria residenza/dimora/domicilio presso un'abitazione diversa da quella comunicata, onde garantire al di lei moglie e figlio la dovuta reperibilità. 6) I beni strettamente personali, ivi compresa la biancheria, il vestiario, le calzature, i libri, restano di proprietà di ognuno dei coniugi;
7) La sig.ra è comproprietaria con il sig. di un Parte_1 Controparte_1 mezzo Panda Ibrida TG: GG611FD che rimarrà nella disponibilità della stessa”.
3. In data 9.9.25 (anteriore alla prima udienza del 15.9.25), i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo di separazione sopravvenuto tra i coniugi in data 6.9.25. pagina 2 di 5 4. All'udienza di comparizione del 15.9.25, i coniugi – dopo avere ribadito la loro volontà di separarsi
– si sono riportati al summenzionato accordo di separazione, chiedendo congiuntamente al Tribunale di omologarlo.
5. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, negli atti processuali e nelle premesse dell'accordo di separazione.
6.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione del fallimento del tentativo di riconciliazione esperito dal Presidente Istruttore all'udienza di comparizione.
7. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio (che ripropone le condizioni richieste dalla ricorrente nel ricorso), esso prevede quanto segue: “[…] 1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2 il figlio ormai maggiorenne anche se economicamente non indipendente, deciderà con chi vivere;
3 Il verserà alla sig.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento la somma di €.200,00 (Duecento) mensili, mentre verserà Parte_1 per il figlio la somma di €.200 (Duecento) mensili;
In merito alle spese Controparte_2 straordinarie del figlio ovvero scolastiche (libri, abbonamenti vari, gite scolastiche Controparte_2 ecc.), mediche (dentista ed altro), per spese relative ad attività sportive, saranno divise tra i coniugi in parti uguali. 4 La casa coniugale, intestata a rimarrà nella disponibilità dello stesso Controparte_1
e la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione appena ne avrà la possibilità e Parte_1 provvederà al cambio di residenza;
5 La predetta coniuge si obbliga a comunicare il proprio trasferimento e il nuovo indirizzo per permettere la propria reperibilità; 6 I beni strettamente personali, ivi compresa la biancheria, il vestiario, le calzature, i libri, resteranno di proprietà di ognuno dei coniugi;
7 La sig.ra è comproprietaria con il dell'autoveicolo Parte_1 CP_1
Panda ibrida targata GG611FD e tale veicolo rimarrà nella disponibilità della;
”. Parte_1
pagina 3 di 5 8. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
9. Nessuna statuizione è stata richiesta dalle parti per il rimborso delle spese processuali che, pertanto, devono intendersi compensate.
10. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
558/2025 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Crecchio (CH) il 3.6.2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Crecchio, anno 2000, numero 7, parte II, Serie C, Ufficio 1).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione del 6.9.25 e depositato nel fascicolo telematico del procedimento in data 9.9.25.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
pagina 4 di 5 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 16.9.25.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
pagina 5 di 5
TRIBUNALE ORDINARIO DI CHIETI
SEZIONE CIVILE
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Gianluca Falco Presidente relatore
Dott. Marcello Cozzolino Giudice
Dott. Francesco Grassi Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado, iscritta al n. 558/2025 R.G., promossa da:
(C.F.: ), rappresentata e difesa dall'Avv. Sonia Parte_1 C.F._1
Scioli, elettivamente domiciliata come in atti.
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Andrea Cocco, Controparte_1 C.F._2 elettivamente domiciliato come in atti.
RESISTENTE
OGGETTO: Separazione giudiziale.
pagina 1 di 5 CONCLUSIONI
All'udienza del 15.9.25, le parti hanno così concluso come da relativo verbale: “[…] Le parti e i loro procuratori si riportano all'accordo di separazione compendiato nell'atto del 6.9.25, depositato il
9.9.25, e chiedono pertanto che il Tribunale omologhi la separazione consensuale alle condizioni concordate nel predetto accordo”.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e si unirono in matrimonio concordatario in Parte_1 Controparte_1
Crecchio (CH), in data 3.6.2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Crecchio, anno 2000, numero 7, parte II, Serie C, Ufficio 1). Da tale unione è nato – nel 2021 - il loro figlio . Per_1
2. Con ricorso depositato in data 19.5.25, la ha chiesto all'adito Tribunale di Parte_1 pronunciare la separazione personale dei coniugi, alle seguenti condizioni: “1) I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2) Il figlio ormai maggiorenne anche se economicamente non indipendente, deciderà con chi vivere;
3) Il sig. verserà alla sig.ra Controparte_1 [...]
a titolo di mantenimento la somma di euro 200,00 per il proprio mantenimento, mentre Parte_1 verserà per il figlio la somma di euro 200,00 mensili;
In merito alle spese straordinarie […] queste saranno divise nella misura del 50% a carico di ciascuno dei coniugi. 4) La casa coniugale, intestata al sig. rimarrà nella disponibilità dello stesso e la sig.ra si Controparte_1 Parte_1 trasferirà altrove non appena riuscirà a trovare altra sistemazione e provvederà a cambiare la residenza;
5) La ricorrente assume sin d'ora l'obbligo di comunicare l'eventuale spostamento e/o trasferimento della propria residenza/dimora/domicilio presso un'abitazione diversa da quella comunicata, onde garantire al di lei moglie e figlio la dovuta reperibilità. 6) I beni strettamente personali, ivi compresa la biancheria, il vestiario, le calzature, i libri, restano di proprietà di ognuno dei coniugi;
7) La sig.ra è comproprietaria con il sig. di un Parte_1 Controparte_1 mezzo Panda Ibrida TG: GG611FD che rimarrà nella disponibilità della stessa”.
3. In data 9.9.25 (anteriore alla prima udienza del 15.9.25), i procuratori delle parti hanno depositato l'accordo di separazione sopravvenuto tra i coniugi in data 6.9.25. pagina 2 di 5 4. All'udienza di comparizione del 15.9.25, i coniugi – dopo avere ribadito la loro volontà di separarsi
– si sono riportati al summenzionato accordo di separazione, chiedendo congiuntamente al Tribunale di omologarlo.
5. La causa è stata trattenuta – di conseguenza – alla decisione collegiale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
6. Il Tribunale ritiene sussistenti – innanzitutto – le condizioni per pronunziare la separazione personale dei coniugi.
6.1 In primo luogo, l'intervenuta, risalente ed ormai definitiva disgregazione coniugale ha costituito un fatto espressamente riconosciuto sia dalla ricorrente, sia dal resistente, senza soluzione di continuità, negli atti processuali e nelle premesse dell'accordo di separazione.
6.2 In secondo luogo e ad ulteriore conferma di quanto appena evidenziato, in termini di
“irrecuperabilità” della “affectio coniugalis”, milita la considerazione del fallimento del tentativo di riconciliazione esperito dal Presidente Istruttore all'udienza di comparizione.
7. Per quel che riguarda l'accordo di separazione intervenuto tra i coniugi nel corso del giudizio (che ripropone le condizioni richieste dalla ricorrente nel ricorso), esso prevede quanto segue: “[…] 1 I coniugi vivranno separati con l'obbligo di mutuo rispetto;
2 il figlio ormai maggiorenne anche se economicamente non indipendente, deciderà con chi vivere;
3 Il verserà alla sig.ra Controparte_1
a titolo di mantenimento la somma di €.200,00 (Duecento) mensili, mentre verserà Parte_1 per il figlio la somma di €.200 (Duecento) mensili;
In merito alle spese Controparte_2 straordinarie del figlio ovvero scolastiche (libri, abbonamenti vari, gite scolastiche Controparte_2 ecc.), mediche (dentista ed altro), per spese relative ad attività sportive, saranno divise tra i coniugi in parti uguali. 4 La casa coniugale, intestata a rimarrà nella disponibilità dello stesso Controparte_1
e la sig.ra si trasferirà presso altra abitazione appena ne avrà la possibilità e Parte_1 provvederà al cambio di residenza;
5 La predetta coniuge si obbliga a comunicare il proprio trasferimento e il nuovo indirizzo per permettere la propria reperibilità; 6 I beni strettamente personali, ivi compresa la biancheria, il vestiario, le calzature, i libri, resteranno di proprietà di ognuno dei coniugi;
7 La sig.ra è comproprietaria con il dell'autoveicolo Parte_1 CP_1
Panda ibrida targata GG611FD e tale veicolo rimarrà nella disponibilità della;
”. Parte_1
pagina 3 di 5 8. Il Collegio ritiene omologabile l'accordo di separazione summenzionato, in quanto le condizioni della separazione ivi concordate, per un verso, non sono contrarie alla legge, all'ordine pubblico ed al buon costume, per altro verso, risultano conformi tanto alle dichiarate condizioni patrimoniali e reddituali dei coniugi, quanto alla tutela dei rapporti non patrimoniali tra costoro e il figlio maggiorenne non ancora economicamente autosufficiente.
9. Nessuna statuizione è stata richiesta dalle parti per il rimborso delle spese processuali che, pertanto, devono intendersi compensate.
10. Infine, in ragione della presenza, nella motivazione della presente sentenza, di dati sensibili delle parti e della prole, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza o provvedimento in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti indicati nella sentenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n.
558/2025 R.G., ogni contraria domanda, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , uniti in Parte_1 Controparte_1 matrimonio concordatario in Crecchio (CH) il 3.6.2000 (atto di matrimonio trascritto nel registro dello stato civile del Comune di Crecchio, anno 2000, numero 7, parte II, Serie C, Ufficio 1).
DISPONE che la disciplina della separazione sia quella concordata tra le parti con l'accordo consensuale di separazione del 6.9.25 e depositato nel fascicolo telematico del procedimento in data 9.9.25.
ORDINA all'Ufficiale dello stato civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato.
pagina 4 di 5 DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
DISPONE che, in caso di riproduzione della sentenza in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga preclusa l'indicazione delle generalità e di altri dati identificativi dei soggetti riportati nella sentenza.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Chieti il 16.9.25.
Alla Cancelleria per quanto di sua competenza.
Chieti, 16 settembre 2025
Il Presidente estensore
Dott. Gianluca Falco
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