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Sentenza 5 maggio 2025
Sentenza 5 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 05/05/2025, n. 976 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 976 |
| Data del deposito : | 5 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 8369/2024 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
nata a [...] il [...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura allegata al ricorso, dagli avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi, e con questi elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Biella, alla via G. De Marchi n. 4/A
RICORRENTE
E
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
In data 5 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il presente giudizio ha ad oggetto l'accertamento del diritto della parte ricorrente, quale docente che ha lavorato per il
[...]
[...
[...] con contratti a tempo determinato, a ottenere Controparte_2
l'indennità sostitutiva delle ferie non godute.
Il fatto
Con ricorso depositato il
7.11.2024 e notificato il 21.03.2025, la ricorrente, dopo aver premesso di aver lavorato alle dipendenze del ha dedotto: Controparte_1 che attualmente è docente presso l'IC Musti - Dimiccoli in
Barletta; di aver lavorato, in virtù di contratti a tempo determinato, dall'anno scolastico 2020/2021 all'anno scolastico
2023/2024 con contratti con scadenza al 30 giugno, come analiticamente indicati in ricorso;
che per i suddetti periodi non le
è stata riconosciuta l'indennità sostitutiva delle ferie non godute di importo pari ad € 5.973,70, rivolta ai docenti con contratto fino al 30 giugno e finalizzata al riconoscimento del diritto alla monetizzazione delle ferie non fruite, risultante dalla differenza tra giorni di ferie maturati e giorni di sospensione ufficiale delle attività didattiche;
che il mancato riconoscimento dell'indennità sostitutiva delle ferie è discriminatorio per contrasto con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95/2012, come integrato dall'art. 1, comma
55, legge n. 228/ 2012 che prevede che il docente a tempo indeterminato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e alla indennità sostitutiva.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti la sussistenza del diritto all'indennità sostitutiva per i periodi indicati e condanni il alla relativa Controparte_1 corresponsione nella misura quantificata in ricorso;
con vittoria di spese con attribuzione.
2 Il pur regolarmente citato in Controparte_1 giudizio con ricorso notificato il 21.03.2025, non si è costituito e ne va dichiarata la contumacia.
LA DECISIONE
Questioni preliminari
1. Preliminarmente va osservato che sussiste la giurisdizione dell'adito giudice ordinario. L'oggetto principale della domanda, infatti, consiste nella richiesta di riconoscimento di una prestazione di natura economica – indennità sostitutiva delle ferie non godute -, con la conseguenza che la controversia verte, sulla pretesa di una prestazione di natura economica nei confronti del connessa e consequenziale allo Controparte_1 svolgimento del rapporto di lavoro. Ne consegue, quindi, che alla luce del condivisibile orientamento costante dei Giudici di Legittimità, questo tipo di controversie, vertendo su atti che rientrano tra le determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (cfr. Cass. SS.UU. n.
16765/2014 e Cass. SS.UU. n. 3032/2011) rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario.
2. Ancora in via preliminare va osservato che sussiste la competenza per territorio dell'adito Tribunale.
Infatti, l'ufficio scolastico presso il quale parte ricorrente prestava servizio al momento del deposito del ricorso è ricompreso nel circondario del Tribunale di Trani, il che giustifica il radicarsi della competenza per territorio innanzi a quest'ultimo, in conformità a quanto previsto dall'art. 413, comma 5,
c.p.c. secondo cui “Competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni è il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”; in questi termini Cass., ord. n. 506/2019, secondo cui “In tema di controversie relative a rapporti di lavoro con la pubblica amministrazione, la disposizione di cui all'art. 413, comma 5, c.p.c., che radica la competenza per territorio presso il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio al quale il dipendente è addetto, va interpretata nel senso che, in caso di utilizzazione temporanea del
3 dipendente presso altro ufficio appartenente alla stessa amministrazione, la competenza per territorio va senz'altro determinata con riguardo al luogo in cui il lavoratore presta effettivamente servizio”.
Il merito
Nel merito la domanda è fondata e va accolta nei termini che seguono.
Il quadro normativo
3.1 In primo luogo appare opportuno prendere le mosse dal quadro normativo di riferimento.
Il diritto alle ferie annuali retribuite è un diritto fondamentale del lavoratore, tutelato sia a livello europeo che nazionale.
Tale diritto ha assunto rilevanza per il personale docente precario in riferimento alla questione giuridica legata alle ferie maturate ma non godute.
Sul piano della normativa nazionale interna, occorre prendere le mosse dalle disposizioni del contratto collettivo del personale della scuola del quadriennio 2006/2009 e la normativa di legge sulle ferie intervenuta nell'anno 2012.
Il CCNL 2006/2009 per il personale del comparto scuola, del
29 novembre 2007, ha disciplinato le ferie del personale all'art. 13.
Per il personale docente, in particolare, rileva quanto previsto dai commi 9 e 10:
- in base al comma 9, le ferie devono essere fruite dal personale docente nei periodi di sospensione delle attività didattiche;
durante la rimanente parte dell'anno può essere fruito dal personale docente un periodo di ferie non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituzione del docente con altro personale in servizio nella stessa sede, senza oneri aggiuntivi;
- secondo il comma 10, per i soli docenti a tempo indeterminato, è previsto che le ferie che non possono
4 essere fruite nell'anno scolastico di riferimento, in tutto o in parte, per particolari esigenze di servizio - ovvero per motivate esigenze di carattere personale e di malattia - sono godute, entro l'anno scolastico successivo, sempre nei periodi di sospensione dell'attività didattica.
Il successivo art. 19 dello stesso CCNL - relativo al regime di ferie, permessi ed assenze del personale a tempo determinato
- dopo un generale rinvio alle previsioni relative al personale a tempo indeterminato, detta alcune precisazioni.
In particolare, ai sensi del comma 2, qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie, le stesse sono liquidate al termine dell'anno scolastico (e, comunque, dell'ultimo contratto stipulato nel corso dell'anno scolastico).
La disposizione del CCNL in esame, inoltre, prevede che “La fruizione delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico non è obbligatoria. Pertanto, per il personale docente a tempo determinato che, durante il rapporto di impiego, non abbia chiesto di fruire delle ferie durante i periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico, si dà luogo al pagamento sostitutivo delle stesse al momento della cessazione del rapporto”.
Tale norma, come chiarito dalla Corte di Cassazione, tra l'altro, con l'ordinanza n. 16715/2024, deve essere intesa nel senso che il personale docente a termine non è obbligato a fruire delle ferie nei periodi di sospensione delle lezioni che si verificano tra il primo e l'ultimo giorno di scuola - come fissati dal calendario regionale - dovendo intendersi in questo senso la locuzione
“periodi di sospensione delle lezioni nel corso dell'anno scolastico”.
Ne consegue, quindi, che, diversamente dal personale di ruolo, il docente a termine non è tenuto a chiedere le ferie né può essere
5 messo in ferie d'ufficio durante il periodo dell'anno scolastico in cui, secondo il calendario regionale, si svolgono le lezioni e le ferie non godute vengono liquidate alla cessazione del rapporto a termine.
Sulla disciplina delle ferie è poi intervenuto il legislatore, nel 2012, che, con l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, ha stabilito che: “Le ferie, i riposi ed i permessi spettanti al personale, anche di qualifica dirigenziale, delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione (…), sono obbligatoriamente fruiti secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti e non danno luogo in nessun caso alla corresponsione di trattamenti economici sostitutivi. La presente disposizione si applica anche in caso di cessazione del rapporto di lavoro per mobilità, dimissioni, risoluzione, pensionamento e raggiungimento del limite di età. Eventuali disposizioni normative
e contrattuali più favorevoli cessano di avere applicazione a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto. La violazione della presente disposizione, oltre a comportare il recupero delle somme indebitamente erogate, è fonte di responsabilità disciplinare ed amministrativa per il dirigente responsabile”.
Tale norma ha superato il vaglio di costituzionalità. Infatti, con sentenza della Corte Costituzionale n. 95 del 6 maggio 2016, nel dichiarare non fondata la questione di costituzionalità sollevata sotto il profilo della violazione degli artt. 3, 36, commi
1 e 3, e 117, comma 1, Cost. (in relazione all'art. 7 della direttiva del 4 novembre 2003 n. 2003/88/CE), il Giudice delle
Leggi ha rilevato l'erroneità del presupposto interpretativo da cui muoveva il giudice remittente, ossia che il divieto di corrispondere trattamenti economici sostitutivi delle ferie non godute si applicasse anche quando il lavoratore non abbia
6 potuto godere delle ferie per malattia o per altra causa non imputabile.
Ciò posto, quindi, secondo la Corte Costituzionale, il diritto inderogabile alle ferie sarebbe violato se la cessazione dal servizio vanificasse, senza alcuna compensazione economica, il godimento delle ferie compromesso dalla malattia o da altra causa non imputabile al lavoratore;
così interpretata, ha concluso la Corte, la normativa censurata, introdotta al precipuo scopo di arginare un possibile uso distorto della monetizzazione, non si pone in antitesi con principi ormai radicati nell'esperienza giuridica italiana ed europea.
In ogni caso, a distanza di pochi mesi dall'intervento operato con la legge n. 135/2012, il legislatore è nuovamente intervenuto, con l'art. 1, commi da 54 a 56, della legge n. 228 del 2012, dettando una disciplina speciale delle ferie per il personale della scuola.
In base al comma 54 del detto art. 1, il personale docente - senza alcuna distinzione tra docenti a termine e docenti a tempo indeterminato - fruisce delle ferie nei giorni di sospensione delle lezioni definiti dai calendari scolastici regionali, ad esclusione di quelli destinati agli scrutini, agli esami di Stato e alle attività valutative. Durante la rimanente parte dell'anno la fruizione delle ferie è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative, subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.
Il successivo comma 55 ha poi aggiunto un ultimo periodo all'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, sopra trascritto, precisando che la sua disciplina non si applica “al personale docente e amministrativo, tecnico e ausiliario supplente breve e saltuario o docente con contratto fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, limitatamente alla differenza tra i giorni
7 di ferie spettanti e quelli in cui è consentito al personale in questione di fruire delle ferie”.
La previsione non riguarda, dunque, il personale con supplenza annuale (fino al 31 agosto).
Da ultimo, il comma 56 dello stesso art. 1, ha disposto che la disciplina dei commi 54 e 55 non può essere derogata dai contratti collettivi nazionali di lavoro e che le clausole contrattuali contrastanti sono disapplicate dal 1° settembre
2013.
Da ciò consegue, quindi, in sintesi, che:
- nel periodo intercorrente tra la vigenza della legge n. 135 del 2012 (di conversione del d.l. n. 95 del 2012) e l'entrata in vigore della legge n. 228 del 2012, tutto il personale della scuola, anche a termine, è stato sottoposto alla disciplina generale del pubblico impiego e, dunque, all'obbligo di godere (anche d'ufficio) delle ferie ed al divieto di corrispondere trattamenti sostitutivi delle ferie, con disapplicazione delle più favorevoli previsioni del CCNL
2006/2009;
- con l'entrata in vigore dell'art. 1, comma 54, della legge n.
228 del 2012, tuttavia, per il personale docente della scuola è stata introdotta una disciplina speciale, modellata su quella già prevista dall'art. 13, comma 9, CCNL Scuola
2006/2009 ed estesa anche ai dipendenti a termine;
- il successivo comma 55 ha autorizzato per il personale a termine della scuola, docente e non docente, con contratto breve o fino al termine delle lezioni o delle attività didattiche, la liquidazione della indennità sostitutiva delle ferie, limitatamente alla differenza tra i giorni di ferie spettanti e quelli in cui a tale personale è consentito di godere delle ferie. La disapplicazione delle disposizioni
8 contrattuali più favorevoli è avvenuta soltanto dal 1° settembre 2013.
3.2 Così ricostruita la disciplina interna, essa va poi coordinata e interpretata in conformità alle norme del diritto dell'Unione
Europea.
Sul punto, in particolare, deve osservarsi che la CGUE, ND
ZI, con tre sentenze del 6 novembre 2018 (rispettivamente, in cause riunite C-569/16 e C-570/16; in causa C-619/16; in causa C-684/16), nell'interpretare l'art. 7 della direttiva
2003/88/CE, in combinazione con l'art. 31 della Carta dei
Diritti Fondamentali dell'Unione Europea disciplinanti il diritto alle ferie, ha affermato che esso osta ad una normativa nazionale in applicazione della quale il lavoratore che non ha chiesto di potere esercitare il proprio diritto alle ferie annuali retribuite prima della cessazione del rapporto di lavoro perde automaticamente i giorni di ferie annuali retribuite cui aveva diritto ai sensi del diritto dell'Unione alla data di tale cessazione e, correlativamente, il proprio diritto a un'indennità finanziaria per le ferie annuali retribuite non godute, senza una previa verifica del fatto che egli sia stato effettivamente posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare il proprio diritto alle ferie prima di tale cessazione, attraverso un'informazione adeguata da parte di quest'ultimo.
Più specificamente, il giudice europeo ha precisato che l'art. 7, par. 1, della direttiva 2003/88/CE non osta, in linea di principio, ad una normativa nazionale che comprenda finanche la perdita del diritto alle ferie allo scadere del periodo di riferimento (o di un periodo di riporto), purché, però, il lavoratore che non ha più il diritto alle ferie annuali retribuite abbia effettivamente avuto la possibilità di esercitare questo diritto.
9 Il che implica, quindi, che il datore di lavoro deve assicurarsi che il lavoratore sia messo in condizione di esercitare tale diritto;
a questo fine, egli è segnatamente tenuto ad assicurarsi concretamente e in piena trasparenza che il lavoratore sia effettivamente in grado di fruire delle ferie annuali retribuite, invitandolo - se necessario formalmente - a farlo, e, nel contempo, informandolo - in modo accurato e in tempo utile a garantire che le ferie in esame siano ancora idonee ad apportare all'interessato il riposo e il relax cui esse sono volte a contribuire - del fatto che, se egli non ne fruisce, siffatte ferie andranno perse al termine del periodo di riferimento o di un periodo di riporto autorizzato o, ancora, alla cessazione del rapporto di lavoro, se quest'ultima si verifica nel corso di un simile periodo.
L'onere di dimostrare l'assolvimento di tale obbligo informative e di esplicito invito alla fruizione delle ferie incombe sul datore di lavoro .
Pertanto, interpretando la normativa nazionale in conformità ai principi comunitari in tema di diritto alle ferie, come sancito dall'articolo 31, paragrafo 2, della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea e ribadito dall'articolo 7 della Direttiva
2003/88/CE, le condizioni affermate dalla CGUE nelle citate decisioni possono essere rispettate desumendole in via interpretativa dal testo dell'art. 5, comma 8, d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della legge n. 228 del
2012, in quanto presupposto della imputabilità al lavoratore del mancato godimento delle ferie, che, peraltro, la Corte
Costituzionale ha già ritenuto essere richiesta dalla norma.
Con la conseguenza, rilevante ai fini della risoluzione del caso di specie, che il docente a termine non può perdere il diritto alla indennità sostituiva delle ferie per il solo fatto di non avere chiesto le ferie, se non dopo essere stato invitato dal datore di
10 lavoro a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva
Il quadro giurisprudenziale
4. Il quadro normativo interno ed europeo è stato ricostruito nei termini fin qui riportati dalla Corte di Cassazione che, con ordinanza n. 13440 del 15.05.2024, nell'affrontare la questione concernente il diritto dei docenti precari a godere delle ferie e, in caso di mancato godimento, a ricevere la relativa indennità sostitutiva nel caso di due docenti precari, ha affermato il seguente principio di diritto: “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma
8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ZI
(con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C -569/16 e C-
570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
Ciò in conformità con quanto già in precedenza statuito dalla
Corte di Cassazione con ordinanza n. 14268/2022, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro
11 dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie ed alla indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, della l. n. 228 del 2012 - deve essere interpretata in senso conforme all'art. 7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE, che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C-569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-
684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante una informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro”.
In termini conformi anche la più recente ordinanza della
Suprema Corte, n. 16715/2024, secondo cui “Il docente a tempo determinato che non ha chiesto di fruire delle ferie durante il periodo di sospensione delle lezioni ha diritto all'indennità sostitutiva, a meno che il datore di lavoro dimostri di averlo inutilmente invitato a goderne, con espresso avviso della perdita, in caso diverso, del diritto alle ferie e all'indennità sostitutiva, in quanto la normativa interna - ed in particolare l'art. 5, comma 8, del d.l. n. 95 del 2012, come integrato dall'art. 1, comma 55, l. n.
228 del 2012 - dev'essere interpretata in senso conforme all'art.
7, par. 2, della direttiva 2003/88/CE che, secondo quanto precisato dalla Corte di Giustizia, ND ZI (con sentenze del 6 novembre 2018 in cause riunite C -569/16 e C-570/16, e in cause C-619/16 e C-684/16), non consente la perdita automatica del diritto alle ferie retribuite e dell'indennità sostitutiva, senza la previa verifica che il lavoratore, mediante un'informazione adeguata, sia stato posto dal datore di lavoro in condizione di
12 esercitare effettivamente il proprio diritto alle ferie prima della cessazione del rapporto di lavoro;
in particolare, il docente a tempo determinato non può essere considerato automaticamente in ferie nel periodo fra il termine delle lezioni e il 30 giugno di ogni anno, data di cessazione delle attività didattiche” (cfr., in termini conformi, anche Cass., ord. n. 28587/24).
Può ritenersi, quindi, ormai consolidato l'orientamento della
Suprema Corte che riconosce il diritto all'indennità sostitutiva delle ferie in favore dei docenti assunti a tempo determinato, in presenza dei presupposti fin qui evidenziati.
In senso conforme si registrano anche numerose decisioni dei giudici di merito, tra cui, Tribunale di Parma, sentenza del
20.09.2023, Corte d'Appello di Firenze, sentenza n. 535/2023,
Tribunale di Verona, sentenza del 30.01.2025, che hanno recepito e applicato i principi affermati dalla Corte di Cassazione sin dall'ordinanza n. 14268/2022.
Peraltro, va osservato che tale ricostruzione è stata sostanzialmente condivisa anche dallo stesso
[...] he con circolare del 27 marzo 2025, Controparte_1 ha invitato espressamente “(…) gli Uffici scolastici regionali in indirizzo ad indirizzare ai Dirigenti scolastici preposti alle
Istituzioni scolastiche di competenza le relative indicazioni sull'opportunità di invitare - espressamente e in forma scritta – il personale a tempo determinato a godere delle ferie retribuite, in particolar modo nei periodi di sospensione delle lezioni, all'uopo avvisando quest'ultimi della perdita, in caso diverso, tanto del diritto a fruire delle ferie quanto del diritto a percepire l'indennità sostitutiva. Quanto sopra, per evitare aggravi di spesa e consequenziali lesioni degli interessi erariali nelle ipotesi di futuro contenzioso, verosimilmente, sfavorevole all'amministrazione”.
13 Il caso di specie
5.1 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che:
a) con riferimento all'adempimento dell'obbligo informativo e di invito del docente a fruire delle ferie, non è stata fornita dal convenuto, rimasto contumace e sul quale CP_1 incombeva tale onere probatorio, la prova di aver invitato parte ricorrente a fruire delle ferie nel periodo di sospensione, né, tanto meno, di averla avvertita in ordine alle conseguenze della perdita del diritto alle ferie e dell'indennità sostitutiva;
il che implica, quindi, la sussistenza del diritto a conseguire l'indennità sostitutiva delle ferie;
b) con riferimento alla quantificazione di quest'ultima, deve premettersi che, per calcolare il numero dei giorni di ferie a cui hanno diritto i docenti, occorre considerare la formula desumibile dagli art. 13, 14 e 19, comma 2, del CCNL 2007.
In particolare, gli artt. 19, comma 9, e 20, comma 2, del CCNL del 4/8/1995, poi ribaditi dagli art. 13 e 14 del CCNL. del
29.11.2007, stabiliscono che il docente a tempo indeterminato ha diritto a 30 gg. di ferie e, dopo 3 anni di servizio, a 32 giorni di ferie.
In relazione al personale a tempo determinato, invece, l'articolo
25 del C.C.N.L. del 4.08.1995 e l'articolo 19 del C.C.N.L. del
29.11.2007 prevedono che “Le ferie del personale assunto a tempo determinato sono proporzionali al servizio prestato”.
Ciò comporta, quindi, che, per calcolare il numero di giorni di ferie maturati dal personale a tempo determinato, occorre effettuare le seguenti operazioni:
a. moltiplicare per 30 o per 32 (dopo 3 anni di servizio), i giorni di servizio e dividere il risultato per 360;
b. aggiungere sino a 4 giorni di riposo a titolo di festività soppresse. Con riferimento a queste ultime, l'art. 14 del CCNL
14 comparto scuola 2007/08 prevede che “1. A tutti i dipendenti sono altresì attribuite 4 giornate di riposo ai sensi ed alle condizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 937. È altresì considerata giorno festivo la ricorrenza del Santo Patrono della località in cui il dipendente presta servizio, purché ricadente in giorno lavorativo.
2. Le quattro giornate di riposo, di cui al comma 1, sono fruite nel corso dell'anno scolastico cui si riferiscono e, in ogni caso, dal personale docente esclusivamente durante il periodo tra il termine delle lezioni e degli esami e
l'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo, ovvero durante i periodi di sospensione delle lezioni”.
Quanto al calcolo delle “festività soppresse maturate”, esso non si differenzia da quello previsto per le ferie. Quindi, anche per tali festività, si dovrà procedere tramite la proporzione:
a. mesi di servizio diviso 12 = quoziente;
b. il quoziente deve essere moltiplicato per 4 = prodotto;
c. il prodotto indica il numero di giorni di festività maturati.
Da ciò consegue, quindi, che la quantificazione dei giorni di riposo è determinata in uno ogni 90 giorni di lavoro.
Pertanto, le giornate di riposo sono:
- una se i giorni di servizio sono pari o superiori a 90 giorni e inferiori a 180 giorni;
- due se i giorni di servizio sono pari o superiori a 180 giorni e inferiori a 270 giorni;
- tre se i giorni di servizio sono pari o superiori a 270 giorni e inferiori a 360 giorni;
- quattro se i giorni di servizio sono pari o superiori a 360 giorni.
5.2 Ciò posto, considerata la mancata prova da parte del convenuto dell'adempimento dell'obbligo informativo e CP_1 di invito alla fruizione delle ferie, tenuto conto dei criteri di calcolo richiamati, e dei periodi di servizio come dedotti in
15 ricorso e documentalmente provati dai contratti e dai cedolini allegati al ricorso, - sussiste il credito della parte ricorrente a ottenere l'indennità sostitutiva delle ferie per l'importo di €
5.973,70.
Ciò considerato anche che il conteggio analitico di parte ricorrente, risulta elaborato in conformità ai criteri previsti dal
Contratto Collettivo innanzi richiamato e in linea con le risultanze documentali.
Alla luce di ciò, va accertato e dichiarato il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per i periodi come dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati innanzi e, per l'effetto, il Controparte_1
va condannato al pagamento di € 5.973,70 in favore
[...] della parte ricorrente medesima, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del D.M. n. 55/2014, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 26.000,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta e con esclusione della voce relativa alla fase istruttoria/di trattazione, considerato che il processo è stato definito in unica udienza.
Non sussistono le condizioni per l'aumento del 30% del compenso per i collegamenti ipertestuali, atteso che gli stessi risultano inattivi.
Le spese sono liquidate con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi che ne hanno fatto richiesta.
16
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, ZI Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 8369/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. dichiara la contumacia del Controparte_1
;
[...]
2. dichiara il diritto di parte ricorrente a ottenere il beneficio dell'indennità sostitutiva delle ferie non fruite per i periodi come dettagliatamente indicati in ricorso e richiamati innanzi;
3. condanna, per l'effetto, il Controparte_1
, in persona del al pagamento in
[...] Controparte_3 favore della parte ricorrente di € 5.973,70, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria nei limiti di legge dalla maturazione del diritto al saldo;
3. condanna il , in persona Controparte_1 del , al pagamento delle spese processuali Controparte_3 in favore della parte ricorrente, che liquida in € 1.700,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari avv.ti Walter Miceli, Fabio Ganci, Nicola Zampieri e
Giovanni Rinaldi.
Trani, 5.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
17