CA
Sentenza 15 novembre 2025
Sentenza 15 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 15/11/2025, n. 6756 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6756 |
| Data del deposito : | 15 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE SESTA CIVILE composta dai magistrati: dott. Alberto Tilocca - Presidente dott.ssa Giulia Spadaro - Consigliere dott.ssa Domenica Capezzera - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA definitiva nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 4180/2019 del registro generale degli affari contenziosi vertente tra
(C.F. ) e Parte_1 CodiceFiscale_1 Parte_2
( ), quali eredi di , rappresentati e difesi CodiceFiscale_2 Parte_3 dall'avv. Giovanni Cattivera (C.F. ), ed elettivamente domiciliati CodiceFiscale_3 presso il suo studio in Roma, alla Via della Marrana, 72, giusta delega in atti
- ATTORI IN RIASSUNZIONE –
E
(C.F. e (C.F. CP_1 C.F._4 Controparte_2
), rappresentate e difese dall'avv. Stefania Coletti (C.F. C.F._5
ed elettivamente domiciliate presso il suo studio in Roma, Viale C.F._6 delle Milizie n. 38, giusta delega in atti
- CONVENUTE IN RIASSUNZIONE–
E
(C.F. , (C.F. CP_3 C.F._7 Controparte_4
e (C.F. ) eredi di C.F._8 CP_5 C.F._9
e rappresentati e difesi, dagli avv.ti Fabrizio Berliri Persona_1 Persona_2
r.g. 4180/2019 1 (C.F. ) e CO CC (C.F. ed C.F._10 C.F._11 elettivamente domiciliati presso il loro studio in Roma Via D. Chelini n. 5 giusta delega in atti
-CONVENUTI IN RIASSUNZIONE-
E
(C.F. ), elettivamente domiciliato in Lecce alla CP_6 C.F._12
Corte Conte Accardo n. 2, presso lo Studio dell'avv. Simona Ciardo (C.F.
che rappresenta e difende giusta delega in atti C.F._13
-CONVENUTO IN RIASSUNZIONE-
e in qualità di eredi di CP_7 Controparte_8 Persona_3
e in qualità di eredi di già erede Controparte_9 Controparte_10 Persona_4 di e Persona_1 Persona_2 in qualità di erede di , già erede di Controparte_11 Persona_5 [...]
; Per_6
e in qualità di eredi di;
Controparte_12 CP_13 Persona_7
in qualità di erede di Parte_4 Persona_8
e , in qualità di eredi di
[...] Controparte_14 Persona_3
- CONVENUTI IN RIASSUNZIONE CONTUMACI-
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Tribunale di Roma, con sentenza n.14028/2008, resa nel giudizio di primo grado promosso da nei confronti di Parte_3 Per_3 Per_4 CP_3
e nonché degli eredi di e ha così CP_4 CP_5 Per_6 Persona_7 deciso: “-avuto riguardo alle operazioni di estrazione a sorte di cui al verbale in data
4.11.2004, assegna in proprietà esclusiva i seguenti beni, siti in Roma, Via Nicolò
Piccinino, nn. 37/b, 39, 41, 43, 45 e 47 a: 1) IA NI: a) corpo di edificio, composto da n. 2 locali deposito e n. 3 appartamenti, censiti rispettivamente al foglio
628, n. 375 sub. 1 (deposito int. 1/C), sub. 2 (app.to int. 2/C), sub. 3 (app.to int. 3/C), sub. 4 (app.to int. 4/C), sub. 5 (deposito int. 5/C); b) corpo uso garage, censito al foglio
628 n. 374; c) corte di mq. 146, censito al foglio 628 n. 48 sub. 505; d) corpo uso tettoia-garage, censito al foglio 628 n. 1021;2) RE ( Persona_1 Per_3
, e congiuntamente e pro -indiviso: a) Per_4 CP_3 CP_4 CP_5 appartamento al piano terra, int. A, civico 41, censito al foglio 628 n. 1023 sub. 501; b) appartamento al piano terra int B, civico 43, censito al foglio 628 n. 1023 sub. 502; c)
r.g. 4180/2019 2 n. 3 locali al piano terra ctg. C/6 e C/2, costituiti da garage int. C, censito al foglio 628
n. 1023 sub. 503 con abbinato lotto censito al foglio 628 n. 48 sub. 502; deposito, int.
E, censito al foglio 628 n. 1023 sub. 505; deposito int. F, censito al foglio 628 n. 1023 sub. 506; d)corpo di edificio, costituito da n. 2 appartamenti, individuati con l'int. 1/B civico n. 37/b, censito al foglio 628 n. 376 sub. 501 e con l'int. 2/B civico n. 45, censito al foglio 628 n. 376 sub. 2; e) corpo uso garage, censito al foglio 628 n. 1022; f) lotto di mq. 142, censito al foglio 628 n. 48 sub. 504; g) corpi di edificio senza accesso dal n.
45, censiti al foglio 628 nn. 584 e 373; 3) EREDI DI AR NI: a) piano sottotetto composto da n. 5 soffitte con cucina uso comune, individuate con gli intt. nn.
3, 4, 5, 6 e 7, censite al foglio 628, n. 1023 sub. 511, 512, 513, 514 e 515; b) appartamento al primo piano, int. 2, censito al foglio 628 n. 1023 sub. 508; 4) EREDI
DI ND NI: a) appartamento al primo piano, int. 1, censito al foglio 628
n. 1023 sub. 509; b) locale deposito al piano terra int. D, censito al foglio 628 n. 1023 sub 504; c) lotto censito alla p.lla 48, sub. 503;
-ordina al competente Conservatore dei RR.II, di procedere, con esonero da ogni responsabilità, alle conseguenti trascrizioni;
condanna , Per_3 Per_4 CP_3
e in solido tra loro, al pagamento, in favore di CP_4 CP_5 Pt_3 della somma di € 3.404,59 oltre interessi legali, dalle singole maturazioni al
[...] saldo a titolo restitutorio;
-respinge le ulteriori domande;
-spese di lite interamente compensate”.
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 quali eredi di . La Corte di Appello di Roma con sentenza n.475/2015, Parte_3 depositata in data 22 gennaio 2015, ha così deciso: “Rigetta l'appello, così confermata la gravata sentenza, Condanna gli appellanti alla refusione delle spese del grado in favore degli appellati che liquida in complessivi € 13.560, oltre agli accessori di legge”.
La sentenza della Corte di Appello è così motivata: “L'appello è infondato. Il rendiconto, inserito nel procedimento di divisione immobiliare, costituisce uno strumento di calcolo idoneo a consentire equa ripartizione dei frutti facendo emergere, con il conteggio dei valori di godimento dei cespiti ereditari, le eccedenze attive e passive nel caso in cui il condividente abbia goduto del bene oltre i limiti della propria quota.
Il richiedente ha l'onere, tuttavia, di specificare il titolo e la natura della richiesta e provare la fondatezza della pretesa del saldo a suo favore, essendo ammissibile il ricorso al procedimento ex art. 263 c.p.c. (cui si è riferito espressamente l'appellante r.g. 4180/2019 3 con la richiesta di rendiconto), solo ove non sia possibile ricorrere ai comuni mezzi istruttori.
Nella fattispecie, dopo la sentenza 598/2002, il tribunale disponeva l'estrazione a sorte dei lotti sul progetto di riparto proposto dai convenuti, rimettendo la causa sul ruolo anche per l'espletamento dell'attività inerente al rendiconto. Veniva quindi precisato il nuovo assetto della comproprietà con la formazione di 5 lotti. Risulta dai verbali che
(iniziata la causa nel 1982), ha reiterato in più udienze la domanda di Parte_3 rendiconto, formulandola in termini generici, sino all'udienza dell'1/2/2002 in cui chiede a , già nominata amministratore della comunione, di Controparte_4 provvedere al deposito del rendiconto ex 263 c.p.c.
Fissata l'udienza del 19.04.2002 per la produzione di documenti, il procuratore di chiede ed ottiene termine al 7.06,2002 per esame. Parte_3
All'udienza del 7/6/2002 il difensore di contesta i documenti prodotti Parte_3 dal difensore dei convenuti e i relativi conteggi. Alla stessa udienza viene dato supplemento di incarico al consulente geom. per frazionamento e Persona_9 conseguente accatastamento delle singole porzioni, senza alcuna specificazione in merito a problematiche afferenti al contestato rendiconto, sollecitate dalla interessata.
All'udienza del 20/12/2002 l'avv. Cattivera di parte attrice chiede termine per esame di c.t.u. All'udienza del 21/2/2003 ancora si discute dei lotti, nulla su rendiconto. Idem all'udienza del 23 maggio 2003.Riassunta la causa da (a seguito della Parte_3 morte di ), all'udienza del 28 gennaio 2004 l'attrice ribadiva tra Persona_2
l'altro la domanda di rendiconto nei confronti dei convenuti dalla data di apertura della successione. Ma è solo dopo estrazione a sorte dei lotti all'udienza del 4/11/2004, che, lamentando le limitazioni al godimento della parte corrispondente alla sua quota ideale, formulava apposito capitolato testimoniale a dimostrazione Parte_3 delle circostanze oggetto delle sue doglianze (cfr. memorie 22.10. e 26.10.2004), e instava per l'ammissione. Con la memoria in data 25.01.2005 precisava la domanda in
€ 282.620.
È evidente la tardività della domanda di rendiconto che, genericamente formulata nei primi atti di causa, è stata precisata nei termini di cui sopra solo a conclusione della complessa istruttoria, e le circostanze allegate a fondamento della domanda che avrebbero dovuto/potuto già formare oggetto di prova nelle diverse fasi processuali a ciò deputate, sono state articolate dopo che la causa era già stata più volte rimessa in istruttoria anche per le attività inerenti al rendiconto, sicché a ragione la controparte r.g. 4180/2019 4 ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e istanze istruttorie.
Il procedimento di rendiconto di cui agli artt. 263 e s. cod. proc. civ. è fondato sul presupposto dell'esistenza dell'obbligo legale o negoziale di una delle parti di rendere il conto all'altra, facendo conoscere il risultato della propria attività in quanto influente nella sfera di interessi patrimoniali altrui o, contemporaneamente, nella altrui e nella propria, e, come tale, si ricollega all'esistenza di un rapporto di natura sostanziale e si instaura a seguito di domanda di rendiconto proposta in via principale od incidentale, sviluppandosi, quindi, come un giudizio di cognizione di merito, sia pure speciale, il cui atto terminale - in caso di accettazione del conto - è un'ordinanza non impugnabile del giudice istruttore, ovvero, in caso contrario, una sentenza avente attitudine ad acquisire efficacia di giudicato (Cass. n. 17283/2010). in quanto tale alle regole proprie CP_15 del rito che governa il processo nel quale si inserisce.
Ad abundantiam si ribadisce quanto già rilevato dal primo giudice in merito alla decisione dell'assemblea in data 21.07.97 con la quale l'organo di gestione dava all'unanimità, ad eccezione di un assetto generale Parte_3 nell'amministrazione del complesso immobiliare considerando i problemi di staticità, la redditività e il godimento personale dei comunisti, e pertanto disponendo, sulla base di una relazione tecnica, i lavori di consolidamento urgenti, al fine di evitare pericoli, e le relative fonti di finanziamento mediante i proventi dei contratti di locazione in corso, la concessione in locazione delle porzioni una volta ristrutturate, la proroga delle utilizzazioni già in essere a favore dei comproprietari, e la regolamentazione dell'uso del cortile per sosta dei veicoli, disposizioni di assetto generale a cui la Pt_3 rimaneva estranea con il suo totale dissenso, esulandosi da ogni impegno di spesa personale.
Detta delibera di luglio '97 non è stata fatta oggetto di impugnazione da parte della
Pt_3
Né ha pregio l'argomento difensivo basato su una presunta inopportunità di impugnazione della delibera 21.07.97 a fronte della superiorità numerica dei condomini, considerato che la legittimità della delibera sotto il profilo delle maggioranze non impedisce che possa essere posta nel nulla in ipotesi di violazione di diritti soggettivi.
Quanto al periodo precedente alla delibera '82-'97, in cui gli appellati erano peraltro titolari di quota inferiore per la presenza di altri coeredi, e (poi Per_6 Per_7
r.g. 4180/2019 5 liquidati in corso di causa con la compravendita delle loro quote), non è peraltro emerso alcun elemento a riprova di un interesse effettivo della e/o di Parte_3 sue iniziative volte all'esercizio di poteri di fatto per la quota ad essa spettante su beni del compendio, che le siano state di fatto ostacolate dai coeredi. Senza considerare che vi erano delle porzioni in precarie condizioni di stabilità.
Nel che non si configurano le condizioni per intravedere eccedenze attive di godimento a favore di alcuni condividenti, a scapito di altri.
Resta confermata la decisione di accoglimento della domanda di rendiconto in relazione alle somme di € 837,80 per spese non giustificate, € 1.575 a titolo di rimborso dell'addebito per il parcheggio auto, ed € 991,60 a titolo di differenza per il maggior canone di locazione versato dal conduttore.
L'appello va pertanto rigettato.
Per i motivi posti a base della decisione risulta equa la decisione di compensazione delle spese processuali di primo grado. Le spese relative all'appello restano a carico dell'appellante soccombente”.
La detta sentenza della Corte di Appello di Roma è stata impugnata da Parte_1
e con ricorso per cassazione. Parte_2
I fatti di causa sono stati esposti nella ordinanza del Supremo Collegio n.
08058/2019, depositata il 21/03/2019, come di seguito viene riportato “Con citazione del 1982 , e convennero in Parte_3 Persona_6 Persona_7 giudizio dinanzi al Tribunale di Roma chiedendo la divisione del Persona_1 complesso immobiliare sito in Roma, via Nicolò Piccinino. ed il rendiconto della gestione dei beni. si costituì in giudizio opponendo di avere usucapito un appartamento Persona_1 dell'immobile e, a seguito del suo decesso, subentrarono i suoi eredi Persona_2
e , , , mentre rimasero contumaci Persona_3 Per_4 CP_3 CP_4 CP_5
e , che avevano nel frattempo trasferito le loro quote agli Persona_6 Per_7 altri convenuti.
Con sentenza non definitiva n. 8188 del 1990 il Tribunale dichiarò aperta la successione e rigettò la domanda riconvenzionale di usucapione, rimettendo la causa sul ruolo per gli adempimenti relativi alle domande di divisione e di rendiconto.
Venne quindi svolta consulenza tecnica d'ufficio all'esito della quale furono formati cinque lotti, per la cui assegnazione il Tribunale con sentenza non definitiva n. 598 del
2000 decise l'estrazione a sorte, rimettendo la causa in istruttoria per le operazioni r.g. 4180/2019 6 relative, il frazionamento e anche per le attività relative al rendiconto. Interrotto il processo per la morte di e regolarmente riassunto, all'udienza del Persona_2
4. 11. 2004 si procedette all'estrazione a sorte dei lotti e la causa fu rinviata per la discussione sulla richiesta di rendiconto avanzata da , che quantificò Parte_3 successivamente il suo credito a tale titolo nell'importo di euro 281.619.00.
Con successiva sentenza n. 14028 del 2008 il Tribunale assegnò i lotti ai condividenti e condannò i convenuti a pagare in solido a la somma di euro 3.405,00 Parte_3
a titolo di rendiconto.
Interposto appello da parte di , a seguito del cui decesso il processo fu Parte_3 proseguito da e , con sentenza del 22.1.2015 la Corte Parte_1 Parte_2 di appello di Roma rigettò il gravame, ritenendo che la domanda di rendiconto della appellante fosse stata avanzata nel giudizio di primo grado tardivamente. In particolare, la Corte, riassunti i fatti di causa, precisò che la domanda di rendiconto era stata formulata ma solo genericamente con l'atto introduttivo del giudizio e quindi riproposta in tali termini in corso di causa sino all'udienza dell'1.2.2002, in cui la parte chiese a già nominata amministratore della comunione, di Controparte_4 provvedere al deposito del rendiconto ex art. 263 cod. proc. civ., contestando successivamente i documenti a tal fine depositati, mentre solo dopo l'estrazione a sorte dei lotti all'udienza del 4.11.2004, lamentando di essere stata sempre estromessa dal godimento dei beni immobili, reiterava la propria domanda e formulava istanze istruttorie e poi, con la memoria del 25. 1. 2005, precisava il quantum della propria richiesta nell'importo di euro 282.619. Concluse quindi la Corte che la domanda di rendiconto doveva considerarsi tardiva, in quanto precisata solo a conclusione dell'istruttoria, mentre le circostanze allegate a sostegno della stessa, che avrebbero dovuto essere formulate nelle diverse fasi processuali a ciò deputate, erano state articolate solo dopo che la causa era già stata più volte rimessa in istruttoria, sicché fondata appariva l'eccezione della controparte di non voler accettare il contraddittorio sulle nuove domande e istanze di prova.
Precisò inoltre la Corte di merito che ad abundantiam andavano comunque condivise le ragioni di rigetto del giudice di primo grado, dovendosi escludere somme a credito della attrice in ordine al periodo successivo alla delibera della comunione del
21.7.1997, che aveva disposto lavori di consolidamento statico del fabbricato e la destinazione dei redditi provenienti da affitto degli immobili a pagamento di detti lavori, delibera che non era stata impugnata dalla parte stessa, mentre per il periodo r.g. 4180/2019 7 precedente non erano risultati ostacoli da parte degli altri coeredi alla possibilità da parte sua di utilizzazione diretta dei beni comuni, che comunque risultavano in condizioni di stabilità precarie. Per la cassazione di questa decisione, con atto notificato a mezzo posta con invio in data 20. 5. 2015, ricorrono e Parte_1
, quali eredi di , sulla base di cinque motivi. Parte_2 Parte_3
Resistono con controricorso e successiva memoria , e CP_3 Controparte_4
, mentre gli altri intimati sono rimasti contumaci. CP_5
Il primo motivo di ricorso, denunziando violazione dell'art. 723 cod. civ. e dell'art. 2697 stesso codice nonché degli artt. 263, 264 e 265 cod. proc. civ., censura la sentenza impugnata per avere posto a carico della parte attrice l'obbligo di specificare il titolo e la natura della richiesta di rendiconto, senza considerare che in tema di divisione ereditaria il diritto del richiedente di ottenere il conto della gestione del possesso esclusivo del bene da parte dell'altro coerede è previsto espressamente dall'art. 723 cod. civ., con l'effetto che egli non ha un particolare onere della prova ma esclusivamente il potere di contestare il conto reso.
Il secondo motivo denunzia violazione e/o falsa applicazione dell'art. 184 cod. proc. civ.
e dell'art. 90 disp. trans. della legge n. 353 del 1990, lamentando che il giudice di appello abbia dichiarato inammissibile la propria domanda di rendiconto in quanto formulata genericamente e precisata solo con la memoria datata 25. 1 2005 a conclusione della istruttoria, violando così l'art. 184 cod. proc. civ. che nella sua versione ratione temporis applicabile, antecedente la riforma della legge 353 del 1990, consentiva alle parti di modificare e precisare le domande precedentemente formulate e di avanzare richieste istruttorie fino all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Il terzo motivo denunzia violazione degli artt. 263 e 264 nonché 178 cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto tardiva la domanda di rendiconto e le richieste istruttorie della parte attrice tralasciando di considerare che tale domanda era stata formulata fin dall'atto di citazione, che con l'ordinanza dell'11. 2.
2002 il Tribunale aveva rimesso la causa in istruttoria per l'estrazione a sorte dei lotti
“nonché per le eventuali operazioni rendicontuali” che la richiesta di rendiconto del compendio ereditario in possesso dei convenuti era stata reiterata all'udienza dell'1.2.2002, che i convenuti all'udienza del 19.4.2002 avevano depositato la documentazione rendicontuale dal luglio 1997 al marzo 2002 e che i relativi conteggi erano stati contestati dalla difesa dell'attrice all'udienza del 7. 6. 2002, che dopo l'interruzione del processo per la morte di e la sua riassunzione, Persona_2
r.g. 4180/2019 8 parte attrice aveva nuovamente insistito nella sua richiesta di rendiconto ai sensi dell'art. 263 cod. proc. civ. all'udienza del 12. 2. 2004 e poi a quella del 14. 10. 2004, depositando quindi in data 22.10.2014 memoria autorizzata in cui impugnava il rendiconto presentato dai convenuti, eccepiva il mancato rendiconto dal 1982 al 1998 e formulava istanza di pagamento ai sensi dell'art. 264, comma 3. cod. proc. civ. ed istanze istruttorie a sostegno delle proprie contestazioni e richieste, che con ordinanze del 30. 6. 2004 e 14. 10. 2004 il giudice istruttore aveva fissato l'udienza per la discussione del rendiconto al 3. 2. 2005, all'esito della quale rimetteva la causa al collegio per la decisione”
La Suprema Corte ha motivato la decisione come di seguito riportato: “I primi tre motivi, che vanno trattati congiuntamente in ragione della loro connessione oggettiva, sono fondati nei limiti di seguito precisati.
La Corte di appello ha ritenuto tardiva, e quindi inammissibile, la domanda di rendiconto avanzata dalla parte attrice sul presupposto che i convenuti avessero goduto del bene comune in misura eccedente la loro quota rilevando che la " domanda di rendiconto, genericamente formulata nei primi atti di causa, è stata precisata nei termini di cui sopra solo a conclusione dell'istruttoria, e le circostanze allegate a fondamento della domanda avrebbero dovuto/potuto già formare oggetto di prova nelle diverse fasi processuali a ciò deputate, sono state articolate dopo che la causa era già stata più volte rimessa in istruttoria anche per le attività inerenti al rendiconto, sicché a ragione la controparte ha dichiarato di non accettare il contraddittorio sulle nuove domande e istanze istruttorie". Tale statuizione non può essere condivisa, apparendo in contrasto con le disposizioni processuali applicabili al giudizio in corso, antecedenti la riforma introdotta dalla legge n. 353 del 1990, in vigore dal 30. 4. 1995, e le leggi di riforma successive, essendo stato il processo introdotto nel 1982. In particolare, va richiamata l'applicabilità nella specie dell'art. 184 cod. proc. civ., che nella sua versione ratione temporis in vigore consentiva alle parti di modificare e precisare le conclusioni già in precedenza formulate e di chiedere nuovi mezzi di prova fino alla udienza di rimessione della causa al Collegio. Vero che nel vigore di tale regime processuale la domanda nuova avanzata nel corso del giudizio poteva ritenersi ammissibile soltanto a condizione che l'altra parte avesse accettato il contraddittorio o comunque tenuto riguardo ad essa un comportamento processuale implicante la sua accettazione (Cass. n. 27644 del 2018; Cass. n. 20949 del 2015; Cass. n. 3159 del
2001), ma nella specie va rilevato che la domanda dichiarata inammissibile risulta r.g. 4180/2019 9 espressamente qualificata dalla stessa Corte di appello come domanda di rendiconto e la stessa sentenza dà atto che la parte attrice fin dall'atto introduttivo del giudizio aveva chiesto agli altri coeredi di rendere il conto della gestione dei beni ereditari. Risulta del resto che la domanda di rendiconto è stata in parte accolta, con condanna in primo grado dei convenuti al pagamento di determinate somme, statuizione confermata dalla stessa Corte di appello. La domanda de qua non era quindi una domanda nuova ma una mera specificazione o precisazione della domanda già avanzata con l'atto introduttivo, formulata, come emerge dagli atti del giudizio, a seguito della contestazione del rendiconto presentato dai convenuti. Incongruo al fine di dimostrarne la novità appare anche il richiamo da parte della sentenza impugnata alle circostanze addotte a sostegno della stessa da parte dell'attrice, relative al fatto che l'istante avrebbe goduto di beni inferiori alla propria quota ideale a vantaggio dei convenuti, atteso che la domanda di rendiconto trova proprio il suo presupposto di fatto nell'allegazione che il soggetto nei cui confronti è rivolta abbia gestito beni anche solo in parte del richiedente e tenuto conto che dall'esame delle memorie istruttorie depositate dalla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado e in particolare dalla memoria del 25.1.2005, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato, emerge che la richiesta della attrice di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già a lei riconosciute a titolo di rendiconto risultava giustificata tra l'altro dall'allegazione che i convenuti avevano locato immobili dell'asse ereditario, incassando i relativi canoni, senza denunziare i relativi contratti.
La sentenza impugnata, nella parte in cui ha dichiarato inammissibile la domanda di rendiconto come precisata dalla parte attrice nelle memorie istruttorie depositate nel corso del giudizio di primo grado, va pertanto cassata, con rinvio della causa ad altra
Sezione della Corte di appello di Roma, che provvederà anche alla liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.
Gli altri motivi di ricorso si dichiarano assorbiti, meritando solo aggiungere, con riferimento al quarto motivo, che investe la valutazione resa ad abundantiam dalla sentenza impugnata circa l'infondatezza della domanda di rendiconto formulata dalla attrice, che la relativa decisione appare priva di effetti vincolanti per il giudice del rinvio essendo stata adottata dopo che la Corte di appello aveva dichiarato la stessa domanda inammissibile perché tardiva, così spogliandosi della potestas iudicandi sul merito della controversia (Cass. n. 30393 del 2017; Cass. n. 17004 del 2015).”
La sentenza di primo grado è così motivata: “In esito alle operazioni di estrazione r.g. 4180/2019 10 a sorte, non essendo stata sollevata alcuna contestazione, si deve procedere alla assegnazione ai singoli condividenti delle quote sorteggiate, come specificato al dispositivo. Nessuna obiezione, inoltre, risulta sollevata in ordine al mobilio, costituente l'arredamento delle porzioni assegnate a di esclusiva Parte_3 proprietà dei convenuti, i quali provvederanno ad asportarlo al momento dell'effettivo trasferimento. Il contrasto tra le parti verte, sostanzialmente, sull'aspetto obbligatorio della controversia, avendo l'attrice insistito per il conseguimento di somma a titolo di mancato utilizzo (o di utilizzo limitato) del compendio ereditario ed a titolo di frutti civili.
Va premesso, sul punto, che la stessa parte attrice sin dall'atto introduttivo risulta aver richiesto il "rendiconto della gestione". Come è noto, la resa del conto costituisce una operazione inserita nel procedimento divisorio, strumentalizzata al fine di calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eccedenze attive o passive e di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione. Esso comprende, dunque, sia il conteggio dei frutti prodotti dai cespiti ereditari che l'indennità dovuta dal condividente, che abbia goduto del bene oltre i limiti della propria quota.
Ciò, tuttavia, non esime il richiedente la resa del conto di specificare il titolo e la natura della richiesta e di provare il diritto ad ottenerla, dovendosi applicare obbligatoriamente il procedimento previsto dall'art. 263 e segg. c.p.c. (cui significativamente si è riferita parte attrice con la contestazione e con la richiesta di ordine alla resa del conto) solo in caso non sia possibile ricorrere alternativamente ai comuni mezzi istruttori.
Orbene, premesso che l'attrice risulta aver utilizzato il locale della superficie di mq.
89,60 fino al 1998 e di mq. 114,60 per il periodo successivo e che i convenuti hanno ammesso di aver avuto la disponibilità di porzione della consistenza di mq. 230 circa
(magazzino di mq. 160 ed appartamento di mq. 170 circa), le residue porzioni furono fatte oggetto dell'assemblea della comunione del 21.7.97, nel corso della quale fu deliberato di procrastinarne l'utilizzo fino ad una nuova delibera, peraltro mai adottata. La decisone non è stata impugnata da Parte_3
In ogni caso lo stato dei locali esclusi dal non contestato godimento (quale emerso dagli accertamenti peritali) smentisce l'assunto attoreo.
Tuttavia, è indubbio che il presentato rendiconto, non è corredato, quanto agli esborsi esposti, da una completa documentazione giustificativa, essendo alcune spese sorrette da mere ricevute non sottoscritte né quietanzate.
r.g. 4180/2019 11 Inoltre, in riferimento alla penale applicata per asserita occupazione di posti auto oltre la propria quota, la circostanza posta a fondamento della operata compensazione, contestata da non risulta provata. Parte_3
Ne deriva l'accoglimento delle richieste restitutorie avanzate sul punto dall'attrice, la quale ha diritto di ripetere dai convenuti la complessiva somma di € 3.404,59 oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo.
Da ultimo, relativamente alla somma anticipata da per la Parte_3 certificazione catastale ed ipotecaria, posto che la questione ha già formato oggetto capo di condanna della sentenza non definitiva n. 583/02, in questa sede è consentita la mera specificazione della somma posta a carico dei convenuti, pari a 4/5 di € 5.000,00.
In considerazione della reciprocità della soccombenza in questa fase del giudizio, sussistono giusti motivi per la compensazione tra le parti delle ulteriori spese di lite”.
All'udienza del 3.11.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni gli appellanti in riassunzione così precisavano le proprie conclusioni “Piaccia all'Ecc.ma Corte di
Appello adita in riassunzione, in accoglimento delle domande proposte dagli appellanti, ed in parziale riforma dell'impugnata sentenza n. 14028/2008 Tribunale di Roma sezione VIII civile in composizione collegiale del 14.12.2006, depositata il 26.6.2008 cron. N. 5980/08, rep. N. 11233/08, (si indica in tale aggiunta sottolineata la modificazione delle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in riassunzione) così statuire: - in accoglimento della domanda di rendiconto condannare i convenuti – appellati in solido tra di essi - ad eccezione dell'appellata in qualità Parte_4 di contraddittore necessario in quanto erede dell'attrice in primo grado sig.ra Pt_3
- al pagamento in favore degli attori - appellanti della somma di euro
[...]
370.000,00 (si indica in tale importo sottolineato la modificazione delle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in riassunzione ove l'importo era stabilito in euro
279.214,78) ovvero di quella diversa somma maggiore o minore accertanda, a titolo di indennità - risultante all'esito della espletata CTU (si indica in tale aggiunta sottolineata la modificazione delle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in riassunzione) ed all'esito del rendiconto presentato dai convenuti nel giudizio di prime cure e del rendiconto presentato dalla sig.ra - per il maggiore Parte_3 esclusivo utilizzo dei beni in proprietà comune e percezione dei relativi frutti, con contestuale esclusione della attrice dal possesso dei beni corrispondenti alla sua quota di proprietà, dal 1982 sino alla data del 29.11.2011 (si indica in tale aggiunta sottolineata la modificazione delle conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in r.g. 4180/2019 12 riassunzione), di attribuzione ed immissione nel possesso dei beni ereditari ai singoli proprietari, oltre agli interessi di legge e rivalutazione;
- confermare la condanna dei convenuti – appellati, in solido, al pagamento, in favore degli appellanti, eredi di
(si indica in tale aggiunta sottolineata la modificazione delle Parte_3 conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in riassunzione) della somma di euro
3.404,59, oltre interessi legali dalle singole maturazioni al saldo a titolo restitutorio risultante dai medesimi rendiconti prodotti nel giudizio di prime cure;
- condannare i convenuti – appellati, in solido, al pagamento in favore degli appellanti, eredi di
(si indica in tale aggiunta sottolineata la modificazione delle Parte_3 conclusioni di cui all'atto di citazione in appello in riassunzione) delle spese e compensi del doppio grado di giudizio, del giudizio di ON e del presente giudizio di appello in riassunzione oltre oneri di legge e rimborso spese generali”.
Si sono costituiti in giudizio i convenuti in riassunzione CP_3 CP_4
e che hanno così “Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello di Roma,
[...] CP_5 disattesa ogni contraria istanza eccezione e deduzione, respingere le domande tutte proposte dai sigg.ri e con l'atto di citazione in riassunzione per Pt_1 Parte_2 infondatezza in fatto e in diritto.
In via subordinata istruttoria, nella denegata ipotesi di accoglimento delle istanze istruttorie come articolate, si chiede ammissione di prova contraria con i testi sig.
, sig. sig. sig.ra e sig. Testimone_1 Tes_2 Testimone_3 Testimone_4
Con vittoria di spese competenze e onorari”. Testimone_5
Le convenute in riassunzione, e hanno CP_1 Controparte_2 formulato le seguenti conclusioni “Piaccia alla Eccellentissima Corte, ogni contraria istanza eccezione e deduzione disattesa: a) dichiarata ed accertata la carenza di legittimazione passiva delle signore e disporne CP_1 Controparte_2
l'estromissione dal giudizio con ogni conseguente pronuncia;
b) respingere comunque, perché inammissibile ed infondata, la domanda di condanna solidale al pagamento proposta dagli appellanti nei confronti delle signore e CP_1 CP_2
con ogni conseguente pronuncia;
c) in ogni caso con la condanna solidale
[...] degli appellanti alla refusione delle spese e dei compensi del grado da distrarsi in favore dell'Avv. Stefania Coletti antistataria”.
Infine, si è costituito in giudizio il convenuto in riassunzione , CP_16 facendo proprie tutte le eccezioni e deduzioni sollevate nell'interesse degli appellati
, e e riportandosi, pertanto, al CP_5 CP_3 Controparte_4
r.g. 4180/2019 13 contenuto di tutti gli scritti difensivi e verbali di causa a firma dei predetti procuratori, insistendo nell'accoglimento delle conclusioni ivi formulate.
A scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'1.02.2021, la Corte ha dichiarato la contumacia di e in qualità di eredi di CP_7 Controparte_8
di , e in qualità di Persona_3 Controparte_9 Controparte_10 CP_16 eredi di già erede di e di Persona_4 Persona_1 Persona_2 in qualità di erede di , già erede di Controparte_11 Persona_5 [...]
, di e in qualità di eredi di Per_6 Controparte_12 CP_13 Per_7
, e di in qualità di erede di;
ex art. 331 c.p.c.,
[...] Parte_4 Parte_3 ha ordinato agli attori in riassunzione di integrare il contraddittorio nei confronti di e di rinnovare la notificazione del ricorso in riassunzione a Controparte_17 CP_14
.
[...]
A scioglimento della riserva assunta in data 4.10.2021, la Corte ha nominato
CTU.
In data 03.11.2023, l'istruttore ha fissato l'udienza per la discussione della causa davanti al Collegio, con termine fino a dieci giorni liberi prima di tale udienza per la comunicazione delle comparse contenenti le sole conclusioni già fissate dinanzi all'istruttore e il compiuto svolgimento delle ragioni di fatto e di diritto su cui esse si fondano, e fino a cinque giorni liberi prima della suddetta udienza per la comunicazione di brevi memorie, aventi carattere di semplice replica alle deduzioni avversarie, e non contenenti nuove conclusioni.
All' udienza del 16 settembre 2025 la causa è stata assunta in decisione.
In primis va dichiarata la contumacia di e Controparte_14 Persona_8 regolarmente evocate nel presente giudizio e non costituite.
Pare opportuno, in via del tutto preliminare, illustrare sinteticamente i principi disciplinanti il giudizio di rinvio. Come è noto, nel giudizio di rinvio, che costituisce una nuova fase del processo, autonoma rispetto alle precedenti, finalizzata alla sostituzione della sentenza cassata, l'oggetto della controversia è chiuso e circoscritto nei limiti segnati dalla pronuncia di annullamento della Corte e sulle questioni da essa decise (Cass. 7 novembre 2003, n. 16694; Cass. 22 maggio 2006, n. 11939; Cass. 7 marzo 2011, n. 5381; Cass. 5 aprile 2013, n. 8381; Cass., Sez. Lav., 29 maggio 2014, n.
12102; Cass. 5 aprile 2016, n. 6552).
Ne consegue che, per un verso, le parti non possono ampliare oltre tali limiti l'oggetto del giudizio di rinvio;
per altro verso, il giudice non può riesaminare gli antecedenti r.g. 4180/2019 14 logici e giuridici delle questioni decise e non può procedere a una diversa qualificazione giuridica del rapporto controverso, ovvero all'esame di ogni altra questione, anche rilevabile d'ufficio, che tenda a porre nel nulla o a limitare gli effetti della sentenza di cassazione, in contrasto con il principio della sua intangibilità, ed è tenuto ad uniformarsi ai principi di diritto enunciati nella pronuncia della Corte di ON e a quanto ivi statuito, stante il disposto dell'art. 384, comma 1, c.p.c., non potendone sindacare la giuridica correttezza né in caso di violazione di norme di diritto sostanziale o processuale, né alla stregua di arresti giurisprudenziali precedenti, contestuali o successivi della S.C.
In altri termini, il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur essendo dotato di autonomia, non dà vita a un nuovo e ulteriore procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.
Si tratta, quindi, di un giudizio chiuso, nel quale il giudice del rinvio deve limitarsi a completare il sillogismo giudiziale e ad applicare il “dictum” della ON a un materiale di cognizione già completo.
Orbene nessun dubbio può sussistere, in seguito alla pronuncia di rinvio della
ON, circa l'ammissibilità della domanda di rendiconto spiegata dagli attori nel corso del giudizio di primo grado.
Come è emerso dagli atti di causa e come pure dato atto dalla Corte su tale domanda, proposta da parte attrice sin dall'atto introduttivo del giudizio, il giudice di prime cure si pronunciava una prima volta con la sentenza parziale n. 8188/90, nella quale espressamente riservava alla sentenza definitiva ogni statuizione in ordine ai rapporti obbligatori tra i coeredi e in via successiva con ordinanza coeva alla sentenza non definitiva n. 598/02 con cui la causa veniva rimessa in istruttoria anche per le operazioni rendicontali.
E 'altresì provato che all'udienza del 1.2.2002, gli attori chiedevano al giudice di ordinare ai convenuti di rendere il conto di gestione del complesso ereditario ed altresì che venisse fissato il termine di legge per il deposito del conto in cancelleria.
All'udienza del 19.4.2002 i convenuti depositavano parte della documentazione afferente agli immobili posseduti sicché, successivamente alla riassunzione del processo a seguito della dichiarazione della morte della convenuta Persona_2 all'udienza del 28.1.2004, parte attrice proponeva nuovamente istanza per la presentazione del rendiconto dalla data di apertura della successione. Tale istanza veniva reiterata all'udienza del 12.2.2004 ed il Tribunale, con ordinanza del 30.6.2004
r.g. 4180/2019 15 disponeva darsi luogo alle operazioni rendicontali fissando a tale scopo l'udienza del
14.10.2004 nella quale i convenuti depositavano il consuntivo relativo al periodo aprile
2002 – settembre 2004 relativo alla attività di riscossione degli affitti delle porzioni concesse in locazione a terzi.
Il Tribunale fissava poi l'udienza del 4.11.2004 per la discussione del rendiconto concedendo termine all'attrice per eventuali osservazioni. Sicché, presa visione della documentazione prodotta dai convenuti l'attrice con memorie del 22.10.2004 e
26.10.2004 contestava il rendiconto e richiedeva altresì l'ammissione della prova sulle circostanze afferenti al godimento dei beni e dei frutti ereditari da parte dei convenuti.
Con memoria del 25.1.2005 l'attrice insisteva nella richiesta di condanna dei convenuti al pagamento della complessiva somma di euro 282.619,37 e nell'ammissione dei mezzi istruttori richiesti. Le dette memorie sono quelle indicate nella sentenza di rinvio dalla
Corte di cassazione come costitutive della domanda di rendiconto.
E pertanto, seguendo quanto disposto dalla Corte di cassazione, deve ritenersi come la domanda di rendiconto proposta dagli attori e per come da questi precisata nel corso dell'iter processuale di primo grado anche in punto di richieste istruttorie avanzate, sia da considerarsi del tutto ammissibile non essendo la parte potuta incorrere in alcuna preclusione attesa la applicabilità al caso di specie dell'art. 184 c.p.c. nella sua versione ratione temporis in vigore trattandosi di giudizio iniziato nel 1982, versione che consentiva alle parti di modificare e precisare le conclusioni già in precedenza formulate e di chiedere nuovi mezzi di prova fino alla udienza di rimessione della causa al
Collegio.
La domanda di rendiconto neppure poteva ritenersi domanda nuova ma una mera specificazione o precisazione della domanda già avanzata con l'atto introduttivo e formulata, come emerge dagli atti del giudizio, pure richiamati dalla Corte di legittimità,
a seguito della contestazione del rendiconto presentato dai convenuti;
né risulta congruo, al fine di dimostrare la novità della domanda, richiamare le circostanze relative al fatto che la parte istante avrebbe goduto di beni inferiori alla propria quota ideale ed a vantaggio dei convenuti, atteso che la domanda di rendiconto trova proprio il suo presupposto di fatto nell'allegazione che il soggetto nei cui confronti è rivolta abbia gestito beni anche solo in parte del richiedente e tenuto conto che come ha statuito la
Corte di legittimità “dall'esame delle memorie istruttorie depositate dalla odierna ricorrente nel giudizio di primo grado e in particolare dalla memoria del 25.1.2005, consentito a questa Corte in ragione della natura processuale del vizio denunziato,
r.g. 4180/2019 16 emerge che la richiesta della attrice di pagamento di somme ulteriori rispetto a quelle già a lei riconosciute a titolo di rendiconto risultava giustificata tra l'altro dall'allegazione che i convenuti avevano locato immobili dell'asse ereditario, incassando i relativi canoni, senza denunziare i relativi contratti….”.
Risulta del resto che la domanda di rendiconto veniva in parte accolta, con condanna in primo grado dei convenuti al pagamento di determinate somme e tale statuizione veniva confermata dalla stessa Corte di appello.
Con la sentenza oggetto di appello, invero, il Tribunale accoglieva solo in minima parte la domanda di rendiconto interpretandola come afferente esclusivamente al debito da prelevamento e rigettando la domanda di rendiconto per il possesso e la gestione esclusiva degli immobili da parte dei convenuti.
Va dunque rilevata in tale contesto la contraddittorietà della motivazione della sentenza di primo grado laddove il Tribunale, da un lato, ha riconosciuto la validità delle osservazioni della attrice in punto di indebiti prelevamenti, condannando i convenuti alla restituzione della somma di euro 3.404,59, dall'altro ha negato le medesime ragioni rigettando la domanda di condanna della ben più consistente rimanente somma fondata sulle medesime contestazioni apportate al rendiconto, contestazioni spiegate in primo grado con le memorie del 22.10.2004 e 26.10.2004.
L'attrice chiedeva infatti al giudice di prime cure di ordinare ai convenuti, ai sensi del terzo comma dell'art. 264 c.p.c., di corrisponderle la somma complessiva di euro
279.214,78 a titolo di pagamento del sopravanzo risultante dall'illegittimo utilizzo dal
1982 ad oggi della quota di proprietà del compendio immobiliare di spettanza dell'attrice, ovvero di voler disporre tra l'altro la nomina di una CTU contabile per determinare il valore non fruito dall'attrice dal mancato possesso del compendio di sua spettanza oltre all'escussione dei testimoni ed al deferimento del giuramento al creditore, istanza poi accolta nel presente giudizio di rinvio per quanto riguarda la nomina del CTU.
Come è noto, la resa del conto costituisce una operazione inserita nel procedimento divisorio, al fine di calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eccedenze attive o passive e di definire tutti i rapporti inerenti alla comunione. Esso comprende, dunque, sia il conteggio dei frutti prodotti dai cespiti ereditari che l'indennità dovuta dal condividente, che abbia goduto del bene oltre i limiti della propria quota.
Ed in tal senso veniva disposta CTU ponendo al professionista incaricato il seguente quesito: “Previo esame dei luoghi e degli atti di causa e delle relazioni delle consulenze r.g. 4180/2019 17 tecniche di ufficio espletate nei precedenti gradi di giudizio (CTU del geom. Per_10
e del prof. ) accerti il CTU il valore locativo delle singole unità
[...] Persona_11 immobiliari facenti parte dello stabile di via Nicolò Piccinino nn. 37B, 39, 41, 43, 45 e
47 oggetto di causa, meglio descritte in atti, dalla data di notifica della citazione introduttiva del giudizio di primo grado (22 giugno 1982) fino alla data della divisione del compendio ereditario tra le parti dell'odierno giudizio, con esclusione dalla stima del locale deposito posseduto dagli attori in riassunzione di cui al verbale di udienza del 4.10.2021”.
L'elaborato peritale, logico e coerente e con esplicitazione dei criteri di calcolo seguiti, prendendo in esame anche le consulenze tecniche in precedenza redatte e di cui ha dato pur conto, ha calcolato il valore locativo degli immobili dal 1982 al novembre del 2011
(data della divisione del compendio immobiliare) per l'importo di euro 1.869.772,50.
Il CTU ha premesso che “ha eseguito la stima del valore locativo considerando la destinazione d'uso delle unità immobiliari prevista catastalmente” e che per determinare il valore di mercato degli immobili oggetto del giudizio ha ritenuto
“opportuno utilizzare il metodo sintetico comparativo”.
Ha altresì precisato che “ha considerato per lo più fonti indirette, quali: • la Banca
Dati della Borsa Immobiliare di Roma, i cui listini ufficiali sono acquistabili presso la sede della Borsa Immobiliare di Roma e presso le librerie convenzionate;
La rilevazione dei dati viene effettuata sulla base dei prezzi riscontrati nel periodo esaminato e riferiti ai contratti transitati per il sistema della Borsa immobiliare di
Roma e comunicati dagli agenti immobiliari, alle normali condizioni di mercato e non influenzati da situazioni e/o valutazioni che non siano rappresentative di un dato generalmente attendibile, sia sotto l'aspetto qualitativo che quantitativo, determinati secondo il principio di ordinarietà e con metodi statistici. • la Banca Dati dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia del Territorio (OMI), i cui dati sono disponibili in rete;
Per tale fonte, i valori di mercato sono rilevati direttamente dal personale tecnico, relativamente a ciascuna tipologia di immobile attraverso una scheda di rilevazione, che persegue l'obiettivo di standardizzare l'indagine connessa all'alimentazione della banca dati e di garantire un'elevata attendibilità sia del dato d'ingresso che del prodotto finale”. (CTU p.26)
Dalla CTU possono evincersi i seguenti valori:
CORPO A dal 1982 fino al 15 novembre 2002
r.g. 4180/2019 18 Piano Terra: €200.675,5
Piano primo €81.024,5
Piano secondo o sottotetto: €133.594 dal 15 novembre 2002 al 29 novembre 2011:
Piano Terra: €193.793
Piano primo: €248.565
Piano secondo o sottotetto: €23.735
CORPO B dal 1982 fino al 20 febbraio 1989: €12.480 dal 20 febbraio 1989 al 15/18 novembre 2002: € 48.867 dal 15/18 novembre 2002 al 29 novembre 2011: € 81.030
Pt_5 dal 1982 al 14 novembre 2002: €131.191,5 dal 14 novembre 2002 al 29 novembre 2011: €155.378
Pt_6 dal 1982 al 29 novembre 2011: € 92.425
CORPO E
Il corpo E non è oggetto di stima;
CORPO F e CORPO G dal 1982 al 13novembre 2002: €150.560 dal 13 novembre 2002 al 29 novembre 2011: €116.454
Per un totale complessivo di € 1.869.772,50
Le osservazioni alla CTU resa dal consulente di parte dei convenuti , e CP_5 CP_3 condivisibilmente non sono state prese in considerazione dal ctu, Controparte_4 atteso che le stesse sono fondate su documenti nuovi che, lungi dal rientrare nell'ambito strettamente tecnico della consulenza e costituenti il presupposto necessario per rispondere ai quesiti formulati, rappresentano fatti e situazioni che, essendo posti direttamente a fondamento delle eccezioni dei convenuti, dovevano necessariamente essere provati dagli stessi nel giudizio di prime cure (v. in tal senso Cass. 21926/2021).
Né parte attrice ha mai prestato il consenso di cui all'art. 198 comma 2 cpc.
In tema di consenso e pur nella diversa ipotesi della ctu contabile, più di recente la
ON ha avuto modo di precisare che: “ l'acquisizione, da parte del consulente di ufficio, di documenti non precedentemente prodotti dalle parti, possibile anche se volta a provare fatti principali e non meramente accessori, necessita del consenso espresso,
r.g. 4180/2019 19 tacito o per facta concludentia, delle parti stesse, insufficiente rivelandosi quello eventualmente desumibile dalla condotta tenuta, nel corso delle operazioni peritali, dai loro consulenti, essendo questi ultimi privi del potere di impegnare le prime su questioni diverse da quelle inerenti alle indagini tecniche svolte dal consulente di ufficio.” (Cass. Ordinanza n. 16012 del 07/06/2024 (Rv. 671269 - 01). E, nella specie, pur non trattandosi di ctu contabile nessun consenso a tale acquisizione è stato espresso dagli attori.
Infine, come affermato dalla sentenza della cassazione, il giudice del rinvio non è affatto vincolato alla decisione di merito poi cassata che ha statuito nel merito della fondatezza della domanda di rendiconto dopo averne pronunciato l'inammissibilità, essendosi questa spogliata della potestas decidendi.
Va ulteriormente rilevato come la domanda di rendiconto per il possesso e la gestione esclusiva degli immobili da parte dei convenuti veniva rigettata in primo grado sia per la sussistenza di una delibera dell'assemblea della comunione del 21.7.1997 che non sarebbe stata impugnata da all'esito della quale la maggioranza decise Parte_3 di procrastinare l'utilizzo della totalità del fabbricato ad una nuova delibera, peraltro pacificamente mai adottata, sia perché dagli “accertamenti peritali sarebbe emerso che i locali esclusi dal godimento non erano comunque in condizione di essere utilizzati”.
Orbene, ritiene la Corte che la mancata impugnazione da parte dell'attrice Pt_3
della deliberazione presa a maggioranza dall'assemblea dei comunisti il
[...]
21.1.1997 non può valere come acquiescenza al mancato utilizzo del compendio immobiliare in quella sede deliberato e rinuncia al diritto di rendicontazione. Il fatto poi che i locali fossero o meno utilizzabili non può rilevare ai fini della illegittima esclusione dell'attrice dai diritti relativi al possesso della sua quota ideale e quindi dal conseguente diritto a ricevere in pagamento il corrispettivo del mancato utilizzo della stessa;
ciò in ragione della circostanza, pacifica, dell'indisturbato possesso da parte dei convenuti di tutto il complesso immobiliare fatta eccezione per un piccolo locale deposito utilizzato dall'attrice.
Del resto, il riferimento agli “accertamenti peritali” che avrebbero evidenziato la
“inutilizzabilità”, di cui al secondo capo della motivazione di rigetto della domanda non trova conferma alcuna in atti. Difatti, già nella prima relazione di consulenza tecnica del
9.6.1984 a firma del geom. si era evidenziato che per quanto riguarda il Persona_10 corpo A: “il piano terra è delimitato in vari ambienti che hanno perso le loro destinazioni originali e da molti anni sono utilizzati come laboratori artigiani o r.g. 4180/2019 20 magazzini ... il solo piano 1°, abitato dalla parte convenuta – in parte – e in parte dato in locazione per quanto riguarda il corpo B) “...al momento è utilizzato come laboratorio artigiano.... ; per quanto riguarda il corpo C “..è utilizzato tuttora come abitazione, parte come laboratorio artigiano e parte come magazzino...; per quanto riguarda il corpo D) “..viene utilizzato come magazzino...; per quanto riguarda il corpo
F) “..vasto locale utilizzato quale carrozzeria... Nella consulenza del 5.2.1993 il CTU Per_1 Per_1 dr. riferendosi allo stato dei luoghi richiamava la descrizione del geom. così come faceva il CTU geom. nella propria consulenza del 1.8.1998. Non Per_12 risulta affatto provata dunque, la circostanza della “accertata” inutilizzabilità dei luoghi, quanto piuttosto il contrario.
In definitiva, il primo motivo di appello merita positivo scrutinio atteso che la ctu ha quantificato il valore locatizio del compendio immobiliare in € 1.869.772,50;
l'indennità di spettanza degli attori, che corrisponde ad 1/5 di detto valore
(€373.954,50) va tuttavia accolta per la somma di € 370.000 avendo gli appellanti per tale misura precisato la domanda in sede di precisazioni delle conclusioni all'udienza del 3.11.2023 e rimanendo confermata la condanna in primo grado per €3404,59 oltre interessi come lì disposto.
L'accoglimento del primo motivo di appello comporterà l'accoglimento del secondo in punto di spese del primo grado.
Va infine rilevato che le parti e si dolgono di non essere CP_1 Controparte_2 state estromesse dal giudizio per avere il loro dante causa venduto la quota ereditaria al dante causa delle parti , e e a tal fine hanno chiesto la CP_5 CP_3 Controparte_4 condanna degli attori alle spese di costituzione ex artt. 88 e 91 c.p.c. Orbene, non è CP_ dubitabile che e siano state evocate in giudizio in qualità di Controparte_2 litisconsorti necessarie del presente processo di riassunzione atteso che ai sensi dell'art. 111 c.p.c. se nel corso del processo si trasferisce il diritto controverso per atto tra vivi a titolo particolare, il processo prosegue tra le parti originari potendo l'alienante essere estromesso ma con il consenso del successore e siffatto consenso nei fatti non si è avuto.
Talché la sentenza pronunciata contro costoro ex art. 111 comma 4° c.p.c. spiega sempre i propri effetti anche contro il successore a titolo particolare ed è da lui impugnabile. La relativa richiesta deve dunque ritenersi infondata.
L'appello, conclusivamente, va accolto nei limiti di quanto sopra dedotto e la sentenza di primo grado va parzialmente riformata in ordine alla condanna, in favore degli attori r.g. 4180/2019 21 ed in capo ai convenuti (questi in via solidale e nei rapporti interni in base alla rispettiva quota ereditaria e ad eccezione dell'appellata evocata come Parte_4 contraddittore necessario in quanto erede dell'attrice in primo grado di Parte_3 delle ulteriori somme a titolo di maggiore esclusivo utilizzo dei beni in proprietà comune con percezione pacifica dei relativi frutti avvenuta dal 1982 e sino al
29.11.2011, data di attribuzione ed immissione nel possesso dei beni ereditari in favore dei singoli proprietari;
oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo a titolo restitutorio secondo la statuizione del giudice di primo grado non oggetto di specifica impugnazione.
Va invece rigettata la richiesta in punto di maggiori spese affrontate dagli attori e legate esclusivamente alle vicende processuali di cui agli atti di riassunzione avvenuti a seguito dei decessi delle parti costituite di volta in volta dichiarati dai procuratori non potendosi per ciò solo ravvisare in capo ai dichiaranti un comportamento illegittimo o scorretto, che neppure può trasparire dalla circostanza che la costituzione dei successori sia avvenuta per il tramite del medesimo avvocato;
trattasi di una facoltà, quella di far dichiarare il decesso della parte costituita, volta a far proseguire il giudizio nei confronti degli eredi della parte deceduta che normalmente presuppone valutazioni e scelte processuali che potrebbero richiedere tempi non necessariamente coincidenti con quelli scanditi dalle fasi del processo.
Atteso l'esito complessivo della lite, le spese del primo grado, che hanno riguardato aspetti legati alla divisione dell'intero compendio tra tutte le parti, debbono essere interamente compensate alla luce della natura del giudizio;
per i restanti gradi, le già menzionate spese seguono la soccombenza e vanno a liquidarsi come da dispositivo ex
DM 55/14 e successive modificazioni in relazione alla natura del giudizio, del suo grado di difficoltà e dell'attività prestata per ciascuna fase, applicando lo scaglione 6^ calcolato in base al decisum (valore compreso tra € 260.001 ed € 520.000) secondo valori medi per il giudizio di ON (tabella XIII^) e per quello di rinvio (tabella
XII^), mentre per quello di appello (tabella XII^) esse vengono liquidate per le fasi introduttiva, studio e decisionale secondo i medi e applicando invece i minimi per quella istruttoria attesa la ridotta attività espletata;
e quindi così complessivamente:
- per il grado di appello €17.179 oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge.
-per il giudizio di ON € 10.773 oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge.
r.g. 4180/2019 22 -per il presente grado € 20.119, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge.
Le spese di ctu, come liquidate da separato provvedimento, vanno poste a carico dei convenuti in solido tra di essi e nei rapporti interni per la rispettiva quota ereditaria. CP_ Nulla va disposto nei confronti delle parti , e Parte_4 Controparte_2 non interessate dalla presente decisione
P.Q.M.
La Corte, pronunciando in sede di rinvio, in accoglimento dell'appello proposto e in parziale riforma dell'impugnata sentenza n.14028/2008 del Tribunale di Roma sezione
VIII civile pubblicata il 26.6.2008, che per il resto conferma, così provvede:
-accoglie la domanda di rendiconto proposta e condanna i convenuti in solido tra di essi e nei rapporti interni per la rispettiva quota ereditaria nelle persone di e CP_1
in qualità di eredi di eredi di;
Controparte_2 Persona_6 CP_3
e , in qualità di eredi di e Controparte_4 CP_5 Persona_1
, in qualità di erede di già Persona_2 CP_16 Persona_4 erede di e e in Persona_1 Persona_2 CP_7 Controparte_8 qualità di eredi di e in qualità di eredi Persona_3 Controparte_9 Controparte_10 di già erede di e Persona_4 Persona_1 Persona_2 CP_11 in qualità di erede di , già erede di;
[...] Persona_5 Persona_6
e in qualità di eredi di Controparte_12 CP_13 Persona_7 Per_8
e , in qualità di eredi di al pagamento in favore
[...] Controparte_14 Persona_3 degli attori e in qualità di eredi di e Parte_1 Parte_2 Parte_3 ferma la condanna di primo grado per €3404,59, della ulteriore somma di € 370.000,00, oltre interessi legali come in parte motiva;
-condanna i convenuti in solido tra di essi e nei rapporti interni per la rispettiva quota ereditaria nelle persone di: e in qualità di eredi di eredi CP_1 Controparte_2 di;
e , in qualità Persona_6 CP_3 Controparte_4 CP_5 di eredi di e , in qualità di erede Persona_1 Persona_2 CP_16 di già erede di e Persona_4 Persona_1 Persona_2 CP_7
e in qualità di eredi di e
[...] Controparte_8 Persona_3 Controparte_9
in qualità di eredi di già erede di Controparte_10 Persona_4 Per_1
e in qualità di erede di
[...] Persona_2 Controparte_11 Per_5
, già erede di;
e in
[...] Persona_6 Controparte_12 CP_13 qualità di eredi di e , in qualità di Persona_7 Persona_8 Controparte_14
r.g. 4180/2019 23 eredi di al pagamento in favore di e in Persona_3 Parte_1 Parte_2 qualità di eredi di delle spese di ctu per come liquidate da separato Parte_3 provvedimento nonché delle spese e compensi di lite così quantificati:
- per il grado di appello €17.179, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge;
-per il giudizio di ON € 10.773, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge.
-per il presente grado € 20.119, oltre al rimborso forfettario del 15%, iva, cap e c.u. come per legge.
-compensa le spese di lite di primo grado.
Così deciso in Roma l'11.11.2025
Il Consigliere Estensore Il Presidente
CA AP LB A-
r.g. 4180/2019 24