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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tivoli, sentenza 16/09/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tivoli |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TIVOLI Sezione Lavoro
n. 5585/2024 R.Gen.
Il Giudice designato dr. Alessio DI PIETRO, all'esito della camera di consiglio dell'udienza del
16.9.2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa vertente
TRA
(nato a [...] il [...]), elettivamente domiciliato in Roma in Via Parte_1
Valdinievole 11, presso lo studio dell'Avv. Raffaele Ceci che lo rappresenta e difende e domiciliati presso il loro studio ricorrenti
E
in persona del Presidente legale rappresentante pro-tempore CP_1 convenuto contumace
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 27.9.2024, esponendo che con decreto di Parte_1 omologa del 9.1.2020 era stato accertato che egli si trova nelle condizioni mediche per beneficiare della pensione di inabilità di cui all'art. 12 legge n. 118/71, ha convenuto in giudizio l' CP_1 lamentando che, a partire da gennaio 2023, l'Ente ha immotivatamente interrotto l'erogazione di detta prestazione, pur ricorrendo tutti i presupposti per la sua concessione.
L' non si è costituito in giudizio, nonostante la regolare notifica del ricorso. CP_1
CP_ All'odierna udienza è stato ascoltato il funzionario per aver chiarimenti sulle ragioni sottese alla sospensione dell'erogazione della prestazione. La causa è stata quindi discussa e viene decisa con la presente sentenza.
La domanda è fondata.
1 Deve notarsi che il ricorrente ha prodotto l'esito positivo del procedimento di atp all'esito del quale è stato riconosciuto invalido civile al 100% con decorrenza da maggio 2018 (vedi decreto di omologa sub. doc. 1 fascicolo parte ricorrente).
Inoltre, il ricorrente ha dimostrato di aver percepito detta prestazione assistenziale sino a mese di gennaio 2023 (vedi cedolini pensione e risultanze cassetto pensionistico). CP_ Alla stregua di tali documenti e in assenza di allegazioni contrarie dell' che è rimasto contumace, emerge che l'Ente ha interrotto di fatto il pagamento della prestazione a partire da gennaio
2023, senza fornire alcune motivazioni e senza inviare alcun provvedimento di revoca.
CP_ Il ricorrente ha dimostrato, poi, di aver diffidato l' al ripristino della suddetta prestazione (vedi doc. 2 fascicolo parte ricorrente).
CP_ A fronte di tali risultanze, sarebbe stato onere dell' spiegare le ragioni a sostegno dell'interruzione delle prestazioni previdenziali.
CP_ Tuttavia, l' non costituendosi in giudizio, non ha fornito alcuna motivazione del suo operato.
CP_ All'odierna udienza, il funzionario convocato dal Tribunale ha spiegato che l'interruzione dell'erogazione della prestazione è dipesa dal superamento del limite reddituale.
Dagli elementi di prova a disposizione emerge, però, che il possedeva un reddito Parte_1 inferiore al limite previsto dalla legge in riferimento alle annualità 2023 e 2024 (vedi modelli 7/30 prodotti dal ricorrente).
Dunque, non risulta che sussistessero ragioni per sospendere/revocare i benefici assistenziali in parola e, di conseguenza, va dichiarato che ha diritto alla pensione di inabilità Parte_1 civile con decorrenza a partire dal mese di gennaio 2023. CP_
Dunque, l' va condannato al ripristino della prestazione ed al pagamento, in favore degli del ricorrente, dei ratei arretrati.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo e distratte ex art 93 cod. proc. civ., seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Ogni contraria e diversa istanza ed eccezione disattesa,
- dichiara che ha diritto alla prestazione di cui all'art. 12 della legge n. 118 Parte_1 del 1971 con decorrenza dal mese di gennaio 2023; CP_ per l'effetto condanna l' al ripristino di detta prestazione con tale data nonché al pagamento, in favore del ricorrente indicato in epigrafe, dei relativi ratei con la decorrenza indicata e nella misura di legge, oltre accessori di legge;
CP_
- condanna l' al pagamento, in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti, dei compensi legali che liquida in € 1.865,00, oltre spese generali al 15%, Iva e Cpa.
2 Tivoli, 16.9.2025
Il giudice
Alessio Di Pietro
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