Articolo 2 della Legge 30 giugno 1952, n. 763
Articolo 1Articolo 3
Versione
13 luglio 1952
Art. 2.
Alla spesa di cui all'art. 1 sara' fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1952