Art. 2.
Alla spesa di cui all'art. 1 sara' fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .
Alla spesa di cui all'art. 1 sara' fatto fronte con corrispondente aliquota del ricavo del prestito di cui alla legge 14 dicembre 1951, n. 1325 .