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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 10/04/2025, n. 5531 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5531 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57777/2023, vertente
TRA
OMA (RM), 19/04/1967), con il patrocinio dell'avv. PERILLI Parte_1
GIORGIO;
E
(CASSANO ALL'IONIO (CS), 13/05/1971), con il patrocinio CP_1 dell'avv. PERILLI GIORGIO;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 CP_1 loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
28/09/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
19/04/1967) e (CASSANO ALL'IONIO (CS), 13/05/1971), CP_1 che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 28/09/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00714, Parte II , Serie B01, Anno
2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente rel.
Marta Ienzi
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE così composto: dott.ssa Marta Ienzi Presidente rel. dott.ssa Filomena Albano Giudice dott.ssa Francesca Cosentino Giudice riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in primo grado iscritta al n. 57777/2023, vertente
TRA
OMA (RM), 19/04/1967), con il patrocinio dell'avv. PERILLI Parte_1
GIORGIO;
E
(CASSANO ALL'IONIO (CS), 13/05/1971), con il patrocinio CP_1 dell'avv. PERILLI GIORGIO;
-ricorrenti-
NONCHÉ Con l'intervento del Pubblico Ministero;
-interventore ex lege-
OGGETTO: separazione e divorzio congiunto.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
e hanno chiesto al Tribunale di pronunciare la Parte_1 CP_1 loro separazione personale rappresentando che il matrimonio era stato celebrato in data
28/09/2013 e che nel tempo la relazione era andata deteriorandosi tanto da rendere la convivenza intollerabile.
Le parti hanno formulato le seguenti conclusioni:
Non vi è dubbio che tra le parti sia venuta meno ogni prospettiva di prosecuzione della vita comune e che pertanto debba essere pronunciata la loro separazione personale;
le condizioni proposte possono essere recepite in quanto conformi all'interesse delle parti;
La causa deve proseguire per la definizione della domanda di divorzio presentata congiuntamente al ricorso per separazione, come già disposto con separata ordinanza.
P. Q. M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando:
- dichiara la separazione personale dei coniugi (ROMA (RM), Parte_1
19/04/1967) e (CASSANO ALL'IONIO (CS), 13/05/1971), CP_1 che hanno contratto matrimonio in ROMA in data 28/09/2013, trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di ROMA al n. 00714, Parte II , Serie B01, Anno
2013, alle condizioni di cui in parte motiva;
- dispone la rimessione della causa sul ruolo per la definizione della domanda di divorzio, come da separata ordinanza.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di rito.
Roma, 18/02/2025
Il Presidente rel.
Marta Ienzi