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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 13/12/2025, n. 310 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 310 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1168/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai dipendenti dott. , e Controparte_2 Controparte_3
, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
CP_4
- convenuto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. 1168/2024 contro il chiedendo l'estinzione del processo il Controparte_1 tutto con dichiarazione di compensazione delle spese tra le parti tenuto anche conto della ridotta attività difensiva, relativa alla sola fase introduttiva del giudizio, e chiede l'estinzione del processo.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: prende atto della volontà di parte attorea di rinunciare alla controversia e rappresenta di accettare la proposta;
1 si chiede la condanna alle spese di parte ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta dall'11.4.1988 e che il 31.12.1993 aveva maturato cinque anni di servizio. Rammentava l'evoluzione delle normative legali e contrattuali sulla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, nonché alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa. Domandava, pertanto, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9, d.p.r. n. 44/1990 (maggiorazione RIA).
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 6.11.2025. Confermava l'assunzione del ricorrente in data 11.4.1988, precisando che il medesimo era rimasto in aspettativa per motivi di studio, non computabile nell'anzianità di servizio, dal 26.4.1988 all' 11.6.1988 e riferiva delle progressioni di carriera conseguite. Eccepiva l'insufficienza delle allegazioni attoree e la mancata quantificazione della pretesa. Nel merito, contestava che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per il diritto alla maggiorazione RIA, richiamando, a sua volta, la normativa in materia e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
All'udienza del 25.11.2025, il Difensore del ricorrente manifestava l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio, sicché veniva disposto il rinvio all'udienza dell'11.12.2025, sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. In considerazione della rinuncia agli atti debitamente resa e accettata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 306 c.p.c. A norma dell'ultimo comma di tale disposizione, “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Alla luce di tale disposizione, non può essere accolta l'istanza attorea, di compensazione delle spese processuali. Sul punto, la S.C. ha precisato che un simile provvedimento esorbita del tutto dal potere decisorio del giudice, risolvendosi in una fattispecie di abnormità, denunciabile in ogni tempo. La Corte, in particolare, ha così statuito: “il provvedimento con il quale il giudice, pronunziando ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinunzia agli atti d'una delle parti ed accettazione dell'altra, invece di
2 limitarsi, in caso di mancato accordo tra le stesse, a liquidare le spese, il cui rimborso è posto ex lege a carico della prima in favore della seconda, decida, invece, sul merito della debenza o meno delle spese e, come nella specie, ne disponga la compensazione, non è, dunque, riconducibile alla fattispecie prevista e regolata dall' art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, fattispecie in ordine alla quale, e solo ad essa, la norma prescrive l'inoppugnabilità del provvedimento e, quindi, apre la strada al gravame in sede di legittimità contro lo stesso, ex art. 111 Cost., trattandosi, in tal caso, di provvedimento nominato, decisorio, incidente su diritti ed, appunto, non altrimenti impugnabile. (…) Per un aspetto, infatti, il provvedimento del quale si discute va considerato abnorme, in quanto emesso in carenza d'attribuzione, non della potestas indicandi in generale, che comunque appartiene al giudice, ma dell'esercitato potere in relazione a specifica fattispecie decisionale altrimenti regolata dalla norma. L'errore nel quale incorra il giudice con l'adozione di provvedimento siffatto non vale, in vero, di per se stesso, a trasformare l'adottata determinazione, difforme da quella disciplinata dal legislatore quale esercizio d'un potere estrinsecantesi nella sola liquidazione delle spese, nel valido, se pure erroneo, esercizio d'un diverso potere estrinsecantesi nella definizione dei contrasti eventualmente insorti inter partes, od anche solo nella valutazione del merito del giudizio ai pur limitati fini dell'individuazione della soccombenza o del grado di essa e delle conseguenze alla stessa ricollegabili. In altri termini, l'adozione di provvedimento siffatto non si risolve in un semplice vizio processuale, denunziabile come violazione di legge ex art. 111 Cost. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 in ragione dell'inottemperanza ai precetti che impongono al giudice di procedere secondo le regole generali del rito, ma nell'inesistenza giuridica del fuori dello schema dalla norma stessa predisposto e, quindi, della tipologia degli atti processuali ed in totale carenza di potere (giurisprudenza costante;
per casi analoghi, e pluribus, Cass. 13.4.01 n. 5525, 20.6.97 n. 5557, 12.9.95 n. 9628,3.3.95 n. 2456, 23.11.93 n. 11565, 1.7.92 n. 8085, 14.3,85 n, 1984, 9,4.84 n. 2258). Ne consegue che contro di esso, non suscettibile di alcuna esecuzione nè di acquistare autorità di cosa giudicata, non è esperibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto il nesso esistente tra la garanzia costituzionale dell'impugnazione riconosciuta dall'art. 111 Cost. e l'attitudine del provvedimento al giudicato non consente il ricorso straordinario ai sensi della norma costituzionale richiamata ove il provvedimento stesso non abbia alcuna idoneità, in quanto giuridicamente abnorme ed inesistente, a produrre gli effetti del giudicato sostanziale” (Cass., sez. II, 10.10.2006, n. 21707, in motivazione;
in termini, più di recente, Cass., sez. VI, 09.11.2021, n. 32771).
3 Conseguentemente, questo Tribunale si deve limitare, a prescindere dalla c.d. soccombenza virtuale, a liquidare l'ammontare delle spese che il ricorrente è tenuto a rimborsare al convenuto, in forza della previsione di legge. 2. Le spese si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (limitato in ricorso a euro 5.000), della sua natura documentale, dell'assenza di attività istruttoria e di discussione nel merito e in generale della limitatissima attività processuale svolta, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 824.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) liquida in complessivi euro 824, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, le spese che
[...]
è tenuto ex lege a rifondere al Parte_1 Controparte_1
.
[...]
Così deciso il 13.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
4
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO il Tribunale Ordinario di Novara
in funzione di giudice del lavoro, nella persona del dott. Gabriele Molinaro, ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa di primo grado iscritta al n. r.g. 1168/2024 promossa da:
(c.f. ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
Roma, Salita S. Nicola da Tolentino n. 1/b, presso lo studio dell'Avv. NASO DOMENICO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso introduttivo;
- ricorrente contro
(c.f. ), in Controparte_1 P.IVA_1 persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex art. 417 bis c.p.c. dai dipendenti dott. , e Controparte_2 Controparte_3
, che lo rappresentano e difendono, giusta delega in atti;
CP_4
- convenuto
OGGETTO: retribuzione i Difensori delle parti, come sopra costituiti, così
CONCLUDEVANO
PER IL RICORRENTE : Parte_1
RINUNZIA per mezzo del sottoscritto difensore, agli atti del giudizio R.G. 1168/2024 contro il chiedendo l'estinzione del processo il Controparte_1 tutto con dichiarazione di compensazione delle spese tra le parti tenuto anche conto della ridotta attività difensiva, relativa alla sola fase introduttiva del giudizio, e chiede l'estinzione del processo.
PER IL CONVENUTO MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE: prende atto della volontà di parte attorea di rinunciare alla controversia e rappresenta di accettare la proposta;
1 si chiede la condanna alle spese di parte ricorrente.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 6.11.2024, ricorreva al Parte_1
Tribunale di Novara, in funzione di giudice del lavoro, per sentire accogliere le sopra indicate conclusioni. Riferiva il ricorrente di essere dipendente dell'Amministrazione convenuta dall'11.4.1988 e che il 31.12.1993 aveva maturato cinque anni di servizio. Rammentava l'evoluzione delle normative legali e contrattuali sulla maggiorazione della retribuzione individuale di anzianità (RIA) e la sentenza della Corte costituzionale n. 4/2024, nonché alcuni precedenti della giurisprudenza amministrativa. Domandava, pertanto, il riconoscimento del beneficio di cui all'art. 9, d.p.r. n. 44/1990 (maggiorazione RIA).
Si costituiva il con Controparte_1 memoria difensiva depositata il 6.11.2025. Confermava l'assunzione del ricorrente in data 11.4.1988, precisando che il medesimo era rimasto in aspettativa per motivi di studio, non computabile nell'anzianità di servizio, dal 26.4.1988 all' 11.6.1988 e riferiva delle progressioni di carriera conseguite. Eccepiva l'insufficienza delle allegazioni attoree e la mancata quantificazione della pretesa. Nel merito, contestava che il ricorrente fosse in possesso dei requisiti per il diritto alla maggiorazione RIA, richiamando, a sua volta, la normativa in materia e la giurisprudenza costituzionale e amministrativa.
All'udienza del 25.11.2025, il Difensore del ricorrente manifestava l'intenzione di rinunciare agli atti del giudizio, sicché veniva disposto il rinvio all'udienza dell'11.12.2025, sostituita da note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. Lette le note delle parti, la causa veniva posta in decisione.
*** 1. In considerazione della rinuncia agli atti debitamente resa e accettata, deve dichiararsi l'estinzione del giudizio, a norma dell'art. 306 c.p.c. A norma dell'ultimo comma di tale disposizione, “il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro”. Alla luce di tale disposizione, non può essere accolta l'istanza attorea, di compensazione delle spese processuali. Sul punto, la S.C. ha precisato che un simile provvedimento esorbita del tutto dal potere decisorio del giudice, risolvendosi in una fattispecie di abnormità, denunciabile in ogni tempo. La Corte, in particolare, ha così statuito: “il provvedimento con il quale il giudice, pronunziando ex art. 306 c.p.c. a seguito di rinunzia agli atti d'una delle parti ed accettazione dell'altra, invece di
2 limitarsi, in caso di mancato accordo tra le stesse, a liquidare le spese, il cui rimborso è posto ex lege a carico della prima in favore della seconda, decida, invece, sul merito della debenza o meno delle spese e, come nella specie, ne disponga la compensazione, non è, dunque, riconducibile alla fattispecie prevista e regolata dall' art. 306 c.p.c., comma 4, secondo periodo, fattispecie in ordine alla quale, e solo ad essa, la norma prescrive l'inoppugnabilità del provvedimento e, quindi, apre la strada al gravame in sede di legittimità contro lo stesso, ex art. 111 Cost., trattandosi, in tal caso, di provvedimento nominato, decisorio, incidente su diritti ed, appunto, non altrimenti impugnabile. (…) Per un aspetto, infatti, il provvedimento del quale si discute va considerato abnorme, in quanto emesso in carenza d'attribuzione, non della potestas indicandi in generale, che comunque appartiene al giudice, ma dell'esercitato potere in relazione a specifica fattispecie decisionale altrimenti regolata dalla norma. L'errore nel quale incorra il giudice con l'adozione di provvedimento siffatto non vale, in vero, di per se stesso, a trasformare l'adottata determinazione, difforme da quella disciplinata dal legislatore quale esercizio d'un potere estrinsecantesi nella sola liquidazione delle spese, nel valido, se pure erroneo, esercizio d'un diverso potere estrinsecantesi nella definizione dei contrasti eventualmente insorti inter partes, od anche solo nella valutazione del merito del giudizio ai pur limitati fini dell'individuazione della soccombenza o del grado di essa e delle conseguenze alla stessa ricollegabili. In altri termini, l'adozione di provvedimento siffatto non si risolve in un semplice vizio processuale, denunziabile come violazione di legge ex art. 111 Cost. con riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 4 in ragione dell'inottemperanza ai precetti che impongono al giudice di procedere secondo le regole generali del rito, ma nell'inesistenza giuridica del fuori dello schema dalla norma stessa predisposto e, quindi, della tipologia degli atti processuali ed in totale carenza di potere (giurisprudenza costante;
per casi analoghi, e pluribus, Cass. 13.4.01 n. 5525, 20.6.97 n. 5557, 12.9.95 n. 9628,3.3.95 n. 2456, 23.11.93 n. 11565, 1.7.92 n. 8085, 14.3,85 n, 1984, 9,4.84 n. 2258). Ne consegue che contro di esso, non suscettibile di alcuna esecuzione nè di acquistare autorità di cosa giudicata, non è esperibile ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost. in quanto il nesso esistente tra la garanzia costituzionale dell'impugnazione riconosciuta dall'art. 111 Cost. e l'attitudine del provvedimento al giudicato non consente il ricorso straordinario ai sensi della norma costituzionale richiamata ove il provvedimento stesso non abbia alcuna idoneità, in quanto giuridicamente abnorme ed inesistente, a produrre gli effetti del giudicato sostanziale” (Cass., sez. II, 10.10.2006, n. 21707, in motivazione;
in termini, più di recente, Cass., sez. VI, 09.11.2021, n. 32771).
3 Conseguentemente, questo Tribunale si deve limitare, a prescindere dalla c.d. soccombenza virtuale, a liquidare l'ammontare delle spese che il ricorrente è tenuto a rimborsare al convenuto, in forza della previsione di legge. 2. Le spese si liquidano, a norma del d.m. n. 55/2014, come modificato dal d.m. n. 147/2022, tenuto conto del valore della causa (limitato in ricorso a euro 5.000), della sua natura documentale, dell'assenza di attività istruttoria e di discussione nel merito e in generale della limitatissima attività processuale svolta, in complessivi euro 1.030, oltre rimborso spese forfettario 15% e accessori fiscali e previdenziali come per legge. Tale somma va ridotta del 20% a norma dell'art. 152 bis disp. att. c.p.c., per giungere a una liquidazione finale di euro 824.
P. Q. M.
Il Tribunale Ordinario di Novara, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e ulteriore istanza, domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del processo;
2) liquida in complessivi euro 824, oltre a rimborso spese forfettario 15% e agli accessori fiscali e previdenziali previsti ai sensi di legge, le spese che
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Così deciso il 13.12.2025. Il giudice Dott. Gabriele Molinaro
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