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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 02/12/2025, n. 1636 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 1636 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 4498/2024 r.g.a.c.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4498/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALVAN LORENZO ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIZZOTTO GLORIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
[...]
- di avere convissuto more uxorio con la convenuta per un periodo di circa dieci anni e di avere quindi deciso di acquistare un immobile ad uso abitativo sito in DO, alla via Castelfranco 24 dove continuare la propria unione di fatto;
- che detto immobile era stato acquistato con atto notarile del 18.2.2005 per un corrispettivo di € 127.000,00 e intestato esclusivamente alla convenuta;
- di aver fornito alla convenuta parte della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile, tramite versamenti dell'importo complessivo di € 60.000,00;
- che la restante parte del prezzo era stata corrisposta dalla CA ricorrendo ad un mutuo ventennale
1 stipulato con per l'importo di € 90.000,00, che CP_2 prevedeva il pagamento di 240 rate mensili originariamente di € 512,76 ciascuna;
- di avere fornito alla convenuta mensilmente anche la metà dell'importo necessario per il pagamento delle rate di mutuo;
- che nel marzo del 2015 la convivenza di fatto era venuta meno e la gli aveva negato l'accesso CP_1 all'immobile;
- che nel corso della convivenza more uxorio la convenuta si era ingiustamente arricchita ricevendo dapprima l'importo in un'unica soluzione di € 60.000,00 e successivamente ogni mese la metà dell'importo necessario per il pagamento delle rate di mutuo, e ciò sino al dicembre 2014, per ulteriori € 30.252,84;
- che la convenuta gli aveva altresì impedito di rientrare nell'abitazione per recuperare i propri beni, consistenti in una biblioteca di circa mille volumi, dodici quadri, due divani, due televisori, una bicicletta da camera, effetti personali vari e documentazione varia. L'attore ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 90.252,84 ai sensi dell'art. 2041 c.c. nonché la condanna alla restituzione dei beni mobili di sua proprietà ancora nell'immobile. 2. La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attore e rappresentando, in particolare:
- che l' non le aveva fornito la provvista di € Pt_1 60.000,00 per l'acquisto dell'abitazione, ma soltanto delle piccole somme nel corso della convivenza a titolo di contributo al pagamento delle spese quotidiane, e che in ogni caso non vi era alcuna prova di tale dazione;
- che, anche ipotizzando l'avvenuta dazione del denaro, non sarebbe in ogni caso sorta alcuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attore, vertendosi in ipotesi di obbligazione naturale;
per contro, se si fosse trattato di un mutuo, l'azione di arricchimento senza causa avrebbe dovuto ritenersi preclusa, potendo l' agire per la restituzione del tantundem con Pt_1 azione contrattuale,
- che in ogni caso l'azione di arricchimento doveva ritenersi prescritta;
- che l'attore nemmeno l'aveva aiutata con il pagamento del mutuo, avendo ella sempre corrisposto per intero le rate le mutuo;
- di essere disponibile alla restituzione della bicicletta e dei quadri nonché dei libri, precisamente individuati, di proprietà dell'attore, ma non dei divani e dei televisori. 3. Dopo lo scambio delle memorie la causa è stata
2 istruita mediante interpello della convenuta e ordine di esibizione di documentazione bancaria.
4. La causa è quindi passata in decisione.
5. La domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c. non può essere accolta. 5.1. In primo luogo va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione a tale domanda, in quanto potenzialmente in grado di definire il giudizio. In merito va osservato che la prescrizione decorre da quando il diritto può farsi valere e, in particolare, che nell'ambito del rapporto di convivenza more uxorio, il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza(cfr. Cass. 11303/2020). Nel caso di specie entrambe le parti concordano sul fatto che la convivenza more uxorio è cessata nel 2015, con l'allontanamento dell' dall'immobile ove la Pt_1 convivenza si svolgeva.
Considerato che
con missiva datata 27 settembre 2022 (doc. 4 dell'attore) l' ha chiesto alla odierna Pt_1 convenuta la restituzione dei medesimi importi per i quali agisce oggi in giudizio, il termine decennale di prescrizione dell'azione di arricchimento non può ritenersi maturato, essendo stato interrotto una prima volta nel 2022 ed una seconda volta nel 2024, con la notifica dell'atto di citazione. L'eccezione di prescrizione va quindi respinta. 5.2. Tanto chiarito, in via generale deve osservarsi che «L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (cfr. per tutte Cass. 14732/2018). Elemento imprescindibile perché possano ravvisarsi gli estremi per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. è dunque l'arricchimento di un soggetto e l'impoverimento di un altro.
3 Nel caso di specie manca, tuttavia, la prova dell'impoverimento dell'attore e dell'arricchimento della convenuta. La CA, infatti, nel costituirsi in giudizio ha specificamente contestato di aver ricevuto tanto l'importo di euro 60.000,00 quanto gli importi mensili a titolo di contributo al pagamento delle rate del mutuo dalla stessa contratto con che l'attore CP_2 sostiene di averle versato. Grava dunque sull'attore l'onere di provare i suddetti pagamenti, e così l'elemento fondante dell'azione di arricchimento (arricchimento/impoverimento). Tale prova non è stata offerta, nonostante l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'attore. 5.3. In particolare, quanto all'importo di euro 60.000,00
– che l'attore afferma aver corrisposto alla CP_1 precedentemente al rogito di compravendita del 18.2.2005 mediante bonifico bancario (cfr. p. 3 della I memoria dell'attore) – va osservato che agli atti non vi è prova del bonifico “in uscita” dal conto corrente dell' Pt_1 né del bonifico “in entrata” nel conto corrente della
. CP_1 Infatti:
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto relativi al periodo 1.1.2004 – 18.2.2005 del conto corrente intestato ad acceso Parte_1 presso Controparte_3
filiale di DO, via Romana Aponense, la
[...] banca ha risposto che «non esistono estratti conto riferibili al periodo oggetto di ordine di esibizione», in quanto il conto corrente n. 242789 intestato all'attore è stato aperto in data successiva, nel 2007;
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto del c/c n. 40229323 intestato a CP_1
presso Unicredit Banca s.p.a., l'istituto
[...] bancario ha depositato l' estratto conto relativo al primo trimestre 2005 (precisando che il c/c è stato acceso il 13.01.2005 pertanto non sono disponibili estratti conto del 2004) dal quale non si evincono bonifici provenienti dall' ma solo un Pt_1 versamento di euro 66.000,00 del 14.2.2005, che si riferisce a due assegni versati dalla stessa precedentemente tratti da altro conto CP_1 corrente a lei intestato presso Cassa di Risparmio DO e IG (come si ricava dal doc. 23 della convenuta);
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto relativi al periodo 1.1.2004-18.2.2005 del c/c n. 20 26349-6 intestato a presso Controparte_1
4 l'istituto bancario ha risposto che il CP_4 conto è stato aperto in data 11.4.2008 e che non esistono, pertanto, estratti conto riferibili alle date indicate. Da tali documenti non emerge, pertanto, alcun bonifico di euro 60.000,00 da parte dell'attore in favore della convenuta. È ben vero che sul c/c n. 40229323 intestato alla convenuta si registra un versamento di euro 66.000,00 in data prossima al rogito di compravendita, ma si tratta di elemento insufficiente a dimostrare la fondatezza della tesi attorea in quanto – come già osservato – tale importo si riferisce a due assegni versati dalla stessa e precedentemente tratti da altro conto CP_1 corrente a lei intestato presso Cassa di Risparmio DO e IG, ma non vi è prova (né per vero allegazione) che la provvista di tali assegni sia stata fornita dall' , il quale, peraltro, non ha proposto istanza Pt_1 di ordine di esibizione degli estratti del c/c acceso presso Cassa di Risparmio DO e IG. Né vi è prova che l'importo di euro 60.000,00 sia stato versato dall'attore con altra modalità. La convenuta, infatti, ha fornito risposta negativa all'interpello sul seguente capitolo «vero che precedentemente alla compravendita avvenuta in data 18.2.2005 a rogito notaio e di cui al Per_1 documento attoreo n. 2 che Le si rammostra, il sig. ha effettuato bonifici dal proprio Parte_1 conto a quello della sig.ra per Controparte_1 complessivi € 60.000,00 utilizzati per il pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie per l'acquisto dell'abitazione di via Castelfranco 24 a DO». Il fatto che la convenuta non abbia recisamente negato di aver ricevuto tale importo, ma abbia affermato di “non ricordare” - circostanza evidenziata dall'attore in sede di discussione orale - non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi in primis documentali, a fornire la prova del pagamento asseritamente effettuato dall' Pt_1 5.4. Parimenti, per quanto riguarda l'importo di € 30.252,84 quale contributo mensile al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla con banca CP_1
, che l'attore afferma di aver versato dal 2005 CP_2 al dicembre del 2014, va osservato che non vi è prova delle dazioni di denaro. La convenuta ha specificamente contestato di aver ricevuto mensilmente dall' la metà dell'importo Pt_1 necessario per il pagamento delle rate di mutuo e in sede di interpello, interrogata sul punto, ha fornito risposta negativa («non è vero;
non è mai successo;
la rata del
5 mutuo veniva pagata sempre da me, tranne forse l'ultima e la penultima rata»). Né risultano in atti gli estratti del c/c dell' Pt_1 dai quali evincere la dazione del predetto importo a mezzo bonifici mensili, considerato che – per espressa richiesta dell'attore – l'ordine di esibizione rivolto a è stato limitato agli estratti conto relativi CP_4 al periodo 1.1.2004 – 18.2.2005 e che, come già evidenziato, la banca ha fornito risposta negativa.
5.5. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione della dazione di denaro dall'attore alla convenuta come mutuo piuttosto che come atto di liberalità o versamento che configura un'obbligazione naturale (questione sulla quale le parti si sono a lungo soffermate nei propri scritti difensivi), ciò che risulta dirimente è la mancanza di prova della datio stessa. La domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. va quindi respinta per mancanza di prova dell'elemento costitutivo rappresentato dall'arricchimento della convenuta e dal depauperamento dell'attore.
6. L'attore ha poi proposto domanda di condanna della convenuta alla consegna di una « biblioteca di circa mille volumi, dodici quadri dipinti dal sig. due Pt_1 divani, due televisori, una bicicletta da camera», asseritamente presenti nell'immobile ove si è svolta la convivenza more uxorio. La restituzione quantomeno della “bicicletta” e dei
“quadri” avrebbe ben potuto essere effettuata in via stragiudiziale, avendo la convenuta dichiarato di essere disponibile alla consegna dei predetti beni;
non essendo tale restituzione avvenuta consensualmente, la domanda attorea deve essere esaminata nel merito e, così come la domanda di consegna degli altri beni mobili, deve essere respinta in ragione dell'eccessiva genericità del petitum. Infatti, ritiene il Tribunale di non poter pronunciare sentenza di condanna alla consegna di tali beni, in quanto la stessa avrebbe contenuto del tutto generico, tale da impedirne finanche l'esecuzione coattiva, non avendo l'attore assolto all'onere di allegare in modo specifico e senza incertezze le caratteristiche dei singoli beni (soggetto dei quadri e ubicazione, modello della televisione, dei divani e della bici da camera, titoli dei libri presenti nella biblioteca dei quali rivendica la proprietà) in modo da renderne possibile l'individuazione in sede giudiziale. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i
6 parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in DO, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice Alberto Stocco
7
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI PADOVA II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alberto Stocco, ha pronunciato la seguente SENTENZA ex art. 281 sexies, comma 3, c.p.c. nella causa civile iscritta al n. r.g. 4498/2024 promossa da:
(C.F. Parte_1 C.F._1 con il patrocinio dell'avv. GALVAN LORENZO ATTORE contro
(C.F. Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'avv. BIZZOTTO GLORIA CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza del 20.11.2025. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza, ancorché non ritrascritte.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE 1. ha convenuto in giudizio Parte_1 CP_1
allegando:
[...]
- di avere convissuto more uxorio con la convenuta per un periodo di circa dieci anni e di avere quindi deciso di acquistare un immobile ad uso abitativo sito in DO, alla via Castelfranco 24 dove continuare la propria unione di fatto;
- che detto immobile era stato acquistato con atto notarile del 18.2.2005 per un corrispettivo di € 127.000,00 e intestato esclusivamente alla convenuta;
- di aver fornito alla convenuta parte della provvista necessaria per l'acquisto dell'immobile, tramite versamenti dell'importo complessivo di € 60.000,00;
- che la restante parte del prezzo era stata corrisposta dalla CA ricorrendo ad un mutuo ventennale
1 stipulato con per l'importo di € 90.000,00, che CP_2 prevedeva il pagamento di 240 rate mensili originariamente di € 512,76 ciascuna;
- di avere fornito alla convenuta mensilmente anche la metà dell'importo necessario per il pagamento delle rate di mutuo;
- che nel marzo del 2015 la convivenza di fatto era venuta meno e la gli aveva negato l'accesso CP_1 all'immobile;
- che nel corso della convivenza more uxorio la convenuta si era ingiustamente arricchita ricevendo dapprima l'importo in un'unica soluzione di € 60.000,00 e successivamente ogni mese la metà dell'importo necessario per il pagamento delle rate di mutuo, e ciò sino al dicembre 2014, per ulteriori € 30.252,84;
- che la convenuta gli aveva altresì impedito di rientrare nell'abitazione per recuperare i propri beni, consistenti in una biblioteca di circa mille volumi, dodici quadri, due divani, due televisori, una bicicletta da camera, effetti personali vari e documentazione varia. L'attore ha quindi chiesto la condanna della convenuta al pagamento di € 90.252,84 ai sensi dell'art. 2041 c.c. nonché la condanna alla restituzione dei beni mobili di sua proprietà ancora nell'immobile. 2. La convenuta si è costituita in giudizio contestando la fondatezza delle domande attore e rappresentando, in particolare:
- che l' non le aveva fornito la provvista di € Pt_1 60.000,00 per l'acquisto dell'abitazione, ma soltanto delle piccole somme nel corso della convivenza a titolo di contributo al pagamento delle spese quotidiane, e che in ogni caso non vi era alcuna prova di tale dazione;
- che, anche ipotizzando l'avvenuta dazione del denaro, non sarebbe in ogni caso sorta alcuna obbligazione restitutoria nei confronti dell'attore, vertendosi in ipotesi di obbligazione naturale;
per contro, se si fosse trattato di un mutuo, l'azione di arricchimento senza causa avrebbe dovuto ritenersi preclusa, potendo l' agire per la restituzione del tantundem con Pt_1 azione contrattuale,
- che in ogni caso l'azione di arricchimento doveva ritenersi prescritta;
- che l'attore nemmeno l'aveva aiutata con il pagamento del mutuo, avendo ella sempre corrisposto per intero le rate le mutuo;
- di essere disponibile alla restituzione della bicicletta e dei quadri nonché dei libri, precisamente individuati, di proprietà dell'attore, ma non dei divani e dei televisori. 3. Dopo lo scambio delle memorie la causa è stata
2 istruita mediante interpello della convenuta e ordine di esibizione di documentazione bancaria.
4. La causa è quindi passata in decisione.
5. La domanda proposta dall'attore ai sensi dell'art. 2041 c.c. non può essere accolta. 5.1. In primo luogo va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla convenuta in relazione a tale domanda, in quanto potenzialmente in grado di definire il giudizio. In merito va osservato che la prescrizione decorre da quando il diritto può farsi valere e, in particolare, che nell'ambito del rapporto di convivenza more uxorio, il termine di prescrizione dell'azione di ingiustificato arricchimento decorre non dai singoli esborsi, bensì dalla cessazione della convivenza(cfr. Cass. 11303/2020). Nel caso di specie entrambe le parti concordano sul fatto che la convivenza more uxorio è cessata nel 2015, con l'allontanamento dell' dall'immobile ove la Pt_1 convivenza si svolgeva.
Considerato che
con missiva datata 27 settembre 2022 (doc. 4 dell'attore) l' ha chiesto alla odierna Pt_1 convenuta la restituzione dei medesimi importi per i quali agisce oggi in giudizio, il termine decennale di prescrizione dell'azione di arricchimento non può ritenersi maturato, essendo stato interrotto una prima volta nel 2022 ed una seconda volta nel 2024, con la notifica dell'atto di citazione. L'eccezione di prescrizione va quindi respinta. 5.2. Tanto chiarito, in via generale deve osservarsi che «L'azione generale di arricchimento ha come presupposto la locupletazione di un soggetto a danno dell'altro che sia avvenuta senza giusta causa, sicché non è dato invocare la mancanza o l'ingiustizia della causa qualora l'arricchimento sia conseguenza di un contratto, di un impoverimento remunerato, di un atto di liberalità o dell'adempimento di un'obbligazione naturale. È, pertanto, possibile configurare l'ingiustizia dell'arricchimento da parte di un convivente "more uxorio" nei confronti dell'altro in presenza di prestazioni a vantaggio del primo esulanti dal mero adempimento delle obbligazioni nascenti dal rapporto di convivenza - il cui contenuto va parametrato sulle condizioni sociali e patrimoniali dei componenti della famiglia di fatto - e travalicanti i limiti di proporzionalità e di adeguatezza» (cfr. per tutte Cass. 14732/2018). Elemento imprescindibile perché possano ravvisarsi gli estremi per l'accoglimento dell'azione prevista dall'art. 2041 c.c. è dunque l'arricchimento di un soggetto e l'impoverimento di un altro.
3 Nel caso di specie manca, tuttavia, la prova dell'impoverimento dell'attore e dell'arricchimento della convenuta. La CA, infatti, nel costituirsi in giudizio ha specificamente contestato di aver ricevuto tanto l'importo di euro 60.000,00 quanto gli importi mensili a titolo di contributo al pagamento delle rate del mutuo dalla stessa contratto con che l'attore CP_2 sostiene di averle versato. Grava dunque sull'attore l'onere di provare i suddetti pagamenti, e così l'elemento fondante dell'azione di arricchimento (arricchimento/impoverimento). Tale prova non è stata offerta, nonostante l'accoglimento delle istanze istruttorie avanzate dall'attore. 5.3. In particolare, quanto all'importo di euro 60.000,00
– che l'attore afferma aver corrisposto alla CP_1 precedentemente al rogito di compravendita del 18.2.2005 mediante bonifico bancario (cfr. p. 3 della I memoria dell'attore) – va osservato che agli atti non vi è prova del bonifico “in uscita” dal conto corrente dell' Pt_1 né del bonifico “in entrata” nel conto corrente della
. CP_1 Infatti:
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto relativi al periodo 1.1.2004 – 18.2.2005 del conto corrente intestato ad acceso Parte_1 presso Controparte_3
filiale di DO, via Romana Aponense, la
[...] banca ha risposto che «non esistono estratti conto riferibili al periodo oggetto di ordine di esibizione», in quanto il conto corrente n. 242789 intestato all'attore è stato aperto in data successiva, nel 2007;
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto del c/c n. 40229323 intestato a CP_1
presso Unicredit Banca s.p.a., l'istituto
[...] bancario ha depositato l' estratto conto relativo al primo trimestre 2005 (precisando che il c/c è stato acceso il 13.01.2005 pertanto non sono disponibili estratti conto del 2004) dal quale non si evincono bonifici provenienti dall' ma solo un Pt_1 versamento di euro 66.000,00 del 14.2.2005, che si riferisce a due assegni versati dalla stessa precedentemente tratti da altro conto CP_1 corrente a lei intestato presso Cassa di Risparmio DO e IG (come si ricava dal doc. 23 della convenuta);
- a seguito di ordine di esibizione degli estratti conto relativi al periodo 1.1.2004-18.2.2005 del c/c n. 20 26349-6 intestato a presso Controparte_1
4 l'istituto bancario ha risposto che il CP_4 conto è stato aperto in data 11.4.2008 e che non esistono, pertanto, estratti conto riferibili alle date indicate. Da tali documenti non emerge, pertanto, alcun bonifico di euro 60.000,00 da parte dell'attore in favore della convenuta. È ben vero che sul c/c n. 40229323 intestato alla convenuta si registra un versamento di euro 66.000,00 in data prossima al rogito di compravendita, ma si tratta di elemento insufficiente a dimostrare la fondatezza della tesi attorea in quanto – come già osservato – tale importo si riferisce a due assegni versati dalla stessa e precedentemente tratti da altro conto CP_1 corrente a lei intestato presso Cassa di Risparmio DO e IG, ma non vi è prova (né per vero allegazione) che la provvista di tali assegni sia stata fornita dall' , il quale, peraltro, non ha proposto istanza Pt_1 di ordine di esibizione degli estratti del c/c acceso presso Cassa di Risparmio DO e IG. Né vi è prova che l'importo di euro 60.000,00 sia stato versato dall'attore con altra modalità. La convenuta, infatti, ha fornito risposta negativa all'interpello sul seguente capitolo «vero che precedentemente alla compravendita avvenuta in data 18.2.2005 a rogito notaio e di cui al Per_1 documento attoreo n. 2 che Le si rammostra, il sig. ha effettuato bonifici dal proprio Parte_1 conto a quello della sig.ra per Controparte_1 complessivi € 60.000,00 utilizzati per il pagamento del corrispettivo e delle spese accessorie per l'acquisto dell'abitazione di via Castelfranco 24 a DO». Il fatto che la convenuta non abbia recisamente negato di aver ricevuto tale importo, ma abbia affermato di “non ricordare” - circostanza evidenziata dall'attore in sede di discussione orale - non è sufficiente, in mancanza di ulteriori elementi in primis documentali, a fornire la prova del pagamento asseritamente effettuato dall' Pt_1 5.4. Parimenti, per quanto riguarda l'importo di € 30.252,84 quale contributo mensile al pagamento delle rate del mutuo contratto dalla con banca CP_1
, che l'attore afferma di aver versato dal 2005 CP_2 al dicembre del 2014, va osservato che non vi è prova delle dazioni di denaro. La convenuta ha specificamente contestato di aver ricevuto mensilmente dall' la metà dell'importo Pt_1 necessario per il pagamento delle rate di mutuo e in sede di interpello, interrogata sul punto, ha fornito risposta negativa («non è vero;
non è mai successo;
la rata del
5 mutuo veniva pagata sempre da me, tranne forse l'ultima e la penultima rata»). Né risultano in atti gli estratti del c/c dell' Pt_1 dai quali evincere la dazione del predetto importo a mezzo bonifici mensili, considerato che – per espressa richiesta dell'attore – l'ordine di esibizione rivolto a è stato limitato agli estratti conto relativi CP_4 al periodo 1.1.2004 – 18.2.2005 e che, come già evidenziato, la banca ha fornito risposta negativa.
5.5. Pertanto, a prescindere dalla qualificazione della dazione di denaro dall'attore alla convenuta come mutuo piuttosto che come atto di liberalità o versamento che configura un'obbligazione naturale (questione sulla quale le parti si sono a lungo soffermate nei propri scritti difensivi), ciò che risulta dirimente è la mancanza di prova della datio stessa. La domanda proposta ai sensi dell'art. 2041 c.c. va quindi respinta per mancanza di prova dell'elemento costitutivo rappresentato dall'arricchimento della convenuta e dal depauperamento dell'attore.
6. L'attore ha poi proposto domanda di condanna della convenuta alla consegna di una « biblioteca di circa mille volumi, dodici quadri dipinti dal sig. due Pt_1 divani, due televisori, una bicicletta da camera», asseritamente presenti nell'immobile ove si è svolta la convivenza more uxorio. La restituzione quantomeno della “bicicletta” e dei
“quadri” avrebbe ben potuto essere effettuata in via stragiudiziale, avendo la convenuta dichiarato di essere disponibile alla consegna dei predetti beni;
non essendo tale restituzione avvenuta consensualmente, la domanda attorea deve essere esaminata nel merito e, così come la domanda di consegna degli altri beni mobili, deve essere respinta in ragione dell'eccessiva genericità del petitum. Infatti, ritiene il Tribunale di non poter pronunciare sentenza di condanna alla consegna di tali beni, in quanto la stessa avrebbe contenuto del tutto generico, tale da impedirne finanche l'esecuzione coattiva, non avendo l'attore assolto all'onere di allegare in modo specifico e senza incertezze le caratteristiche dei singoli beni (soggetto dei quadri e ubicazione, modello della televisione, dei divani e della bici da camera, titoli dei libri presenti nella biblioteca dei quali rivendica la proprietà) in modo da renderne possibile l'individuazione in sede giudiziale. 7. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo secondo i parametri medi del D.M. 55/2014 (e successive modifiche) per le fasi di studio, introduttiva e di trattazione e secondo i
6 parametri minimi per la fase decisoria, attesa l'assenza di scritti defensionali conclusivi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. Rigetta le domande proposte da Parte_1
2. Condanna l'attore al rimborso delle spese di lite in favore della convenuta, che si liquidano in: euro 11.977,00 per compensi;
oltre a spese generali pari al quindici per cento dei compensi come liquidati. Infine IVA e Cassa professionale, come per legge.
Così deciso in DO, in data 2 dicembre 2025
Il Giudice Alberto Stocco
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