Art. 10.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 24.000.000.
Ai sensi dell' articolo 1 della legge 22 giugno 1954, n. 385 , la sovvenzione straordinaria a favore del Gruppo medaglie d'oro al valore militare e' stabilita, per l'anno finanziario 1977, in L. 24.000.000.