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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 11/11/2025, n. 4861 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4861 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
RG 3608/2025
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. CA RT, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. CA RT
1 nella causa di cui al RG n. 3608/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Bairati e Serena Sasanelli;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Noto e Luigi Culora;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di mandato all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 11.11.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) che in data 17.09.2024 alcuni immobili di sua proprietà CP_1
siti in Ciriè venivano ceduti dalla convenuta quale procuratrice speciale della stessa attrice, quanto alla nuda proprietà a favore di e quanto all'usufrutto a favore di Controparte_2
e ; 2) che i soci di Persona_1 Persona_2 Controparte_2
erano la convenuta ed il marito , mentre gli usufruttuari erano i
[...] Persona_3
due figli della coppia;
3) che il prezzo di vendita di € 220.000,00 risultava essere stato pagato a mezzo assegno bancario tratto sulla Banca del Piemonte, con annessa quietanza rilasciata dalla convenuta;
4) che, tuttavia, la convenuta non provvedeva a versare il prezzo alla società attrice, somma che pertanto veniva richiesta in pagamento, essendosi la convenuta dimostrata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il mandato ricevuto e pure incauta circa il mezzo di pagamento prescelto (semplice assegno bancario);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria domanda rilevando: 1) che il legale rappresentante della società attrice (
[...]
) aveva rilasciato una dichiarazione liberatoria a favore della convenuta, con cui Parte_2
aveva dichiarato di aver ricevuto il rendiconto e di non aver nulla più a pretendere, anche in
2 relazione al pagamento del prezzo;
2) di aver agito nel pieno rispetto del mandato ricevuto;
3) di aver consegnato l'assegno ricevuto per il pagamento del prezzo al legale rappresentate della società attrice;
4) di voler ottenere la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.;
- rilevato che con la memoria n. 1 parte attrice domandava, in via subordinata, che la convenuta fosse condannata a consegnarle un assegno equipollente a quello rilasciato dagli acquirenti dal momento che l'assegno originario non era più incassabile per ragioni temporali;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalla sola convenuta, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
11.11.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che in via preliminare va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte convenuta dal diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie depositate in corso di causa che sono stati rigettati dal Tribunale: la decadenza discende dal fatto che in sede di precisazione delle conclusioni la resistente non ha insistito per la loro ammissione (sul punto, infatti, è sufficiente ricordare che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello”: Cass. civ.,
Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, nel merito, il Tribunale rileva che la questione dirimente della presente controversia è costituita dall'avvenuto versamento del prezzo che la convenuta avrebbe incassato dagli acquirenti degli immobili da lei venduti quale procuratrice speciale della società attrice: non rileva, pertanto, determinare se la convenuta sia stata mandataria o mera procuratrice della società attrice, in quanto in ogni caso essa era onerata della consegna del prezzo ricevuto dagli acquirenti;
- che, pertanto, le questioni dell'obbligo di rendiconto e della diligenza o meno della convenuta nell'espletamento del mandato attengono a questioni di contorno rispetto all'oggetto della
3 domanda, ovvero al bene della vita perseguito da , bene che è costituito dal Parte_1
versamento del prezzo ricevuto dalla convenuta per la vendita degli immobili di Ciriè;
- che, fatte queste premesse, il Tribunale ritiene che alla convenuta nulla possa legittimamente parte attrice ulteriormente chiedere alla luce della quietanza liberatoria prodotta dalla stessa parte convenuta, posto che con detto documento ha dichiarato sia di aver Parte_1
ricevuto il rendiconto sia di non aver nulla più a pretendere in relazione alla mandataria, anche in relazione al pagamento del prezzo;
- che la quietanza suddetta, in effetti, deve considerarsi perfettamente valida in quanto la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice non è stata disconosciuta ex artt. 214
e 215 c.p.c. ed in quanto il suo contenuto è sufficientemente determinato da poter essere collegato ai fatti di causa, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di;
Parte_1
- che per facilitare la lettura la quietanza, chiaramente indirizzata alla resistente, viene di seguito riportata in formato integrale:
- che, dunque, la quietanza è stata rilasciata dal legale rappresentante della società attrice che a tal fine ha espressamente speso il nome della società da lui rappresentata;
4 - che, in secondo luogo, la quietanza si riferisce ad un oggetto specifico, ovvero la vendita degli immobili oggetto della procura speciale autenticata dal notaio in data 01.08.2024: Per_4
trattasi, dunque, esattamente della procura in forza della quale la resistente ha venduto gli immobili di Ciriè il cui prezzo è oggetto di causa;
- che, in terzo luogo, la procura fa espresso riferimento all'avvenuta vendita dei diritti immobiliari sugli immobili, con un'espressione facilmente ricollegabile al fatto che nel caso di specie non è stata venduta la piena proprietà degli immobili ad un unico soggetto, ma la nuda proprietà e l'usufrutto a 3 soggetti distinti, sicché l'espressione vendita di diritti immobiliari è più coerente rispetto ad una generica indicazione di una mera vendita immobiliare;
- che, pertanto, il contenuto della quietanza è indubbiamente ricollegabile alla vendita oggetto di causa, senza che possa rilevare l'assenza di data o la mancata specifica indicazione degli acquirenti o del prezzo e delle modalità di pagamento, posto che detti elementi non sono essenziali per la validità e determinatezza della quietanza qualora l'oggetto sia in ogni caso individuabile, come avvenuto nella fattispecie in esame, anche alla luce dei criteri interpretativi applicabili agli atti unilaterali quale è una quietanza (art. 1324 c.c.), criteri secondo cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c. e nel caso di specie è evidente il riferimento all'avvenuta vendita dei diritti immobiliari sugli immobili oggetto di causa), in base all'intenzione delle parti (art. 1362 c.c. e nel caso di specie la volontà liberatoria del legale rappresentante della società attrice è palese), in modo tale da produrre effetti (art. 1367 c.c.) e, in caso di dubbio, contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.);
- che, dunque, deve essere affermata l'esistenza di una quietanza pienamente liberatoria a favore della resistente circa l'avvenuta rendicontazione dell'affare e circa l'avvenuto pagamento del prezzo a favore di , il che assorbe ogni questione sollevata da parte attrice in Parte_1
punto inadempimento al mandato e mancata consegna dell'assegno: in ogni caso, infatti, la procuratrice è stata liberata da ogni ulteriore incombenza, anche in relazione al pagamento del prezzo;
- che al riguardo va detto che per pacifica giurisprudenza “la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di
5 fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza” (Cass. n.
23875/2021; Cass., sez. un., 22/09/2014, n. 19888; Cass., sez. II, 29/09/2020, n. 20520);
- che, inoltre, prosegue la prima sentenza sopra citata, “l'errore, quale vizio del consenso idoneo ad incidere sul libero processo di formazione della volontà, per assumere rilevanza ai fini dell'annullamento contrattuale, deve essere dotato degli specifici requisiti normativamente tipizzati ex art. 1428 c.c. dell'essenzialità e della riconoscibilità”: nella fattispecie in esame parte attrice neppure ha allegato un errore (o una violenza) nel rilascio della quietanza, essendosi limitata ad affermare di non ricordarsi bene del contesto in cui ebbe a rilasciarla!
- che, dunque, la quietanza liberatoria rilasciata dal legale rappresentante ha piena natura confessoria, ragion per cui “il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza
è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che non ne deduca la simulazione (che nel rapporto tra le parti, non potendo essere provata per testi, va provata mediante contro dichiarazione scritta)”: Cass. n. 20520/2023 e pronunce di legittimità ivi citate: Cass. nn. 6877/02, 1389/07,
9297/12, 19888/14, 25213/14;
- che, inoltre, va pure evidenziato che al soggetto che ha rilasciato la quietanza “non è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio. In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di «eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza» (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014,
n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459)”: (Cass. n. 5945/2023;
Cass., 07/12/2005, n. 26970; Cass., 21/02/2014, n. 4196);
6 - che nella fattispecie in esame, come già evidenziato, parte attrice non ha provato, ed anzi neppure ha allegato, di essere stata vittima di violenza o di errore al momento del rilascio della quietanza, sicché l'effetto liberatorio di quest'ultima è totale, quand'anche non vi fosse la prova dell'effettivo versamento del prezzo da parte della mandataria convenuta!
- che, pertanto, avendo la resistente ricevuto una quietanza pienamente liberatoria circa il rendiconto e circa il pagamento del prezzo, tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate in quanto infondate, poiché la liberatoria in punto rendiconto e pagamento del prezzo esclude la permanenza in capo alla mandataria di altri obblighi su di essa gravanti che possano obbligarla a versare alla società attrice il prezzo pattuito nell'atto di vendita o un assegno equipollente: la consegna dell'assegno bancario, infatti, è funzionale al pagamento del prezzo (il bene della vita perseguito dalla società attrice è ottenere il prezzo e non l'assegno che di per sé potrebbe anche non essere capiente), non avendo la consegna dell'assegno un'autonomia concettuale propria, sicché la quietanza sul rendiconto e sul pagamento del prezzo copre anche ogni questione relativa alla consegna dell'assegno, non avendo parte attrice interesse ad ottenere la consegna di un assegno relativo ad una somma di denaro oggetto di quietanza;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di parte attrice, venendo liquidate in conformità ai valori minimi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 260.000,00) alla luce della modesta attività processuale complessivamente svolta;
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non potendo la temerarietà essere desunta dalla mera soccombenza:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta tutte le domande formulate Parte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata . CP_1
7 Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 7.052,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dei difensori di parte convenuta che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Torino il 11.11.2025.
Il Giudice
CA RT
8
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
Sezione Terza Civile
Il Giudice dott. CA RT, preso atto delle disposizioni vigenti che consentono lo svolgimento delle udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori e dalle parti mediante lo scambio e il deposito telematico di note scritte contenenti le istanze e conclusioni delle parti (sul punto, Cass.,
Sez. III, n. 37137/2022); preso atto, quindi, delle “note scritte” sostitutive dell'udienza fisica in presenza depositate dalle parti ex art. 127 ter c.p.c. per discussione ex art. 281 sexies c.p.c.; preso atto, infine, che in forza della citata normativa la sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. può essere depositata telematicamente nei successivi 30 giorni, senza l'espletamento degli incombenti processuali non compatibili con la modalità di svolgimento del procedimento a mezzo di note scritte (id est: lettura della sentenza alla presenza delle parti);
Pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 281 sexies c.p.c. e 127 ter c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
SEZIONE TERZA CIVILE
In persona del Giudice Unico dott. CA RT
1 nella causa di cui al RG n. 3608/2025 promossa da:
rappresentata e difesa dagli avv. Chiara Bairati e Serena Sasanelli;
Parte_1
attrice contro
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Rita Noto e Luigi Culora;
CP_1
convenuta
avente ad oggetto: contratto di mandato all'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. con termine per note scritte alli 11.11.2025 ore
8.30 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- visto e richiamato integralmente l'atto di citazione con cui citava in Parte_1
giudizio rappresentando: 1) che in data 17.09.2024 alcuni immobili di sua proprietà CP_1
siti in Ciriè venivano ceduti dalla convenuta quale procuratrice speciale della stessa attrice, quanto alla nuda proprietà a favore di e quanto all'usufrutto a favore di Controparte_2
e ; 2) che i soci di Persona_1 Persona_2 Controparte_2
erano la convenuta ed il marito , mentre gli usufruttuari erano i
[...] Persona_3
due figli della coppia;
3) che il prezzo di vendita di € 220.000,00 risultava essere stato pagato a mezzo assegno bancario tratto sulla Banca del Piemonte, con annessa quietanza rilasciata dalla convenuta;
4) che, tuttavia, la convenuta non provvedeva a versare il prezzo alla società attrice, somma che pertanto veniva richiesta in pagamento, essendosi la convenuta dimostrata inadempiente rispetto alle obbligazioni assunte con il mandato ricevuto e pure incauta circa il mezzo di pagamento prescelto (semplice assegno bancario);
- vista e richiamata integralmente la comparsa costitutiva con cui chiedeva il rigetto CP_1
dell'avversaria domanda rilevando: 1) che il legale rappresentante della società attrice (
[...]
) aveva rilasciato una dichiarazione liberatoria a favore della convenuta, con cui Parte_2
aveva dichiarato di aver ricevuto il rendiconto e di non aver nulla più a pretendere, anche in
2 relazione al pagamento del prezzo;
2) di aver agito nel pieno rispetto del mandato ricevuto;
3) di aver consegnato l'assegno ricevuto per il pagamento del prezzo al legale rappresentate della società attrice;
4) di voler ottenere la condanna dell'attrice ex art. 96 c.p.c.;
- rilevato che con la memoria n. 1 parte attrice domandava, in via subordinata, che la convenuta fosse condannata a consegnarle un assegno equipollente a quello rilasciato dagli acquirenti dal momento che l'assegno originario non era più incassabile per ragioni temporali;
- rilevato che, non ammesse le istanze istruttorie orali dedotte dalla sola convenuta, il Giudice fissava udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c. assegnando alle parti termine perentorio alli
11.11.2025 ore 8.30 per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza;
RITENUTO
- che in via preliminare va rilevata la decadenza in cui è incorsa parte convenuta dal diritto di assunzione dei mezzi di prova dedotti nelle memorie istruttorie depositate in corso di causa che sono stati rigettati dal Tribunale: la decadenza discende dal fatto che in sede di precisazione delle conclusioni la resistente non ha insistito per la loro ammissione (sul punto, infatti, è sufficiente ricordare che “la parte che si sia vista rigettare dal giudice di primo grado le proprie richieste istruttorie ha l'onere di reiterarle al momento della precisazione delle conclusioni, poiché, diversamente, le stesse dovranno ritenersi abbandonate e non potranno essere riproposte in appello.
Ciò comporta che anche nell'ipotesi in cui proceda il tribunale in composizione monocratica, per il rinvio disposto dall'art. 281 bis, è necessario che in sede di precisazione delle conclusioni la parte chieda espressamente che si provveda alla revoca dell'ordinanza emessa in tema di ammissione o on delle prove, altrimenti la questione stessa non è riproponibile davanti al giudice di appello”: Cass. civ.,
Sez. III, 14/10/2008, n. 25157);
- che, nel merito, il Tribunale rileva che la questione dirimente della presente controversia è costituita dall'avvenuto versamento del prezzo che la convenuta avrebbe incassato dagli acquirenti degli immobili da lei venduti quale procuratrice speciale della società attrice: non rileva, pertanto, determinare se la convenuta sia stata mandataria o mera procuratrice della società attrice, in quanto in ogni caso essa era onerata della consegna del prezzo ricevuto dagli acquirenti;
- che, pertanto, le questioni dell'obbligo di rendiconto e della diligenza o meno della convenuta nell'espletamento del mandato attengono a questioni di contorno rispetto all'oggetto della
3 domanda, ovvero al bene della vita perseguito da , bene che è costituito dal Parte_1
versamento del prezzo ricevuto dalla convenuta per la vendita degli immobili di Ciriè;
- che, fatte queste premesse, il Tribunale ritiene che alla convenuta nulla possa legittimamente parte attrice ulteriormente chiedere alla luce della quietanza liberatoria prodotta dalla stessa parte convenuta, posto che con detto documento ha dichiarato sia di aver Parte_1
ricevuto il rendiconto sia di non aver nulla più a pretendere in relazione alla mandataria, anche in relazione al pagamento del prezzo;
- che la quietanza suddetta, in effetti, deve considerarsi perfettamente valida in quanto la sottoscrizione del legale rappresentante della società attrice non è stata disconosciuta ex artt. 214
e 215 c.p.c. ed in quanto il suo contenuto è sufficientemente determinato da poter essere collegato ai fatti di causa, contrariamente a quanto eccepito dalla difesa di;
Parte_1
- che per facilitare la lettura la quietanza, chiaramente indirizzata alla resistente, viene di seguito riportata in formato integrale:
- che, dunque, la quietanza è stata rilasciata dal legale rappresentante della società attrice che a tal fine ha espressamente speso il nome della società da lui rappresentata;
4 - che, in secondo luogo, la quietanza si riferisce ad un oggetto specifico, ovvero la vendita degli immobili oggetto della procura speciale autenticata dal notaio in data 01.08.2024: Per_4
trattasi, dunque, esattamente della procura in forza della quale la resistente ha venduto gli immobili di Ciriè il cui prezzo è oggetto di causa;
- che, in terzo luogo, la procura fa espresso riferimento all'avvenuta vendita dei diritti immobiliari sugli immobili, con un'espressione facilmente ricollegabile al fatto che nel caso di specie non è stata venduta la piena proprietà degli immobili ad un unico soggetto, ma la nuda proprietà e l'usufrutto a 3 soggetti distinti, sicché l'espressione vendita di diritti immobiliari è più coerente rispetto ad una generica indicazione di una mera vendita immobiliare;
- che, pertanto, il contenuto della quietanza è indubbiamente ricollegabile alla vendita oggetto di causa, senza che possa rilevare l'assenza di data o la mancata specifica indicazione degli acquirenti o del prezzo e delle modalità di pagamento, posto che detti elementi non sono essenziali per la validità e determinatezza della quietanza qualora l'oggetto sia in ogni caso individuabile, come avvenuto nella fattispecie in esame, anche alla luce dei criteri interpretativi applicabili agli atti unilaterali quale è una quietanza (art. 1324 c.c.), criteri secondo cui le clausole devono essere interpretate le une per mezzo delle altre (art. 1363 c.c. e nel caso di specie è evidente il riferimento all'avvenuta vendita dei diritti immobiliari sugli immobili oggetto di causa), in base all'intenzione delle parti (art. 1362 c.c. e nel caso di specie la volontà liberatoria del legale rappresentante della società attrice è palese), in modo tale da produrre effetti (art. 1367 c.c.) e, in caso di dubbio, contro l'autore della clausola (art. 1370 c.c.);
- che, dunque, deve essere affermata l'esistenza di una quietanza pienamente liberatoria a favore della resistente circa l'avvenuta rendicontazione dell'affare e circa l'avvenuto pagamento del prezzo a favore di , il che assorbe ogni questione sollevata da parte attrice in Parte_1
punto inadempimento al mandato e mancata consegna dell'assegno: in ogni caso, infatti, la procuratrice è stata liberata da ogni ulteriore incombenza, anche in relazione al pagamento del prezzo;
- che al riguardo va detto che per pacifica giurisprudenza “la dichiarazione di quietanza indirizzata al debitore fa piena prova del ricevimento del pagamento, da cui consegue che, ove prodotta in giudizio, il creditore quietanzante non è ammesso a provare per testi che il pagamento non è avvenuto, potendo solo dimostrare che la quietanza è stata rilasciata nella convinzione, fondata su errore di
5 fatto, che la dichiarazione confessoria corrispondesse al vero, ovvero a seguito di violenza” (Cass. n.
23875/2021; Cass., sez. un., 22/09/2014, n. 19888; Cass., sez. II, 29/09/2020, n. 20520);
- che, inoltre, prosegue la prima sentenza sopra citata, “l'errore, quale vizio del consenso idoneo ad incidere sul libero processo di formazione della volontà, per assumere rilevanza ai fini dell'annullamento contrattuale, deve essere dotato degli specifici requisiti normativamente tipizzati ex art. 1428 c.c. dell'essenzialità e della riconoscibilità”: nella fattispecie in esame parte attrice neppure ha allegato un errore (o una violenza) nel rilascio della quietanza, essendosi limitata ad affermare di non ricordarsi bene del contesto in cui ebbe a rilasciarla!
- che, dunque, la quietanza liberatoria rilasciata dal legale rappresentante ha piena natura confessoria, ragion per cui “il quietanzante non è ammesso alla prova contraria per testi o per presunzioni, salvo dimostri, in applicazione analogica dell'art. 2732 c.c., che il rilascio della quietanza
è avvenuto per errore di fatto o per violenza o salvo che non ne deduca la simulazione (che nel rapporto tra le parti, non potendo essere provata per testi, va provata mediante contro dichiarazione scritta)”: Cass. n. 20520/2023 e pronunce di legittimità ivi citate: Cass. nn. 6877/02, 1389/07,
9297/12, 19888/14, 25213/14;
- che, inoltre, va pure evidenziato che al soggetto che ha rilasciato la quietanza “non è sufficiente, quindi, provare l'elemento oggettivo della non veridicità della dichiarazione di ricevuto pagamento, ma occorre che egli provi, altresì, l'elemento soggettivo dello stato di errore o di coartazione che lo ha determinato al rilascio. In questa prospettiva, il rilascio al debitore, da parte del creditore, della quietanza non determina una semplice inversione dell'onere della prova dell'avvenuto pagamento, perché al creditore che ha attestato il fatto del ricevuto pagamento non è poi consentito di «eccepire che il pagamento non sia mai avvenuto, a meno che non alleghi e dimostri che la quietanza fu rilasciata per errore di fatto o violenza» (Cass., sez. 2, 31/10/2008, n. 26325; Cass., sez. 2, 21/02/2014,
n. 4196). In altri termini, detta dichiarazione può essere impugnata - analogamente a quanto avviene in base alla disciplina della «revoca» della confessione - soltanto se il creditore dimostra «non solo la non veridicità della dichiarazione, ma anche che la non rispondenza al vero di questa dipende o dall'erronea rappresentazione o percezione del fatto contestato, ovvero dalla coartazione della sua volontà, e non già invece dall'avere erroneamente confidato sull'avveramento di quanto dichiarato consapevolmente in modo non veritiero» (Cass., sez. 2, 03/06/1998, n. 5459)”: (Cass. n. 5945/2023;
Cass., 07/12/2005, n. 26970; Cass., 21/02/2014, n. 4196);
6 - che nella fattispecie in esame, come già evidenziato, parte attrice non ha provato, ed anzi neppure ha allegato, di essere stata vittima di violenza o di errore al momento del rilascio della quietanza, sicché l'effetto liberatorio di quest'ultima è totale, quand'anche non vi fosse la prova dell'effettivo versamento del prezzo da parte della mandataria convenuta!
- che, pertanto, avendo la resistente ricevuto una quietanza pienamente liberatoria circa il rendiconto e circa il pagamento del prezzo, tutte le domande di parte attrice devono essere rigettate in quanto infondate, poiché la liberatoria in punto rendiconto e pagamento del prezzo esclude la permanenza in capo alla mandataria di altri obblighi su di essa gravanti che possano obbligarla a versare alla società attrice il prezzo pattuito nell'atto di vendita o un assegno equipollente: la consegna dell'assegno bancario, infatti, è funzionale al pagamento del prezzo (il bene della vita perseguito dalla società attrice è ottenere il prezzo e non l'assegno che di per sé potrebbe anche non essere capiente), non avendo la consegna dell'assegno un'autonomia concettuale propria, sicché la quietanza sul rendiconto e sul pagamento del prezzo copre anche ogni questione relativa alla consegna dell'assegno, non avendo parte attrice interesse ad ottenere la consegna di un assegno relativo ad una somma di denaro oggetto di quietanza;
- che le spese di lite del giudizio seguono la complessiva soccombenza di parte attrice, venendo liquidate in conformità ai valori minimi per tutte le fasi (scaglione sino ad € 260.000,00) alla luce della modesta attività processuale complessivamente svolta;
- che, infine, non può essere accolta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata da parte convenuta non potendo la temerarietà essere desunta dalla mera soccombenza:
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, nel contraddittorio delle parti, visti gli artt. 281 sexies e 127 ter c.p.c.:
Rigetta tutte le domande formulate Parte_1
Rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata . CP_1
7 Condanna a pagare a favore di le spese di lite di questo Parte_1 CP_1
giudizio, spese che liquida in € 7.052,00 a titolo di compenso, oltre contributo forfetario al 15%,
Iva e Cpa come per legge e successive occorrende.
Con distrazione a favore dei difensori di parte convenuta che si sono dichiarati antistatari.
Così deciso in Torino il 11.11.2025.
Il Giudice
CA RT
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