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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 18/12/2025, n. 1664 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1664 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. 6852/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6852/2025 R.G. vertente tra C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lissone (MB), Via Isonzo 7, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bosisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via E. Besana n. 2, giusta procura in atti;
e C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Isonzo 7, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Redaelli e dall'avv. Daniela Coviello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Correzzana (MB), Via Majorana n. 7, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Lissone (MB), via Isonzo n.7 di proprietà della Dott.ssa resterà Parte_1 nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultima;
3. Il Dott. ha già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale, con il consenso della moglie, CP_1 asportando i propri effetti personali;
4. Il Dott. non ha ancora provveduto a trasferire la propria residenza, ma si impegna a CP_1 provvedervi entro il mese di ottobre;
5. I coniugi hanno concordemente suddiviso tra loro gli arredi relativi alla casa coniugale. Per l'effetto, il Dott. si impegna a prelevare dalla casa coniugale, entro il mese di ottobre, gli arredi di sua CP_1 pertinenza;
6. Per quanto riguarda la Villa in costruzione sita a Barzanò (Lc), in Via Prebone 66, oggetto di compromesso sottoscritto in data 30.01.2025, i coniugi hanno concordemente deciso di non dar seguito alla compravendita dell'immobile e, a mezzo di legale nominato di comune accordo, hanno definito con l'impresa costruttrice, in separata transazione, la restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto, al netto della caparra versata e dell'importo riconosciuto all'impresa a titolo transattivo. Le parti concordano che detta somma verrà tra loro suddivisa in misura proporzionale a quanto rispettivamente a suo tempo versato a titolo di acconti e/o pagamenti inerenti;
7. Il cane Giove, maschio, fulvo, di razza Bouledogue Francese, nato il [...] rimane nella piena ed esclusiva disponibilità della Dott.ssa già proprietaria dello stesso;
Parte_1
8. La Dott.ssa ed il Dott. si danno reciprocamente atto e confermano di Parte_1 CP_1 essere autosufficienti sotto il profilo economico e pertanto rinunciano, vicendevolmente, alla corresponsione di un assegno di mantenimento, non sussistendovi i presupposti;
9. La Dott.ssa ed il Dott. concordano che le spese legali saranno Parte_1 CP_1 integralmente compensate, facendosi carico ciascuno di sostenere spese e compensi del rispettivo procuratore. Il contributo unificato verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lecco il 11 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lecco, anno 2016, n. 51, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c.
1 e 127 ter c.p.c. (3 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n.
2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 6852 /2025 , così statuisce: I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Lecco il 11 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lecco, anno 2016, n. 51, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lecco, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI MONZA QUARTA SEZIONE CIVILE Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati: dott. Claudia Bonomi Presidente dott. Michela Benedetta Bordieri Giudice relatore dott. Ethel Matilde Ancona Giudice ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 6852/2025 R.G. vertente tra C.F. ) nata a [...] il [...] e residente Parte_1 C.F._1
a Lissone (MB), Via Isonzo 7, rappresentata e difesa dall'avv. Silvia Bosisio ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Milano, via E. Besana n. 2, giusta procura in atti;
e C.F. ) nato a [...] il [...] e residente a [...], Parte_2 C.F._2
Via Isonzo 7, rappresentato e difeso dall'avv. Laura Redaelli e dall'avv. Daniela Coviello ed elettivamente domiciliato presso lo studio del secondo difensore sito in Correzzana (MB), Via Majorana n. 7, giusta procura in atti;
e con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Monza
Oggetto: separazione consensuale con contestuale domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473-bis.51 c.p.c. CONCLUSIONI CONGIUNTE Le parti con ricorso sottoscritto personalmente ai sensi dell'art. 473-bis.51 c.p.c., previa rinuncia alla comparizione personale in udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 c. 1 c.p.c., hanno chiesto congiuntamente la pronuncia della separazione personale alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separati nel mutuo rispetto;
2. La casa coniugale sita in Lissone (MB), via Isonzo n.7 di proprietà della Dott.ssa resterà Parte_1 nella piena ed esclusiva disponibilità di quest'ultima;
3. Il Dott. ha già provveduto a lasciare l'abitazione coniugale, con il consenso della moglie, CP_1 asportando i propri effetti personali;
4. Il Dott. non ha ancora provveduto a trasferire la propria residenza, ma si impegna a CP_1 provvedervi entro il mese di ottobre;
5. I coniugi hanno concordemente suddiviso tra loro gli arredi relativi alla casa coniugale. Per l'effetto, il Dott. si impegna a prelevare dalla casa coniugale, entro il mese di ottobre, gli arredi di sua CP_1 pertinenza;
6. Per quanto riguarda la Villa in costruzione sita a Barzanò (Lc), in Via Prebone 66, oggetto di compromesso sottoscritto in data 30.01.2025, i coniugi hanno concordemente deciso di non dar seguito alla compravendita dell'immobile e, a mezzo di legale nominato di comune accordo, hanno definito con l'impresa costruttrice, in separata transazione, la restituzione della somma corrisposta a titolo di acconto, al netto della caparra versata e dell'importo riconosciuto all'impresa a titolo transattivo. Le parti concordano che detta somma verrà tra loro suddivisa in misura proporzionale a quanto rispettivamente a suo tempo versato a titolo di acconti e/o pagamenti inerenti;
7. Il cane Giove, maschio, fulvo, di razza Bouledogue Francese, nato il [...] rimane nella piena ed esclusiva disponibilità della Dott.ssa già proprietaria dello stesso;
Parte_1
8. La Dott.ssa ed il Dott. si danno reciprocamente atto e confermano di Parte_1 CP_1 essere autosufficienti sotto il profilo economico e pertanto rinunciano, vicendevolmente, alla corresponsione di un assegno di mantenimento, non sussistendovi i presupposti;
9. La Dott.ssa ed il Dott. concordano che le spese legali saranno Parte_1 CP_1 integralmente compensate, facendosi carico ciascuno di sostenere spese e compensi del rispettivo procuratore. Il contributo unificato verrà suddiviso tra i coniugi nella misura del 50% ciascuno. Ragioni di fatto e di diritto della decisione I. In via preliminare deve essere concessa ai coniugi l'autorizzazione a vivere separati dalla data dell'udienza tenuta ai sensi dell'art. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., ossia il giorno 3 dicembre 2025. II. La domanda di separazione deve essere accolta, in quanto fondata. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in Lecco il 11 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lecco, anno 2016, n. 51, Parte II, Serie A). Dalla loro unione non sono nati figli. Dagli atti è emerso il venir meno della comunione materiale e spirituale fra i coniugi, né occorre espletare una specifica istruttoria allo scopo di verificare se la convivenza sia divenuta realmente intollerabile. Infatti, in una doverosa visione evolutiva del rapporto coniugale, il giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare in base ai fatti emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, la convivenza (in termini cfr. Cass. Civ., sez. I, sentenza 30 gennaio 2013 n. 2183). Orbene, nel caso di specie è emerso, sulla base delle circostanze come riferite da entrambi i coniugi nel ricorso, che la convivenza matrimoniale è divenuta intollerabile e improseguibile. Va, dunque, pronunciata la separazione personale. III. Dal momento dello scadere del termine per il deposito di note scritte ai sensi degli artt. 473-bis.51, c.
1 e 127 ter c.p.c. (3 dicembre 2025) deve intendersi cessato il regime della comunione legale dei beni ai sensi dell'art. 191 c.c. IV. Le condizioni pattuite tra le parti ed oggetto di conclusioni conformi possono essere approvate e recepite nella presente sentenza, in quanto tali da comporre un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi. V.
Considerato che
con il ricorso introduttivo le parti hanno congiuntamente chiesto la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio una volta decorsi i termini di legge ai sensi dell'art. 3 c. 1 n.
2 lett. b) l. 898/1970 (come modificato per effetto della L. 55/2015), la causa deve essere rimessa in istruttoria dinanzi al giudice delegato per l'ulteriore corso. VI. Le spese di lite saranno regolate al momento della statuizione definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale, non definitivamente pronunciando sulle conclusioni rassegnate dalle parti nella controversia civile n. 6852 /2025 , così statuisce: I. AUTORIZZA i coniugi a vivere separati con l'obbligo del mutuo rispetto II. Omologa la separazione personale tra i coniugi e che hanno celebrato Parte_1 Parte_2 matrimonio concordatario in Lecco il 11 settembre 2016 (trascritto presso gli atti dello Stato civile del Comune di Lecco, anno 2016, n. 51, Parte II, Serie A) alle condizioni concordate dai coniugi riportate in epigrafe, da intendersi integralmente riportate e trascritte;
III. Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza all'Ufficiale di stato civile del Comune di Lecco, al suo passaggio in giudicato, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge;
IV. Rimette la causa in istruttoria come da separata ordinanza V. Spese di lite al definitivo. Così deciso in Monza, nella Camera di Consiglio del giorno 4 dicembre 2025 Il Giudice relatore Dott. Michela Benedetta Bordieri Il Presidente Dott. Claudia Bonomi