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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Padova, sentenza 03/06/2025, n. 858 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Padova |
| Numero : | 858 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2929/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di DO, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Cinzia Balletti - Presidente -
dott. Chiara Ilaria Bitozzi - Giudice -
dott. Alina Rossato - Giudice rel-
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2929/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
11/06/2024
da
, con l'Avv. BORTOLAMI CHIARA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando la trascrizione della emananda sentenza
a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rubano
(PD).
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco.
3) Confermare l'assegnazione - già disposta con provvedimenti provvisori del 08.11.2024 – della casa
famigliare di RI (PD) Via F.lli Bandiera n. 4/B in via esclusiva alla sig.ra nella sua Pt_1
Per_ qualità di genitore convivente con la LI non economicamente autosufficiente , ivi compresi tutti
gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli dovrà asportare CP_1
immediatamente essendo trascorsi ampiamente i termini indicati dall'Ill.mo Tribunale nella propria
ordinanza ex art. 473-BIS.22 C.P.C. emessa a seguito dell'udienza presidenziale del 30.10.2024
Per_ (“Assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con la LI ”). Conseguentemente, Pt_1
ordinare al marito sig. di trasferire immediatamente la propria residenza – e con obbligo di CP_1
comunicazione dell'indirizzo di nuova residenza - sia fisicamente per quanto concerne la propria
persona che con l'asporto dei propri beni personali che formalmente con comunicazione ai competenti
uffici – restituendo contestualmente le chiavi di casa alla ricorrente – tenuto conto che il sig. , per CP_1
le proprie possibilità economiche, può tranquillamente trasferirsi altrove ed egli ha anche a disposizione
l'immobile della madre, ora libero, per cui potrebbe tranquillamente consolidare fuori della casa
famigliare la sua nuova soluzione abitativa a stretto giro. 4) Nulla disporre sull'affidamento ed il
Per_ calendario di visita della LI maggiorenne che comunque vivrà stabilmente presso la residenza
materna.
5) Disporre a carico del sig. la corresponsione del 50% delle spese straordinarie della LI come CP_1
specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di DO anche per le modalità di
rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la
documentazione fiscale necessaria. 6) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la
percentuale di suddivisione delle spese straordinarie e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra
misura affine, se ed ove previsti per legge, siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
Per_ quale genitore convivente con la LI e con lei residente. 7) Nulla disporre a titolo di
mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e
pagina 2 di 9 dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Con espressa richiesta di
autorizzazione al deposito di note di replica a seguito di eventuale costituzione del convenuto.
Riservata ogni richiesta istruttoria ed ulteriore produzione documentale nei concedendi termini. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio concordatario con il sig. in data 25.09.1988 in Sarmeola CP_1
di Rubano (PD);
- dalla loro unione nasceva, il 10.11.1997, la LI , maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria;
- i coniugi fissavano la residenza familiare presso un immobile sito in RI (PD), Via F.lli
Bandiera n. 4/B, cointestato fra le parti al 50% e libero da gravami;
- la sig.ra lavora con contratto a tempo indeterminato full-time come operaia presso la Pt_1
società Plastar Spa di Rubano (PD) con orario 08.00-12.00/12.30-16.30 dal lunedì al venerdì e stipendio mensile di circa € 1.500,00 per 13 mensilità;
- il sig. percepisce una pensione di invalidità di circa € 1.100,00 mensili per 13 mensilità; CP_1
- il sig. , ancorché non inabile al lavoro, trascorre le sue giornate in divano e nella sua CP_1
camera e non fa cenno minimamente alla ricerca di un'occupazione/lavoretto occasionale per aiutare la moglie al sostentamento delle spese della famiglia e di studio della LI;
- la ricorrente non ha alcun accantonamento o risparmio per sé in quanto ella ha versato nel c/c contestato col marito e ha messo a disposizione in famiglia tutti i suoi redditi;
- il sig. ha un cospicuo accantonamento personale solo a sé intestato presso BPER Banca CP_1
Ag. Sarmeola di € 41.360,16 quale investimento, oltre ad una provvista di conto corrente n.
47677442 di € 15.311,98 aggiornato all'anno 2023 ed un libretto di deposito n.600294 presso
MPS S.p.A. filiale di RI con oltre 17.000 €;
- da molto tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, vivendo gli stessi da separati in casa già dal 2019;
pagina 3 di 9 - la ricorrente dapprima chiedeva aiuto al marito per cercare di aggiustare la crisi famigliare e poi, senza esito e nell'impossibilità di farlo da sola, tentava in ogni modo un dialogo con il sig. al fine di trovare una soluzione concordata alla crisi famigliare, ottenendo di contro CP_1
un atteggiamento di chiusura e disinteresse;
pertanto, chiedeva:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco.
3) Assegnare la casa coniugale di RI (PD) Via F.lli Bandiera n. 4/B in via esclusiva alla sig.ra
Per_
nella sua qualità di genitore convivente con la LI non economicamente autosufficiente , Pt_1
ivi compresi tutti gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli CP_1
dovrà asportare entro e non oltre 15 giorni dall'udienza presidenziale. Conseguentemente, ordinare al
marito di trasferire la propria residenza – e con obbligo di comunicazione dell'indirizzo di nuova
residenza - sia fisicamente con l'asporto dei propri beni personali che formalmente con comunicazione
ai competenti uffici, altrove, dalla data dei provvedimenti presidenziali – restituendo contestualmente
le chiavi di casa alla ricorrente nonché il telecomando elettrico del cancello – o comunque entro e non
oltre 15 giorni dalla stessa udienza tenuto conto che il sig. , per le proprie possibilità economiche, CP_1
può tranquillamente trasferirsi altrove ed egli ha anche a disposizione l'immobile della madre, ora
libero, per cui potrebbe tranquillamente consolidare fuori della casa famigliare la sua nuova soluzione
abitativa a stretto giro.
Per_ 4) Nulla disporre sull'affidamento ed il calendario di visita della LI maggiorenne che
comunque vivrà stabilmente presso la residenza materna.
Per_ 5) Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento per la LI CP_1
di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente
Per_ alla LI , per espresso consenso della madre, al seguente IBAN IT 52 T 05387 12105
000047677129, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT dall'anno successivo a quello relativo
all'udienza presidenziale, mese corrispondente, oltre al 50% spese straordinarie della LI come
specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di DO (doc. 13) anche per le
pagina 4 di 9 modalità di rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore
tempestivamente la documentazione fiscale necessaria.
6) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la percentuale di suddivisione delle spese
straordinarie e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra misura affine, se ed ove previsti per legge,
Per_ siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore convivente con la LI Pt_1
e con lei residente.
7) Nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente
autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti
dell'altro.”
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 30.10.2024, alla quale partecipava solo parte ricorrente,
verificata la regolarità della notifica al resistente, disponeva che la sig.ra depositasse Pt_1
entro 7 giorni: copia del libretto universitario della LI contenente l'indicazione degli esami sostenuti nell'attuale corso di laurea, nonché copia del libretto della precedente università;
copia del contratto di lavoro in essere della LI.
Quindi, depositata la documentazione richiesta in data 4.11.2024, con Ordinanza datata
8.11.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del sig. , autorizzava i coniugi a vivere CP_1
Per_ separati e assegnava la casa coniugale alla sig.ra affinché ci vivesse con la LI;
Pt_1
disponeva, altresì, che il sig. versasse alla sig. a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della LI il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di DO.
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'8.05.2025 in trattazione scritta per rimessione della causa in decisione, con termini per memorie come per legge e termine per note scritte fino al 7.05.2025.
***
Sullo status
La domanda principale di separazione personale può trovare accoglimento. Risulta infatti dagli atti di causa e dalle dichiarazioni di parte ricorrente, in assenza di allegazioni contrarie,
la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
pagina 5 di 9 La situazione, infatti, secondo le allegazioni di parte ricorrente, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8
maggio 2003 n. 6970). Infatti, la mera coabitazione tra i coniugi, stante il rifiuto del marito di andare via di casa, non consente certamente da sola di poter considerare tuttora esistente
l'affectio coniugalis.
Come precisato da Cass.Civ., I Sez., Ord. 24 aprile 2024, n. 11032: “ Ai sensi dell'art. 151 cod.
civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione
culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente
apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di
conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una
condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e
che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con
particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia
elemento di addebitabilità.
Al fine di pronunciare la separazione, il giudice è tenuto a verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi
compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una
condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da
elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.”
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.
Sul contributo al mantenimento della LI e sull'assegnazione della casa familiare
In assenza di allegazioni contrarie da parte del resistente rimasto contumace, le domande della ricorrente devono essere accolte.
Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “ai fini del riconoscimento
dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del
diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente
pagina 6 di 9 apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei
beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione
dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo
e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. n. 18076 del 20/08/2014 e Cass. n. 11186
dell'11/06/2020).
Dalla lettura della documentazione integrativa depositata da parte ricorrente in data 4.11.2024
Per_ è emerso che la LI , nata il [...], dopo avere superato diversi esami presso altra facoltà con risultati soddisfacenti, ha cambiato indirizzo di studi con iscrizione ad una
Università on line, Facoltà di Lettere, sostenendo esami;
la stessa lavora part time con contratto a tempo determinato, con stipendio di circa € 1000 mensili (busta paga settembre
2024 allegata), con il quale è in grado di sostenersi limitatamente al pagamento delle tasse universitarie e al proprio mantenimento ordinario. Pertanto, stante la precarietà dell'attuale occupazione, l'ammontare dello stipendio e il recente inserimento nel modo del lavoro, non
Per_ risulta che sia economicamente autosufficiente.
Rilevato che la sig.ra ha descritto una situazione pesante in casa, di convivenza forzata Pt_1
con il marito, il quale non vuole lasciare l'abitazione e, purtuttavia, non partecipa né
contribuisce in alcun modo alla vita familiare, il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra , affinché ci viva con la Parte_1
LI maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Quanto al contributo al mantenimento della LI, rilevato che la sig.ra ha dichiarato Pt_1
in udienza di lavorare come operaia, percependo uno stipendio di € 1500 mensili oltre a tredicesima e non ha propri risparmi, ad eccezione del conto corrente cointestato con il marito con saldo al 31.12.2022 di € 10.423 (doc.6); rilevato, inoltre, che, come dalla stessa riferito, il sig. percepisce la pensione di invalidità, del presunto ammontare di € 1100 mensili e ha CP_1
propri risparmi ed investimenti, come risultante dai documenti 10-11-12, appare congruo confermare che il sig. versi alla sig. a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 Per_
il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di DO. Detrazioni, deduzioni fiscali e assegni familiari come per legge.
Sulle spese di lite.
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori minimi, in ragione del tipo e scarsa complessità dell'attività svolta, ivi previsti relativi alle fasi studio introduttiva e decisionale, devono essere poste a suo carico (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
13498 del 29/05/2018: “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra
le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la
soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia
rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato
insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di DO, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi CONTRI e Pt_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di RUBANO (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II Serie A anno 1988 n°39);
Per_ 3) assegna la casa coniugale alla sig.ra , affinchè ci viva con la LI;
Parte_1
4) dispone che il sig. versi alla sig. a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della LI il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di
DO;
5) condanna il convenuto contumace, sig. , alla refusione delle spese di lite CP_1
a favore di , che si liquidano in € 125 per anticipazione ed in € 2906,00 Parte_1
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio in DO, il 27.5.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice rel.
Dott.Alina Rossato
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PADOVA
Il Tribunale di DO, Sezione Prima, in composizione Collegiale, composto dai seguenti
Magistrati:
dott. Cinzia Balletti - Presidente -
dott. Chiara Ilaria Bitozzi - Giudice -
dott. Alina Rossato - Giudice rel-
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al ruolo generale al n° 2929/2024 R.G. promossa con ricorso depositato il
11/06/2024
da
, con l'Avv. BORTOLAMI CHIARA Parte_1
ricorrente nei confronti di
, non costituito CP_1
resistente e con l'intervento del P.M.
oggetto: separazione giudiziale
Conclusioni di parte ricorrente:
pagina 1 di 9 “1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi, ordinando la trascrizione della emananda sentenza
a cura dell'Ufficiale dello Stato Civile nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di Rubano
(PD).
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco.
3) Confermare l'assegnazione - già disposta con provvedimenti provvisori del 08.11.2024 – della casa
famigliare di RI (PD) Via F.lli Bandiera n. 4/B in via esclusiva alla sig.ra nella sua Pt_1
Per_ qualità di genitore convivente con la LI non economicamente autosufficiente , ivi compresi tutti
gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli dovrà asportare CP_1
immediatamente essendo trascorsi ampiamente i termini indicati dall'Ill.mo Tribunale nella propria
ordinanza ex art. 473-BIS.22 C.P.C. emessa a seguito dell'udienza presidenziale del 30.10.2024
Per_ (“Assegna la casa coniugale alla sig.ra affinchè ci viva con la LI ”). Conseguentemente, Pt_1
ordinare al marito sig. di trasferire immediatamente la propria residenza – e con obbligo di CP_1
comunicazione dell'indirizzo di nuova residenza - sia fisicamente per quanto concerne la propria
persona che con l'asporto dei propri beni personali che formalmente con comunicazione ai competenti
uffici – restituendo contestualmente le chiavi di casa alla ricorrente – tenuto conto che il sig. , per CP_1
le proprie possibilità economiche, può tranquillamente trasferirsi altrove ed egli ha anche a disposizione
l'immobile della madre, ora libero, per cui potrebbe tranquillamente consolidare fuori della casa
famigliare la sua nuova soluzione abitativa a stretto giro. 4) Nulla disporre sull'affidamento ed il
Per_ calendario di visita della LI maggiorenne che comunque vivrà stabilmente presso la residenza
materna.
5) Disporre a carico del sig. la corresponsione del 50% delle spese straordinarie della LI come CP_1
specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di DO anche per le modalità di
rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore tempestivamente la
documentazione fiscale necessaria. 6) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la
percentuale di suddivisione delle spese straordinarie e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra
misura affine, se ed ove previsti per legge, siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra Pt_1
Per_ quale genitore convivente con la LI e con lei residente. 7) Nulla disporre a titolo di
mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente autosufficienti ed indipendenti e
pagina 2 di 9 dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti dell'altro. Con espressa richiesta di
autorizzazione al deposito di note di replica a seguito di eventuale costituzione del convenuto.
Riservata ogni richiesta istruttoria ed ulteriore produzione documentale nei concedendi termini. Con
vittoria di spese, diritti ed onorari.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato l'11.06.2024, la sig.ra , premettendo che: Parte_1
- contraeva matrimonio concordatario con il sig. in data 25.09.1988 in Sarmeola CP_1
di Rubano (PD);
- dalla loro unione nasceva, il 10.11.1997, la LI , maggiorenne ma non Persona_2
economicamente indipendente, in quanto studentessa universitaria;
- i coniugi fissavano la residenza familiare presso un immobile sito in RI (PD), Via F.lli
Bandiera n. 4/B, cointestato fra le parti al 50% e libero da gravami;
- la sig.ra lavora con contratto a tempo indeterminato full-time come operaia presso la Pt_1
società Plastar Spa di Rubano (PD) con orario 08.00-12.00/12.30-16.30 dal lunedì al venerdì e stipendio mensile di circa € 1.500,00 per 13 mensilità;
- il sig. percepisce una pensione di invalidità di circa € 1.100,00 mensili per 13 mensilità; CP_1
- il sig. , ancorché non inabile al lavoro, trascorre le sue giornate in divano e nella sua CP_1
camera e non fa cenno minimamente alla ricerca di un'occupazione/lavoretto occasionale per aiutare la moglie al sostentamento delle spese della famiglia e di studio della LI;
- la ricorrente non ha alcun accantonamento o risparmio per sé in quanto ella ha versato nel c/c contestato col marito e ha messo a disposizione in famiglia tutti i suoi redditi;
- il sig. ha un cospicuo accantonamento personale solo a sé intestato presso BPER Banca CP_1
Ag. Sarmeola di € 41.360,16 quale investimento, oltre ad una provvista di conto corrente n.
47677442 di € 15.311,98 aggiornato all'anno 2023 ed un libretto di deposito n.600294 presso
MPS S.p.A. filiale di RI con oltre 17.000 €;
- da molto tempo è venuta meno la comunione materiale e spirituale dei coniugi, vivendo gli stessi da separati in casa già dal 2019;
pagina 3 di 9 - la ricorrente dapprima chiedeva aiuto al marito per cercare di aggiustare la crisi famigliare e poi, senza esito e nell'impossibilità di farlo da sola, tentava in ogni modo un dialogo con il sig. al fine di trovare una soluzione concordata alla crisi famigliare, ottenendo di contro CP_1
un atteggiamento di chiusura e disinteresse;
pertanto, chiedeva:
“1) Dichiarare la separazione personale dei coniugi.
2) Autorizzare i coniugi a vivere separati con obbligo di rispetto reciproco.
3) Assegnare la casa coniugale di RI (PD) Via F.lli Bandiera n. 4/B in via esclusiva alla sig.ra
Per_
nella sua qualità di genitore convivente con la LI non economicamente autosufficiente , Pt_1
ivi compresi tutti gli arredi presenti, tranne per i beni strettamente personali del sig. , che egli CP_1
dovrà asportare entro e non oltre 15 giorni dall'udienza presidenziale. Conseguentemente, ordinare al
marito di trasferire la propria residenza – e con obbligo di comunicazione dell'indirizzo di nuova
residenza - sia fisicamente con l'asporto dei propri beni personali che formalmente con comunicazione
ai competenti uffici, altrove, dalla data dei provvedimenti presidenziali – restituendo contestualmente
le chiavi di casa alla ricorrente nonché il telecomando elettrico del cancello – o comunque entro e non
oltre 15 giorni dalla stessa udienza tenuto conto che il sig. , per le proprie possibilità economiche, CP_1
può tranquillamente trasferirsi altrove ed egli ha anche a disposizione l'immobile della madre, ora
libero, per cui potrebbe tranquillamente consolidare fuori della casa famigliare la sua nuova soluzione
abitativa a stretto giro.
Per_ 4) Nulla disporre sull'affidamento ed il calendario di visita della LI maggiorenne che
comunque vivrà stabilmente presso la residenza materna.
Per_ 5) Disporre a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento per la LI CP_1
di € 400,00 mensili, da versarsi entro il giorno 10 di ogni mese mediante bonifico bancario direttamente
Per_ alla LI , per espresso consenso della madre, al seguente IBAN IT 52 T 05387 12105
000047677129, da rivalutarsi secondo i parametri ISTAT dall'anno successivo a quello relativo
all'udienza presidenziale, mese corrispondente, oltre al 50% spese straordinarie della LI come
specificate, per opportuna chiarezza, nel protocollo del Tribunale di DO (doc. 13) anche per le
pagina 4 di 9 modalità di rimborso, con impegno reciproco di mettere a disposizione dell'altro genitore
tempestivamente la documentazione fiscale necessaria.
6) Disporre che le detrazioni/deduzioni fiscali seguano la percentuale di suddivisione delle spese
straordinarie e gli assegni famigliari/assegno Unico od altra misura affine, se ed ove previsti per legge,
Per_ siano percepiti o goduti esclusivamente dalla sig.ra quale genitore convivente con la LI Pt_1
e con lei residente.
7) Nulla disporre a titolo di mantenimento reciproco dei coniugi in quanto economicamente
autosufficienti ed indipendenti e dunque privi di diritto alcuno al mantenimento l'uno nei confronti
dell'altro.”
Il Giudice, all'esito dell'udienza del 30.10.2024, alla quale partecipava solo parte ricorrente,
verificata la regolarità della notifica al resistente, disponeva che la sig.ra depositasse Pt_1
entro 7 giorni: copia del libretto universitario della LI contenente l'indicazione degli esami sostenuti nell'attuale corso di laurea, nonché copia del libretto della precedente università;
copia del contratto di lavoro in essere della LI.
Quindi, depositata la documentazione richiesta in data 4.11.2024, con Ordinanza datata
8.11.2024, il Giudice dichiarava la contumacia del sig. , autorizzava i coniugi a vivere CP_1
Per_ separati e assegnava la casa coniugale alla sig.ra affinché ci vivesse con la LI;
Pt_1
disponeva, altresì, che il sig. versasse alla sig. a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della LI il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di DO.
Ritenuta la causa matura per la decisione, rinviava all'udienza dell'8.05.2025 in trattazione scritta per rimessione della causa in decisione, con termini per memorie come per legge e termine per note scritte fino al 7.05.2025.
***
Sullo status
La domanda principale di separazione personale può trovare accoglimento. Risulta infatti dagli atti di causa e dalle dichiarazioni di parte ricorrente, in assenza di allegazioni contrarie,
la sussistenza del presupposto della intollerabilità della prosecuzione della convivenza,
previsto dall'art. 151 c.c. per la separazione tra i coniugi.
pagina 5 di 9 La situazione, infatti, secondo le allegazioni di parte ricorrente, appare obiettivamente priva dei contenuti minimi di reciproca affectio che devono assistere una comunione non meramente materiale, e comunque non coercibile, quale quella coniugale (Cass. Sez. 1, 8
maggio 2003 n. 6970). Infatti, la mera coabitazione tra i coniugi, stante il rifiuto del marito di andare via di casa, non consente certamente da sola di poter considerare tuttora esistente
l'affectio coniugalis.
Come precisato da Cass.Civ., I Sez., Ord. 24 aprile 2024, n. 11032: “ Ai sensi dell'art. 151 cod.
civ. la separazione dei coniugi deve trovare causa e giustificazione in una situazione di intollerabilità
della convivenza, intesa come fatto psicologico squisitamente individuale, riferibile alla formazione
culturale, alla sensibilità e al contesto interno della vita dei coniugi, purché oggettivamente
apprezzabile e giuridicamente controllabile;
a tal fine non è necessario che sussista una situazione di
conflitto riconducibile alla volontà di entrambi i coniugi, ben potendo la frattura dipendere da una
condizione di disaffezione al matrimonio di una sola delle parti, che renda incompatibile la convivenza e
che sia verificabile in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale, con
particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione, a prescindere da qualsivoglia
elemento di addebitabilità.
Al fine di pronunciare la separazione, il giudice è tenuto a verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi
compreso il comportamento processuale delle parti, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una
condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere incompatibile, allo stato, pur a prescindere da
elementi di addebitabilità da parte dell'altro, la convivenza.”
La domanda di separazione personale deve pertanto essere accolta.
Sul contributo al mantenimento della LI e sull'assegnazione della casa familiare
In assenza di allegazioni contrarie da parte del resistente rimasto contumace, le domande della ricorrente devono essere accolte.
Secondo giurisprudenza consolidata della Corte di Cassazione, “ai fini del riconoscimento
dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, ovvero del
diritto all'assegnazione della casa coniugale, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente
pagina 6 di 9 apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei
beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo o l'assegnazione
dell'immobile, fermo restando che tale obbligo non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo
e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo
e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e (purché compatibili con le
condizioni economiche dei genitori) aspirazioni” (Cass. n. 18076 del 20/08/2014 e Cass. n. 11186
dell'11/06/2020).
Dalla lettura della documentazione integrativa depositata da parte ricorrente in data 4.11.2024
Per_ è emerso che la LI , nata il [...], dopo avere superato diversi esami presso altra facoltà con risultati soddisfacenti, ha cambiato indirizzo di studi con iscrizione ad una
Università on line, Facoltà di Lettere, sostenendo esami;
la stessa lavora part time con contratto a tempo determinato, con stipendio di circa € 1000 mensili (busta paga settembre
2024 allegata), con il quale è in grado di sostenersi limitatamente al pagamento delle tasse universitarie e al proprio mantenimento ordinario. Pertanto, stante la precarietà dell'attuale occupazione, l'ammontare dello stipendio e il recente inserimento nel modo del lavoro, non
Per_ risulta che sia economicamente autosufficiente.
Rilevato che la sig.ra ha descritto una situazione pesante in casa, di convivenza forzata Pt_1
con il marito, il quale non vuole lasciare l'abitazione e, purtuttavia, non partecipa né
contribuisce in alcun modo alla vita familiare, il Collegio conferma l'assegnazione della casa coniugale, in comproprietà tra i coniugi, alla sig.ra , affinché ci viva con la Parte_1
LI maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente.
Quanto al contributo al mantenimento della LI, rilevato che la sig.ra ha dichiarato Pt_1
in udienza di lavorare come operaia, percependo uno stipendio di € 1500 mensili oltre a tredicesima e non ha propri risparmi, ad eccezione del conto corrente cointestato con il marito con saldo al 31.12.2022 di € 10.423 (doc.6); rilevato, inoltre, che, come dalla stessa riferito, il sig. percepisce la pensione di invalidità, del presunto ammontare di € 1100 mensili e ha CP_1
propri risparmi ed investimenti, come risultante dai documenti 10-11-12, appare congruo confermare che il sig. versi alla sig. a titolo di contributo al mantenimento di CP_1 Pt_1
pagina 7 di 9 Per_
il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di DO. Detrazioni, deduzioni fiscali e assegni familiari come per legge.
Sulle spese di lite.
Stante la soccombenza del resistente, le spese di lite, liquidate come da dispositivo in applicazione dell'art. 5 del D.M. 55/2014 aggiornato dal D.M. 147/2022, tenuto conto del valore indeterminabile del procedimento, dei valori minimi, in ragione del tipo e scarsa complessità dell'attività svolta, ivi previsti relativi alle fasi studio introduttiva e decisionale, devono essere poste a suo carico (cfr. Cass. civ., Sez. 6 – 1, Ordinanza n.
13498 del 29/05/2018: “poiché, ai fini della distribuzione dell'onere delle spese del processo tra
le parti, essenziale criterio rivelatore della soccombenza è l'aver dato causa al giudizio, la
soccombenza non è esclusa dalla circostanza che, una volta convenuta in giudizio, la parte sia
rimasta contumace o abbia riconosciuto come fondata la pretesa che aveva prima lasciato
insoddisfatta, così da renderne necessario l'accertamento giudiziale”).
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di DO, I^ sez. civ., definitivamente pronunciando, respinta ogni altra domanda, così decide:
1) dichiara la separazione personale dei coniugi CONTRI e Pt_1 [...]
; CP_1
2) ordina all'ufficiale di stato civile del Comune di RUBANO (PD) di annotare la presente sentenza nei registri (atto di matrimonio Parte II Serie A anno 1988 n°39);
Per_ 3) assegna la casa coniugale alla sig.ra , affinchè ci viva con la LI;
Parte_1
4) dispone che il sig. versi alla sig. a titolo di contributo al CP_1 Pt_1
mantenimento della LI il 50% delle spese straordinarie, come da Protocollo di
DO;
5) condanna il convenuto contumace, sig. , alla refusione delle spese di lite CP_1
a favore di , che si liquidano in € 125 per anticipazione ed in € 2906,00 Parte_1
per le fasi di studio, introduttiva e decisionale, oltre IVA CPA e spese generali come per legge.
pagina 8 di 9 Così deciso nella camera di consiglio in DO, il 27.5.2025
Il Presidente
Dott. Cinzia Balletti
Il Giudice rel.
Dott.Alina Rossato
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