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Sentenza 3 febbraio 2026
Sentenza 3 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXIX, sentenza 03/02/2026, n. 1719 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1719 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1719/2026
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10380/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002167111109485515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Regione Campania nonché del R.T.I. Municipia s.p.a./Abaco s.p.a. concessionario per la riscossione dei tributi regionali, l'intimazione di pagamento, notificatagli in data 7.3.2025 e meglio specificata in epigrafe, relativa a ingiunzione di pagamento asseritamente notificata il 10.10.2020, conseguente ad avviso di accertamento notificato il 20.4.2027 con riferimento a tassa di possesso auto anno 2014. A sostegno dell'impugnazione il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione in dipendenza dell'omessa allegazione degli atti presupposti, nonché per omessa notifica degli stessi e conseguente estinzione del debito per prescrizione, dovendosi ritenere ampiamente decoro il termine triennale al riguardo previsto dalla legge. Ha concluso pertanto il ricorrente chiedendo annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata con condanna delle resistenti al rimborso delle spese di giudizio.
Nel procedimento così introdotto nessuno si è costituito per le intimate.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva e la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per l'assorbente motivo di cui appresso.
Ed invero a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente dell'avvenuta notifica dell' avviso di accertamento e dell'ingiunzione richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e posta a fondamento di essa, nulla hanno provato le intimate, per la qual cosa deve ritenersi la evidente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa in assenza di un valido titolo esecutivo nonché, non risultando qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione del credito azionato nei confronti del contribuente nel termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982, la sopravvenuta estinzione del debito per prescrizione.
In accoglimento del ricorso deve pertanto dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 300,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti
Depositata il 03/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 29, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
FERRARA ETTORE, Giudice monocratico in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 10380/2025 depositato il 04/06/2025
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola 5 80143 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Municipia Spa - 01973900838
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 20250002167111109485515 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2014
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 718/2026 depositato il
20/01/2026
Richieste delle parti: Ricorrente: annullamento dell'atto impugnato con vittoria di spese.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso alla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli Ricorrente_1 ha impugnato nei confronti della Regione Campania nonché del R.T.I. Municipia s.p.a./Abaco s.p.a. concessionario per la riscossione dei tributi regionali, l'intimazione di pagamento, notificatagli in data 7.3.2025 e meglio specificata in epigrafe, relativa a ingiunzione di pagamento asseritamente notificata il 10.10.2020, conseguente ad avviso di accertamento notificato il 20.4.2027 con riferimento a tassa di possesso auto anno 2014. A sostegno dell'impugnazione il contribuente ha eccepito la illegittimità dell'atto impugnato per omessa motivazione in dipendenza dell'omessa allegazione degli atti presupposti, nonché per omessa notifica degli stessi e conseguente estinzione del debito per prescrizione, dovendosi ritenere ampiamente decoro il termine triennale al riguardo previsto dalla legge. Ha concluso pertanto il ricorrente chiedendo annullarsi l'intimazione di pagamento impugnata con condanna delle resistenti al rimborso delle spese di giudizio.
Nel procedimento così introdotto nessuno si è costituito per le intimate.
Fissata per la trattazione del ricorso l'udienza del 19 gennaio 2026, la difesa del ricorrente ha depositato memoria difensiva e la Corte ha deciso come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è fondato e deve trovare accoglimento per l'assorbente motivo di cui appresso.
Ed invero a fronte della specifica contestazione da parte del contribuente dell'avvenuta notifica dell' avviso di accertamento e dell'ingiunzione richiamati nell'intimazione di pagamento impugnata e posta a fondamento di essa, nulla hanno provato le intimate, per la qual cosa deve ritenersi la evidente illegittimità dell'iscrizione a ruolo della tassa in assenza di un valido titolo esecutivo nonché, non risultando qualsivoglia atto interruttivo della prescrizione del credito azionato nei confronti del contribuente nel termine triennale applicabile ex art. 5 D.L. n. 953/1982, la sopravvenuta estinzione del debito per prescrizione.
In accoglimento del ricorso deve pertanto dichiararsi la nullità dell'atto impugnato.
Le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso , annulla l'atto impugnato e condanna i resistenti al rimborso delle spese processuali liquidate in complessivi E. 300,00 spese generali comprese oltre CU ed accessori di legge se spettanti