Art. 21.
L' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"I vini che presentano una acidita' volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica.
I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie".
L' articolo 52 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162 , e' sostituito dal seguente:
"I vini che presentano una acidita' volatile superiore a quella consentita, devono essere ceduti e spediti soltanto agli acetifici e alle distillerie.
La disposizione di cui al precedente comma si applica anche ai vini nei quali e' in corso la fermentazione acetica.
I sidri ed altri fermentati alcolici diversi dal vino che abbiano subito fermentazione acetica o che siano in corso di fermentazione acetica, possono essere venduti e trasportati solamente alle distillerie".