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Sentenza 26 agosto 2025
Sentenza 26 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 26/08/2025, n. 2801 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2801 |
| Data del deposito : | 26 agosto 2025 |
Testo completo
N. R.G. 13795/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13795/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1 VERONICA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3 CP_3 elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 3 FIRENZE
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avv. impugna il provvedimento di Parte_1 liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Firenze, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della stessa ricorrente - n.r.g. 1950/2020 – notificato in data 14.11.2024 - con il quale il Giudice ha provveduto a liquidare all'avv. difensore di , la CP_3 Controparte_2 somma di € 1.035,00 di cui € 900,00 per compensi professionali e € 135,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA.
Parte ricorrente deduce: che in data 29.7.2024 il legale di parte opponente ha provveduto a depositare la propria rinuncia al mandato, nonché nota spese giudiziale per l'attività svolta sino a quel momento, per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'importo complessivo, al netto delle riduzioni di legge, pari a euro 420,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; che all'udienza del 24.10.2024, tenutasi nelle modalità e nelle forme della trattazione scritta, il Giudice di Pace ha trattenuto la causa r.g. n. pagina 1 di 5 1950/2020 in decisione;
che in data 11.11.2024 è stato depositato decreto di liquidazione in favore dell'Avv. quale difensore della Sig.ra ammessa al beneficio del CP_3 Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, riportante la somma di euro 900,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
che tale decreto conteneva errori materiali (si fa riferimento a soggetto diverso dalla parte ammessa al beneficio nel procedimento r.g. n. 1950/2020 Giudice di Pace di Firenze, ivi leggendosi infatti “i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore possono essere Per_1 liquidati complessivamente in € 1.800,00, oltre accessori di legge”; che nonostante la presenza di tale errore il Giudice di Pace ha liquidato all'avv. quale difensore di nel CP_3 Controparte_2 suindicato giudizio, a titolo di compensi professionali l'importo complessivo di €1.035,00 di cui €
900,00 per compensi professionali ed € 135,00 per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge” a fronte di una richiesta di liquidazione da parte dell'avv. i € 420,00 oltre oneri di legge;
che in CP_3 data 14.11.2024 parte ricorrente ha depositato istanza di correzione dell'errore materiale, nella quale è stato chiesto ai sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. la correzione dell'errore materiale;
in particolare la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del decreto di liquidazione in quanto non conforme ai parametri di legge (La liquidazione operata dal Giudice di Pace di Firenze in favore dell'Avv. quale CP_3 difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Sig.ra si ricorda pari Controparte_2 ad euro 900,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., non tiene minimamente conto della normativa vigente. Infatti applicando le norme appena richiamate e, dunque, tenendo a riferimento i valori medi tabellari per un procedimento di competenza del giudice di pace e di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (valore dichiarato nell'atto introduttivo e dal quale non vi è ragione per discostarsi), per poi operare la riduzione prescritta dall'art. 130 D.P.R. 115/2002, la liquidazione dovuta sarebbe – o meglio: dovrà essere – la seguente: fase di studio, medio tabellare 236,00 fase introduttiva del giudizio, medio tabellare 252,00 fase istruttoria e/o di trattazione, medio tabellare
352,00 totale 840,00 riduzione di ½ ex art. 130 D.P.R. 115/2002 – 420,00 importo da liquidarsi euro 4
20,00, oltre 15% ed oneri di legge .Importo, per altro, correttamente richiesto dall'Avv. CP_3 con la nota depositata in data 29.07.2024); che il Giudice di Pace di Firenze con provvedimento del
26.11.2024 ha fissato l' udienza al 04.02.2024 riconoscendo che il decreto oggetto della suddetta istanza contiene sicuramente un errore materiale in senso stretto (ovverosia non concernente
“l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio ma solo l'espressione esteriore del giudizio stesso”: cfr. Cass. Civ. 1104/1983) nella parte in cui (evidentemente per un “refuso” sfuggito a questo giudice in sede di redazione del decreto) contiene Per_ l'espressione “i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore” anziché l'espressione
“i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore”; che il mancato riconoscimento CP_2
pagina 2 di 5 della presenza di un errore di calcolo nella parte dispositiva del decreto di liquidazione ha indotto parte ricorrente ad impugnare il provvedimento prima dell'udienza fissata per il procedimento ex art. 287 e segg. c.p.c.; che sussiste l'interesse della ricorrente atteso che in ipotesi di soccombenza la stessa sarebbe stata condannata a rifondere allo Stato le spese da questo anticipate per la difesa della parte ammessa al patrocinio;
La ricorrente, pertanto, chiede la riforma dell'impugnato decreto di liquidazione e conseguentemente la liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo di euro 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre oneri di legge. Vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l'avv. con la quale ha eccepito la CP_3 mancata notifica del decreto di liquidazione impugnato e ha concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, contrariis rejectis, confermare e/o emendare il decreto di liquidazione opposto (sul punto si rimette a Giustizia. )In ogni caso respingere la domanda di vittoria di spese e competenze ex adverso azionata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 27.02.2025 è comparsa parte ricorrente e l'avv. Nessuno è comparso per CP_3 il . La causa è stata rinviata all'udienza del 24.04.2025, con termine sino al Controparte_1
17.04.2025 per il deposito di note e documenti, ed a parte resistente termine sino al 21.04.2025 per il deposito di note di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 che si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
Si osserva che il presente giudizio ha per oggetto solo il decreto di liquidazione emesso nel procedimento dal Giudice di Pace di Firenze che ha liquidato la somma di € 900,00 per compensi oltre oneri di legge in favore dell'avv. per l'opera prestata nei riguardi della parte ammessa al CP_3 beneficio. Restano, pertanto, del tutto estranee al presente giudizio le successive valutazioni contenute nel decreto di correzione emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in data 6 febbraio 2025.
L'art. 82 comma I, D.P.R. 115/2002 dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superati i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative
pagina 3 di 5 ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Il giudice dovrà, quindi, prendere a riferimento le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e applicare quella relativa al valore del procedimento, ai sensi della disposizione richiamata, di modo che la liquidazione non superi i valori medi delle predette tabelle.
Con particolare riferimento poi al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, l'art. 130 D.P.R.
115/2002 dispone che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Ritornando al caso in esame, il Giudice di Pace di Firenze nel liquidare i compensi in favore dell'Avv. quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha CP_3 Controparte_2 tenuto conto della normativa sopra richiamata, liquidando una somma non conforme ai parametri di legge.
Infatti applicando le norme appena richiamate e considerando i valori medi tabellari per un procedimento di competenza del giudice di pace, di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
(valore dichiarato nell'atto introduttivo) il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare per ciascuna fase processuale, le seguenti somme: € 236,00 per la fase di studio;
€ 252,00 per la fase introduttiva;
€
352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per un totale di € 420,00 (già ridotta ex art. 130 D.P.R.
115/2002) oltre il 15% e oneri di legge;
senza considerare i compensi per la fase decisionale, attesa la rinuncia al mandato da parte dell'avv. avvenuta prima della conclusione del suddetto CP_3 procedimento e il subentro di un successivo difensore.
Vi è da aggiungere, inoltre, che lo stesso legale aveva provveduto a depositare, in data 29.7.2024, la nota spese giudiziale per l'attività svolta sino a quel momento, per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'importo corrispondente a quello sopra indicato.
Il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 11.11.2024 va pertanto revocato e in riforma dello stesso va disposta la liquidazione dei compensi dell'avv. per CP_3
l'opera difensiva svolta nel procedimento r.g. 1950/2020 (parte ammessa al patrocinio –
[...]
, tenuto conto della natura del procedimento, del pregio dell'opera prestata e dei risultati CP_2 conseguiti, nella misura di € 420,00, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Quanto alle spese di lite, si ritiene di compensarle, considerata la contumacia del Controparte_1
e la circostanza che la resistente, avv. pur depositando gli atti in giudizio, non
[...] CP_3 ha svolto una vera e propria attività difensiva, rimettendosi a giustizia.
p.q.m.
pagina 4 di 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di
Pace di Firenze in data 11.11.2024, liquida all'avv. per l'opera difensiva svolta nel CP_3 procedimento r.g. 1950/2020 (parte ammessa al patrocinio – , la somma di € 420,00, Controparte_2 oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Spese compensate.
Firenze, 25 agosto 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 13795/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. OTTAVIANI Parte_1 C.F._1 VERONICA RICORRENTE contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1 (C.F. ), Controparte_2 C.F._2 (C.F. ), con il patrocinio dell'avv. CP_3 C.F._3 CP_3 elettivamente domiciliato in VIA DEL ROMITO 3 FIRENZE
RESISTENTI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'avv. impugna il provvedimento di Parte_1 liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Firenze, nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo emesso in favore della stessa ricorrente - n.r.g. 1950/2020 – notificato in data 14.11.2024 - con il quale il Giudice ha provveduto a liquidare all'avv. difensore di , la CP_3 Controparte_2 somma di € 1.035,00 di cui € 900,00 per compensi professionali e € 135,00 per spese generali, oltre
IVA e CPA.
Parte ricorrente deduce: che in data 29.7.2024 il legale di parte opponente ha provveduto a depositare la propria rinuncia al mandato, nonché nota spese giudiziale per l'attività svolta sino a quel momento, per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'importo complessivo, al netto delle riduzioni di legge, pari a euro 420,00, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a.; che all'udienza del 24.10.2024, tenutasi nelle modalità e nelle forme della trattazione scritta, il Giudice di Pace ha trattenuto la causa r.g. n. pagina 1 di 5 1950/2020 in decisione;
che in data 11.11.2024 è stato depositato decreto di liquidazione in favore dell'Avv. quale difensore della Sig.ra ammessa al beneficio del CP_3 Controparte_2 patrocinio a spese dello Stato, riportante la somma di euro 900,00 oltre spese generali, c.p.a. e i.v.a. come per legge;
che tale decreto conteneva errori materiali (si fa riferimento a soggetto diverso dalla parte ammessa al beneficio nel procedimento r.g. n. 1950/2020 Giudice di Pace di Firenze, ivi leggendosi infatti “i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore possono essere Per_1 liquidati complessivamente in € 1.800,00, oltre accessori di legge”; che nonostante la presenza di tale errore il Giudice di Pace ha liquidato all'avv. quale difensore di nel CP_3 Controparte_2 suindicato giudizio, a titolo di compensi professionali l'importo complessivo di €1.035,00 di cui €
900,00 per compensi professionali ed € 135,00 per spese generali, oltre IVA e CAP come per legge” a fronte di una richiesta di liquidazione da parte dell'avv. i € 420,00 oltre oneri di legge;
che in CP_3 data 14.11.2024 parte ricorrente ha depositato istanza di correzione dell'errore materiale, nella quale è stato chiesto ai sensi dell'art. 287 e segg. c.p.c. la correzione dell'errore materiale;
in particolare la ricorrente ha eccepito l'illegittimità del decreto di liquidazione in quanto non conforme ai parametri di legge (La liquidazione operata dal Giudice di Pace di Firenze in favore dell'Avv. quale CP_3 difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato Sig.ra si ricorda pari Controparte_2 ad euro 900,00 per compensi, oltre spese generali, c.p.a. ed i.v.a., non tiene minimamente conto della normativa vigente. Infatti applicando le norme appena richiamate e, dunque, tenendo a riferimento i valori medi tabellari per un procedimento di competenza del giudice di pace e di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00 (valore dichiarato nell'atto introduttivo e dal quale non vi è ragione per discostarsi), per poi operare la riduzione prescritta dall'art. 130 D.P.R. 115/2002, la liquidazione dovuta sarebbe – o meglio: dovrà essere – la seguente: fase di studio, medio tabellare 236,00 fase introduttiva del giudizio, medio tabellare 252,00 fase istruttoria e/o di trattazione, medio tabellare
352,00 totale 840,00 riduzione di ½ ex art. 130 D.P.R. 115/2002 – 420,00 importo da liquidarsi euro 4
20,00, oltre 15% ed oneri di legge .Importo, per altro, correttamente richiesto dall'Avv. CP_3 con la nota depositata in data 29.07.2024); che il Giudice di Pace di Firenze con provvedimento del
26.11.2024 ha fissato l' udienza al 04.02.2024 riconoscendo che il decreto oggetto della suddetta istanza contiene sicuramente un errore materiale in senso stretto (ovverosia non concernente
“l'individuazione e valutazione degli elementi rilevanti della causa e la successiva formazione del giudizio ma solo l'espressione esteriore del giudizio stesso”: cfr. Cass. Civ. 1104/1983) nella parte in cui (evidentemente per un “refuso” sfuggito a questo giudice in sede di redazione del decreto) contiene Per_ l'espressione “i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore” anziché l'espressione
“i compensi professionali dovuti dalla al proprio difensore”; che il mancato riconoscimento CP_2
pagina 2 di 5 della presenza di un errore di calcolo nella parte dispositiva del decreto di liquidazione ha indotto parte ricorrente ad impugnare il provvedimento prima dell'udienza fissata per il procedimento ex art. 287 e segg. c.p.c.; che sussiste l'interesse della ricorrente atteso che in ipotesi di soccombenza la stessa sarebbe stata condannata a rifondere allo Stato le spese da questo anticipate per la difesa della parte ammessa al patrocinio;
La ricorrente, pertanto, chiede la riforma dell'impugnato decreto di liquidazione e conseguentemente la liquidazione in favore del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, l'importo di euro 420,00 oltre aumento del 15% ex art. 2 D.M. 55/2014, oltre oneri di legge. Vinte le spese.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituita l'avv. con la quale ha eccepito la CP_3 mancata notifica del decreto di liquidazione impugnato e ha concluso: Voglia l'Ill.mo Tribunale di
Firenze, per le ragioni esposte nella narrativa del presente atto, contrariis rejectis, confermare e/o emendare il decreto di liquidazione opposto (sul punto si rimette a Giustizia. )In ogni caso respingere la domanda di vittoria di spese e competenze ex adverso azionata. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
All'udienza del 27.02.2025 è comparsa parte ricorrente e l'avv. Nessuno è comparso per CP_3 il . La causa è stata rinviata all'udienza del 24.04.2025, con termine sino al Controparte_1
17.04.2025 per il deposito di note e documenti, ed a parte resistente termine sino al 21.04.2025 per il deposito di note di replica.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 13 maggio 2025 che si è svolta nelle forme e nei modi della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c.
****
La domanda è meritevole di accoglimento.
Si osserva che il presente giudizio ha per oggetto solo il decreto di liquidazione emesso nel procedimento dal Giudice di Pace di Firenze che ha liquidato la somma di € 900,00 per compensi oltre oneri di legge in favore dell'avv. per l'opera prestata nei riguardi della parte ammessa al CP_3 beneficio. Restano, pertanto, del tutto estranee al presente giudizio le successive valutazioni contenute nel decreto di correzione emesso dal Giudice di Pace di Firenze, in data 6 febbraio 2025.
L'art. 82 comma I, D.P.R. 115/2002 dispone che “l'onorario e le spese spettanti al difensore sono liquidati dall'autorità giudiziaria con decreto di pagamento, osservando la tariffa professionale in modo che, in ogni caso, non risultino superati i valori medi delle tariffe professionali vigenti relative
pagina 3 di 5 ad onorari, diritti ed indennità, tenuto conto della natura dell'impegno professionale, in relazione all'incidenza degli atti assunti rispetto alla posizione processuale della persona difesa”.
Il giudice dovrà, quindi, prendere a riferimento le tabelle di cui al D.M. 55/2014 e applicare quella relativa al valore del procedimento, ai sensi della disposizione richiamata, di modo che la liquidazione non superi i valori medi delle predette tabelle.
Con particolare riferimento poi al patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, l'art. 130 D.P.R.
115/2002 dispone che “gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato ed al consulente tecnico di parte sono ridotti della metà”.
Ritornando al caso in esame, il Giudice di Pace di Firenze nel liquidare i compensi in favore dell'Avv. quale difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non ha CP_3 Controparte_2 tenuto conto della normativa sopra richiamata, liquidando una somma non conforme ai parametri di legge.
Infatti applicando le norme appena richiamate e considerando i valori medi tabellari per un procedimento di competenza del giudice di pace, di valore compreso tra euro 1.101,00 ed euro 5.200,00
(valore dichiarato nell'atto introduttivo) il giudice di pace avrebbe dovuto liquidare per ciascuna fase processuale, le seguenti somme: € 236,00 per la fase di studio;
€ 252,00 per la fase introduttiva;
€
352,00 per la fase istruttoria e/o di trattazione, per un totale di € 420,00 (già ridotta ex art. 130 D.P.R.
115/2002) oltre il 15% e oneri di legge;
senza considerare i compensi per la fase decisionale, attesa la rinuncia al mandato da parte dell'avv. avvenuta prima della conclusione del suddetto CP_3 procedimento e il subentro di un successivo difensore.
Vi è da aggiungere, inoltre, che lo stesso legale aveva provveduto a depositare, in data 29.7.2024, la nota spese giudiziale per l'attività svolta sino a quel momento, per la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, per l'importo corrispondente a quello sopra indicato.
Il decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Firenze in data 11.11.2024 va pertanto revocato e in riforma dello stesso va disposta la liquidazione dei compensi dell'avv. per CP_3
l'opera difensiva svolta nel procedimento r.g. 1950/2020 (parte ammessa al patrocinio –
[...]
, tenuto conto della natura del procedimento, del pregio dell'opera prestata e dei risultati CP_2 conseguiti, nella misura di € 420,00, oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Quanto alle spese di lite, si ritiene di compensarle, considerata la contumacia del Controparte_1
e la circostanza che la resistente, avv. pur depositando gli atti in giudizio, non
[...] CP_3 ha svolto una vera e propria attività difensiva, rimettendosi a giustizia.
p.q.m.
pagina 4 di 5
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di
Pace di Firenze in data 11.11.2024, liquida all'avv. per l'opera difensiva svolta nel CP_3 procedimento r.g. 1950/2020 (parte ammessa al patrocinio – , la somma di € 420,00, Controparte_2 oltre spese generali, c.p.a. e iva.
Spese compensate.
Firenze, 25 agosto 2025
Il Giudice onorario dott. Antonella Galano
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