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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 28/10/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 90/2024
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10:40 innanzi al dott. AR GA, sono comparsi:
per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1 per essuno compare. Controparte_1
L'avv. Nannucci si riporta al ricorso insiste per l'accoglimento Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR GA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b
Parte ricorrente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della Pt_1 Controparte_2
somma di 20.729,72 euro per i contributi omessi dall'impresa “Confezione Chunyang di
[...]
(di seguito, Confezione con riferimento al periodo marzo 2018- febbraio Per_1 Per_1
2019, in qualità di obbligata in solido, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Nel corso dell'istruttoria amministrativa è infatti emerso che nel periodo indicato Confezione
Chunyang aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della resistente.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2019007382/S01 del 27 maggio 2019, è stato contestato e addebitato all' odierna convenuta, quale obbligata in solido, il pagamento degli insoluti di cui oggi si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
1 La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata all'udienza del 28 ottobre 2025 al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale e risultante dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, i verbali ispettivi prodotti con i docc. 1 e 2 e il doc. 8,
contenente il fascicolo elettronico di , dal quale risulta l'omesso versamento Parte_2
dei debiti contributivi da questa dichiarati), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra e e, in particolare, se esso possa essere inquadrato Parte_2 Controparte_2
nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da , vale a dire “confezione Parte_2
in serie di abbigliamento esterno” (cfr. visura della società, doc. 7) e alle modalità con cui si è
atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti emerge:
- che tra marzo 2018 e febbraio 2019 l'attività di Confezione è stata svolta solo in Per_1
favore della odierna resistente;
- che l'attività svolta dalla resistente per conto di è stata significativa, Parte_2
avendo questa emesso fatture per somme cospicue (cfr. doc. 4 e 5);
- che si è avvalsa di un non trascurabile numero di dipendenti negli Parte_2
anni 2018 e 2019, oggetto di accertamento (doc. 10).
Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di contratto d'opera.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi
2 confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi e dalle descrizioni delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da Parte_2
per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (anzi, dal verbale di accesso risulta che il titolare, in quel momento, si trovava in Cina, circostanza riferita dai lavoratori presenti).
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della Confezione Chunyang erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 5.201 - 26.000 euro, materia previdenza), dell'assenza di istruttoria orale e della non complessità delle questioni trattate (circostanze, queste ultime, che giustificano la liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna parte resistente, quale obbligata in solido con Confezione al pagamento, Per_1
in favore di della somma di 20.729,72 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al Pt_1
saldo;
3 2) Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 3.549 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 28 ottobre 2025
Il Giudice
AR GA
4
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Oggi 28 ottobre 2025 ad ore 10:40 innanzi al dott. AR GA, sono comparsi:
per l'avv. NANNUCCI ELISA Pt_1 per essuno compare. Controparte_1
L'avv. Nannucci si riporta al ricorso insiste per l'accoglimento Il Giudice
Previa Camera di Consiglio emette sentenza dando lettura del dispositivo e della contestuale motivazione.
Il Giudice
AR GA
1 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PRATO
Sezione Unica
Il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, nella persona del Giudice dott. AR GA ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 90/2025 promossa da:
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il patrocinio Pt_1 P.IVA_1
dell'avv. NANNUCCI ELISA, elettivamente domiciliato a Prato, via Valentini 1/b
Parte ricorrente contro
C.F. ), in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_2 P.IVA_2
Parte resistente-contumace
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione ha convenuto in giudizio per ottenere la condanna al pagamento della Pt_1 Controparte_2
somma di 20.729,72 euro per i contributi omessi dall'impresa “Confezione Chunyang di
[...]
(di seguito, Confezione con riferimento al periodo marzo 2018- febbraio Per_1 Per_1
2019, in qualità di obbligata in solido, ex art. 29 D. Lgs. n. 276/2003.
Nel corso dell'istruttoria amministrativa è infatti emerso che nel periodo indicato Confezione
Chunyang aveva svolto attività in regime di monocommittenza in favore della resistente.
Pertanto, con verbale ispettivo n. 2019007382/S01 del 27 maggio 2019, è stato contestato e addebitato all' odierna convenuta, quale obbligata in solido, il pagamento degli insoluti di cui oggi si discute.
Il resistente, regolarmente citato, non si è costituito e ne è stata pertanto dichiarata la contumacia.
1 La discussione della causa, di natura documentale (ritenute le prove orali capitolate dall'istituto superflue, a fronte della documentazione prodotta), è stata calendarizzata all'udienza del 28 ottobre 2025 al termine della quale il giudice si è ritirato in camera di consiglio pronunciando poi sentenza mediante lettura del dispositivo e della motivazione contestuale.
***
Il ricorso è fondato e, pertanto, deve essere accolto.
A fronte dell'omissione contributiva contestata all'obbligato principale e risultante dalla documentazione in atti (cfr., in particolare, i verbali ispettivi prodotti con i docc. 1 e 2 e il doc. 8,
contenente il fascicolo elettronico di , dal quale risulta l'omesso versamento Parte_2
dei debiti contributivi da questa dichiarati), ciò di cui si discute è solo il rapporto intercorso tra e e, in particolare, se esso possa essere inquadrato Parte_2 Controparte_2
nell'ambito del contratto di appalto, con conseguente applicazione dell'art. 29 D. Lgs. 276/2003.
Tale indagine, in assenza di una espressa manifestazione della volontà delle parti, deve essere condotta avuto riguardo al tipo di attività svolta da , vale a dire “confezione Parte_2
in serie di abbigliamento esterno” (cfr. visura della società, doc. 7) e alle modalità con cui si è
atteggiato, in concreto, il rapporto contrattuale.
Ebbene, dai documenti prodotti emerge:
- che tra marzo 2018 e febbraio 2019 l'attività di Confezione è stata svolta solo in Per_1
favore della odierna resistente;
- che l'attività svolta dalla resistente per conto di è stata significativa, Parte_2
avendo questa emesso fatture per somme cospicue (cfr. doc. 4 e 5);
- che si è avvalsa di un non trascurabile numero di dipendenti negli Parte_2
anni 2018 e 2019, oggetto di accertamento (doc. 10).
Tali elementi, complessivamente apprezzati, consentono di ravvisare una prevalenza del lavoro rispetto alla materia e quindi di escludere che il rapporto tra le parti possa qualificarsi in termini di contratto d'opera.
Del resto, la resistente, non costituendosi in giudizio, non ha consentito una diversa ricostruzione della vicenda.
Non solo;
il numero affatto esiguo di dipendenti, da un lato, e quello, consistente, di capi
2 confezionati, dall'altro (desumibile dagli importi e dalle descrizioni delle fatture di cui si è detto sopra), permettono altresì di concludere nel senso che i lavori realizzati da Parte_2
per conto dell'odierna resistente, fossero frutto di un'attività organizzata: invero, la quantità dei beni forniti appare difficilmente realizzabile con il solo lavoro personale dell'imprenditore, il cui apporto concreto, peraltro, non è in alcun modo emerso dall'istruttoria (anzi, dal verbale di accesso risulta che il titolare, in quel momento, si trovava in Cina, circostanza riferita dai lavoratori presenti).
Dalla qualificazione in termini di appalto del contratto intercorso tra le parti discende l'applicazione del meccanismo della responsabilità solidale sussidiaria ai sensi dell'art. 29 D. Lgs.
276/2003.
Non vi è dubbio, infatti, a fronte dell'attività svolta in regime di monocommittenza, dell'inerenza dell'obbligazione contributiva allo specifico appalto, nel quale evidentemente tutti i lavoratori della Confezione Chunyang erano impiegati.
Di qui le raggiunte conclusioni in punto di legittimità dell'operato dell'istituto, con conseguente accoglimento del ricorso.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, applicati i parametri aggiornati di cui al D.M. 55/2014, tenuto conto del valore della causa (scaglione di riferimento, 5.201 - 26.000 euro, materia previdenza), dell'assenza di istruttoria orale e della non complessità delle questioni trattate (circostanze, queste ultime, che giustificano la liquidazione delle fasi istruttoria e decisionale nella misura minima).
P.Q.M.
il Tribunale di Prato, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,
1) condanna parte resistente, quale obbligata in solido con Confezione al pagamento, Per_1
in favore di della somma di 20.729,72 euro, oltre agli interessi maturati dal dì del dovuto al Pt_1
saldo;
3 2) Condanna altresì la parte resistente a rimborsare alla parte ricorrente le spese di lite, che liquida in complessivi 3.549 euro per competenze professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a., c.p.a. se dovute.
Sentenza resa ex articolo 429 c.p.c., pubblicata mediante lettura in udienza ed allegazione al verbale.
Prato, 28 ottobre 2025
Il Giudice
AR GA
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