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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/06/2025, n. 1061 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1061 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
Prima Sezione
N.R.G. 3417/2023
Il Giudice Carmelo Proiti, nella causa proposta da nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici, n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale indicata in atti,
CP_ elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: Indennità di accompagnamento – Merito ATPO;
all'udienza del 4 giugno 2024 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 06.11.2023 nei confronti dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida in misura pari al Parte_1
100%, a far data dalla domanda amministrativa;
- Dichiara che parte ricorrente è persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara, altresì, che il ricorrente è persona con un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di marzo 2024;
- Compensa metà delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
- Pone a carico dell' la restante parte delle spese di lite, da CP_1
liquidare in favore di parte ricorrente, pari ad € 1.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell gli esborsi relativi alla CP_1
consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Visto anche il carico di ruolo dello scrivente, fissa ex art. 429 c.p.c. il termine di 45 per il deposito della sentenza.
04/06/2025
Il Giudice
Carmelo Proiti
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Prima Sezione
N.R.G. 3417/2023
Il Giudice Carmelo Proiti, nella causa proposta da nato il [...] a [...], c.f. Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliato in Sant'Agata di Militello (ME), Via Medici, n. 252, presso lo studio dell'Avv. Teresa Notaro che lo rappresenta e difende come da procura in atti
- ricorrente -
contro in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli CP_1
Avv.ti Stefania Sotgia e Alessandro Doa, giusta procura generale indicata in atti,
CP_ elettivamente domiciliati in Messina presso l'Ufficio dell'Avvocatura Distrettuale
- resistente -
OGGETTO: Indennità di accompagnamento – Merito ATPO;
all'udienza del 4 giugno 2024 ha pronunciato ex art. 429 c.p.c. sentenza dando lettura del seguente
DISPOSITIVO
definitivamente pronunziando sulle domande proposte da Pt_1
con ricorso depositato in data 06.11.2023 nei confronti dell'
[...] CP_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, intesi i difensori delle parti e disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione, così provvede:
- Dichiara che è persona invalida in misura pari al Parte_1
100%, a far data dalla domanda amministrativa;
- Dichiara che parte ricorrente è persona con condizione di disabilità ex art. 3, comma 3, legge 104/1992, a decorrere dalla domanda amministrativa;
- Dichiara, altresì, che il ricorrente è persona con un grado di invalidità utile al conseguimento dell'indennità di accompagnamento, a decorrere dal mese di marzo 2024;
- Compensa metà delle spese di lite, ivi comprese quelle relative alla fase di ATP;
- Pone a carico dell' la restante parte delle spese di lite, da CP_1
liquidare in favore di parte ricorrente, pari ad € 1.400,00 oltre spese generali, cpa ed iva come per legge, da distrarre in favore del procuratore antistatario;
- Pone definitivamente a carico dell gli esborsi relativi alla CP_1
consulenza tecnica della presente fase, liquidati con decreto emesso nel corso del giudizio.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Visto anche il carico di ruolo dello scrivente, fissa ex art. 429 c.p.c. il termine di 45 per il deposito della sentenza.
04/06/2025
Il Giudice
Carmelo Proiti
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