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Sentenza 27 novembre 2025
Sentenza 27 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 27/11/2025, n. 843 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 843 |
| Data del deposito : | 27 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
R.G. 3081/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Carla Allegri ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo studio in Montecatini Terme, Via G. Marconi, 56;
-attrici-
contro
, in persona del proprio Presidente, corrente in Controparte_1 Controparte_2
Lucca, Fraz. Maggiano, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Benassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camaiore, Fraz. Lido, Via G. Papini, 42;
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, le attrici convenivano in giudizio la Controparte_1
per sentirla condannare, in caso di riconoscimento della causa o concausa dell'operato della
[...]
1 struttura sanitaria nel decesso della loro madre, al risarcimento del danno parentale iure hereditatis subito dalle ricorrenti, come da tabelle allegate in atti e/o ritenuto di giustizia oltre alle spese mediche sostenute a pari a € 11.085,00; in subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma relativa ai giorni di invalidità riconosciuti nella previa CTU, pari a € 12.189,30 oltre alle spese mediche per come quantificate. Con vittoria di spese e compensi della causa, oltre al rimborso dei compensi pagati ai CTU nel procedimento ex art. 696 bis cpc.,
Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di giudizio anche relative alla fase di ATP.
Alla prima udienza del 11.03.2024, a fronte delle richieste delle parti il giudice si riservava;
con propria ordinanza del 14.03.2024 fissava udienza per la rimessione in decisione della causa al
20.11.2024, provveduto a due rinvii di ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.09.2025.
***
La domanda attrici è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
Rimossa preliminarmente l'eccezione di parte convenuta sulla mancata prova circa la qualità di eredi da parte delle attrici e quindi della loro mancanza di titolarità del diritto sostanziale ad agire in aderenza con quanto già pronunciato nel presente procedimento con l'ordinanza del 28.04.2023 ed atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede e rimossa altresì l'eccezione circa l'infondatezza della richiesta di risarcimento nella sua totalità e non pro quota da parte delle ricorrenti a fronte della mancata prova di essere le uniche figlie della defunta a fronte del chiaro principio di diritto sancito dalla Cassazione, Sezioni Unite con la propria sentenza n. 24657/2007:
“i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”; questo giudice ritiene che la perizia svolta nel procedimento di istruzione preventiva, al termine di relative articolate indagini, completa quanto ai quesiti posti, dettagliata ed esaustiva quanto al suo svolgimento e conclusioni ampiamente motivate anche in riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti di parte e non smentita dal
2 raffronto con altre risultanze del processo, deve ritenersi pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile ed idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti utili alla decisione (cfr. Cass. n. 13229/2015 e Cass. n. 8496/2023).
All'esito delle risultanze di detta perizia svolta in sede di ATP è rimasto accertato che la lesione al tallone destro dell'anziana signora sia riconducibile ad un comportamento negligente da Pt_3
parte della struttura ove la medesima era ricoverata;
in merito testualmente il CTU afferma:
“considerato quanto previsto dalle Linee Guida in materia di prevenzione delle Ulcere da
Pressione, preso atto dell'assenza di indicazioni riguardo l'utilizzo di presidi e/o manovre antidecubito nelle annotazioni del diario delle consegne infermieristiche, in ragione peraltro dell'accertata applicazione del ghiaccio a livello dell'arto inferiore destro nei giorni precedenti il palesarsi della lesione, è ragionevole ritenere, quantomeno secondo il criterio del più probabile che non, che la lesione al tallone destro sia stata facilitata e/o avviata dalla mancata adozione di adeguate precauzioni” (cfr. pag. 17).
Circa il lamentato nesso causale fra il decesso della e la lesione patita al tallone, il CTU, Pt_3
in conclusione del suo elaborato peritale, afferma: “si ribadisce che non vi è nessun elemento che leghi l'ulcera da pressione realizzatasi al tallone destro nell'ottobre 2022, lesione che come descritto è andata incontro – seppur lentamente - a guarigione, al decesso della signora Per_1
soggetto di 95 anni di età” (cfr. pag. 31).
[...]
Fermo quanto sopra, è comunque da rilevarsi che parte attrice, in merito a tale capo di domanda, nulla ha provato non avendo prodotto in giudizio documentazione medica che avvalorasse l'esistenza di tale nesso causale.
***
Venendo pertanto al quantum del risarcimento da riconoscersi alle attrici in esisto al danno patito dalla loro madre durante il soggiorno/degenza presso la struttura gestita dalla società convenuta, necessita proseguire nell'avvalersi della CTU menzionata la quale dichiara: “passando alla valutazione del danno arrecato alla signora dalle conseguenze di tale condotta, atteso Pt_3
che trattavasi di soggetto allettato e che la guarigione non era stata ancora definitivamente raggiunta al 20/03/2023, ovvero in periodo prossimo al decesso della stessa (avvenuto per cause indipendenti dalla lesione al tallone), potrà valutarsi esclusivamente la inabilità temporanea.
Tale periodo, compreso dallo 07/10/2022 al giorno del decesso (05/04/2023) potrà così suddividersi:
3 - giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 50%;
- giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 25%;
- giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 10%” (cfr. pag.17).
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2025 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile è quantificabile in complessivi euro
3.706,80.
L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dalla danneggiata
Circa il rimborso spese mediche, valutato che la relativa documentazione di spesa risulta generica ed in un caso cronologicamente successiva al decesso dell'anziana (cfr. Farmacia Centrale di
Montecatini Terme) e quindi non riconoscibile come dovuta, valutato che l'importo per onorari attinenti alle medicazioni svolte in favore della paziente dal dott. è documentato Persona_2
per mezzo di un progetto di notula e non di una vera e propria fattura quietanzata a fronte del comprovato pagamento;
ritenuto tuttavia che appare certo, come per come risultato in giudizio, che le attrici si siano avvalse delle prestazioni del professionista assumendone la relativa obbligazione di pagamento così come siano stati acquistati i medicinali utili alle medicazioni, appare fondato riconoscere alle attrici un rimborso in via forfettaria di tali spese che si quantifica in euro 5.000,00.
***
Il richiesto rimborso delle spese legali per l'assistenza delle attrici nella fase di istruzione preventiva non può essere riconosciuto non risultando in atti la notula del difensore e la prova del relativo pagamento;
stessa considerazione è da svolgersi in ordine alla notula dei CTU e Per_3 Per_4
Le spese di giudizio del presente giudizio, al contrario, seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento del danno parentale subito delle attrici iure hereditatis quantificato nella somma di euro 3.706,80 oltre interessi sulle somme
4 dal dì del dovuto all'effettivo pagamento ed in euro 5.000,00 per spese mediche anticipate;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice da liquidarsi in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 545,00.
Lucca, 27.11.2025 Il Giudice Onorario
Dott. Lapo Fabbri
5
In nome del popolo italiano
R.G. 3081/2023 Sentenza n.
IL TRIBUNALE DI LUCCA
in composizione monocratica, nella persona del Giudice Onorario Dott. Lapo Fabbri, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile promossa da:
(c.f. ), e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
), rappresentate e difese dall'Avv. Carla Allegri ed elettivamente C.F._2
domiciliate presso il suo studio in Montecatini Terme, Via G. Marconi, 56;
-attrici-
contro
, in persona del proprio Presidente, corrente in Controparte_1 Controparte_2
Lucca, Fraz. Maggiano, rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Benassi ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Camaiore, Fraz. Lido, Via G. Papini, 42;
-convenuta-
Oggetto: risarcimento danni
Conclusioni: come da verbale di udienza del 29.09.2025
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Dati per conosciuti il contenuto degli atti processuali e delle rispettive difese delle parti ci si limiterà in questa sede ad enunciare le ragioni di convincimento del giudice.
Con ricorso ex art. 281 decies cpc, le attrici convenivano in giudizio la Controparte_1
per sentirla condannare, in caso di riconoscimento della causa o concausa dell'operato della
[...]
1 struttura sanitaria nel decesso della loro madre, al risarcimento del danno parentale iure hereditatis subito dalle ricorrenti, come da tabelle allegate in atti e/o ritenuto di giustizia oltre alle spese mediche sostenute a pari a € 11.085,00; in subordine, condannare la convenuta al pagamento della somma relativa ai giorni di invalidità riconosciuti nella previa CTU, pari a € 12.189,30 oltre alle spese mediche per come quantificate. Con vittoria di spese e compensi della causa, oltre al rimborso dei compensi pagati ai CTU nel procedimento ex art. 696 bis cpc.,
Si costituiva in giudizio parte convenuta la quale concludeva per il rigetto delle domande avversarie con vittoria delle spese di giudizio anche relative alla fase di ATP.
Alla prima udienza del 11.03.2024, a fronte delle richieste delle parti il giudice si riservava;
con propria ordinanza del 14.03.2024 fissava udienza per la rimessione in decisione della causa al
20.11.2024, provveduto a due rinvii di ufficio, la causa veniva trattenuta in decisione all'udienza del
29.09.2025.
***
La domanda attrici è fondata e va accolta per quanto di ragione.
***
Rimossa preliminarmente l'eccezione di parte convenuta sulla mancata prova circa la qualità di eredi da parte delle attrici e quindi della loro mancanza di titolarità del diritto sostanziale ad agire in aderenza con quanto già pronunciato nel presente procedimento con l'ordinanza del 28.04.2023 ed atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede e rimossa altresì l'eccezione circa l'infondatezza della richiesta di risarcimento nella sua totalità e non pro quota da parte delle ricorrenti a fronte della mancata prova di essere le uniche figlie della defunta a fronte del chiaro principio di diritto sancito dalla Cassazione, Sezioni Unite con la propria sentenza n. 24657/2007:
“i crediti del de cuius non si dividono automaticamente tra i coeredi in ragione delle rispettive quote, ma entrano a far parte della comunione ereditaria;
ciascuno dei partecipanti alla comunione ereditaria può agire singolarmente per far valere l'intero credito ereditario comune o anche la sola parte di credito proporzionale alla quota ereditaria senza necessità di integrare il contraddittorio nei confronti di tutti gli altri coeredi”; questo giudice ritiene che la perizia svolta nel procedimento di istruzione preventiva, al termine di relative articolate indagini, completa quanto ai quesiti posti, dettagliata ed esaustiva quanto al suo svolgimento e conclusioni ampiamente motivate anche in riferimento alle osservazioni svolte dai consulenti di parte e non smentita dal
2 raffronto con altre risultanze del processo, deve ritenersi pienamente utilizzabile dal giudice come elemento di prova e liberamente valutabile ed idonea a fornire elementi di giudizio sufficienti utili alla decisione (cfr. Cass. n. 13229/2015 e Cass. n. 8496/2023).
All'esito delle risultanze di detta perizia svolta in sede di ATP è rimasto accertato che la lesione al tallone destro dell'anziana signora sia riconducibile ad un comportamento negligente da Pt_3
parte della struttura ove la medesima era ricoverata;
in merito testualmente il CTU afferma:
“considerato quanto previsto dalle Linee Guida in materia di prevenzione delle Ulcere da
Pressione, preso atto dell'assenza di indicazioni riguardo l'utilizzo di presidi e/o manovre antidecubito nelle annotazioni del diario delle consegne infermieristiche, in ragione peraltro dell'accertata applicazione del ghiaccio a livello dell'arto inferiore destro nei giorni precedenti il palesarsi della lesione, è ragionevole ritenere, quantomeno secondo il criterio del più probabile che non, che la lesione al tallone destro sia stata facilitata e/o avviata dalla mancata adozione di adeguate precauzioni” (cfr. pag. 17).
Circa il lamentato nesso causale fra il decesso della e la lesione patita al tallone, il CTU, Pt_3
in conclusione del suo elaborato peritale, afferma: “si ribadisce che non vi è nessun elemento che leghi l'ulcera da pressione realizzatasi al tallone destro nell'ottobre 2022, lesione che come descritto è andata incontro – seppur lentamente - a guarigione, al decesso della signora Per_1
soggetto di 95 anni di età” (cfr. pag. 31).
[...]
Fermo quanto sopra, è comunque da rilevarsi che parte attrice, in merito a tale capo di domanda, nulla ha provato non avendo prodotto in giudizio documentazione medica che avvalorasse l'esistenza di tale nesso causale.
***
Venendo pertanto al quantum del risarcimento da riconoscersi alle attrici in esisto al danno patito dalla loro madre durante il soggiorno/degenza presso la struttura gestita dalla società convenuta, necessita proseguire nell'avvalersi della CTU menzionata la quale dichiara: “passando alla valutazione del danno arrecato alla signora dalle conseguenze di tale condotta, atteso Pt_3
che trattavasi di soggetto allettato e che la guarigione non era stata ancora definitivamente raggiunta al 20/03/2023, ovvero in periodo prossimo al decesso della stessa (avvenuto per cause indipendenti dalla lesione al tallone), potrà valutarsi esclusivamente la inabilità temporanea.
Tale periodo, compreso dallo 07/10/2022 al giorno del decesso (05/04/2023) potrà così suddividersi:
3 - giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 50%;
- giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 25%;
- giorni 60 (sessanta) di inabilità temporanea al 10%” (cfr. pag.17).
In applicazione dei meccanismi tabellari del Tribunale di Milano (sistema del punto variabile), riferiti all'anno 2025 - il giudice ha l'obbligo di utilizzare i parametri vigenti al momento della pronunzia (cfr. Cass., 28/6/2018, n. 17018; Cass., 13/12/2016, n. 25485; Cass., 29/9/2015, n. 19211;
Cass., 6/3/2014, n. 5254) - l'ammontare del danno risarcibile è quantificabile in complessivi euro
3.706,80.
L'importo quantificato è comprensivo della percentuale tabellare di danno morale a fronte della sicura sofferenza psichica patita dalla danneggiata
Circa il rimborso spese mediche, valutato che la relativa documentazione di spesa risulta generica ed in un caso cronologicamente successiva al decesso dell'anziana (cfr. Farmacia Centrale di
Montecatini Terme) e quindi non riconoscibile come dovuta, valutato che l'importo per onorari attinenti alle medicazioni svolte in favore della paziente dal dott. è documentato Persona_2
per mezzo di un progetto di notula e non di una vera e propria fattura quietanzata a fronte del comprovato pagamento;
ritenuto tuttavia che appare certo, come per come risultato in giudizio, che le attrici si siano avvalse delle prestazioni del professionista assumendone la relativa obbligazione di pagamento così come siano stati acquistati i medicinali utili alle medicazioni, appare fondato riconoscere alle attrici un rimborso in via forfettaria di tali spese che si quantifica in euro 5.000,00.
***
Il richiesto rimborso delle spese legali per l'assistenza delle attrici nella fase di istruzione preventiva non può essere riconosciuto non risultando in atti la notula del difensore e la prova del relativo pagamento;
stessa considerazione è da svolgersi in ordine alla notula dei CTU e Per_3 Per_4
Le spese di giudizio del presente giudizio, al contrario, seguono la soccombenza come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1. condanna parte convenuta al pagamento del risarcimento del danno parentale subito delle attrici iure hereditatis quantificato nella somma di euro 3.706,80 oltre interessi sulle somme
4 dal dì del dovuto all'effettivo pagamento ed in euro 5.000,00 per spese mediche anticipate;
2. condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio in favore di parte attrice da liquidarsi in euro 5.077,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del
15%, Iva e Cap come per legge ed esborsi per euro 545,00.
Lucca, 27.11.2025 Il Giudice Onorario
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