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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/11/2025, n. 3580 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3580 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. 10800/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile- Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: Dott. ssa M.laura Amato Presidente, Rel.Est. Dott. ssa Valentina Maderna Giudice Dott. Nicola Latour Giudice
ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 29.09.2025 da 1) Parte_1 nata AP (EN) il 10.05.1959 cittadina italiana C.F. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Elisa Caprioli presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino italiano C.F. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Elisa Caprioli presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Lainate (MI) in data 18.09.2010 (Anno 2010 - Parte II - Serie A - n. 42) In separazione dei beni.
FATTO I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 29.09.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni:
1. I coniugi vivranno separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Gli immobili siti in Lainate (MI), Via Tevere n. 7, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di Lainate (MI), Fg. 11, particella 992, sub. 11, Cat. A/2, Cl. 05, 6,5 vani, rendita Euro 688,18, l'appartamento, e Fg. 11, particella 992, sub. 32, Cat. C/6, Cl. 04, 22 m2 consistenza, rendita
Euro 43,18, il box, di proprietà della signora restano di sua Parte_1 proprietà ed a lei assegnati con gli arredi.
3. Gli immobili siti in CO (MI), via Mameli n. 4, e censiti al Catasto Fabbricati del Comune di CO (MI), Fg. 9, particella 495, sub. 1, Cat. A/7, Cl. 02, 7,5 vani, rendita Euro 774,69 l'appartamento e Fg. 9, particella 495, sub. 2, Cat. C/6, Cl. 04, 20 m2 consistenza, rendita Euro 50,61 il box, nonché il terreno in GN (CO), censito al Catasto Terreni del Comune di Como (CO), Fg. 9, particella 826, Classamento PRATO, Cl.
04, 2430 Consistenza, R.D. Euro 4,39, R.A. Euro 2,51, Partita 1128, di proprietà del signor
restano di sua proprietà ed a lui assegnati con gli arredi. Parte_2
4. Le autovetture Ford Ka, Tg. FV478PG, e Honda C-RV, Tg. EZ037LD, di proprietà della signora resteranno a lei intestate ed a lei assegnate. Parte_1
5. Il conto corrente n. 11364 Banca Intesa San Paolo di CO, cointestato tra i coniugi, verrà chiuso entro e non oltre il 30 novembre 2025 ed il saldo verrà interamente versato su un conto corrente intestato solo ed unicamente al signor Parte_2
6. Dato atto delle attuali condizioni economico/reddituali i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti, di aver già definito ogni altro rapporto patrimoniale, di aver ripartito fra loro ogni bene comune e di null'altro avere a pretendere, l'uno dall'altro per qualsivoglia titolo e/o ragione, avendo già definito ogni questione patrimoniale.
7. I signori e si concedono reciproco assenso al Parte_1 Parte_2 rilascio ed al rinnovo dei documenti d'identità e di quelli validi per l'espatrio.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c DIRITTO La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.. La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici. Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
Le parti, con il ricorso introduttivo, hanno chiesto anche la cessazione degli effetti civili del matrimonio e hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, come ritenuto ammissibile dalla Corte di Cassazione con la sentenza della sezione prima civile n. 11906/2023 pubblicata il
16.10.2023 in sede di rinvio pregiudiziale ex art. 363 bis c.p.c. Non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato all'art. 3, n.
2, lett. b), della legge n. 898/70 e successive modificazioni, la causa deve essere rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore affinché questi –trascorsi sei mesi dalla data della comparizione dei coniugi e, quindi, ai sensi dell'art. 127 ter, 5° comma, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno insistere nella pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni come concordate.
P.Q.M.
Il Tribunale non definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in Lainate (MI) il 18/09/2010.
2) Omologa le condizioni di separazione inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza.
5) Spese di lite al definitivo.
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Lainate (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
7) Provvede come da separata ordinanza per la remissione della causa sul ruolo del Giudice
Delegato dott.ssa M.Laura Amato
Così deciso in Milano, il 12.11.2025
Il Presidente, Rel.Est.
Dott.ssa M.Laura Amato
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG