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Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 20/10/2025, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott. Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 31-1/2025 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Massetti (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colonnella (TE), alla Via C.F._1 del Semaforo, n.5, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p. iva ); Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20/02/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Martinsicuro (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso;
rilevato che il ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 10.322,52 in forza della diffida accertativa n. 8939 del 25/07/2022 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo notificata alla resistente in data 27/07/2022 e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. lgs n. 124/2004, come da relativa comunicazione dell'Ispettorato predetto del 01/09/2022, credito successivamente precettato per euro € 11.356,64, con conseguente sussistenza, in capo al ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dal ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 96.271,05 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 13/03/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 13/03/2025 acquisita in data 14/03/2025); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'attività di “produzione di
1 articoli di pelletteria, nonché la commercializzazione, l'esportazione e l'importazione degli stessi (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice Delegato, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato, per contro, che nel bilancio chiuso al 31/12/2015 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 511.242,00 e ricavi lordi pari ad euro 324.355,00, che nel bilancio chiuso al 31/12/2016 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 411.967,00 e ricavi lordi pari ad euro 368.804,00 e che nel bilancio chiuso al 31/12/2017, ultimo bilancio depositato dalla resistente nel Registro delle Imprese, risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 458.520,00 e ricavi lordi pari ad euro 253.543,00, dati tutti che corroborano in via presuntiva l'assunto del superamento, da parte della resistente, delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
la resistente, in stato di liquidazione volontaria a far data dal 20/06/2022, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. b) CCII non potendosi ritenere che gli elementi attivi del suo patrimonio siano sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass., ord. n. 28193 del 10/12/2020, in tema di fallimento ma applicabile anche alla liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità tra le procedure); ritenuto che, non essendo stati depositati dalla resistente i bilanci successivi al 2017 e, pertanto, anche i bilanci di liquidazione, a tale conclusione debba giungersi alla luce dell'attestazione dell'Ufficiale giudiziario riportata nel verbale di pignoramento mobiliare presso il debitore del 22/01/2025, eseguito su impulso del ricorrente, del mancato rinvenimento “presso la sede di liquidazione beni utilmente pignorabili” nonché dalla dichiarazione resa dallo stesso liquidatore della resistente nel suddetto verbale secondo cui “la non possiede più alcun bene Controparte_1 né mobile né immobile, vi è ancora un furgone Targa AZ 315 te Marca MERCEDES anno 1998 che non è stato possibile liquidare poiché privo di qualsiasi valore commerciale;
attualmente fermo”; ritenuto che, a fronte di tali inequivoche dichiarazioni, non possa essere valorizzato, ai fini dell'accertamento della insolvenza della debitrice, il dato concernente l'attivo patrimoniale iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2017, pari ad euro 458.520,00, ancorché lo stesso sia superiore all'ammontare dei debiti complessivi iscritti nel medesimo bilancio, pari ad euro 437.742,00, essendo tale esercizio di molto anteriore alla iscrizione nel Registro delle Imprese dello stato di liquidazione volontaria della resistente (risalente al 20/06/2022) ed avendo il suo liquidatore dichiarato in data 22/01/2015, in occasione dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del pignoramento mobiliare sopra menzionato, che la società non possiede più alcun bene “né mobile né immobile” essendo in possesso soltanto di un furgone privo di valore economico;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona Controparte_1 del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con sede legale in
[...] P.IVA_1 Martinsicuro, frazione Villa Rosa, alla Via Gentile da Fabriano, n. 14; nomina
2 la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11/02/2026 alle ore 11:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
3 Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20/10/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TERAMO Ufficio Procedure Concorsuali Il Tribunale ordinario di Teramo, in composizione collegiale nella persona dei Signori Magistrati: Dott. Carlo Calvaresi Presidente Dott. Flavio Conciatori Giudice Dott. Ninetta D'Ignazio Giudice relatore a scioglimento della riserva assunta alla udienza che precede, riunito in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento n. 31-1/2025 r.g. p.u., avente ad oggetto domanda di apertura della liquidazione giudiziale, promosso da:
rappresentato e difeso dall'Avv. Jessica Massetti (c.f. Parte_1
) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Colonnella (TE), alla Via C.F._1 del Semaforo, n.5, in forza di procura in calce al ricorso;
-ricorrente- nei confronti di
(c.f. e p. iva ); Controparte_1 P.IVA_1
-resistente contumace- RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE Letto il ricorso per dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale depositato in data 20/02/2025 da nei confronti di Parte_1 Controparte_1 ;
[...] esaminati gli atti ed i documenti e viste le risultanze delle informative acquisite;
sentito il Giudice relatore in camera di consiglio;
verificata la rituale notifica del ricorso e del decreto di fissazione d'udienza; rilevato che la debitrice non si è costituita nonostante la ritualità della notifica predetta e ritenuto doversi, pertanto, dichiararne la contumacia;
ritenuta la competenza del Tribunale adito ai sensi degli artt. 27, co. 2 e co. 3, lett. c) e 28 CCII atteso che la resistente ha la sede legale nel circondario del medesimo Ufficio, in Martinsicuro (TE), da oltre un anno dal deposito del ricorso;
rilevato che il ricorrente vanta nei confronti della resistente un credito di euro 10.322,52 in forza della diffida accertativa n. 8939 del 25/07/2022 dell'Ispettorato territoriale del lavoro di Teramo notificata alla resistente in data 27/07/2022 e divenuta esecutiva ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D. lgs n. 124/2004, come da relativa comunicazione dell'Ispettorato predetto del 01/09/2022, credito successivamente precettato per euro € 11.356,64, con conseguente sussistenza, in capo al ricorrente, della legittimazione attiva ai sensi dell'art. 37 co. 2 CCII;
rilevato che l'ammontare dei debiti esigibili supera la soglia di cui all'art. 49, co.5 CCII avendo riguardo al credito fatto valere dal ricorrente ed alla esposizione debitoria gravante a carico della resistente nei confronti dei creditori istituzionali, pari a complessivi euro 96.271,05 (al netto degli importi sospesi, nella specie pari a zero) al 13/03/2025 (cfr. nota informativa di Agenzia delle Entrate Riscossione del 13/03/2025 acquisita in data 14/03/2025); considerato che la debitrice è soggetta alla disciplina sui procedimenti concorsuali ex artt. 1, 2 e 121 CCII in quanto imprenditore commerciale avente quale oggetto sociale l'attività di “produzione di
1 articoli di pelletteria, nonché la commercializzazione, l'esportazione e l'importazione degli stessi (…)” (cfr. visura camerale storica in atti); ritenuto, in mancanza di elementi di prova di segno contrario evincibili dalla istruttoria espletata, che difetti in relazione alla debitrice il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII non essendosi la stessa costituita, nonostante la regolarità della notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza dinanzi al Giudice Delegato, al fine di contrastare l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale e non avendo, pertanto, assolto all'onere della prova su di essa gravante ai sensi dell'art. 121 CCII;
rilevato, per contro, che nel bilancio chiuso al 31/12/2015 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 511.242,00 e ricavi lordi pari ad euro 324.355,00, che nel bilancio chiuso al 31/12/2016 risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 411.967,00 e ricavi lordi pari ad euro 368.804,00 e che nel bilancio chiuso al 31/12/2017, ultimo bilancio depositato dalla resistente nel Registro delle Imprese, risultano iscritti un attivo patrimoniale pari ad euro 458.520,00 e ricavi lordi pari ad euro 253.543,00, dati tutti che corroborano in via presuntiva l'assunto del superamento, da parte della resistente, delle soglie di cui all'art. 2, co. 1, lett. d) CCII;
ritenuto che
la resistente, in stato di liquidazione volontaria a far data dal 20/06/2022, versi effettivamente in stato di insolvenza rilevante ai fini degli artt. 121 e 2, co. 1, lett. b) CCII non potendosi ritenere che gli elementi attivi del suo patrimonio siano sufficienti ad assicurare l'integrale soddisfacimento dei creditori (cfr. Cass., ord. n. 28193 del 10/12/2020, in tema di fallimento ma applicabile anche alla liquidazione giudiziale stante la sostanziale identità tra le procedure); ritenuto che, non essendo stati depositati dalla resistente i bilanci successivi al 2017 e, pertanto, anche i bilanci di liquidazione, a tale conclusione debba giungersi alla luce dell'attestazione dell'Ufficiale giudiziario riportata nel verbale di pignoramento mobiliare presso il debitore del 22/01/2025, eseguito su impulso del ricorrente, del mancato rinvenimento “presso la sede di liquidazione beni utilmente pignorabili” nonché dalla dichiarazione resa dallo stesso liquidatore della resistente nel suddetto verbale secondo cui “la non possiede più alcun bene Controparte_1 né mobile né immobile, vi è ancora un furgone Targa AZ 315 te Marca MERCEDES anno 1998 che non è stato possibile liquidare poiché privo di qualsiasi valore commerciale;
attualmente fermo”; ritenuto che, a fronte di tali inequivoche dichiarazioni, non possa essere valorizzato, ai fini dell'accertamento della insolvenza della debitrice, il dato concernente l'attivo patrimoniale iscritto nel bilancio chiuso al 31/12/2017, pari ad euro 458.520,00, ancorché lo stesso sia superiore all'ammontare dei debiti complessivi iscritti nel medesimo bilancio, pari ad euro 437.742,00, essendo tale esercizio di molto anteriore alla iscrizione nel Registro delle Imprese dello stato di liquidazione volontaria della resistente (risalente al 20/06/2022) ed avendo il suo liquidatore dichiarato in data 22/01/2015, in occasione dell'accesso dell'Ufficiale giudiziario per l'esecuzione del pignoramento mobiliare sopra menzionato, che la società non possiede più alcun bene “né mobile né immobile” essendo in possesso soltanto di un furgone privo di valore economico;
ritenuto, pertanto, che ricorrano tutti i presupposti di legge per la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della resistente;
ritenuto, alla luce della istruttoria svolta, che non ricorrano i presupposti per la nomina di uno o più esperti ai sensi dell'art. 49, co. 3, lett. b) CCII;
tenuto conto ai fini della nomina del Curatore dei criteri indicati dagli artt. 125, 356 e 358 CCII;
visti gli artt. 1, 2, 27, 28, 37, 40, 41, 42, 49, 54 e 121 CCII;
dichiara la contumacia di in persona Controparte_1 del l.r.p.t. (c.f. e p.iva ); P.IVA_1 dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di Controparte_1
in persona del l.r.p.t. (c.f. e p.iva , con sede legale in
[...] P.IVA_1 Martinsicuro, frazione Villa Rosa, alla Via Gentile da Fabriano, n. 14; nomina
2 la Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Giudice Delegato per la procedura nomina la Dott.ssa Curatore, che alla luce dell'organizzazione dello studio e sulla base Persona_1 dei presupposti di cui all'art. 130 u.c. CCII risulta, allo stato, in grado di rispettare i termini di cui all'art. 213 CCI, con invito ad accettare l'incarico entro due giorni dalla comunicazione della nomina;
autorizza il Curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. c.p.c.:
1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla L.30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice, ordina al legale rappresentante della società sottoposta a liquidazione giudiziale di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie - in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis c.c. - i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
stabilisce il giorno 11/02/2026 alle ore 11:45 per procedere all'esame dello stato passivo, davanti al Giudice Delegato;
assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della debitrice;
dispone la prenotazione a debito del presente atto e sue conseguenze a sensi dell'art. 146 d.P.R. 30/05/2002 n. 115; dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.
3 Così deciso in Teramo, nella camera di consiglio del 20/10/2025. Il Giudice relatore est. Il Presidente
Dott.ssa Ninetta D'Ignazio Dott. Carlo Calvaresi
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