Ordinanza cautelare 22 febbraio 2023
Ordinanza presidenziale 24 maggio 2024
Sentenza 6 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 06/05/2026, n. 8346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8346 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08346/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01280/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1280 del 2023, proposto da
UI RI, rappresentato e difeso dall'avvocato Ippolito Matrone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
EN NO, non costituito in giudizio;
per l'annullamento:
a) del provvedimento del Ministero dell'Interno – Commissione medica per l'accertamento dei requisiti attitudinali, notificato al ricorrente in data 18 novembre 2022, con il quale il ricorrente è stato ritenuto non idoneo al concorso per l'assunzione di 500 Allievi Agenti della Polizia di Stato;
b) dell'elenco aspiranti da avviare al corso di formazione, costituente graduatoria definitiva, del concorso in esame, pubblicato in data 7 dicembre 2022, e di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13 marzo 2026 il dott. RC LI e preso atto dell’istanza di passaggio in decisione senza discussione depositata dal ricorrente;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT e RI
Con l’odierno ricorso (notificato in data 16.1.2023 e depositato in data 25.1.2023) il ricorrente ha impugnato gli atti indicati in epigrafe e ne ha chiesto l’annullamento.
Si è costituito il Ministero dell’Interno.
Con ordinanza n. 1089/2023 questo Tribunale ha respinto la domanda cautelare proposta dal ricorrente e disposto la compensazione delle spese di lite.
Con memoria depositata in data 10.2.2026 il ricorrente ha richiesto a questo Tribunale di dichiarare l'improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 13.3.2026, tenutasi da remoto mediante collegamento via TEAMS, la causa è stata trattenuta in decisione.
Tanto premesso, questo Collegio deve prendere atto di quanto dichiarato da parte ricorrente.
In caso di espressa dichiarazione del ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso il giudice non può decidere la controversia nel merito, né procedere di ufficio, né sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, ma solo adottare una pronuncia in conformità alla dichiarazione resa. In effetti, nel processo amministrativo “ vige il principio dispositivo in senso ampio, nel senso che parte ricorrente, sino al momento in cui la causa viene trattenuta in decisione, ha la piena disponibilità dell'azione e può dichiarare di non avere interesse alla decisione, in tal modo provocando la presa d'atto del giudice, il quale, non avendo il potere di procedere di ufficio, né quello di sostituirsi al ricorrente nella valutazione dell'interesse ad agire, non può che dichiarare l'improcedibilità del ricorso ” (Consiglio di Stato, VII Sez., 3 maggio 2024, n. 4033).
Di conseguenza, a fronte della espressa dichiarazione di parte ricorrente di non aver più alcun interesse alla decisione del ricorso, il ricorso va dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse ai sensi dell’art. 35, comma 1, lettera c) c.p.a..
Le spese di lite vanno compensate in ragione dell’avvenuta definizione in rito del giudizio e dell’andamento dello stesso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 marzo 2026 con l'intervento dei magistrati:
MA RB CA, Presidente FF
Eleonora Monica, Consigliere
RC LI, Referendario, Estensore
| L'OR | IL PRESIDENTE |
| RC LI | MA RB CA |
IL SEGRETARIO