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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 09/12/2025, n. 2599 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2599 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1339 del R.G.A.C. dell'anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di concessione dei termini previsti dall'art. 189, vertente:
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_2
Masciari;
ATTORE CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
CONVENUTA FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2024, il Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentir accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni:
- previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione della seconda richiesta di pagamento indennità prot. 2364 del 29.01.2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste di pagamento per € 223.628,88;
- sentir accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' CP_1 ad intimare il pagamento delle somme richieste;
[...] in subordine, sentir accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti con compensazione delle spese di manutenzione sostenute dal
Pt_1
L' , costituendosi con comparsa depositata il 30 maggio 2024, Controparte_1 contestava integralmente la domanda e proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'omesso pagamento delle pigioni dovute allo Stato sin dal 1984. La storia nasce da: Il compendio immobiliare denominato " " è nella Parte_3 disponibilità del Comune di sin dal 1948 quale sede della Parte_1
Procura Mandamentale e successivamente, per effetto della riforma giudiziaria di cui alla L. n. 156/2005, sede degli Uffici del Giudice di Pace, accorpati nel 2009 nella sede provinciale di Vibo Valentia. Dal verbale di operazioni compiute del 23 gennaio 2024 risulta che "i locali già in uso al giudice di pace versano in pessimo stato manutentivo, ancora oggi occupati da materiale cartaceo riconducibile alla cessata attività giudiziaria della Pretura e del Giudice di Pace". L' , con note del 22.11.2023, richiedeva il pagamento di € Controparte_1
509.844,77 per presunta occupazione sine titulo dal 2004 al 2023, oltre a € 223.628,88 per ripristino dell'immobile. All'udienza del 16 settembre 2024 il Giudice rinviava per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il Comune depositava le proprie memorie nei termini, contestando integralmente le pretese dell'Agenzia e richiedendo CTU per la quantificazione delle somme eventualmente dovute. Si evidenziava che la pretesa dell' si fondasse sull'erronea Controparte_1 interpretazione della L. 392/1941, che non ha mai abrogato implicitamente l'art. 1 del R.D. 827/1924. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "la ratio della disposizione è evidente, e riposa nella necessità di evitare che lo Stato, quale 'titolare' di beni del demanio debba corrispondere un canone per l'occupazione del proprio demanio, ponendo in essere una mera partita contabile di giro". A tal proposito, la giurisprudenza concorda nel rigettare le pretese basate su logiche di mercato quando si tratta di beni vincolati. L'Articolo 826 del Codice Civile definisce chiaramente che gli edifici destinati a sede di uffici pubblici fanno parte del patrimonio indisponibile di Stato, Province e Comuni.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha spesso confermato che le controversie relative a questi beni hanno natura pubblicistica e seguono un regime speciale, diverso dalla locazione privatistica dove è dovuto un canone standard.
Le sentenze favorevoli ai Comuni si basano principalmente sui seguenti argomenti:
Destinazione a Pubblico Servizio: L'uso giudiziario è un servizio pubblico essenziale che prevale sull'interesse patrimoniale dell'ente proprietario o del Demanio a ricavare un canone di mercato.
Patrimonio Indisponibile: I beni destinati a fini pubblici non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi speciali che li riguardano (Art. 823 C.C.).
Competenza e Oneri: In molti casi, la legge (in particolare il D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale) prevede il trasferimento a titolo non oneroso di questi beni agli enti locali, mentre gli oneri di gestione e manutenzione sono poi oggetto di specifici finanziamenti o accordi tra Ministero della Giustizia e Comuni.
L'art. 1 della L. 392/1941, facendo riferimento alle "pigioni", si riferisce esclusivamente a rapporti di locazione con privati, non a rapporti tra Pubbliche Amministrazioni. Nel caso di beni demaniali assegnati in servizio governativo, trova applicazione l'art. 1 del R.D. 827/1924, secondo cui le spese inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono a carico del bilancio del Ministero delle Finanze. Inoltre l'art. 1, comma 2, della L. 392/1941, come modificato dalla L. 190/2014, ha stabilito che dal 1° settembre 2015 le spese per i locali ad uso uffici giudiziari sono trasferite al Ministero della Giustizia, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. Dal verbale del 23 gennaio 2024 emerge chiaramente che i locali sono ancora occupati da materiale cartaceo riconducibile all'attività giudiziaria. Pertanto, l'eventuale occupazione contestata al è in realtà ascrivibile al Ministero Pt_1 della Giustizia dal 2015 in poi. Deve essere anche accolta la domanda del comune di , in quanto Parte_1
l'indennità di occupazione per il godimento sine titulo di immobile ha natura risarcitoria ed è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. . Riguardo alla domanda riconvenzionale dell'Agenzia, la stessa non può essere accolta. Seppur la stessa non è soggetta all'obbligo di mediazione obbligatoria, non risulta che il ministero convenuto l'abbia coltivata, stante il mancato deposito di note e di conclusionale. Infatti i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del Codice Civile". In conclusione deve essere dichiarata l'illegittimità della seconda richiesta di pagamento indennità prot. 2364 del 29.01.2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste per € 223.628,88, per tutto quanto evidenziato. Le spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, , definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità delle seconde richieste di pagamento prot. n. 2364 del 20 ottobre 2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste per € 223.628,88 del prot. N. 0002659; condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'attore
[...]
della complessiva somma di € 11283,00 da distrarsi in favore Parte_1 del procuratore costituito. Così deciso in Catanzaro, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE in persona del giudice onorario, dott.ssa Rosanna Scillone, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile iscritta al n. 1339 del R.G.A.C. dell'anno 2024, assegnata in decisione all'udienza del 20 novembre 2025 a seguito di concessione dei termini previsti dall'art. 189, vertente:
TRA
, in persona del Sindaco e legale rappresentante Parte_1 pro tempore, Dott. rappresentato e difeso dall'Avv. Raffaele Parte_2
Masciari;
ATTORE CONTRO
, in persona del Controparte_1 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro;
CONVENUTA FATTO e DIRITTO
Con atto di citazione notificato in data 8 marzo 2024, il Parte_1 conveniva in giudizio l' per sentir accogliere le
[...] Controparte_1 seguenti conclusioni:
- previa declaratoria di nullità e/o annullamento e/o disapplicazione della seconda richiesta di pagamento indennità prot. 2364 del 29.01.2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste di pagamento per € 223.628,88;
- sentir accertare e dichiarare l'insussistenza del diritto dell' CP_1 ad intimare il pagamento delle somme richieste;
[...] in subordine, sentir accertare e dichiarare la prescrizione quinquennale dei pretesi crediti con compensazione delle spese di manutenzione sostenute dal
Pt_1
L' , costituendosi con comparsa depositata il 30 maggio 2024, Controparte_1 contestava integralmente la domanda e proponeva domanda riconvenzionale per l'accertamento dell'omesso pagamento delle pigioni dovute allo Stato sin dal 1984. La storia nasce da: Il compendio immobiliare denominato " " è nella Parte_3 disponibilità del Comune di sin dal 1948 quale sede della Parte_1
Procura Mandamentale e successivamente, per effetto della riforma giudiziaria di cui alla L. n. 156/2005, sede degli Uffici del Giudice di Pace, accorpati nel 2009 nella sede provinciale di Vibo Valentia. Dal verbale di operazioni compiute del 23 gennaio 2024 risulta che "i locali già in uso al giudice di pace versano in pessimo stato manutentivo, ancora oggi occupati da materiale cartaceo riconducibile alla cessata attività giudiziaria della Pretura e del Giudice di Pace". L' , con note del 22.11.2023, richiedeva il pagamento di € Controparte_1
509.844,77 per presunta occupazione sine titulo dal 2004 al 2023, oltre a € 223.628,88 per ripristino dell'immobile. All'udienza del 16 settembre 2024 il Giudice rinviava per le memorie ex art. 171 ter c.p.c. Il Comune depositava le proprie memorie nei termini, contestando integralmente le pretese dell'Agenzia e richiedendo CTU per la quantificazione delle somme eventualmente dovute. Si evidenziava che la pretesa dell' si fondasse sull'erronea Controparte_1 interpretazione della L. 392/1941, che non ha mai abrogato implicitamente l'art. 1 del R.D. 827/1924. Come chiarito dalla giurisprudenza amministrativa, "la ratio della disposizione è evidente, e riposa nella necessità di evitare che lo Stato, quale 'titolare' di beni del demanio debba corrispondere un canone per l'occupazione del proprio demanio, ponendo in essere una mera partita contabile di giro". A tal proposito, la giurisprudenza concorda nel rigettare le pretese basate su logiche di mercato quando si tratta di beni vincolati. L'Articolo 826 del Codice Civile definisce chiaramente che gli edifici destinati a sede di uffici pubblici fanno parte del patrimonio indisponibile di Stato, Province e Comuni.La Corte di Cassazione a Sezioni Unite, ha spesso confermato che le controversie relative a questi beni hanno natura pubblicistica e seguono un regime speciale, diverso dalla locazione privatistica dove è dovuto un canone standard.
Le sentenze favorevoli ai Comuni si basano principalmente sui seguenti argomenti:
Destinazione a Pubblico Servizio: L'uso giudiziario è un servizio pubblico essenziale che prevale sull'interesse patrimoniale dell'ente proprietario o del Demanio a ricavare un canone di mercato.
Patrimonio Indisponibile: I beni destinati a fini pubblici non possono formare oggetto di diritti a favore di terzi se non nei modi e limiti stabiliti dalle leggi speciali che li riguardano (Art. 823 C.C.).
Competenza e Oneri: In molti casi, la legge (in particolare il D.Lgs. 85/2010 sul federalismo demaniale) prevede il trasferimento a titolo non oneroso di questi beni agli enti locali, mentre gli oneri di gestione e manutenzione sono poi oggetto di specifici finanziamenti o accordi tra Ministero della Giustizia e Comuni.
L'art. 1 della L. 392/1941, facendo riferimento alle "pigioni", si riferisce esclusivamente a rapporti di locazione con privati, non a rapporti tra Pubbliche Amministrazioni. Nel caso di beni demaniali assegnati in servizio governativo, trova applicazione l'art. 1 del R.D. 827/1924, secondo cui le spese inerenti alla manutenzione e all'uso dell'immobile sono a carico del bilancio del Ministero delle Finanze. Inoltre l'art. 1, comma 2, della L. 392/1941, come modificato dalla L. 190/2014, ha stabilito che dal 1° settembre 2015 le spese per i locali ad uso uffici giudiziari sono trasferite al Ministero della Giustizia, che è subentrato in tutti i rapporti attivi e passivi. Dal verbale del 23 gennaio 2024 emerge chiaramente che i locali sono ancora occupati da materiale cartaceo riconducibile all'attività giudiziaria. Pertanto, l'eventuale occupazione contestata al è in realtà ascrivibile al Ministero Pt_1 della Giustizia dal 2015 in poi. Deve essere anche accolta la domanda del comune di , in quanto Parte_1
l'indennità di occupazione per il godimento sine titulo di immobile ha natura risarcitoria ed è soggetta alla prescrizione quinquennale ex art. 2947 c.c. . Riguardo alla domanda riconvenzionale dell'Agenzia, la stessa non può essere accolta. Seppur la stessa non è soggetta all'obbligo di mediazione obbligatoria, non risulta che il ministero convenuto l'abbia coltivata, stante il mancato deposito di note e di conclusionale. Infatti i canoni dovuti per la concessione amministrativa del godimento di un immobile demaniale sono soggetti a prescrizione quinquennale ai sensi dell'art. 2948 n. 4 del Codice Civile". In conclusione deve essere dichiarata l'illegittimità della seconda richiesta di pagamento indennità prot. 2364 del 29.01.2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste per € 223.628,88, per tutto quanto evidenziato. Le spese si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, , definitivamente pronunciando sulla controversia in oggetto, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, così provvede: accerta e dichiara l'illegittimità delle seconde richieste di pagamento prot. n. 2364 del 20 ottobre 2024 per la somma di € 509.844,77 e delle richieste per € 223.628,88 del prot. N. 0002659; condanna l'amministrazione convenuta al pagamento in favore dell'attore
[...]
della complessiva somma di € 11283,00 da distrarsi in favore Parte_1 del procuratore costituito. Così deciso in Catanzaro, 1 dicembre 2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa Rosanna Scillone