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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 05/03/2025, n. 1064 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 1064 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MILANO
SEZIONE LAVORO
N. 1969/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA GIUDICE DI MILANO
Dott.ssa Eleonora De Carlo quale giudice del lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA ai sensi dell'art. 429 c.p.c.
nella causa promossa da
, con il patrocinio dell'avv. TAGLIALATELA RITA Parte_1
RICORRENTE
contro
1
MARCO e DE FEO DOMENICO
RESISTENTE
OGGETTO: altre ipotesi
All'udienza di discussione i procuratori delle parti concludevano come in atti.
FATTO E DIRITTO
1. Con il depositato ricorso, conveniva in Parte_2 giudizio chiedendo l'accoglimento delle Controparte_1 seguenti conclusioni: “1. in via principale accertare e dichiarare l'illegittimità e/o erroneità della modalità di scelta e/o liste di nomina e/o anzianità del Primi
Ufficiali compilate da Controparte_1 CP_2
) (...) avviati al corso comando di aeromobile a far data dal 15/10/2021,
[...]
per tutti motivi di cui al ricorso;
2. per l'effetto, condannare (anche Controparte_1
come (...) a rettificare la le modalità di scelta e/o la lista Controparte_2
di nomina e/o di anzianità del Ufficiali compilate dalla stessa compagnia Per_1
e/o dai suoi delegati tenendo conto che il Ricorrente assunto dalla convenuta il
15/10/2021 ha un'anzianità maturata ab origine deve essere quantomeno attribuita l'anzianità coincidente con la data di assunzione in Controparte_2
3. per l'effetto dichiarare che le liste così riformulate devono essere considerate e applicate ad ogni fine previsto per l'avvio al corso comando;
4. per effetto e/o in alternativa ordinare a Controparte_1
(anche come (...) a provvedere a chiamare il
[...] Controparte_2
Ricorrente per l'avvio al corso comando come era stato indicato dalla stessa compagnia aerea a tutti i nuovi assunti per tutti i motivi del ricorso;
3. per l'effetto condannare (anche Controparte_1
come (...) ad adottare ed imporre per le selezioni al Controparte_2
corso comando aeromobile il sistema in uso per le aziende pubbliche ovvero il
2 REGOLAMENTO AZIENDALE APPLICABILE AL PERSONALE DIPENDENTE
DI el 20/09/2021; Controparte_1
4. condannare (anche come Controparte_1 [...]
(...) anche in alternativa, al risarcimento del danno morale e CP_2
materiale che si quantifica in euro 1.000.000,00 o altra somma ritenuta equa dal
Giudicante”; con vittoria di spese. Co Si costituiva detta anche , con il Controparte_1
deposito di articolata memoria, con cui contestava le avverse deduzioni e domande, delle quali chiedeva il rigetto, con vittoria di spese. In particolare, parte resistente chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia codesto Ill.mo Tribunale:
a) in via preliminare, accertare e dichiarare l'inammissibilità del ricorso introduttivo del presente giudizio, nonché la carenza di interesse ad agire del signor per le ragioni di cui alla presente memoria Parte_2
difensiva, nei termini visti in narrativa;
b) in via principale, dichiarare inammissibili o, comunque, rigettare integralmente nel merito le domande formulate nel ricorso, in quanto infondate in fatto e in diritto”.
2. Esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, disposta l'integrazione di documentazione a riprova della validità della procura alle liti rilasciata da parte resistente, ritenuta la causa matura per la decisione senza lo svolgimento di attività istruttoria, all'udienza di discussione, i procuratori, discussa la causa, concludevano come in atti. La Giudice, dopo essersi ritirata in camera di consiglio, pronunciava dispositivo di cui dava lettura ex art. 429 cpc, come modificato dall'art. 53 DL 25.6.2008 n. 112 conv. in L.
6.8.2008 n.
133, con fissazione di termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione.
3. Premesso quanto sopra con riguardo alle domande e alle eccezioni delle parti, il ricorso deve essere respinto per i seguenti motivi.
3 In data 15/10/2021, veniva assunto da Parte_1 [...]
con qualifica di Primo Ufficiale proveniente da Controparte_1
Alitalia Sai s.p.a. in a.s., già in Alitalia C.A.I. S.P.A, già in Controparte_3
già in Alitalia in servizio presso la base di Milano. A tale rapporto CP_4
di lavoro si applica il regolamento aziendale del 20/09/2021.
soggiungeva in ricorso che il passaggio del Parte_1 personale proveniente da Alitalia sarebbe avvenuto, all'epoca della sua assunzione, “con adesione volontaria dei dipendenti ex Alitalia a seguito della comunicazione di Alitalia che a far data dal 14/10/2021 avrebbe terminato il ramo volo e pertanto non ci sarebbe stato più un rapporto di lavoro” e che “
[...]
per tramite dei suoi dirigenti, per invogliare nuovo personale presente CP_2
Con in ” avrebbe lasciato “intendere loro di ottenere una qualifica in azienda superiore rispetto a quella da cui provenivano (Alitalia) […] le nuove assunzioni lampo”. A detta di parte ricorrente, le nuove assunzioni sarebbero “avvenute facendo sì che i prescelti dall'azienda oggi convenuta o chi per essa, potevano accedere all'avanzamento di carriera scavalcando chi come il ricorrente aveva un'anzianità aziendale oltre che svariate migliaia di ore di volo su aeromobile
Airbus 320” (cfr. pagg. 3 e 4 ricorso)
Inoltre, sosteneva che la quasi totalità dei Parte_1
Primi Ufficiali individuati dalla resistente per l'avviamento al corso comando,
“provenivano dalla base di di Roma-Fiumicino, che si facevano CP_2
volontariamente trasferire sulla base di Milano-AT per poi essere ritrasferiti, sempre su loro richiesta volontaria, sulla base di Roma-Fiumicino dalla quale provenivano” (pag. 4 ricorso).
Si legge, poi, in ricorso che “il passaggio nella neonata azienda aeronautica da parte del personale non è stato accompagnato da nessuna sigla sindacale” e che “ avrebbe “annunciato ai Primi Ufficiali già CP_2
impiegati nella compagnia che avrebbe iniziato i corsi comando attingendo appunto da loro primi arrivati in il 15.10.2021 e che il periodo di CP_2
4 prova era anche considerato ai fini di avviarli ai nuovi corsi comando” (punti 12
e 13 ricorso).
sosteneva che “in […] esisteva la Pt_1 Parte_1 CP_2
sola lista di assunzione a far data dal suo inizio il 15/10/2021, dalla quale (...) si attendevano le chiamate al corso comando”, mentre dopo il 02/12/2021 i Primi
Ufficiali chiamati al corso comando sarebbero stati solo “sindacalisti e associati, amici di sindacalisti e quant'altro facente parte della loro “organizzazione””, senza specificazione dei nominativi in questione (punti 15 e 16 ricorso).
Sosteneva parte ricorrente: “Va detto che vi è evidenza di una lista, mai condivisa dalla compagnia ma sicuramente in possesso di numerosi dirigenti sindacali, nella quale erano presenti i nomi delle persone (assunte in
[...]
dal 15/10/2021) che - come era stato programmato e preannunciato CP_2
dalla neonata compagnia aerea - avrebbero dovuto avere assegnate funzioni di comando ma che la stessa lista non è mai stata condivisa con il personale in quanto sarebbe evidentemente stata una possibile graduatoria dalla quale sarebbe stato a quel punto estremamente difficile escludere qualcuno per fare posto ad altri, come è evidentemente avvenuto” (pag. 8 ricorso).
Soggiungeva che le carenze di personale Parte_1 sarebbero state “più presenti sulla base operativa ubicata presso l'aeroporto di
Milano AT” i cui orari sarebbero “sicuramente antisociali in quanto prevedono partenze in fasce comprese tra le 05:00 e le 07:00 del mattino ed arrivi in fasce comprese tra le 22:00 e le 24:00 di notte. Tale fenomeno non è riscontrabile ad esempio sulla base operativa situata presso l'aeroporto di
Roma Fiumicino e, come è logico pensare, crea una pesante discriminazione al personale impiegato sull'aeroporto lombardo nonché la difficoltà da parte dell'azienda di trovare personale disposto a lavorare sul predetto aeroporto (...) tutti i nuovi comandanti, provenienti dalla base di Roma hanno iniziato le funzioni di comando presso l'aeroporto di AT (...) e, incredibilmente, dopo
5 poche settimane di impiego presso l'aeroporto di Milano è stato ritrasferito presso l'aeroporto di Roma dal quale proveniva (pag. 9 ricorso).
Ciò premesso, il ricorrente chiedeva l'accertamento della “illegittimità e/o erroneità della modalità di scelta e/o liste di nomina e/o anzianità del Primi
Ufficiali” da “avviati al corso comando di Controparte_1 aeromobile a far data dal 15/10/2021”, in quanto, a suo dire, “sono state fatte delle chiamate al corso comando di aeromobile che non rispettavano alcun criterio tra quelli stabiliti dalle leggi in materia e dal Regolamento aziendale del
29/09/2021 applicabile ancora oggi data la mancata regolarizzazione nel contratto collettivo del 02/12/2021” (punto 25 e pag. 27 ricorso).
4. Nel caso di specie, occorre fare applicazione del principio della ragione più liquida, sancito dalla Cassazione, secondo cui “Il principio della
"ragione più liquida", imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre” (Cassazione Sez.
6 - L, Sentenza n. 12002 del
28/05/2014).
Parte ricorrente invocava a sostegno dei propri assunti sia il Decreto
Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001, in materia di rapporto di lavoro alle dipendenze di una Pubblica Amministrazione, sia il Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175, il Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica.
6 Ebbene, gli assunti di parte ricorrente sono destituiti di fondamento in quanto la normativa predetta non trova applicazione nei confronti di
[...]
Controparte_1
Infatti, l'art. 79, rubricato “Misure urgenti per il trasporto aereo”, del
Decreto Legge del 17/03/2020 n. 18 stabilisce ai commi di rilievo 3 e 5:
“3. Per l'esercizio dell'attività d'impresa nel settore del trasporto aereo di persone e merci, è autorizzata la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta. L'esercizio dell'attività è subordinato alle valutazioni della Commissione europea.
(...)
5. Alla società di cui al comma 3 e alle società dalla stessa partecipate o controllate non si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 19 agosto 2016, n.175, e dall'articolo 23-bis del decreto legge 6 dicembre 2011, n.
201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214”.
In particolare, nei confronti di è Controparte_1 esclusa la disciplina di cui all'art. 19 del Decreto legislativo del 19/08/2016 - N.
175 in materia di “Gestione del personale”: “1. Salvo quanto previsto dal presente decreto, ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle società a controllo pubblico si applicano le disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile, dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa, ivi incluse quelle in materia di ammortizzatori sociali, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e dai contratti collettivi.
2. Le società a controllo pubblico stabiliscono, con propri provvedimenti, criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi, anche di derivazione europea, di trasparenza, pubblicità e imparzialità e dei principi di cui all'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165. In caso di mancata adozione dei suddetti provvedimenti, trova diretta
7 applicazione il suddetto articolo 35, comma 3, del decreto legislativo n. 165 del
2001.
3. I provvedimenti di cui al comma 2 sono pubblicati sul sito istituzionale della società. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano gli articoli 22, comma 4, 46 e 47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013,
n. 33.
4. Salvo quanto previsto dall'articolo 2126 del codice civile, ai fini retributivi, i contratti di lavoro stipulati in assenza dei provvedimenti o delle procedure di cui al comma 2, sono nulli. Resta ferma la giurisdizione ordinaria sulla validità dei provvedimenti e delle procedure di reclutamento del personale.
5. Le amministrazioni pubbliche socie fissano, con propri provvedimenti, obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, ivi comprese quelle per il personale, delle società controllate, anche attraverso il contenimento degli oneri contrattuali e delle assunzioni di personale e tenuto conto di quanto stabilito all'articolo 25, ovvero delle eventuali disposizioni che stabiliscono, a loro carico, divieti o limitazioni alle assunzioni di personale, tenendo conto del settore in cui ciascun soggetto opera.
6. Le società a controllo pubblico garantiscono il concreto perseguimento degli obiettivi di cui al comma 5 tramite propri provvedimenti da recepire, ove possibile, nel caso del contenimento degli oneri contrattuali, in sede di contrattazione di secondo livello.
7. I provvedimenti e i contratti di cui ai commi 5 e 6 sono pubblicati sul sito istituzionale della società e delle pubbliche amministrazioni socie. In caso di mancata o incompleta pubblicazione si applicano l'articolo 22, comma 4, 46 e
47, comma 2, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.
8. Le pubbliche amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo in società, in caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi esternalizzati, affidati alle società stesse, procedono, prima di poter effettuare nuove assunzioni, al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato da
8 amministrazioni pubbliche e transitate alle dipendenze della società interessata dal processo di reinternalizzazione, mediante l'utilizzo delle procedure di mobilità di cui all'articolo 30 del decreto legislativo n. 165 del 2001 e nel rispetto dei vincoli in materia di finanza pubblica e contenimento delle spese di personale. Il riassorbimento può essere disposto solo nei limiti dei posti vacanti nelle dotazioni organiche dell'amministrazione interessata e nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili. La spesa per il riassorbimento del personale già in precedenza dipendente dalle stesse amministrazioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato non rileva nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili e, per gli enti territoriali, anche del parametro di cui all'articolo 1, comma 557- quater, della legge n. 296 del 2006, a condizione che venga fornita dimostrazione, certificata dal parere dell'organo di revisione economico- finanziaria, che le esternalizzazioni siano state effettuate nel rispetto degli adempimenti previsti dall'articolo 6-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, e, in particolare, a condizione che:
a) in corrispondenza del trasferimento alla società della funzione sia stato trasferito anche il personale corrispondente alla funzione medesima, con le correlate risorse stipendiali;
b) la dotazione organica dell'ente sia stata corrispondentemente ridotta e tale contingente di personale non sia stato sostituito;
c) siano state adottate le necessarie misure di riduzione dei fondi destinati alla contrattazione integrativa;
d) l'aggregato di spesa complessiva del personale soggetto ai vincoli di contenimento sia stato ridotto in misura corrispondente alla spesa del personale trasferito alla società.
9. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 565 a 568 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, continuano ad applicarsi fino alla data di pubblicazione del decreto di cui all'articolo 25, comma 1, e comunque non oltre il 31 dicembre
2017.
9 9-bis. Al personale di cui al presente articolo e al personale dipendente di enti pubblici non economici, anche per esigenze strettamente collegate all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 30 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e 56 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.
3. Restano fermi, per le amministrazioni riceventi, i limiti quantitativi stabiliti dall'articolo 30, comma 1-quinquies, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I comandi o distacchi di cui al presente articolo non possono eccedere la durata di un anno e, comunque, non possono essere utilizzati oltre il 31 dicembre 2026”.
In considerazione di quanto sopra, Controparte_1
opera alla stregua di un datore di lavoro privato con riguardo ai propri dipendenti e alla loro eventuale progressione, rispetto alla quale non è tutelato il diritto alla carriera. Ne discende che, anche nella selezione dei lavoratori da avviare al corso di addestramento al comando di aeromobile, la resistente non
è vincolata al rispetto della normativa invocata da parte ricorrente.
Peraltro, le allegazioni di parte ricorrente relativamente alla scelta dei lavoratori da avviare al corso comando sono generiche in assenza dei nominativi dei lavoratori che gli sarebbero stati preferiti. Quanto precede avrebbe consentito la verifica degli assunti di . Parte_1
Infine, deve darsi atto di quanto sottolineato da Controparte_1 ossia l'impossibilità di avviare al
[...] Parte_1
corso piloti in assenza di certificazione da parte del dipendente medesimo delle ore di volo effettuate, (documento 2 fascicolo parte resistente). Rimaneva, infatti, senza riscontro la richiesta rivoltagli via mail dalla società. Rispetto a quest'ultima, deve ricordarsi essersi il rapporto di lavoro instaurato solo dal 15
10 2021. La mancata collaborazione di impediva alla Parte_1 resistente la valutazione dell'idoneità del ricorrente al corso comando: infatti,
l'accordo di secondo livello del 2.12.2021, sull'avviamento al comando e
10 all'aeromobile superiore (documento 18 fascicolo parte resistente), prevedeva che “in fase di prima applicazione, ed in attesa che vengano consolidati i criteri di cui al punto 7, coerentemente con le esigenze organizzative e produttive dell'azienda, verranno presi in considerazione i candidati in possesso delle professionalità necessarie anche in relazione alla esperienza complessivamente maturata, alle abilitazioni e certificazioni possedute ed alla conoscenza delle procedure operative”.
5. Con riguardo alla domanda di risarcimento del danno morale asseritamente patito da e da quest'ultimo quantificato Parte_1 in un milione di euro, deve darsi atto dell'assorbimento che interessa tale domanda, in ragione dell'infondatezza delle doglianze ulteriori di parte ricorrente. Peraltro, tale domanda non sarebbe in ogni caso suscettibile di accoglimento in quanto la Suprema Corte ha ripetutamente circoscritto il potere del giudice di liquidare il danno in via equitativa, subordinandolo all'assolvimento degli oneri probatori che gravano sulla parte che lamenta il danno in questione. In proposito, la Cassazione affermava che “L'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., espressione del più generale potere di cui all'art. 115 c.p.c., dà luogo non già ad un giudizio di equità, ma ad un giudizio di diritto caratterizzato dalla cosiddetta equità giudiziale correttiva od integrativa;
esso, pertanto, da un lato è subordinato alla condizione che per la parte interessata risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo ammontare, e dall'altro non ricomprende l'accertamento del pregiudizio della cui liquidazione si tratta, presupponendo già assolto l'onere della parte di dimostrare la sussistenza e l'entità materiale del danno” (Cassazione Sez. 2,
Sentenza n. 4310 del 22/02/2018; del medesimo orientamento, Cassazione
Sez. 3 - , Sentenza n. 16344 del 30/07/2020).
6. Per le ragioni esposte, il ricorso deve essere respinto, restando disattesa o assorbita ogni questione ulteriore di cui in atti, in quanto superflua ai
11 fini del decidere, non potendosi comunque pervenire comunque a diversa decisione.
7. Tenuto conto della complessità della causa e della peculiarità della questione, sussistono idonei motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
Sentenza esecutiva ex art. 431 cpc.
PQM
Disattesa o assorbita ogni diversa istanza o eccezione, rigetta il ricorso.
Dichiara le spese di lite compensate tra le parti. Fissa il termine di giorni sessanta per il deposito della motivazione. Sentenza esecutiva.
Milano, 05/03/2025
LA GIUDICE DEL LAVORO
Eleonora De Carlo
12