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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 08/04/2025, n. 1234 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 1234 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 10720/2024
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10720/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Susanna Zanda, sono comparsi: per l'avv.to LIVANI MICHELE sostituito da Parte_1 Parte_2 per l'avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE Controparte_1
Grazia Casadio
l'avv.to eccepisce la tardiva costituzione della parte convenuta costituitasi all'udienza scorsa Pt_2
e non 10 giorni prima con tutte le conseguenze che derivano dalla tardiva costituzione.
Ne eccepisce comunque l'infondatezza e rileva che come risulta dal doc. 5 allegato al ricorso la aveva accolto una precedente istanza analoga del ricorrente, ritenendo non Controparte_2 sussistenti i motivi ostativi e si tratta degli stessi motivi odierni.
L'avv.to Casadio contesta le difese avversarie rilevando di non essere incorsa in alcuna decadenza;
evidenzia che codesto giudice si è già espresso su un caso similare di collaborazione di giustizia in senso favorevole all'amministrazione, decisione confermata in sede di reclamo. Evidenzia l'irrilevanza del provvedimento della prefettura di in quanto La prefettura di EN si è CP_2 attenuta al dato normativo.
Il giudice pronuncia sentenza di seguito estesa dandone lettura alle parti non presenti alle h. 17,04.
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Pagina 1 Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10720/2024
Promossa da:
nato a [...] [...], C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CP_2 C.F._1 giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michele Livani (nato/a il 16/10/1971 c.f.
rapp.ta e difesa da LIVANI MICHELE C.F._1 CodiceFiscale_2
RICORRENTE/I
Contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 la (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. , presso i cui uffici in Via degli Arazzieri 4, sono ope legis P.IVA_3 domiciliati (p.e.c.: - fax 090674168), Email_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego ammissione prova pratica per conseguimento di titolo abilitativo alla guida
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente impugna il provvedimento prefettizio protocollo n. 0037973 del 27.06.2024, con cui la di EN ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il nulla osta per il CP_2 conseguimento della patente di guida, a motivo del fatto che il ricorrente aveva subito delle condanne penali per reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, condanne che osterebbero, in base all'art. 120 cds, al conseguimento della patente senza una previa “riabilitazione” del condannato. Il sostiene che la collaborazione di giustizia in realtà elide i motivi ostativi essendo Pt_1 equiparabile all'intervenuta riabilitazione del condannato.
In particolare ha esposto che da molti anni, ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia, con ammissione allo speciale programma di protezione.
Già con decreto del 23.10.2014, il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, aveva revocato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. – misura che aveva portato alla revoca della patente di guida -, in considerazione della riscontrata recisione di ogni legame del ricorrente con il crimine organizzato (doc. 4).
La , in data 28.09.2016, a seguito di similare istanza, si era espressa Controparte_2 favorevolmente, concedendo al sig. ai sensi dell'art. 120 CdS – attesa l'assenza di motivi Pt_1 ostativi -, il nulla osta per rilascio della patente;
patente poi non conseguita per mancato superamento delle prove (doc. 5).
Pagina 2 7. Con decreto del 15.09.2020, la Corte di Appello di Catania, III Sezione Penale, aveva concesso al ricorrente la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. n. 159/2011 per avere dato prova costante ed effettiva di buona condotta come previsto dall'art. 70 cit. e ai sensi dell'ex art. 15 L. n. 327/1988 in materia di riabilitazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
Come desumibile dal provvedimento allegato, la Corte di Appello ha valutato positivamente la scelta di collaborazione con la giustizia che ha determinato l'allontanamento dall'ambiente criminale in cui erano maturati i precedenti comportamenti antigiuridici;
ha evidenziato altresì che l'ultimo reato commesso dal sig. risaliva all'anno 2009 e che, come da informativa del Pt_1
Servizio Centrale di Protezione, negli anni lo stesso ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole imposte sia dal programma di protezione che dal Tribunale di Sorveglianza
(doc. 6).
Quindi, il sig. da molti anni, come è documentato, ha reciso qualunque legame con il Pt_1 crimine organizzato ed ha intrapreso una vita improntata al rigoroso rispetto della legge e delle regole della convivenza, reinserendosi nella società civile.
Attualmente, il sig. previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, lavora come Pt_1 commis di cucina presso un ristorante di un hotel in un comune toscano, noto al Servizio Centrale di
Protezione (docc. 7 e 8). L'uso dell'automobile è indispensabile al ricorrente per raggiungere in autonomia – senza quindi dover essere costretto a chiedere continuamente passaggi a conoscenti o colleghi - il posto di lavoro, considerando che il suo turno si svolge anche in orari notturni
(notoriamente non coperti dal servizio pubblico).
Peraltro, il possesso della patente di guida è requisito che viene richiesto dai datori di lavoro con cui il sig. si interfaccia durante i colloqui lavorativi. Pt_1
Non sussistono, allo stato, elementi ostativi al conseguimento di una nuova patente di guida necessaria per il lavoro (considerando la tutela costituzionale del lavoro: artt. 1, 4, 35
*** Il ha rilevato che correttamente la Controparte_1 Controparte_3 Aveva rigettato l'istanza perchè in presenza di condanne per reati ritenuti ostativi (artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990), costituiva requisito necessario l'ottenimento del provvedimento di riabilitazione ai fini del conseguimento della patente, come già precisato dal Controparte_1 con Circolare n. 8249 del 30.11.2021.
Ha eccepito la carenza di giurisdizione del GO per i seguenti motivi: l'art. 120 del C.d.S. non consente di ammettere il al corso per ottenere la patente di guida Pt_1 per carenza dei requisiti morali.
Premesso che, tale articolo attribuisce al Prefetto la facoltà di adottare provvedimenti di diniego o revoca della patente per carenza dei requisiti morali, questi provvedimenti seguono una disciplina particolare rispetto agli altri atti ablativi in materia, in ragione, proprio, dei differenti presupposti, principalmente, per una valutazione legislativa di disvalore sociale correlata alla natura di una determinata condanna o misura, pur in assenza di una violazione di una norma di comportamento attinente alla circolazione stradale.
In particolare, il citato articolo 120, indicando quelle categorie di persone ritenute ex lege carenti dei requisiti morali per il rilascio e il mantenimento della patente di guida, ha introdotto una presunzione di pericolosità tale da non riconoscere margini discrezionali all'autorità amministrativa, tenuta a negare o revocare il documento al solo verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, C.d.S. nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”
– invece che “può provvedere” – alla revoca della patente. E ciò, comunque, con riguardo alla sola ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90 (Testo unico in
Pagina 3 materia di stupefacenti) che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida. Il presupposto di tale pronuncia poggia sul fatto che l'art. 120 realizzerebbe una valutazione indifferenziata delle condizioni ostative al mantenimento della patente di guida, nella misura in cui ricollegherebbe in via automatica il medesimo effetto, ovvero la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie non omogenee, atteso che la condanna per stupefacenti, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati non solo di diversa entità ma anche più o meno risalenti nel tempo. L'intervento della Consulta, dunque, ha certamente modificato la natura giuridica dell'istituto della revoca di cui all'art. 120: se finora il provvedimento prefettizio de quo è stato interpretato come atto amministrativo ad emanazione dovuta e contenuto vincolato nei confronti di chiunque si trovi in una delle condizioni ostative previste dalla norma, d'ora in poi è rimesso alla valutazione del Prefetto, alla stregua di un provvedimento discrezionale. Sulla scorta di detta sentenza, dunque, l'autorità giudiziaria competente a decidere il contenzioso in materia di revoca della patente ex art. 120 C.d.S. non può che essere il Tribunale Amministrativo Regionale quale giudice naturale del potere amministrativo. In virtù di ciò, dunque, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a decidere la controversia, con rimessione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Quanto al merito ha dedotto la che la giurisprudenza di legittimità, con una interpretazione estensiva, ma isolata ha di recente affermato che “in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma
1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011
e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022).
Tale pronuncia, oltre ad esser un precedente isolato pronunciato da una sezione semplice della
Corte di cassazione e a porsi in contrasto con la Corte Costituzionale sopra richiamata che per i reati in materia di sostanze stupefacenti ha espressamente ritenuto necessaria la riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p., in alcun modo richiama tra i c.d. “provvedimenti riabilitativi” il rapporto di collaboratore di giustizia.
Ed infatti, l'affidamento in prova ai servizi sociali o dall'istituto della riabilitazione di cui all'art. 70
d.lgs. 159/11 presuppongono una prova costante ed effettiva di buona condotta, non richiesta al collaboratore di giustizia. Quest'ultimo, difatti, è il soggetto, organico ad un sodalizio criminale che, per ragioni magari anche utilitaristiche, decide di dissociarsene, fornendo all'Autorità
Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell'organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dagli affiliati. Peraltro, il ricorrente non fornisce alcuna prova in ordine al suo status di collaboratore di giustizia. Seppur sia fondamentale l'apporto dei collaboratori di giustizia, è evidente che tale istituto non presuppone un ravvedimento del soggetto, né la prova di una effettiva buona condotta e di un reinserimento sociale, senza tenere conto della diretta corrispondenza tra i reati in tema di stupefacenti e manifestazione di condotta pericolosa alla guida. Parimenti, a differenza della casistica individuata dalla giurisprudenza di legittimità, l'ammissione al programma dei collaboratori di giustizia non comporta la cessazione degli effetti penali della condanna, ma presuppone che, seppur parzialmente, la pena venga espiata.
Alla luce di tali considerazioni ha chiesto la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
MOTIVAZIONE
Pagina 4 Dal doc. 6 allegato al ricorso risulta che il sig. abbia ottenuto dalla Corte d'Appello di Pt_1
Catania terza sezione penale in data 15.9.2020 la riabilitazione prevista dall'art. 15 legge 327/1983 dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS già applicatagli in data 15.4.93 per la durata di anni 3 e successivamente revocata nel 2014; tale riabilitazione era stata da lui richiesta, infatti, alla Corte d'Appello di Catania con istanza di riabilitazione ai sensi dell'Art. 70 legge 159/2011
Orbene il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159 costituisce il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e all' art. 70 sotto la rubrica “Riabilitazione” prevede che:
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone
l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
Dunque, occorre domandarsi - e questo è il tema di causa - se la riabilitazione ottenuta dal e prevista dalla legislazione speciale (codice anti-mafia) sia tra le riabilitazioni Pt_1 equiparabili a quella prevista agli artt. 178 e 179 cp e dunque se possa da essa sortire l'effetto della eliminazione dell'ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Infatti, il divieto di conseguimento patente è stabilito dall'art. 120, comma 1, del Codice della strada, il quale, tuttavia, fa “salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Richiamando il plurale ossia i provvedimenti riabilitativi, la norma di cui all'art. 120 cds non pare limitarsi alla sola riabilitazione codicistica degli artt. 178 e 179 ma ad un ventaglio di riabilitazioni.
Il dato comune denominatore, dunque, secondo la giurisprudenza riportata in appresso, è che deve trattarsi di “riabilitazioni” che hanno l'effetto di estinguere gli effetti penali della condanna in quanto l'art. 178 del codice penale prevede proprio ciò, ovvero che “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.
Quindi si potrebbe ritenere che l'art. 120 cds fa riferimento a tutta una serie di fattispecie a cui la legge ricollega l'estinzione di ogni effetto penale della condanna.
La prima fattispecie coinvolge l'istituto processual-penalistico dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, in caso di patteggiamento “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una
Pagina 5 successiva sospensione condizionale della pena”. In tal caso, l'effetto estintivo consegue al passare di un determinato lasso di tempo unito alla condotta successiva del reo. Al riguardo, la giurisprudenza penale ha chiarito che “l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 2, opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione” (da ultima, Cass. pen., Sez. III, Sent., 16/07/2018, n. 32492). Ancora, è stato rilevato come “l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, insomma, è perfettamente equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue all'avvenuta estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.” (Cass. pen., Sez. I, Sent., 10/05/2006, n. 16025). Altre fattispecie si rinvengono, invece, nella legislazione speciale come appunto l'art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), rubricato “Riabilitazione”, prevede che, a determinate condizioni, dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato possa chiedere la riabilitazione. Il comma 3 rimanda alle disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione, in quanto compatibili. Da ultimo, va menzionato l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della Legge n. 354/1975 (c.d. Legge sull'ordinamento penitenziario), inserita tra le misure alternative alla detenzione. Difatti, ai sensi del comma 12, “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”.
Orbene leggendo il doc. 6 allegato al ricorso ossia la riabilitazione ottenuta dal sig. si Pt_1 legge che il sig. aveva ottenuto nel 2020 una riabilitazione equiparabile alla Pt_1 riabilitazione prevista dal codice di procedura penale, come espressamente disposto dal decreto legislativo 159/2011; infatti, anche in questo caso, un giudice penale qualificato, come appunto la Corte d'appello di Catania, ha specificamente già valutato la condotta tenuta dal negli Pt_1 anni dal 2009 (data ultimo reato) in poi, ritenendo che egli “abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta” ritenendo in particolare che egli avesse dimostrato di aver dato prova di un ravvedimento e di un sistema di vita improntato al rispetto della legge;
detto giudice ha poi considerato che l'ultimo reato era stato commesso nel 2009 e ha infine apprezzato l'informativa dei servizi centrali di protezione che davano conto di come avesse reciso ogni legame con la criminalità organizzata. Appare dunque convincente e pertinente la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ammette l'equiparabilità di questa riabilitazione prevista da legge speciale, alla riabilitazione prevista dal cpp artt. 178 e 179. Infatti, la cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022 ha affermato che “in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.”. Questa pronuncia dell'agosto 2022 è conforme ad altra a sezioni unite di marzo 2022 laddove si afferma in sede di regolamento della giurisdizione, la giurisdizione del GO CASS. Sez. U - , Ordinanza n. 8188 del 14/03/2022 : “Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla
Pagina 6 controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”. Da notare che sempre la Cassazione a sezioni unite aveva ancora nel 2020 ribadito che la giurisdizione spetta al GO anche dopo la pronuncia della Corte Cost. sull'art. 120 cds laddove dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui dice che il prefetto “provvede” in luogo di “può provvedere”: vd. Cass. sez. U - Ordinanza n. 26391 del 19/11/2020 : “Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto”. Dunque, da questi importanti precedenti di legittimità e dalla stessa dizione letterale dell'art. 70 del decreto legislativo 159/2011 (con l'utilizzo plurale “provvedimenti riabilitativi”), dalla lettura in concreto del provvedimento riabilitativo già assunto dalla Corte d'Appello di Catania sul caso con vaglio positivo di tutta la documentazione sulla sua buona condotta e report del Pt_1 servizio centrale di protezione, si ritiene di poter fondatamente affermare che il sig. abbia Pt_1 diritto ad essere ammesso alla prova pratica per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida e che ingiustificatamente la abbia negato tale diritto, conservando un ostativo, Controparte_3 quello dei requisiti morali, che in realtà è stato eliminato dalla riabilitazione già ottenuta dalla Corte d'appello di Catania;
poco importa che tale ostativo sia automaticamente generato dal servizio telematico della Motorizzazione civile e non dalla , attenendo tale fatto alla CP_2 organizzazione interna del , che va evidentemente adeguata in modo Controparte_1 funzionale ai diritti e non viceversa.
Inoltre non va osservato che non solo questa soluzione è conforme alle pronunce di legittimità dianzi richiamate, particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà costituzionali come appunto la libertà di circolazione di cui all'art. 16 cost.., ma si muove nel solco anche delle pronunce della giurisprudenza di merito che si sono orientate nello stesso modo:
Ad es. il Tribunale di Milano, sez. I, 10/10/2023, n. 7874, secondo cui “l'esito positivo dell'affidamento in prova va equiparato ai provvedimenti riabilitativi di cui all'art. 178 c.p. e costituisce, quindi, fatto idoneo a restituire al condannato il diritto a richiedere la patente di guida”.
Anche l'ordinanza n. 876/2024 del Tribunale di Verona, resa su un ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile (vecchio rito sommario di cognizione), la quale ha ricollegato all'estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova e all'estinzione degli effetti penali che segue alla sentenza di patteggiamento la medesima efficacia dei “provvedimenti riabilitativi” di cui all'art. 120, comma 1, del Codice della Strada.
In definitiva, si può ragionevolmente sostenere che, oltre l'istituto della riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179, codice penale, anche l'estinzione degli effetti penali che consegue alla riabilitazione da codice antimafia dispiega l'efficacia riabilitativa richiesta dall'art. 120, comma
1, del codice della strada, e permette così di superare il motivo di diniego al rilascio della patente di guida consistente nell'essere stati condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 (c.d. “Testo unico stupefacenti”), che puniscono la produzione, il traffico, la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per questi motivi
va annullato il provvedimento di diniego della con condanna Controparte_4 alle spese in favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Pagina 7 il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio In accoglimento del ricorso annulla il diniego prefettizio di ammissione del ricorrente alla prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, protocollo n. 0037973 del 27.06.2024, della
. Controparte_3
Condanna la a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro Controparte_3
4.227,00 per onorari, oltre 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per marche, oltre accessori di legge sugli onorari.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti alle h. 17.04 ed inserimento nel fascicolo elettronico a far parte del verbale d'udienza.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
Pagina 8
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
02 Seconda sezione CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 10720/2024 tra
Parte_1
ATTORE/I
Controparte_1
CONVENUTO/I
Oggi 8 aprile 2025, innanzi al dott. Susanna Zanda, sono comparsi: per l'avv.to LIVANI MICHELE sostituito da Parte_1 Parte_2 per l'avv.to AVVOCATURA DELLO STATO DI FIRENZE Controparte_1
Grazia Casadio
l'avv.to eccepisce la tardiva costituzione della parte convenuta costituitasi all'udienza scorsa Pt_2
e non 10 giorni prima con tutte le conseguenze che derivano dalla tardiva costituzione.
Ne eccepisce comunque l'infondatezza e rileva che come risulta dal doc. 5 allegato al ricorso la aveva accolto una precedente istanza analoga del ricorrente, ritenendo non Controparte_2 sussistenti i motivi ostativi e si tratta degli stessi motivi odierni.
L'avv.to Casadio contesta le difese avversarie rilevando di non essere incorsa in alcuna decadenza;
evidenzia che codesto giudice si è già espresso su un caso similare di collaborazione di giustizia in senso favorevole all'amministrazione, decisione confermata in sede di reclamo. Evidenzia l'irrilevanza del provvedimento della prefettura di in quanto La prefettura di EN si è CP_2 attenuta al dato normativo.
Il giudice pronuncia sentenza di seguito estesa dandone lettura alle parti non presenti alle h. 17,04.
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
SEZIONE SECONDA CIVILE
In composizione monocratica
Pagina 1 Giudice dott.ssa SUSANNA ZANDA
Ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies c.p.c.
Nella causa civile iscritta al n. r.g. 10720/2024
Promossa da:
nato a [...] [...], C.F. , rappresentato e difeso, Parte_1 CP_2 C.F._1 giusta procura in calce al presente atto, dall'Avv. Michele Livani (nato/a il 16/10/1971 c.f.
rapp.ta e difesa da LIVANI MICHELE C.F._1 CodiceFiscale_2
RICORRENTE/I
Contro
, (C.F. , in persona del Ministro pro tempore, e Controparte_1 P.IVA_1 la (C.F. ), in persona del Prefetto pro Controparte_3 P.IVA_2 tempore, entrambi rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Firenze (C.F. , presso i cui uffici in Via degli Arazzieri 4, sono ope legis P.IVA_3 domiciliati (p.e.c.: - fax 090674168), Email_1
CONVENUTO/I
OGGETTO: impugnazione del provvedimento prefettizio di diniego ammissione prova pratica per conseguimento di titolo abilitativo alla guida
CONCLUSIONI
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione
Il ricorrente impugna il provvedimento prefettizio protocollo n. 0037973 del 27.06.2024, con cui la di EN ha rigettato l'istanza del ricorrente volta ad ottenere il nulla osta per il CP_2 conseguimento della patente di guida, a motivo del fatto che il ricorrente aveva subito delle condanne penali per reati ex artt. 73 e 74 D.P.R. 309/1990, condanne che osterebbero, in base all'art. 120 cds, al conseguimento della patente senza una previa “riabilitazione” del condannato. Il sostiene che la collaborazione di giustizia in realtà elide i motivi ostativi essendo Pt_1 equiparabile all'intervenuta riabilitazione del condannato.
In particolare ha esposto che da molti anni, ha intrapreso il percorso di collaborazione con la giustizia, con ammissione allo speciale programma di protezione.
Già con decreto del 23.10.2014, il Tribunale di Catania, Sezione Misure di Prevenzione, aveva revocato la misura di prevenzione della Sorveglianza Speciale di P.S. – misura che aveva portato alla revoca della patente di guida -, in considerazione della riscontrata recisione di ogni legame del ricorrente con il crimine organizzato (doc. 4).
La , in data 28.09.2016, a seguito di similare istanza, si era espressa Controparte_2 favorevolmente, concedendo al sig. ai sensi dell'art. 120 CdS – attesa l'assenza di motivi Pt_1 ostativi -, il nulla osta per rilascio della patente;
patente poi non conseguita per mancato superamento delle prove (doc. 5).
Pagina 2 7. Con decreto del 15.09.2020, la Corte di Appello di Catania, III Sezione Penale, aveva concesso al ricorrente la riabilitazione ai sensi dell'art. 70 D. Lgs. n. 159/2011 per avere dato prova costante ed effettiva di buona condotta come previsto dall'art. 70 cit. e ai sensi dell'ex art. 15 L. n. 327/1988 in materia di riabilitazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S..
Come desumibile dal provvedimento allegato, la Corte di Appello ha valutato positivamente la scelta di collaborazione con la giustizia che ha determinato l'allontanamento dall'ambiente criminale in cui erano maturati i precedenti comportamenti antigiuridici;
ha evidenziato altresì che l'ultimo reato commesso dal sig. risaliva all'anno 2009 e che, come da informativa del Pt_1
Servizio Centrale di Protezione, negli anni lo stesso ha mantenuto un comportamento corretto e rispettoso delle regole imposte sia dal programma di protezione che dal Tribunale di Sorveglianza
(doc. 6).
Quindi, il sig. da molti anni, come è documentato, ha reciso qualunque legame con il Pt_1 crimine organizzato ed ha intrapreso una vita improntata al rigoroso rispetto della legge e delle regole della convivenza, reinserendosi nella società civile.
Attualmente, il sig. previa autorizzazione del Magistrato di Sorveglianza, lavora come Pt_1 commis di cucina presso un ristorante di un hotel in un comune toscano, noto al Servizio Centrale di
Protezione (docc. 7 e 8). L'uso dell'automobile è indispensabile al ricorrente per raggiungere in autonomia – senza quindi dover essere costretto a chiedere continuamente passaggi a conoscenti o colleghi - il posto di lavoro, considerando che il suo turno si svolge anche in orari notturni
(notoriamente non coperti dal servizio pubblico).
Peraltro, il possesso della patente di guida è requisito che viene richiesto dai datori di lavoro con cui il sig. si interfaccia durante i colloqui lavorativi. Pt_1
Non sussistono, allo stato, elementi ostativi al conseguimento di una nuova patente di guida necessaria per il lavoro (considerando la tutela costituzionale del lavoro: artt. 1, 4, 35
*** Il ha rilevato che correttamente la Controparte_1 Controparte_3 Aveva rigettato l'istanza perchè in presenza di condanne per reati ritenuti ostativi (artt. 73 e 74 del D.P.R. n. 309/1990), costituiva requisito necessario l'ottenimento del provvedimento di riabilitazione ai fini del conseguimento della patente, come già precisato dal Controparte_1 con Circolare n. 8249 del 30.11.2021.
Ha eccepito la carenza di giurisdizione del GO per i seguenti motivi: l'art. 120 del C.d.S. non consente di ammettere il al corso per ottenere la patente di guida Pt_1 per carenza dei requisiti morali.
Premesso che, tale articolo attribuisce al Prefetto la facoltà di adottare provvedimenti di diniego o revoca della patente per carenza dei requisiti morali, questi provvedimenti seguono una disciplina particolare rispetto agli altri atti ablativi in materia, in ragione, proprio, dei differenti presupposti, principalmente, per una valutazione legislativa di disvalore sociale correlata alla natura di una determinata condanna o misura, pur in assenza di una violazione di una norma di comportamento attinente alla circolazione stradale.
In particolare, il citato articolo 120, indicando quelle categorie di persone ritenute ex lege carenti dei requisiti morali per il rilascio e il mantenimento della patente di guida, ha introdotto una presunzione di pericolosità tale da non riconoscere margini discrezionali all'autorità amministrativa, tenuta a negare o revocare il documento al solo verificarsi di una delle condizioni soggettive stabilite.
Nonostante ciò, la Corte Costituzionale con sentenza n. 22 del 9 febbraio 2018 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, C.d.S. nella parte in cui dispone che il Prefetto “provvede”
– invece che “può provvedere” – alla revoca della patente. E ciò, comunque, con riguardo alla sola ipotesi di condanna per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del D.P.R. n. 309/90 (Testo unico in
Pagina 3 materia di stupefacenti) che intervenga in data successiva a quella del rilascio della patente di guida. Il presupposto di tale pronuncia poggia sul fatto che l'art. 120 realizzerebbe una valutazione indifferenziata delle condizioni ostative al mantenimento della patente di guida, nella misura in cui ricollegherebbe in via automatica il medesimo effetto, ovvero la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie non omogenee, atteso che la condanna per stupefacenti, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati non solo di diversa entità ma anche più o meno risalenti nel tempo. L'intervento della Consulta, dunque, ha certamente modificato la natura giuridica dell'istituto della revoca di cui all'art. 120: se finora il provvedimento prefettizio de quo è stato interpretato come atto amministrativo ad emanazione dovuta e contenuto vincolato nei confronti di chiunque si trovi in una delle condizioni ostative previste dalla norma, d'ora in poi è rimesso alla valutazione del Prefetto, alla stregua di un provvedimento discrezionale. Sulla scorta di detta sentenza, dunque, l'autorità giudiziaria competente a decidere il contenzioso in materia di revoca della patente ex art. 120 C.d.S. non può che essere il Tribunale Amministrativo Regionale quale giudice naturale del potere amministrativo. In virtù di ciò, dunque, ha eccepito l'incompetenza del Tribunale adito a decidere la controversia, con rimessione del giudizio innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale territorialmente competente.
Quanto al merito ha dedotto la che la giurisprudenza di legittimità, con una interpretazione estensiva, ma isolata ha di recente affermato che “in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma
1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011
e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.” (cfr. Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022).
Tale pronuncia, oltre ad esser un precedente isolato pronunciato da una sezione semplice della
Corte di cassazione e a porsi in contrasto con la Corte Costituzionale sopra richiamata che per i reati in materia di sostanze stupefacenti ha espressamente ritenuto necessaria la riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179 c.p., in alcun modo richiama tra i c.d. “provvedimenti riabilitativi” il rapporto di collaboratore di giustizia.
Ed infatti, l'affidamento in prova ai servizi sociali o dall'istituto della riabilitazione di cui all'art. 70
d.lgs. 159/11 presuppongono una prova costante ed effettiva di buona condotta, non richiesta al collaboratore di giustizia. Quest'ultimo, difatti, è il soggetto, organico ad un sodalizio criminale che, per ragioni magari anche utilitaristiche, decide di dissociarsene, fornendo all'Autorità
Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell'organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dagli affiliati. Peraltro, il ricorrente non fornisce alcuna prova in ordine al suo status di collaboratore di giustizia. Seppur sia fondamentale l'apporto dei collaboratori di giustizia, è evidente che tale istituto non presuppone un ravvedimento del soggetto, né la prova di una effettiva buona condotta e di un reinserimento sociale, senza tenere conto della diretta corrispondenza tra i reati in tema di stupefacenti e manifestazione di condotta pericolosa alla guida. Parimenti, a differenza della casistica individuata dalla giurisprudenza di legittimità, l'ammissione al programma dei collaboratori di giustizia non comporta la cessazione degli effetti penali della condanna, ma presuppone che, seppur parzialmente, la pena venga espiata.
Alla luce di tali considerazioni ha chiesto la conferma della legittimità del provvedimento impugnato.
MOTIVAZIONE
Pagina 4 Dal doc. 6 allegato al ricorso risulta che il sig. abbia ottenuto dalla Corte d'Appello di Pt_1
Catania terza sezione penale in data 15.9.2020 la riabilitazione prevista dall'art. 15 legge 327/1983 dalla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di PS già applicatagli in data 15.4.93 per la durata di anni 3 e successivamente revocata nel 2014; tale riabilitazione era stata da lui richiesta, infatti, alla Corte d'Appello di Catania con istanza di riabilitazione ai sensi dell'Art. 70 legge 159/2011
Orbene il DECRETO LEGISLATIVO 6 settembre 2011 n. 159 costituisce il Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonchè nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e all' art. 70 sotto la rubrica “Riabilitazione” prevede che:
1. Dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato può chiedere la riabilitazione. La riabilitazione è concessa, se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, dalla corte di appello nel cui distretto ha sede l'autorità giudiziaria che dispone
l'applicazione della misura di prevenzione o dell'ultima misura di prevenzione.
2. La riabilitazione comporta la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli riconnessi allo stato di persona sottoposta a misure di prevenzione nonché la cessazione dei divieti previsti dall'articolo 67.
3. Si osservano, in quanto compatibili, le disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione.
4. Quando è stata applicata una misura di prevenzione personale nei confronti dei soggetti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a) e b), la riabilitazione può essere richiesta dopo cinque anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale.
Dunque, occorre domandarsi - e questo è il tema di causa - se la riabilitazione ottenuta dal e prevista dalla legislazione speciale (codice anti-mafia) sia tra le riabilitazioni Pt_1 equiparabili a quella prevista agli artt. 178 e 179 cp e dunque se possa da essa sortire l'effetto della eliminazione dell'ostativo al rilascio del titolo abilitativo alla guida. Infatti, il divieto di conseguimento patente è stabilito dall'art. 120, comma 1, del Codice della strada, il quale, tuttavia, fa “salvi gli effetti di provvedimenti riabilitativi”. Richiamando il plurale ossia i provvedimenti riabilitativi, la norma di cui all'art. 120 cds non pare limitarsi alla sola riabilitazione codicistica degli artt. 178 e 179 ma ad un ventaglio di riabilitazioni.
Il dato comune denominatore, dunque, secondo la giurisprudenza riportata in appresso, è che deve trattarsi di “riabilitazioni” che hanno l'effetto di estinguere gli effetti penali della condanna in quanto l'art. 178 del codice penale prevede proprio ciò, ovvero che “la riabilitazione estingue le pene accessorie ed ogni altro effetto penale della condanna”.
Quindi si potrebbe ritenere che l'art. 120 cds fa riferimento a tutta una serie di fattispecie a cui la legge ricollega l'estinzione di ogni effetto penale della condanna.
La prima fattispecie coinvolge l'istituto processual-penalistico dell'applicazione della pena su richiesta delle parti (c.d. patteggiamento). Ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, in caso di patteggiamento “Il reato è estinto, ove sia stata irrogata una pena detentiva non superiore a due anni soli o congiunti a pena pecuniaria, se nel termine di cinque anni, quando la sentenza concerne un delitto, ovvero di due anni, quando la sentenza concerne una contravvenzione, l'imputato non commette un delitto ovvero una contravvenzione della stessa indole. In questo caso si estingue ogni effetto penale, e se è stata applicata una pena pecuniaria o una sanzione sostitutiva, l'applicazione non è comunque di ostacolo alla concessione di una
Pagina 5 successiva sospensione condizionale della pena”. In tal caso, l'effetto estintivo consegue al passare di un determinato lasso di tempo unito alla condotta successiva del reo. Al riguardo, la giurisprudenza penale ha chiarito che “l'estinzione del reato oggetto della sentenza di patteggiamento in conseguenza del verificarsi delle condizioni previste dall'art. 445 c.p.p., comma 2, opera ipso iure, senza che sia necessaria una specifica pronuncia del giudice dell'esecuzione” (da ultima, Cass. pen., Sez. III, Sent., 16/07/2018, n. 32492). Ancora, è stato rilevato come “l'eliminazione di ogni effetto penale della condanna, che consegue alla riabilitazione, insomma, è perfettamente equivalente a quell'estinzione di ogni effetto penale che consegue all'avvenuta estinzione del reato nel termine di legge in caso di applicazione della pena su richiesta delle parti.” (Cass. pen., Sez. I, Sent., 10/05/2006, n. 16025). Altre fattispecie si rinvengono, invece, nella legislazione speciale come appunto l'art. 70 del d.lgs. n. 159/2011 (c.d. Codice antimafia), rubricato “Riabilitazione”, prevede che, a determinate condizioni, dopo tre anni dalla cessazione della misura di prevenzione personale, l'interessato possa chiedere la riabilitazione. Il comma 3 rimanda alle disposizioni del codice di procedura penale riguardanti la riabilitazione, in quanto compatibili. Da ultimo, va menzionato l'istituto dell'affidamento in prova al servizio sociale di cui all'art. 47 della Legge n. 354/1975 (c.d. Legge sull'ordinamento penitenziario), inserita tra le misure alternative alla detenzione. Difatti, ai sensi del comma 12, “L'esito positivo del periodo di prova estingue la pena detentiva ed ogni altro effetto penale, ad eccezione delle pene accessorie perpetue”.
Orbene leggendo il doc. 6 allegato al ricorso ossia la riabilitazione ottenuta dal sig. si Pt_1 legge che il sig. aveva ottenuto nel 2020 una riabilitazione equiparabile alla Pt_1 riabilitazione prevista dal codice di procedura penale, come espressamente disposto dal decreto legislativo 159/2011; infatti, anche in questo caso, un giudice penale qualificato, come appunto la Corte d'appello di Catania, ha specificamente già valutato la condotta tenuta dal negli Pt_1 anni dal 2009 (data ultimo reato) in poi, ritenendo che egli “abbia dato prova costante ed effettiva di buona condotta” ritenendo in particolare che egli avesse dimostrato di aver dato prova di un ravvedimento e di un sistema di vita improntato al rispetto della legge;
detto giudice ha poi considerato che l'ultimo reato era stato commesso nel 2009 e ha infine apprezzato l'informativa dei servizi centrali di protezione che davano conto di come avesse reciso ogni legame con la criminalità organizzata. Appare dunque convincente e pertinente la giurisprudenza della Corte di Cassazione che ammette l'equiparabilità di questa riabilitazione prevista da legge speciale, alla riabilitazione prevista dal cpp artt. 178 e 179. Infatti, la cass. sez. 2 - , Ordinanza n. 23815 del 01/08/2022 ha affermato che “in tema di diniego del rilascio della partente di guida alle persone condannate per i reati di cui agli artt. 73 e 74 d.P.R. n. 309 del 1990, la clausola di salvezza riferita agli effetti di provvedimenti riabilitativi, prevista dall'art. 120, comma 1, c.d.s., ricomprende non soltanto l'istituto della riabilitazione di cui all'art. 178 c.p., ma anche altri provvedimenti, tra cui quello della riabilitazione prevista dall'art. 70 del d.lgs. n. 159 del 2011 e quello dell'esito positivo dell'affidamento in prova al servizio sociale, ai sensi del disposto di cui all'art. 47, comma 12, l. n. 354 del 1975 e succ. mod.”. Questa pronuncia dell'agosto 2022 è conforme ad altra a sezioni unite di marzo 2022 laddove si afferma in sede di regolamento della giurisdizione, la giurisdizione del GO CASS. Sez. U - , Ordinanza n. 8188 del 14/03/2022 : “Il diniego di rilascio della patente di guida per insussistenza di requisiti morali, ai sensi dell'art. 120, comma 1, C.d.S., dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa ma di un'attività del tutto vincolata, sia nel presupposto che nel contenuto, che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato, ossia il diritto di guidare un autoveicolo, afferente ad una modalità di esercizio di una libertà fondamentale costituzionalmente tutelata, quale la circolazione;
ne consegue che la giurisdizione sulla
Pagina 6 controversia avente ad oggetto il provvedimento di diniego adottato ai sensi della suddetta norma spetta al giudice ordinario, in difetto di deroghe ai comuni canoni sul riparto di giurisdizione”. Da notare che sempre la Cassazione a sezioni unite aveva ancora nel 2020 ribadito che la giurisdizione spetta al GO anche dopo la pronuncia della Corte Cost. sull'art. 120 cds laddove dichiara incostituzionale la norma nella parte in cui dice che il prefetto “provvede” in luogo di “può provvedere”: vd. Cass. sez. U - Ordinanza n. 26391 del 19/11/2020 : “Anche a seguito della sentenza della Corte cost. n. 99 del 2020 - che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 120, comma 2, c.d.s., nella parte in cui dispone che il prefetto "provvede", anziché "può provvedere", alla revoca della patente di guida nei confronti dei soggetti che sono stati sottoposti a misure di prevenzione ai sensi del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione -, la revoca della patente dà luogo all'esercizio non già di discrezionalità amministrativa, ma di un potere che non affievolisce la posizione di diritto soggettivo del privato;
ne consegue che la giurisdizione sulla controversia avente ad oggetto il provvedimento di revoca adottato dal prefetto continua a spettare al giudice ordinario, secondo la regola generale di riparto”. Dunque, da questi importanti precedenti di legittimità e dalla stessa dizione letterale dell'art. 70 del decreto legislativo 159/2011 (con l'utilizzo plurale “provvedimenti riabilitativi”), dalla lettura in concreto del provvedimento riabilitativo già assunto dalla Corte d'Appello di Catania sul caso con vaglio positivo di tutta la documentazione sulla sua buona condotta e report del Pt_1 servizio centrale di protezione, si ritiene di poter fondatamente affermare che il sig. abbia Pt_1 diritto ad essere ammesso alla prova pratica per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida e che ingiustificatamente la abbia negato tale diritto, conservando un ostativo, Controparte_3 quello dei requisiti morali, che in realtà è stato eliminato dalla riabilitazione già ottenuta dalla Corte d'appello di Catania;
poco importa che tale ostativo sia automaticamente generato dal servizio telematico della Motorizzazione civile e non dalla , attenendo tale fatto alla CP_2 organizzazione interna del , che va evidentemente adeguata in modo Controparte_1 funzionale ai diritti e non viceversa.
Inoltre non va osservato che non solo questa soluzione è conforme alle pronunce di legittimità dianzi richiamate, particolarmente sensibili ai diritti e alle libertà costituzionali come appunto la libertà di circolazione di cui all'art. 16 cost.., ma si muove nel solco anche delle pronunce della giurisprudenza di merito che si sono orientate nello stesso modo:
Ad es. il Tribunale di Milano, sez. I, 10/10/2023, n. 7874, secondo cui “l'esito positivo dell'affidamento in prova va equiparato ai provvedimenti riabilitativi di cui all'art. 178 c.p. e costituisce, quindi, fatto idoneo a restituire al condannato il diritto a richiedere la patente di guida”.
Anche l'ordinanza n. 876/2024 del Tribunale di Verona, resa su un ricorso ex art. 702-bis del codice di procedura civile (vecchio rito sommario di cognizione), la quale ha ricollegato all'estinzione degli effetti penali per esito positivo dell'affidamento in prova e all'estinzione degli effetti penali che segue alla sentenza di patteggiamento la medesima efficacia dei “provvedimenti riabilitativi” di cui all'art. 120, comma 1, del Codice della Strada.
In definitiva, si può ragionevolmente sostenere che, oltre l'istituto della riabilitazione di cui agli artt. 178 e 179, codice penale, anche l'estinzione degli effetti penali che consegue alla riabilitazione da codice antimafia dispiega l'efficacia riabilitativa richiesta dall'art. 120, comma
1, del codice della strada, e permette così di superare il motivo di diniego al rilascio della patente di guida consistente nell'essere stati condannati per i reati di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al d.P.R. n. 309/1990 (c.d. “Testo unico stupefacenti”), che puniscono la produzione, il traffico, la detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope e l'associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope.
Per questi motivi
va annullato il provvedimento di diniego della con condanna Controparte_4 alle spese in favore della parte vittoriosa.
P.Q.M.
Pagina 7 il tribunale
Con sentenza che definisce il giudizio In accoglimento del ricorso annulla il diniego prefettizio di ammissione del ricorrente alla prova pratica per il conseguimento del titolo abilitativo alla guida, protocollo n. 0037973 del 27.06.2024, della
. Controparte_3
Condanna la a rimborsare al ricorrente le spese del giudizio che liquida in euro Controparte_3
4.227,00 per onorari, oltre 518,00 per contributo unificato, euro 27,00 per marche, oltre accessori di legge sugli onorari.
Sentenza pubblicata mediante lettura alle parti non presenti alle h. 17.04 ed inserimento nel fascicolo elettronico a far parte del verbale d'udienza.
Firenze, 8 aprile 2025
Il Giudice
dott.ssa Susanna Zanda
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