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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. XIII, sentenza 23/01/2026, n. 963 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 963 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 963/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16959/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142113806000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142113806000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. la società ricorrente - Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE – ha, previa sospensiva, impugnato la Cartella di Pagamento n. 097 2025 01421138 06/000, notificata in data 28.08.2025, derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, per l'importo complessivo di Euro 979.240,15, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma.
Con successiva nota Parte attrice ha rappresentato che in data 12 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Roma 4, ha emesso il provvedimento prot. n.
2025S640477 (all. n.1), con il quale ha disposto lo sgravio totale degli importi iscritti a ruolo nella Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio. Ha concluso per la declaratoria di cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Roma 4 al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
2. L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che ha provveduto a convalidare, in data 12/12/2025, il provvedimento di sgravio totale di cui Prot. 2025S640477 della partita di ruolo n. T220920162243350020000001/D (che si allega), ivi recante le medesime somme recuperate mediante controllo ex art. 36-bis DPR 600/73, al fine di evitare una duplicazione del recupero del medesimo credito indicato nel sopra citato atto di recupero. Per quanto concerne le spese di giudizio, l'Ufficio ne ha chiesto la compensazione in considerazione degli errori dichiarativi commessi dalla società ricorrente e dalla stessa corretti successivamente alla ricezione in notifica della cartella contestata.
3.Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta agli atti di causa e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/92.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore dei difensori antistatari della società ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore dei difensori antistatari della società ricorrente -Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2 - in euro 5.000,00, oltre a contributo unificato e oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 20.01.2026
Il Relatore Il Presidente
PE Di ED DO FF
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 13, riunita in udienza il 20/01/2026 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
MAFFEI CORRADO, Presidente
DI BENEDETTO GIUSEPPE, Relatore
SILIPO FRANCESCO, Giudice
in data 20/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art. 47 ter
- sull'istanza di sospensione dell'atto impugnato relativa al R.G.R. n. 16959/2025 depositato il 21/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl In Liquidazione - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 3
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Roma
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142113806000 IRES-LIQUIDAZIONE ORDINARIA 2020
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 09720250142113806000 REC.CREDITO.IMP 2020 a seguito di discussione e visto il dispositivo n. 485/2026 depositato il 21/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Il collegio, accertata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 47-ter del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, procede alla definizione del contenzioso in esame in forma semplificata.
MOTIVAZIONI
1. la società ricorrente - Ricorrente_1 SRL IN LIQUIDAZIONE – ha, previa sospensiva, impugnato la Cartella di Pagamento n. 097 2025 01421138 06/000, notificata in data 28.08.2025, derivante da controllo automatizzato ex art. 36 bis DPR 600/73, per l'importo complessivo di Euro 979.240,15, contro l'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma.
Con successiva nota Parte attrice ha rappresentato che in data 12 dicembre 2025, l'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Roma 4, ha emesso il provvedimento prot. n.
2025S640477 (all. n.1), con il quale ha disposto lo sgravio totale degli importi iscritti a ruolo nella Cartella di Pagamento oggetto del presente giudizio. Ha concluso per la declaratoria di cessata la materia del contendere ai sensi dell'art. 46, comma 1, del D.Lgs. n. 546/1992, e condanna dell'Agenzia delle Entrate –
Direzione Provinciale III di Roma – Ufficio Territoriale Roma 4 al pagamento delle spese di lite da distrarsi in favore dei difensori antistatari del ricorrente.
2. L'Agenzia delle Entrate-Direzione Provinciale III di Roma si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha rappresentato che ha provveduto a convalidare, in data 12/12/2025, il provvedimento di sgravio totale di cui Prot. 2025S640477 della partita di ruolo n. T220920162243350020000001/D (che si allega), ivi recante le medesime somme recuperate mediante controllo ex art. 36-bis DPR 600/73, al fine di evitare una duplicazione del recupero del medesimo credito indicato nel sopra citato atto di recupero. Per quanto concerne le spese di giudizio, l'Ufficio ne ha chiesto la compensazione in considerazione degli errori dichiarativi commessi dalla società ricorrente e dalla stessa corretti successivamente alla ricezione in notifica della cartella contestata.
3.Il Collegio, esaminata la documentazione prodotta agli atti di causa e tenuto conto del contegno delle parti, ritiene di dover dichiarare estinto il giudizio per cessata materia del contendere ai sensi dell'art. 46 del D.
Lgs. n. 546/92.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza virtuale e sono liquidate in favore dei difensori antistatari della società ricorrente come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio per cessata materia del contendere. Le spese di lite sono liquidate in favore dei difensori antistatari della società ricorrente -Avv. Difensore_1 e Avv. Difensore_2 - in euro 5.000,00, oltre a contributo unificato e oneri accessori.
Così deciso in Roma alla camera di consiglio del 20.01.2026
Il Relatore Il Presidente
PE Di ED DO FF