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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 25/09/2025, n. 750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 750 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
25/09/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 142/2023 RG avente ad oggetto:
« retribuzione : responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 – art. 1676 c.c.»
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati BRAVIN DINO e Parte_1
REGAZZO ROSSANA ed elettivamente domiciliato come in ricorso ( Indirizzo
Telematico),
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro Controparte_1 tempore – rappresentata e difesa dagli Avvocati CRASNICH ROBERTO
e BORGO MARIA LUISA ed elettivamente domiciliata in VIA
AMENDOLA, N. 5/A 34077 RONCHI DEI LEGIONARI,
[...] in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avvocato MAURIZIO ORIONE ed elettivamente domiciliata come in memoria di costituzione,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
Con ricorso depositato in data 31/01/2023 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, come sopra in epigrafe indicato chiede « 1) Previa ogni occorrenda declaratoria, condannarsi le società convenute, in persona dei
1 rispettivi legali rappresentanti pro tempore, in solido tra loro o disgiuntamente,
a corrispondere al ricorrente, per i titoli di cui in narrativa, la somma lorda di €
22.052,75, ovvero quella maggiore o minore somma che dovesse essere ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione di legge. 2) Spese rifuse, da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori che si dichiarano distrattarii.
Quanto alla determinazione delle spese legali se ne chiede la liquidazione con la maggiorazione del 30% prevista “quando gli atti depositati con modalità telematiche sono redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione e, in particolare, quando esse consentono la ricerca testuale all'interno dell'atto e dei documenti allegati”, ex D.M. n.
55/2014 art. 4, comma 1-bis, introdotto dal D.M. n. 37/2018. 3) Sentenza esecutiva»
Nel costituirsi con atto redatto non Controparte_1 conformante alle specifiche tecniche in quanto scansione per immagini e non nativo digitale ha contestato la pretesa del ricorrente , eccepito e concluso:
Si è altresì costituita pure contestando la pretesa del Controparte_2 ricorrente e chiedendo «respingere ogni e tutte le domande formulate dal ricorrente per carenza di prova nell'an e nel quantum di tutte le pretese vantate e carenza di legittimazione passiva di in qualità di asserita CP_2 committente responsabile in solido, rispetto ai crediti non aventi natura strettamente retributiva se richiesti dal ricorrente»
2 La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta dalle parti, l'esame di alcuni testi dalle stesse addotti, l'interrogatorio libero/formale e l'espletamento di c.t.u..
*** *** ***
1. Il ricorrente espone di aver lavorato alle dipendenze di dal 1 maggio 2016 al 22 ottobre 2021, presso lo Controparte_1 stabilimento di Porto Marghera, con inquadramento dapprima al 2° CP_2 livello e poi al 3° livello del CCNL Piccola e Media Industria Metalmeccanica;
di aver svolto mansioni di montaggio condotte e tubature per impianti di condizionamento navale;
lamenta la mancata corresponsione di: Elemento perequativo (€485/anno, escluso 2017), Elemento retributivo aggiuntivo (dal
2017), Welfare (dal 2020), Indennità per lavoro straordinario e saldo TFR
(€1.500) per un totale di €22.052,75 lordi;
di avere sempre lavorato all'interno del cantiere navale di nell'ambito di un subappalto tra la propria CP_2 datrice di lavoro e la quale lavorava in appalto di CP_3 CP_2 agisce pertanto anche nei confronti della committente ex art. 29 d.lgs.
276/2003.
PROVA DEL RAPPORTO DI LAVORO e DELL'IMPIEGO
NELL'APPALTO
2. La società resistente non nega il rapporto di lavoro CP_1 con il ricorrente ma sostiene che il rapporto di lavoro dello stesso, dal 1 maggio 2016 al 30 giugno 2018, è intercorso con una diversa società avente
P.IVA rumena e sede secondaria a Cona (VE), come si evince dal confronto delle due partite IVA e visure camerali.
3. Orbene, come si vede dal contratto di lavoro e dalle buste paga prodotte, il ricorrente è stato assunto con decorrenza 1/5/2016 da
[...]
VIA RAVENNA 49 CONA (VE) P.IVA , e dal CP_1 P.IVA_1
1/1/2018 risulta dipendente di Parte_2
VIA RAVENNA 49 c.f. con data di assunzione
[...] P.IVA_2
1/5/2016 e data di assunzione convenzionale 1/5/2016, con decorrenza dal
1/7/2018 da VIA DUCA Controparte_1 Parte_2
3 D'AOSTA 97 – da febbraio 2020 VIA BLASERNA 4 - cod. fisc. P.IVA_3 con assunzione 1/7/2018 e assunzione convenzionale 1/5/2016.
4. L'estratto conto contributivo indica quale datore di lavoro dal
1/5/2016 al 30/6/2018 SOC. ESTERA FABRIART NAVE S.r.l. e dal 1/7/2018 al
22/10/2021 Controparte_1
5. Dalla visura camera della odierna resistente CP_1 con c.f. e P.IVA con sede legale in Monfalcone (GO) Via
[...] P.IVA_3
Blaserna 4, emerge che la stessa è stata costituita il 12/2/2018, che i soci sono
– anche amministratore unico - nato a [...] il CP_4
28/5/1958 e entrambi con domicilio in Cona (VE) Via Controparte_5
Ravenna 49, ove la società ha anche una unità locale.
6. Dalla visura camera di con c.f. Controparte_1
e P.IVA e sede legale in Romania Focsani Strada P.IVA_2 P.IVA_1
Revolutiei 14, emerge che la stessa è stata costituita il 23/11/2025 con inizio attività al 9/11/2015 e sede secondaria in Cona (VE) Via Ravenna 49; rappresentante dell'impresa e preposto alla sede secondaria è sempre CP_4 nato a [...] il [...] con domicilio in Cona Via
[...]
Ravenna 49.
7. E' appena il caso di osservare che la visura camerale della convenuta risale al 18/1/2023 e quella società estera al 21/2/2019, ciò che non consente di ritenere che la stessa sia ancora sussistente.
8. E' dunque evidente, alla luce della documentazione prodotta, che tra società estera, e società Controparte_1 Controparte_1 italiana, peraltro riconducibili al medesimo soggetto ed aventi CP_4 entrambi una sede secondaria in Cona Via Ravenna 49, vi è stato o un trasferimento d'azienda con applicazione dell'art. 2112 c.c. oppure una cessione del contratto di lavoro del ricorrente con applicazione dell'art. 1408
c.c.: in entrambi i casi il cessionario (società convenuta) risponde anche dei debiti che il cedente (società romena) aveva nei confronti del ceduto
(lavoratore odierno ricorrente) al momento della cessione.
9. Tanto ciò è vero che le buste paga indicano quale data convenzionale di assunzione il 1/5/2016. Per contro, la società odierna
4 resistente non ha prodotto un nuovo contratto di lavoro con il ricorrente né ha spiegato i rapporti intercorrenti tra le due società.
10. Quanto all'impiego del ricorrente in appalti o subappalti di quest'ultima ha precisato di non aver mai intrattenuto rapporti CP_2 direttamente con ma di aver conferito di tempo in tempo ordini di CP_1 appalto alla società che, a propria volta, ha utilizzato CP_3 CP_1 come sub appaltatrice. Nulla ha riferito quanto al ricorrente.
11. Deve ritenersi dunque provato che, per tutto il periodo oggetto di causa, il ricorrente ha lavorato in subappalti di Ciò emerge CP_2 dal contratto di lavoro che indica la sede di lavoro presso il cantiere stabilimento di Marghera Via delle Industrie 18, dalle Controparte_2 buste paga che indicano , dal modulo di recesso che Parte_2 indica la sede di lavoro in Via Delle Industrie 18 Marghera, nota sede del cantiere di CP_2
12. A ciò si aggiunga la contestazione generica ed inefficace di sulla predetta circostanza allegata dal ricorrente. Non può dirsi CP_2 che la circostanza dell'impiego del ricorrente in appalto o subappalto di non rientri nella sua sfera di conoscibilità (vd ex plurimis CP_2
Dunque. Sez. 2 - , Ordinanza n. 2223 del 25/01/2022) atteso che è un dato acquisito da molti altri simili giudizi come l'accesso al cantiere di sia consentito solo a seguito di autorizzazione di quest'ultima la CP_2 quale rilascia apposito tesserino, sicché è non solo in grado di CP_2 contestare specificamente la circostanza ma anche di offrire prova contraria.
LAVORO STRAORDINARIO
13. L'istruttoria svolta ha provato lo svolgimento sistematico da parte del ricorrente di lavoro straordinario avendo i testi riferito:
- (teste ricorrente) « sono stato dipendente di Testimone_1 dal 2017 al 2020 con mansioni inizialmente di Controparte_1 manovale e poi montatore. Ho fatto il manovale insieme al ricorrente. (...) il nostro orario era dalle 7 alle 17 con una pausa pranzo di un'ora o anche mezz'ora, dal lunedì al venerdì, il sabato si lavorava o dalle 7 a mezzogiorno oppure dalle 7 alle 17 come durante la settimana. (...) c'era da lavorare tutti i
5 sabati ma se si era impegnati si poteva saltare qualche sabato. In via generale era tutti i sabati. Gli orari indicati era proprio quelli di inizio e fine lavoro. In entravamo prima e uscivamo dopo questi orari che ho indicato»; CP_2
- (teste ricorrente) « sono stato dipendente Testimone_2 [...] dal 2020 al 2021 con mansioni di montatore. (...) l'orario di CP_1 lavoro era dalle 7:00 alle 17:00 con una pausa pranzo di un'ora, dal lunedì al venerdì, il sabato per quanto a mia conoscenza si lavorava, io l'ho fatto qualche volta non sempre. Il sabato si lavorava dalle 7:00 alle 12:00. (...) ho lavorato nel periodo 2020/2021 in cui c'è stato il Covid-19 per cui di sabato non si lavorava poi si è ripreso a lavorare anche di sabato. (...) per quanto riguarda il ricorrente so che andava a lavorare tutti i sabati o quasi, questo quando è finito il periodo del Covid-19. A parte i mesi di lock down proprio quando il cantiere è rimasto chiuso negli anni 2020/21 c'è stato un periodo di minor lavoro dove di sabato non si lavorava, quando questa cosa si è sbloccata si è ripreso a lavorare anche di sabato e il ricorrente ha lavorato anche di sabato. (...) ho dato le dimissioni a settembre 2021 e già qualche mese prima avevo cominciato a fare i sabati. (...) in questo periodo 2020/2021 in cui c'è stato il Covid-19 comunque durante la settimana si facevano 9 ore al giorno perché ci organizzavano in turni per mantenere le distanze. Preciso che qualche volta è successo di fare 8 ore e qualche volta 10 ore, comunque la media era di 9 ore»;
- ( figlio del legale rappresentante, teste resistente) « Testimone_3 sono stato dipendente di da maggio 2018 ad aprile Controparte_1
2021 con mansioni di impiegato. (...) non lavorando io in cantiere non posso riferire con precisione però per quanto a mia conoscenza l'orario degli operai era dalle ore 7:00 per 8 ore, poi poteva accadere di fare qualche ora in più ma non so dire con quale frequenza. Questo orario era dal lunedì al venerdì. (...) non sono in grado di riferire con quale frequenza il ricorrente abbia lavorato di sabato perché io non lavoravo in cantiere però direi che ha lavorato qualche sabato. (...) nel periodo 2020/2021 di Covid-19 c'è stato un periodo di chiusura in cui il cantiere è rimasto chiuso che però non so collocare e vi è stata anche una riduzione del lavoro per cui si lavorava sempre 8 ore al giorno
6 ma non si lavorava di sabato. (...) non sono però in grado di dire se questo è durato fino ad ottobre 2021»;
- (teste resistente) «sono dipendente di Controparte_6 dal 2019 con mansioni di capocantiere. (...) il Controparte_1 ricorrente lavorava dalle 7:00 alle 16:00 e qualche volta fino alle 17:00 con un'ora di pausa, dal lunedì al venerdì, ha anche lavorato di sabato ma non tutti i sabati e in tale giornata lavorava 5 ore dalle 7:00 alle 12:00. (...) durante il periodo 2020/2021 diciamo da quando è iniziato il Covid-19 fino a ottobre
2021 si lavorava 8 ore al giorno dal lunedì al venerdì e non si lavorava di sabato perché non voleva per evitare i contagi. (...) non sono in CP_2 grado di dire con quale frequenza il ricorrente ha lavorato di sabato. (...) anche dopo ottobre 2021 abbiamo continuato a lavorare 8 ore al giorno, raramente 9,
e i sabati anche questi li facciamo raramente».
14. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice (
Cass. L., 16150 del 19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
15. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico di un orario di almeno 9 ore al giorno da lunedì a venerdì dalle 7:00 alle 17:00, con un'ora di pausa, e il sabato dalle 7:00 alle
12:00 seppur è emerso che non venivano lavorati tutti, per cui deve in tal caso Cont farsi riferimento a quanto risulta da e buste paga.
16. Deve escludersi interamente il periodo 13 marzo/10 maggio
2020 in cui l'attività è stata sospesa in conseguenza dell'emergenza sanitaria
7 per Covid-19 e, limitatamente la sabato, il periodo seguente sino ad agosto
2020 nel corso della quale di sicuro non si è lavorato di sabato.
SPECIFICI EMOLUMENTI
17. Oltre al lavoro al lavoro straordinario il ricorrente chiede:
- l'elemento perequativo ex art. 48 ccnl, corrisposto secondo il ricorrente solo per il 217 e non integralmente. L'art. 48 CCNL prevede invero che «A decorrere dall'anno 2008, ai lavoratori in forza al 1° gennaio di ogni anno, nelle aziende prive di contrattazione di secondo livello con contenuti economici e che nel corso dell'anno precedente (1° gennaio - 31 dicembre) abbiano percepito un trattamento retributivo composto esclusivamente da importi retributivi fissati dal CCNL (lavoratori privi di superminimi collettivi o individuali, premi annui o altri compensi comunque soggetti a contribuzione),
è corrisposta, a titolo perequativo, con la retribuzione del mese di giugno, una cifra annua pari a 485 Euro onnicomprensiva e non incidente sul trattamento di fine rapporto, ovvero una cifra inferiore, fino a concorrenza, in caso di presenza di retribuzioni aggiuntive a quelle fissate dal CCNL, in funzione della durata, anche non consecutiva, del rapporto di lavoro nel corso dell'anno precedente. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro antecedente il momento di corresponsione dell'elemento perequativo, fermo restando i criteri di maturazione dello stesso, il suddetto importo verrà corrisposto all'atto della liquidazione delle competenze. L'elemento perequativo come sopra definito sarà ad ogni effetto di competenza dell'anno di erogazione in quanto il riferimento ai trattamenti retributivi percepiti è assunto dalle parti quale parametro di riferimento ai fini del riconoscimento dell'istituto. (...)»;
- il c.d. “elemento retributivo aggiuntivo” ex art. 53 per l'anno 2017 pari ad € 250,00, atteso che la società ha aderito al sistema di bilateralità solo a decorrere dal 2018, come da prospetti paga. L'art. 53 prevede infatti che a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo di «di rinnovo le imprese non aderenti al sistema della bilateralità dovranno corrispondere a ciascun lavoratore in busta paga un elemento retributivo aggiuntivo pari ad € 25,00 lordi mensili per
8 13 mensilità. Tale importo non è a nessun titolo assorbibile e rappresenta un elemento aggiuntivo della retribuzione (EAR) che incide su tutti gli istituti retributivi di legge e contrattuali, compresi quelli indiretti o differiti, escluso il
TFR. Tale importo dovrà essere erogato con cadenza mensile e mantiene il carattere aggiuntivo rispetto alle prestazioni dovute ad ogni singolo lavoratore in adempimento dell'obbligo di cui al punto 2»;
- il c.d. “Welfare” pari ad € 150,00 da marzo 2018 ex art. 52 ccnl per il
2018, 2019, 2020 e 2021. Tale norma contrattuale prevede «A decorrere dal
1° marzo 2018, le aziende dovranno mettere a disposizione di tutti i dipendenti strumenti di welfare, elencati in via esemplificativa in calce al presente articolo, del valore di 150 euro da utilizzare entro il 31 dicembre
2018. Tale importo sarà successivamente attivato a decorrere dal 1° gennaio
2019 e dal 1° gennaio 2020 da utilizzare entro il 31 dicembre di ciascun anno di riferimento. I suddetti valori sono onnicomprensivi ed espressamente esclusi dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Hanno diritto a quanto sopra i lavoratori, superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno: con contratto a tempo indeterminato;
con contratto a tempo determinato che abbiano maturato almeno tre mesi, anche non consecutivi, di anzianità di servizio nel corso di ciascun anno (1° gennaio - 31 dicembre). Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nell'anno di riferimento.
I suddetti valori non sono riproporzionabili per i lavoratori part time e sono comprensivi esclusivamente di eventuali costi fiscali o contributivi a carico dell'azienda. (...) Quanto sopra previsto si aggiunge alle eventuali offerte di beni e servizi presenti in azienda sia unilateralmente riconosciute per regolamento, lettera di assunzione o altre modalità di formalizzazione, che derivanti da accordi collettivi. (...) I lavoratori avranno comunque la possibilità di destinare i suddetti valori, di anno in anno a secondo regole e CP_8 modalità previste dal medesimo, così come potranno destinare i suddetti valori alla Assistenza sanitaria integrativa, definita da Unionmeccanica e Fim Fiom,
Uilm con il presente CCNL secondo regole e modalità che verranno successivamente definite, fermo restando che il costo complessivo a carico
9 dell'azienda non può superare i 150 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e
2020 (...)»;
- ed il TFR residuo avendo percepito solo € 1.500.
18. La resistente non ha preso posizione su elemento perequativo, elemento aggiuntivo e welfare contestando solo il lavoro straordinario e la debenza del TFR. Quest'ultimo, per l'importo netto di cui alla relativa busta paga, era stato in parte corrisposto prima del deposito del ricorso in misura superiore a quanto in questo dichiarato ( non solo € 1.500 corrisposte il
20/12/2021, ma anche € 1.000 corrisposte l'1/5/2022 ed € ed € 2.000 il
12/9/2022) e per il resto, € 2501,75, è stato corrisposto in data 23/4/2023 e quindi dopo la notifica del ricorso.
CREDITI LAVORATORE
19. Dunque con la produzione del contratto di lavoro, delle buste paga e del CCNL e con la prova dello svolgimento di lavoro straordinario il ricorrente ha provato di andare creditore degli importi richiesti nei seguenti termini: € 12.080,72 per lavoro straordinario, € 2.020,84 totale differenza elemento perequativo, € 400,00 per welfare ed € 175,00 per EDR, agli importi sopra indicati andrà aggiunta la rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali e così complessivamente per € 14.676,56=.
20. La Giudice ritiene di condividere le conclusioni a cui è giunta la CTU evidenziando che nel termine concesso dopo l'invio della bozza non sono pervenute osservazioni, e quelle svolte con la memoria di costituzione che attengono proprio al conteggio appaiono tardive.
21. Per quanto riguarda le tardive contestazioni della resistente si evidenzia come la CTU ha spiegato che «Per il conteggio CP_1 delle ore di straordinario da lunedì a venerdì la metodologia di calcolo utilizzata è la seguente: Sono state analizzate tutte le buste paga, attribuendo 1 ora di straordinario al giorno per tutti i giorni in cui il dipendente è stato presente anche se con orario ridotto (a causa ad esempio di permessi o assenza di altra natura). Infatti, non essendo il CTU in possesso del cartellino presenze, non è stato possibile stabilire con esattezza la collocazione dei permessi/assenze. L'ammontare dovuto al dipendente deriva dalla differenza
10 tra l'importo lordo calcolato e l'importo lordo già esposto in busta paga a titolo di straordinari. Per il conteggio delle ore di straordinario relative al sabato sono state attribuite 5 ore di straordinario ai soli giorni in cui il dipendente era presente. L'ammontare dovuto al dipendente è dato dalla differenza tra l'importo lordo calcolato e l'importo lordo già esposto in busta paga a titolo di straordinari(...) Le differenze retributive relative al periodo dal 1° maggio 2016 al 31 dicembre 2016 ammontano ad € 1.703,93, per l'anno 2017 ammontano ad € 2.405,92, per l'anno 2018 ammontano ad € 2.160,02, per l'anno 2019 ammontano ad € 1.111,64, per l'anno 2020 ammontano ad € 2.003,10 e per l'anno 2021 ammontano ad € 2.696,11».
22. Essendosi attenuta alle buste paga e alle presenze risultanti da queste e dal LUL non può che aver correttamente conteggiato i sabati e detratto i periodi non lavorati. Ed un tanto infatti emerge chiaramente dall'allegato 4 p.
7 alla CTU.
23. Si tratta comunque di questioni che attengono ai «conteggi» e dovevano essere poste direttamente al CTU.
24. La CTU ha peraltro correttamente utilizzato le buste paga prodotte dal ricorrente, mai contestate, e il LUL relativo al periodo in cui nelle buste paga non risultavano le presenze, posto che questo era stato chiesto ad integrazione delle prime, sicché nonostante la limitazione del quesito la CTU ha preceduto correttamente. E parte resistente aveva lo strumento dell'art. 92 co. 1 disp. att. c.p.c. per chiedere chiarimenti al C.t.u. sul quesito.
25. Costituisce principio consolidato quello secondo il quale, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (vd. ex plurimis Cass. S.U. 30/10/2001 n.
13533).
11 26. Mentre il ricorrente ha provato le proprie pretese e ha allegato l'inadempimento né la datrice di lavoro né hanno provato il loro CP_2 adempimento.
27. Pertanto la società datrice di lavoro deve essere condannata a corrispondere al ricorrente la somma di € 14.676,56 per i seguenti titoli: €
12.080,72 per lavoro straordinario, € 2.020,84 totale differenza elemento perequativo, € 400,00 per welfare ed € 175,00 per EDR, oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e
150 disp. att. c.p.c.
RESPONSABILITA' EX ART. 29 D.LGS. 276/2003 - EMOLUMENTI
RIENTRANTI NELLA GARANZIA EX ART. 29 CIT.
28. L'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva ( Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass.
15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n. 8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231,
Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n. 13039, Cass. 7/3/2002
n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass.
8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n. 27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro (Cass. L.,
10354/2016), mentre sono inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, elemento perequativo
– avente natura chiaramente retributiva come da declaratoria contrattuale – festività lavorate.
29. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la
12 locuzione "trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs.
n. 276 del 2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
30. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito Pt_3 dello specifico appalto (Cass, Lav. 444/2019)
31. Non sono altresì dovuti ex art. 29 d.lgs. 276/2003:
– il c.d. Welfare ex art. 52 sopra riportato. L'importo richiesto è invero l'equivalente per valore di strumenti di welfare che il datore di lavoro sarebbe tenuto a mettere a disposizione dei lavoratori e che pertanto ha natura assistenziale – per i quali valgono le stesse considerazioni svolte per i buoni pasto - ed indennitaria.
32. Pertanto andrà condannata in solido CP_2 limitatamente all'importo di € 14.276,56 per i seguenti titoli: € 12.080,72 per lavoro straordinario, € 2.020,84 totale differenza elemento perequativo ed €
175,00 per EDR, e dovendo essere detratto l'importo di € 400,00 per welfare oltre alla rivalutazione secondo gli indici Istat e gli interessi legali ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
ACCESSORI
33. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
SPESE DI LITE
34. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e
DM 147/2022 (quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le
13 controversie di lavoro scaglione € 5200-26.000 senza alcuna riduzione ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta impegnativa attività istruttoria soprattutto in riferimento ai conteggi, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (medie), dei contrasti giurisprudenziali
(non sussistenti), aumentato del 30% ex art. 1, comma 1, lett. b), DM 37 dell'8.3.2017 atteso che gli atti depositati telematicamente sono stati redatti con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione e fruizione in quanto consentono la ricerca dei documenti allegati
35. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Condanna – e in Controparte_1 Controparte_2 solido limitatamente ad € 14.276,56 - a corrispondere al ricorrente per i titoli di cui alla parte motiva € 14.676,56 oltre alla rivalutazione secondo gli indici
Istat e agli interessi legali dalle singole scadenze al saldo effettivo ex art. 429
c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c.
2) Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 5.388,00 + 30% (ex comma 1 bis dell'art. 1 DM 55/2014, introdotto dall'art. 1, lett. b) DM 37/2018) per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge, con distrazione in favore dei procuratori del ricorrente dichiaratisi anticipatari;
3) Pone definitivamente a carico delle resistenti in solido le spese di c.t.u. separatamente liquidate.
Venezia, all'udienza del 25/09/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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