Sentenza 24 aprile 2024
Massime • 1
In tema di dichiarazione di adottabilità, l'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 27, comma 3, della l. n. 184 del 1983, di cui alla sentenza della Corte cost. n. 183 del 2023, impone al giudice di valutare se la cessazione delle relazioni socio-affettive con la famiglia biologica, in conseguenza della rottura del legame giuridico-parentale, sia in concreto conforme all'interesse del minore. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata che, in sede di dichiarazione di adottabilità, aveva consentito che non venissero recisi i rapporti dei minori con la madre e la nonna, in ragione del legame affettivo emerso all'esito della c.t.u.).
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Introduzione La cessione del credito bancario è uno dei passaggi più delicati nella vita di un debito. Molti debitori se ne accorgono tardi: ricevono una lettera da una società sconosciuta, un sollecito più aggressivo del solito, un decreto ingiuntivo, un precetto o addirittura un pignoramento. In quel momento il problema non è soltanto “quanto devo?”, ma soprattutto “chi mi sta chiedendo il pagamento?”, “può davvero farlo?”, “il credito è stato trasferito correttamente?”, “la somma è giusta?”, “quali eccezioni posso ancora far valere?”. La risposta, dal punto di vista del debitore, è decisiva: nel diritto italiano la cessione del credito non cancella i vizi del rapporto originario, non …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 24/04/2024, n. 11138 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11138 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2024 |
Testo completo
8.2: nel secondo, la nullità della sentenza per assenza ovvero apparenza motivazionale in ordine alla necessità di mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine. In particolare, per non aver motivato ovvero motivato in modo apparente la decisione di non recisione dei legami atteso che la conservazione del legame con le L.C. e I L.K. 'risulta disfunzionale per il corretto e sereno sviluppo dei minorii 8.3: nel terzo, l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio per non aver la Corte di Appello valutato la scorrettezza e la inaffidabilità del comportamento della nonna dei minori, la quale, benché non ne fosse prevista la presenza, si era presentata nei locali dove gli affidatari attendevano di essere chiamati per l'audizione. 9. Il primo motivo di ricorso è infondato. La Corte Costituzionale con la recentissima sentenza n.183/2023 si è pronunciata in merito all'interpretazione della disciplina sull'adozione piena in conformità con la Carta Costituzionale, nonché in merito all'interruzione dei rapporti di natura socio affettiva tra l'adottante e il nucleo familiare originario, affermando che "in tutti i passaggi, il giudice può, dunque, ben verificare se ricorrano in concreto quei gravi motivi che inducono a ritenere 4 di 8 RN RI SS Da: ARUBAPE C SP .A. NG CA 3 Seria l#: 27e7b49e80139e 7782656320188a 0992 Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial: 21e 3biftia80054b2be ti5adbadc1662a9 - Firmato D Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 15091,2022 Numerg sgzionale 1119,2024 pregiudizievole recidere una relazione socio affettiva con chi in Numero di raccolta generale 11138,2024 passato ha intessuto con il minore relazioni positive, ch thannetione 24,1:4ì2024 rappresentato un punto di riferimento affettivo nel suo processo di crescita e che appartengono alla sua memoria. La combinazione di indici astratti e di accertamenti di fatto consente, pertanto, al giudice di vincere la persuasione, sottesa all'art. 27, terzo comma, della legge n. 184 dei 1983, che la cessazione delle relazioni socio- affettive, in conseguenza della rottura del legame giuridico- parentale, sia in concreto con l'interesse del minore" (cfr. pag. 23 della sentenza n. 183/2023 Corte Cost.). Il giudice di secondo grado ha fatto buon governo del principio suesposto, intendendo valorizzare in questa chiave di lettura i copiosi riscontri istruttori positivi emersi con riguardo al rapporto dei minori con le figure della madre e della nonna, collocando la propria decisione nella linea di pensiero espressa dai giudici della Consulta. Nel dettaglio, il giudice di merito ha evidenziato come la CTU disposta durante la fase istruttoria evidenzia l'esistenza di una relazione affettiva tra i minori e le figure del nucleo familiare d'origine, motivo per cui la soluzione ispirata al supremo interesse dei minori si concretizza nella non rescindibilità di tali rapporti, risultando un legame affettivo tra i minori e la madre ovvero riscontrando i minori una figura accudente nella persona della nonna (cfr. CTU disposta in fase istruttoria dai Dott. B. e S. ). Ne consegue che laddove risulti conforme all'interesse del minore mantenere rapporti affettivi con i componenti della famiglia di origine, tale esigenza non può non essere assecondata già al momento della dichiarazione di adottabilità, come ne deriva dalla lettura costituzionalmente orientata dell'art. 27 I. n. 184 del 1983 da parte della sentenza della Consulta sopra menzionata. Il secondo motivo di ricorso è infondato. Relativamente al legame affettivo tra i minori e le L.C. L.K. Lla Corte di Appello di Torino si è così 5 ci i 8 RN RI SS Da: ARUBAPE C SP .A. NG CA 3 Seria l#: 27e7b49e80139e 7782656320188a 0992 Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial: 21e 3biftia80054b2be ti5adbadc1662a9 - Firmato D Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 15091,2022 Numero sezionale 1119,2024 urnero di raccoltrnerale 11138f2024 espressa "i bambini riconoscono nella madre una Pjgura Dere iva u ncazione 24,134,2024 ma hanno percepito le sue difficoltà e compreso che essa non può rappresentare una figura che possa occuparsi di foro. Tuttavia, soprattutto dopo l'ingresso della madre nella comunità terapeutica, i CTU hanno valutato come positivo il rapporto con i figli concludendo per la non rescindibilità di tale legame. Pertanto, se le condizioni dei minori rendono necessario l'inserimento in un contesto famigliare protettivo e soprattutto definitivo, tuttavia si ritiene che il rapporto figli-madre biologica debba essere mantenuto mediante visite periodiche" (...) "con la nonna materna esiste un legame affettivo, in particolare F.J. la riconosce come figura di identificazione e persona maggiormente presente e accudente prima dell'ingresso della comunità della minore. Occorre dare atto che fa L.K. ha fornito cure primarie sufficientemente adeguate ai nipoti nel periodo in cui ha badato a loro, a seguito del quale, però, è risultata affaticata nella loro gestione" (...)"in considerazione del legame affettivo esistente tra minori e la nonna materna si ritiene che i contattai tra loro vadano mantenuti" (cfr. pagg. 15-16-17 del provvedimento impugnato). Seppur è corretto riconoscere la non linearità del percorso terapeutico della madre dei minori, dovuto altresì dalle gravi difficoltà causate dai traumi subiti, risulta, come confermato in sede di consulenza tecnica, che i minori riconoscano un legame affettivo nei confronti della figura materna e che non vi siano concrete ragioni ostative ovvero pregiudizievoli per i minori in caso di mantenimento dei rapporti. In particolare, l'odierno ricorrente non ha dedotto in modo specifico quali possano essere i pregiudizi derivanti dal mantenimento dei rapporti tra i minori e la famiglia di origine, attesi i comportamenti non intrusivi della figura materna ovvero ostativi all'adozione, riconoscendo la stessa la non capacità di far fronte ai bisogni dei figli nel miglio modo possibile. 6 di 8 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 15091,2022 Numero sezionale 1119,2024 Numero di raccoRa generale 11138f2024 Relativamente alla figura della nonna, sia in sede di cusuienza uata pubblicazione 24,1114,2024 tecnica sia dalla lettura della sentenza di secondo grado emerge come i minori riconoscano nella persona della stessa una figura di riferimento, sebbene con tutte le difficoltà gestionali che hanno portato ad un ordinario affaticamento della nonna ritenuta non idonea a titolo di figura vicariante. Ne consegue che, seppur riconosciuto lo stato di abbandono dei minori, non risultano ragioni che supportino la recisione dei legami con il nucleo familiare di origine, come risulta dalla puntuale motivazione del giudice di secondo grado. Questa previsione è soggetta, come affermato anche dal giudice di merito, è soggetta a monitoraggio e ampia possibilità di modifica e revisione tenuto conto dell'effettività ed attualità dell'interesse dei minori. Il terzo motivo di ricorso è inammissibile. L'odierno ricorrente censura la non valutazione del comportamento pregiudizievole della nonna materna concretizzato nella presenza, non dovuta, ai locali ove gli affidatari attendevano di essere chiamati per l'audizione. La censura così proposta si traduce in una censura di merito diretta a sollecitare un esame dei fatti sui quali il giudice di secondo grado ha già svolto le proprie valutazioni, avendo tenuto conto di tutti i fatti acquisiti pur se non espressamente analizzati, nella complessiva valutazione d'inidoneità della nonna ad assumere funzione vicariale e comunque trattandosi di profilo di accertamento insindacabile in sede di legittimità (da ultimo Cass. 13918/2022). 10. Per tutto quanto sin ora esposto, la Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il terzo e compensa le spese processuali in ragione dei diritti azionati nella presente controversia.
PQM
7 di 8 RN RI SS Da: ARUBAPE C SP .A. NG CA 3 Seria l#: 27e7b49e80139e 7782656320188a 0992 Firmato Da: DE ROSSI ANDREA Emewo Da: ARUBAPEC S. P.A. NO CA 3 Serial: 21e 3biftia80054b2be ti5adbadc1662a9 - Firmato D ia l#: 27e7b49e80139e 7782656320188a 0992 Oscuramento disposto d'ufficio Numero registro generale 15091,2022 Numero sezionale 1119,2024 RO raccolnerale La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ri 11138f2024 corso,Thctialc i ra u pu icazione 24,1114,2024 inammissibile il terzo e compensa le spese processuali. Ai sensi dell'art. 52 del Dgls 196/2003, in caso di diffusione della presente sentenza si dispone che siano omesse le generalità del minore e delle parti menzionate.