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Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lodi, sentenza 27/06/2025, n. 353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lodi |
| Numero : | 353 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di LODI
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome del Popolo Italiano
* * * * *
Il Tribunale di Lodi in composizione monocratica, nella persona del G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile n. 1299 /2023 del Ruolo Generale
Tra
con l'Avv. ASTUNI VALERIO Parte_1
Parte attrice
E
con l'Avv. PANASITI FABIO Controparte_1
Parte convenuta con l'Avvocatura dello Stato CP_2
Parte convenuta
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Si premette che la presente sentenza viene redatta ai sensi della legge
69/2009 ossia contiene “la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione” (art. 132, n. 4), “la succinta esposizione dei fatti di causa e delle ragioni giuridiche della decisione” (art. 118 disp. att.), anche con riferimento a precedenti conformi.
Con atto di citazione ritualmente notificato, il signor citava in Parte_1
giudizio innanzi al Tribunale di Lodi Controparte_3
per l'introduzione del giudizio di merito a seguito di mancata sospensione della esecuzione RGE 74/2023 ivi sentir, accertare, dichiarare ed annullare l'atto di pignoramento presso terzi.
Si costituiva in giudizio parte convenuta chiedendo il rigetto delle domande attoree e, preliminarmente, eccependo il difetto di giurisdizione in favore del
Giudice Amministrativo. In ogni caso Controparte_3
chiedeva integrarsi il contraddittorio con la chiamata di CP_2
Veniva chiamata in causa che si costituiva con l'Avvocatura dello Stato CP_2
chiedendo il rigetto delle domande attoree ed eccependo il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA
Senza necessità di istruttoria alcuna, la causa veniva trattenuta in decisione.
Le parti precisavano le conclusioni come segue:
CONCLUSIONI PER PARTE ATTRICE:
in via principale, nel merito,
accertare, dichiarare e annullare, per tutti motivi esposti in narrativa, l'atto di pignoramento dei crediti verso terzi fasc. 13520225970, proc. esec. 220386LO e n. 13520225971, proc. esec. 220387LO e per l'effetto accertare, dichiarare e annullare le prodromiche cartelle di pagamento nonchè i ruoli ed i ruoli e/o ogni altro atto impositivo notificato, per tutti motivi esposti in narrativa
In ogni caso,
Spese, diritti ed onorari di causa interamente rifusi da liquidarsi in favore del procuratore in qualità di antistatario. CONCLUSIONI PER ADER:
1) In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano ai sensi dell'art. 133, comma 1, lett. t) c.p.a.
2) In via ancora preliminare, ex art. 269 c.p.c., autorizzare a chiamare in Controparte_3
) affinchè dia prova della regolare notifica delle cartelle Controparte_4
esattoriali n. 13520207150043541502 (vecchio numero cartella 30020150000007735000) notificata in data
13/03/2015 e cartella n. 13520207180227192502 (vecchio numero cartella 30020180000011629000)
notificata in data 11/12/2018, nonché prenda posizione sull'eccezione di prescrizione proposta da parte opponente, disponendo all'uopo il differimento della prima udienza per consentire la loro citazione nel rispetto dei termini di comparizione di cui all'art. 163 bis c.p.c., affinché al fine di essere garantito e manlevato da in caso di esito anche parzialmente negativo della lite di tutte le conseguenze negative della lite. CP_2
3) Nel merito si chiede volersi ritenere e dichiarare inammissibile in diritto e infondata nel merito l'azione ex adverso proposta, rigettandola integralmente. Con vittoria di spese e compensi del giudizio.
4) In subordine, in caso di esito accoglimento delle domande proposte da parte opponente si chiede volersi ritenere e dichiarare il difetto di responsabilità dell'Agente della Riscossione per i fatti estintivi e/o modificativi del credito iscritto a ruolo avvenuti in data anteriore al primo atto di natura esattoriale consistito nella notifica delle intimazioni di pagamento n. 13520219000227067000 e n. 13520219000227068000, compensando integralmente le spese del presente giudizio nei suoi confronti e ponendo tali spese integralmente a carico di
CP_2
5) In via istruttoria, in caso di mancata costituzione volontaria di o di mancata comparizione a seguito CP_2
della Chiamata in causa di Terzo si chiede volersi ordinare ad il deposito ai sensi dell'art. 210 cpc di CP_2
depositare tutta la documentazione relativa alla notifica delle cartelle n. 13520207150043541502 (vecchio numero cartella 30020150000007735000) notificata in data 13/03/2015 e cartella n. 13520207180227192502
(vecchio numero cartella 30020180000011629000) notificata in data 11/12/2018, nonché alla notifica degli atti presupposti e di eventuali atti interruttivi della prescrizione.
Con vittoria di spese e compensi del giudizio
CONCLUSIONI PER CP_2
Voglia l'adito Tribunale adito:
-In via del tutto preliminare, dichiarare il difetto di giurisdizione del Tribunale adito in luogo del territorialmente competente Tar di Milano
- In via ancora preliminare, dichiarare inammissibile il ricorso per manifesta tardività delle censure afferenti gli aspetti precedenti la formazione del ruolo ed il correlato difetto di legittimazione passiva di anche in CP_2
ragioni di primarie interferenze con il divieto di ne bis in idem;
- In via cautelare, rigettare la chiesta sospensione per manifesta insussistenza dei presupposti cautelari;
- Nel merito, dichiarare manifestamente infondato il ricorso avversario;
- Condannare al pagamento delle spese ed onorari del giudizio, anche autonomamente a conclusione della fase cautelare, in una misura che, avuto riguardo al valore della controversia e alla non particolare complessità
delle questioni trattate, si ritiene giusto vengano individuata complessivamente nei valori medi previsti dal D.M
55/2014.
Trattasi di giudizio di merito a seguito della sospensione dell'esecuzione promossa da nei confronti di per il recupero di crediti CP_3 Parte_1
vantati da L'esecuzione, positiva per soli euro 86,97 è stata sospesa in CP_2
attesa dell'esito del giudizio di merito.
Parte attrice fonda la propria opposizione sui seguenti motivi: - inesistenza e/o annullabilità del pignoramento presso terzi per omessa notificazione degli atti prodromici;
nullità del pignoramento per violazione dell'art. 3 comma 3 Legge
241/1990 e dell'art. 7 legge 212/2000; inesistenza della notificazione dell'atto di pignoramento;
nullità e/o annullabilità del pignoramento e dell'atto impositivo per carenza di potere del sottoscrittore dell'atto; decadenza dell'amministrazione finanziaria e prescrizione dei relativi crediti.
Le convenute eccepiscono preliminarmente il difetto di giurisdizione del
Giudice Ordinario in favore del Giudice Amministrativo e, quanto al merito,
rilevano l'inammissibilità delle domande attoree.
Il Tribunale letti gli atti ed esaminati i documenti di causa rileva quanto segue. In merito al difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in favore del Giudice
Amministrativo occorre evidenziare che la Corte di Cassazione si è più volte pronunciata in merito alla questione relativa all'individuazione del giudice avanti al quale promuovere le opposizioni alle cartelle notificate per il pagamento di somme di denaro a titolo di “prelievo latte” o di “prelievo supplementare per quote latte”.
In particolare la Suprema Corte ha pronunciato, a Sezioni Unite, due ordinanze
(Cass., Sez. U., Ordinanze nn. 31370 e 31371 del 5/12/2018) ha chiarito il seguente principio: “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa al
prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari, la
previsione contenuta nel D.Lgs. n. 104 del 2010, art. 133, comma 1, lett. t), che
devolve alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo le controversie
relative al suddetto prelievo, deve essere interpretata alla luce del principio di
concentrazione delle tutele, di cui è espressione anche la giurisdizione
esclusiva del G.A.. Ne consegue che, ove le domande, attraverso la
proposizione di una sostanziale opposizione all'esecuzione, ai sensi dell'art.
615 c.p.c., comportino una contestazione del quantum accertato dall'Autorità
amministrativa nell'esercizio delle sue potestà pubbliche, il sindacato di
legittimità attiene a posizioni di interesse legittimo e quindi alla giurisdizione del
G.A. che, in tal modo, diventa il dominus dell'intera controversia, ancorchè
caratterizzata dall'intreccio di posizioni di interesse legittimo e diritti soggettivi”.
In pratica l'inizio dell'esecuzione con il pignoramento non funge più da spartiacque tra la giurisdizione del G.A. e quella del G.O.
La Suprema Corte ritiene sia “necessario verificare se le situazioni sottoposte
dal ricorrente abbiano o meno comportato l'esaurimento dell'esercizio della
potestà amministrativa, ovvero si chieda comunque un suo ulteriore esercizio
e verifica per il necessario esame di situazioni di interesse legittimo”.
Non sono certamente scrutinabili dal giudice ordinario le doglianze di merito,
svolte in questa sede, volte a mettere in discussione, anche implicitamente,
l'esercizio di poteri amministrativi circa la determinazione del quantum debeatur oggetto delle cartelle opposte, così come questo Tribunale non può
decidere in merito alla domanda di accertamento della eventuale omessa notifica degli atti prodromici, alla domanda di inesistenza dell'atto impositivo
(per carenza di potere dirigenziale di chi ha sottoscritto l'atto), ed in merito alle domande circa le eventuali decadenze e prescrizioni.
Per tali domande la giurisdizione è quella del Tribunale Amministrativo
Regionale.
Residuano unicamente le domande relative alla inesistenza della notificazione del pignoramento e alla nullità dello stesso per mancanza di allegazione delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito.
Entrambe le domande configurano opposizione agli atti esecutivi per le quali è
previsto il termine di opposizione nei 20 giorni dalla notifica del pignoramento.
Nella fattispecie quanto all'eccezione di inesistenza della notifica il Tribunale
rileva che la stessa è stata correttamente eseguita dall'Ufficiale della che si è qualificato con il numero di matricola con relativa CP_3
sottoscrizione autografa, così come il pignoramento è stato eseguito dall'Ufficiale della che si è qualificato con il numero di matricola e CP_3
ha sottoscritto digitalmente, come previsto dalla normativa, in particolare l'art. 1, comma 87, L. n. 549/1995 dispone che “la firma autografa prevista dalle
norme che disciplinano i tributi regionali e locali sugli atti di liquidazione e di
accertamento possa essere legittimamente sostituita dall'indicazione a stampa
del nominativo del soggetto responsabile, nel solo caso in cui gli atti siano
prodotti con sistemi informativi automatizzati. Il nominativo del funzionario
responsabile per l'emanazione degli atti in questione, nonché la fonte dei dati,
devono essere indicati in un apposito provvedimento di livello dirigenziale”.
Quanto alla allegazione delle cartelle questa non è richiesta a pena di nullità
dell'atto di pignoramento, essendo sufficiente l'indicazione delle cartelle di pagamento e intimazioni di pagamento per le quali l' Controparte_5
procede.
Le domande, alla luce di quanto sopra, non meritano accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in via forfettaria come da dispositivo
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando,
disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, così provvede:
- rigetta la domanda di nullità del pignoramento;
- dichiara il difetto di giurisdizione del GO in favore del Tribunale Amministrativo
Regionale di Milano e assegna il termine di legge per la riassunzione della causa avanti al predetto Giudice;
- condanna al pagamento in favore di delle spese di lite Parte_1 CP_3
che si quantificano forfettariamente in € 5.000,00 per competenze, oltre cpa ed iva se dovuta, e al pagamento in favore di delle spese di lite che si CP_2
quantificano forfettariamente in euro 3.000,00 per competenze, oltre cpa ed iva se dovuta.
Così deciso in Lodi il 27 giugno 2025.
Il G.O.P.
Dott.ssa Paola Maria Redini