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Sentenza 9 febbraio 2026
Sentenza 9 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. IV, sentenza 09/02/2026, n. 1174 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 1174 |
| Data del deposito : | 9 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1174/2026
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1527/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4677/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006364174 IRES-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006364174 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, la contribuente lamentava l'omessa e comunque non provata comunicazione di irregolarità prevista in esito al controllo automatizzato, nonché la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, con riferimento all'applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura non agevolata, oltre a ulteriori vizi afferenti alla motivazione ed alla legittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo la piena legittimità della cartella di pagamento impugnata e sostenendo che la comunicazione di irregolarità non costituisce atto presupposto necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo, chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la quale resisteva alle avverse doglianze deducendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'insussistenza di vizi idonei a determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 4677/06/18, accoglieva il ricorso limitatamente alla violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, disponendo la rideterminazione delle sanzioni e degli interessi secondo il regime agevolato, e rigettava per il resto le doglianze, confermando la debenza del tributo principale e ponendo le spese di lite a carico della contribuente.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento quanto al tributo principale e regolato le spese di lite in suo sfavore.
Si costituivano nel grado di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa e Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2 dicembre 2024, la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico tra le parti che la cartella di pagamento oggetto di giudizio tragga origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto tributo armonizzato (IVA), nonché, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La società appellante deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa e comunque non provata comunicazione di irregolarità, sostenendo che tale omissione avrebbe dovuto comportare l'integrale annullamento dell'atto, anche con riferimento al tributo principale.
La censura non è fondata.
Va preliminarmente ribadito che la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis del
D.P.R. n. 633 del 1972 non costituisce atto presupposto necessario ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella di pagamento, trattandosi di adempimento funzionale esclusivamente a consentire al contribuente la regolarizzazione spontanea della propria posizione mediante il pagamento in misura agevolata.
Nel sistema dell'IVA, quale tributo armonizzato, il controllo automatizzato non dà luogo all'esercizio di una potestà accertativa in senso proprio, ma si risolve in una mera attività di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente, senza alcun margine di discrezionalità valutativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, in tale ambito, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, né la mancata comunicazione di irregolarità è idonea a incidere sulla legittimità della pretesa tributaria principale, risultando il contribuente già pienamente edotto dell'an e del quantum dell'imposta dovuta, in quanto derivanti dalla propria dichiarazione.
Tale principio risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che, in materia di IVA, la comunicazione di irregolarità non costituisce condizione di validità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, incidendo esclusivamente sul regime delle sanzioni e degli interessi (Cass., sez. trib., n. 18140/2012; Cass., sez. trib., n. 21676/2015). L'orientamento è stato ulteriormente ribadito in epoca più recente, avendo la Corte di cassazione precisato che la mancata comunicazione preventiva non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente nei procedimenti automatizzati relativi a tributi armonizzati, allorché l'imposta risulti liquidata sulla base di dati dichiarativi non contestati
(Cass., sez. trib., 21 febbraio 2022, n. 5698; Cass., sez. trib., 7 giugno 2023, n. 16074).
È stato altresì chiarito che l'obbligo di contraddittorio preventivo, anche alla luce dei principi del diritto unionale, non opera nei casi in cui l'Amministrazione si limiti a una liquidazione meramente automatica dell'IVA, priva di profili valutativi o discrezionali, non essendo configurabile alcuna utilità concreta per il contribuente (Cass., sez. trib., 9 maggio
2024, n. 12628).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata risulta fondata esclusivamente su dati dichiarativi forniti dalla stessa contribuente e non emerge l'esercizio di alcun potere valutativo tale da imporre l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale.
Correttamente, pertanto, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha ritenuto che l'eventuale mancata prova della rituale ricezione della comunicazione di irregolarità non incida sulla debenza del tributo principale, ma rilevi unicamente ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio e degli interessi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 462 del 1997.
La sentenza impugnata risulta, dunque, conforme al quadro normativo interno e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e unionale in materia di IVA quale tributo armonizzato, avendo correttamente distinto tra profilo impositivo e profilo sanzionatorio, senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente. Le doglianze di appello si risolvono, in definitiva, in una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di primo grado, senza l'indicazione di specifici errori di diritto o di fatto idonei a giustificare la riforma della decisione impugnata.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
ZI IA
Depositata il 09/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 4, riunita in udienza il 02/12/2024 alle ore 09:45 con la seguente composizione collegiale:
CACCIATO NUNZIO, Presidente e Relatore FERLA GIROLAMO, Giudice SALVUCCI DAVID, Giudice
in data 02/12/2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 1527/2019 depositato il 04/03/2019
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Rag. Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa - Indirizzo_1
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 Avv. -
Email_3ed elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di: - pronuncia sentenza n. 4677/2018 emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale SIRACUSA sez. 6 e pubblicata il 20/12/2018
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006364174 IRES-ALIQUOTE 2011
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820150006364174 IVA-ALTRO 2011
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle conclusioni contenute nell'ultimo atto difensivo A CURA DEL RELATORE)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso ritualmente proposto, la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnava la cartella di pagamento indicata in epigrafe, emessa a seguito di controllo automatizzato ai sensi degli artt. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973 e 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, deducendone l'illegittimità sotto plurimi profili.
In particolare, la contribuente lamentava l'omessa e comunque non provata comunicazione di irregolarità prevista in esito al controllo automatizzato, nonché la violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, con riferimento all'applicazione delle sanzioni e degli interessi in misura non agevolata, oltre a ulteriori vizi afferenti alla motivazione ed alla legittimità della pretesa tributaria.
Si costituiva in giudizio Riscossione Sicilia S.p.A., eccependo la piena legittimità della cartella di pagamento impugnata e sostenendo che la comunicazione di irregolarità non costituisce atto presupposto necessario ai fini dell'iscrizione a ruolo, chiedendo il rigetto del ricorso. Si costituiva altresì l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Siracusa, la quale resisteva alle avverse doglianze deducendo la correttezza dell'operato dell'Ufficio e l'insussistenza di vizi idonei a determinare l'annullamento dell'atto impugnato.
La Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa, con sentenza n. 4677/06/18, accoglieva il ricorso limitatamente alla violazione dell'art. 2 del D.Lgs. n. 462 del 1997, disponendo la rideterminazione delle sanzioni e degli interessi secondo il regime agevolato, e rigettava per il resto le doglianze, confermando la debenza del tributo principale e ponendo le spese di lite a carico della contribuente.
Avverso tale decisione proponeva appello la società contribuente, deducendo l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto legittima la cartella di pagamento quanto al tributo principale e regolato le spese di lite in suo sfavore.
Si costituivano nel grado di appello l'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di
Siracusa e Agenzia delle Entrate-Riscossione, entrambe chiedendo il rigetto dell'appello e la conferma della sentenza impugnata.
All'udienza del 2 dicembre 2024, la causa è stata decisa coma da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e deve essere rigettato.
È pacifico tra le parti che la cartella di pagamento oggetto di giudizio tragga origine da controllo automatizzato ai sensi dell'art. 54-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, avente ad oggetto tributo armonizzato (IVA), nonché, per quanto di competenza, ai sensi dell'art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973.
La società appellante deduce l'illegittimità della cartella di pagamento per omessa e comunque non provata comunicazione di irregolarità, sostenendo che tale omissione avrebbe dovuto comportare l'integrale annullamento dell'atto, anche con riferimento al tributo principale.
La censura non è fondata.
Va preliminarmente ribadito che la comunicazione di irregolarità prevista dall'art. 54-bis del
D.P.R. n. 633 del 1972 non costituisce atto presupposto necessario ai fini della legittimità dell'iscrizione a ruolo e della successiva emissione della cartella di pagamento, trattandosi di adempimento funzionale esclusivamente a consentire al contribuente la regolarizzazione spontanea della propria posizione mediante il pagamento in misura agevolata.
Nel sistema dell'IVA, quale tributo armonizzato, il controllo automatizzato non dà luogo all'esercizio di una potestà accertativa in senso proprio, ma si risolve in una mera attività di liquidazione dell'imposta sulla base dei dati direttamente desumibili dalla dichiarazione presentata dal contribuente, senza alcun margine di discrezionalità valutativa da parte dell'Amministrazione finanziaria.
Ne consegue che, in tale ambito, non sussiste un obbligo generalizzato di contraddittorio endoprocedimentale, né la mancata comunicazione di irregolarità è idonea a incidere sulla legittimità della pretesa tributaria principale, risultando il contribuente già pienamente edotto dell'an e del quantum dell'imposta dovuta, in quanto derivanti dalla propria dichiarazione.
Tale principio risulta consolidato nella giurisprudenza di legittimità, la quale ha reiteratamente affermato che, in materia di IVA, la comunicazione di irregolarità non costituisce condizione di validità della cartella di pagamento emessa a seguito di controllo automatizzato, incidendo esclusivamente sul regime delle sanzioni e degli interessi (Cass., sez. trib., n. 18140/2012; Cass., sez. trib., n. 21676/2015). L'orientamento è stato ulteriormente ribadito in epoca più recente, avendo la Corte di cassazione precisato che la mancata comunicazione preventiva non comporta alcuna lesione del diritto di difesa del contribuente nei procedimenti automatizzati relativi a tributi armonizzati, allorché l'imposta risulti liquidata sulla base di dati dichiarativi non contestati
(Cass., sez. trib., 21 febbraio 2022, n. 5698; Cass., sez. trib., 7 giugno 2023, n. 16074).
È stato altresì chiarito che l'obbligo di contraddittorio preventivo, anche alla luce dei principi del diritto unionale, non opera nei casi in cui l'Amministrazione si limiti a una liquidazione meramente automatica dell'IVA, priva di profili valutativi o discrezionali, non essendo configurabile alcuna utilità concreta per il contribuente (Cass., sez. trib., 9 maggio
2024, n. 12628).
Nel caso di specie, la cartella di pagamento impugnata risulta fondata esclusivamente su dati dichiarativi forniti dalla stessa contribuente e non emerge l'esercizio di alcun potere valutativo tale da imporre l'instaurazione di un contraddittorio endoprocedimentale.
Correttamente, pertanto, la Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa ha ritenuto che l'eventuale mancata prova della rituale ricezione della comunicazione di irregolarità non incida sulla debenza del tributo principale, ma rilevi unicamente ai fini dell'applicazione del regime sanzionatorio e degli interessi, in conformità a quanto disposto dall'art. 2 del D.Lgs.
n. 462 del 1997.
La sentenza impugnata risulta, dunque, conforme al quadro normativo interno e ai principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità e unionale in materia di IVA quale tributo armonizzato, avendo correttamente distinto tra profilo impositivo e profilo sanzionatorio, senza determinare alcuna violazione del diritto di difesa del contribuente. Le doglianze di appello si risolvono, in definitiva, in una mera riproposizione di censure già esaminate e disattese dal giudice di primo grado, senza l'indicazione di specifici errori di diritto o di fatto idonei a giustificare la riforma della decisione impugnata.
L'appello deve pertanto essere rigettato, con integrale conferma della sentenza di primo grado.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di Secondo Grado della Sicilia, Sezione staccata di
Siracusa, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma integralmente la sentenza impugnata.
Condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in euro 1.200,00, oltre accessori di legge, se dovuti.
Così deciso in Siracusa il 2 dicembre 2024.
Il Presidente est.
ZI IA