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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 01/12/2025, n. 568 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 568 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5155/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5155/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario, in Ravenna, il 16/05/2010, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di
Ravenna dell'anno 2010, atto n. 23, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al presente ricorso e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio, nonché di eseguire tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge.
CONDIZIONI pagina 1 di 5 2- dare atto che le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza fissata presso l'abitazione materna e con facoltà del padre di poterle vedere e tenere con sé, a settimane alterne, secondo il seguente calendario: -nella prima settimana il padre terrà con sé le figlie, il martedì ed il giovedì dalle 18 fino alle 22 circa, riaccompagnandole per il pernottamento presso l'abitazione materna;
-nella seconda settimana, il padre terrà con sé le figlie minori il lunedì, il mercoledì, senza il pernottamento e dal venerdì sera fino alla domenica sera, riaccompagnandole presso l'abitazione materna, dopo cena. I genitori potranno modificare il predetto calendario, previo accordo tra di loro e sempre tenendo conto delle esigenze preminenti delle figlie minori e della loro volontà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
3 – dare atto che durante le ferie scolastiche natalizie le figlie minori trascorreranno sette giorni, anche non continuativi, con il padre e sette giorni con la madre, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ed Per_1 Per_2 trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno tenere in considerazione l'interesse preminente delle minori;
durante le vacanze scolastiche estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori i quali si impegnano, indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicarsi reciprocamente i periodi nei quali terranno ed con sé ed i luoghi Per_1 Per_2 scelti per le vacanze. Tali condizioni potranno essere modificate con l'accordo dei genitori, i quali dovranno sempre tenere in considerazione la volontà e l'interesse preminente delle figlie minori;
4 – dare atto che il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 200,00= per ciascuna di loro e così complessivamente la somma di € 400,00= da corrispondersi, entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra – IBAN: Parte_1
[...]. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5 – dare atto che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione di tali spese, tra le quali debbono essere ricomprese anche quelle oggi non prevedibili, i ricorrenti dichiarano di fare riferimento al Protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Ravenna che di seguito viene riportato: “A) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico pagina 2 di 5 ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei); baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei): - spese mediche- sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola ivi compresi i corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisico diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. Le spese straordinarie, se anticipate per intero da uno dei genitori (e quindi non pagate direttamente per la rispettiva quota da uno di essi), verranno rimborsate dall'altro genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta, anche verbale, all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa, in ossequio a quanto previsto nel Protocollo sopra richiamato (ossia per le spese di cui al punto A del Protocollo). 6 – dare atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra , Parte_1 genitore collocatario delle figlie minori;
entrambi i genitori potranno altresì detrarre, pro quota, dalla propria dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per le figlie, se previsto dalla normativa fiscale;
7
– dare atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio da parte degli uffici pubblici competenti del documento d'identità valido per l'espatrio, per le figlie minori;
8 – dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, in ogni caso, non intendono richiedere, reciprocamente, somme a titolo di mantenimento e di assegno divorzile;
9 – dare atto che i coniugi pagina 3 di 5 dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; 10 – dare atto che i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla successiva sentenza di divorzio;
11 – Spese
a carico di entrambi i ricorrenti al 50%.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 180/2025, pubblicata l'8.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
19.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 180/2025, pubblicata l'8.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Il Collegio prende atto degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportati in corsivo.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5155/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2 pagina 4 di 5 , nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in Ravenna il C.F._2
16.05.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n.
23, p. 2, Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come sopra ritrascritte in corsivo;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportati in corsivo;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RAVENNA
SEZIONE CIVILE
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Giovanni Trerè Presidente dott.ssa Alessia Vicini Giudice relatore dott.ssa Elena Orlandi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 5155/2024 R.G.V.G., avente ad oggetto “separazione consensuale e divorzio congiunto– cessazione effetti civili”, promossa da
(C.F. ), Parte_1 C.F._1
e
(C.F. , Parte_2 C.F._2 entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Silvia Campese, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Ravenna, via De Gasperi n. 35, in virtù di procure allegate al ricorso
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
CONCLUSIONI
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato con rito concordatario, in Ravenna, il 16/05/2010, annotato nei registri dello Stato Civile del Comune di
Ravenna dell'anno 2010, atto n. 23, p. 2, s. A, alle condizioni di cui al presente ricorso e ordinare all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza di divorzio a margine dell'atto di matrimonio, nonché di eseguire tutte le ulteriori incombenze previste dalla legge.
CONDIZIONI pagina 1 di 5 2- dare atto che le figlie minori ed saranno affidate congiuntamente ad entrambi i Per_1 Per_2 genitori, con collocazione prevalente e residenza fissata presso l'abitazione materna e con facoltà del padre di poterle vedere e tenere con sé, a settimane alterne, secondo il seguente calendario: -nella prima settimana il padre terrà con sé le figlie, il martedì ed il giovedì dalle 18 fino alle 22 circa, riaccompagnandole per il pernottamento presso l'abitazione materna;
-nella seconda settimana, il padre terrà con sé le figlie minori il lunedì, il mercoledì, senza il pernottamento e dal venerdì sera fino alla domenica sera, riaccompagnandole presso l'abitazione materna, dopo cena. I genitori potranno modificare il predetto calendario, previo accordo tra di loro e sempre tenendo conto delle esigenze preminenti delle figlie minori e della loro volontà, compatibilmente con gli impegni lavorativi di entrambi;
3 – dare atto che durante le ferie scolastiche natalizie le figlie minori trascorreranno sette giorni, anche non continuativi, con il padre e sette giorni con la madre, alternando, di anno in anno, il giorno di Natale con quello di Capodanno;
durante le vacanze pasquali ed Per_1 Per_2 trascorreranno, ad anni alterni, il giorno di Pasqua con il padre ed il lunedì dell'Angelo con la madre, salvo diversi accordi tra i genitori che dovranno tenere in considerazione l'interesse preminente delle minori;
durante le vacanze scolastiche estive le figlie minori trascorreranno 15 giorni, anche non consecutivi, con ciascuno dei genitori i quali si impegnano, indicativamente entro il 31 maggio di ogni anno, a comunicarsi reciprocamente i periodi nei quali terranno ed con sé ed i luoghi Per_1 Per_2 scelti per le vacanze. Tali condizioni potranno essere modificate con l'accordo dei genitori, i quali dovranno sempre tenere in considerazione la volontà e l'interesse preminente delle figlie minori;
4 – dare atto che il SI. si impegna e si obbliga a corrispondere, a titolo di contributo Parte_2 per il mantenimento ordinario delle figlie minori, la somma mensile di € 200,00= per ciascuna di loro e così complessivamente la somma di € 400,00= da corrispondersi, entro il giorno 30 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario sul conto corrente intestato alla SI.ra – IBAN: Parte_1
[...]. Detta somma dovrà essere rivalutata annualmente, secondo gli indici ISTAT, come per legge;
5 – dare atto che le spese straordinarie che si renderanno necessarie per le figlie minori, saranno sostenute da entrambi i genitori, nella misura del 50% ciascuno. Per
l'individuazione di tali spese, tra le quali debbono essere ricomprese anche quelle oggi non prevedibili, i ricorrenti dichiarano di fare riferimento al Protocollo attualmente in uso presso il
Tribunale di Ravenna che di seguito viene riportato: “A) Spese che non necessitano di preventivo accordo tra i genitori e che devono essere rimborsate dal genitore che le ha sostenute, previa esibizione della documentazione fiscale giustificativa da parte dell'altro: - spese scolastiche (tasse, libri di testo, materiale di corredo di inizio anno, gite, trasporto pubblico da e per la scuola); - spese parascolastiche (prescuola e doposcuola unicamente nel caso di incompatibilità dell'orario scolastico pagina 2 di 5 ordinario dei figli con l'orario lavorativo di entrambi i genitori e qualora non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei); baby sitter e centri estivi unicamente nel caso in cui sia necessario per esigenze lavorative di entrambi i genitori e non vi siano altri familiari disponibili e/o idonei): - spese mediche- sanitarie (tickets, visite specialistiche, farmaci, con esclusione di quelli da banco se non specificamente prescritti, interventi chirurgici indifferibili, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite
SSN; cicli di psicoterapia e logopedia unicamente qualora le problematiche psico/fisiche presentate dal figlio siano diagnosticate dal medico o pediatra di base e necessitino delle suddette terapie, prescritte dal medico). B) Spese che devono essere preventivamente concordate tra i genitori: - spese scolastiche (rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative per studi fuori sede di università pubbliche e private, ripetizioni); - spese parascolastiche (dopo scuola e centri estivi qualora opportuno per l'educazione dei figli, indipendentemente dalla disponibilità di uno o di entrambi i genitori e di altri familiari;
viaggi di istruzione in genere, anche se organizzati dalla scuola ivi compresi i corsi di lingua straniera o di informatica); -spese medico-sanitarie (tutte quelle non effettuate tramite SSN;
cicli di psicoterapia e logopedia qualora di semplice ausilio al figlio in assenza di problematiche psico/fisico diagnosticate); -spese ludiche, sportive e artistiche (vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto/manutenzione straordinaria di auto, moto, motorino;
attività sportiva, comprensiva dell'attrezzatura e di quant'altro necessario per lo svolgimento dell'attività stessa;
corsi artistici quali danza, musica, pittura e altro). In riferimento alle spese straordinarie da concordare, a fronte di una pronta richiesta scritta (anche a mezzo mail o messaggio telefonico), di uno dei genitori, l'altro dovrà manifestare tempestivamente (ovvero nei tempi necessari e adeguati al tipo di richiesta), sempre per iscritto e con esplicita motivazione, l'eventuale dissenso;
in difetto, il silenzio sarà inteso come assenso alla richiesta”. Le spese straordinarie, se anticipate per intero da uno dei genitori (e quindi non pagate direttamente per la rispettiva quota da uno di essi), verranno rimborsate dall'altro genitore in misura pari al 50%, entro 10 giorni da quello in cui il genitore che le ha sostenute ne fa richiesta, anche verbale, all'altro e dietro esibizione della documentazione giustificativa, in ossequio a quanto previsto nel Protocollo sopra richiamato (ossia per le spese di cui al punto A del Protocollo). 6 – dare atto che l'assegno unico universale sarà percepito integralmente dalla SI.ra , Parte_1 genitore collocatario delle figlie minori;
entrambi i genitori potranno altresì detrarre, pro quota, dalla propria dichiarazione dei redditi, le spese sostenute per le figlie, se previsto dalla normativa fiscale;
7
– dare atto che i ricorrenti si autorizzano al rilascio da parte degli uffici pubblici competenti del documento d'identità valido per l'espatrio, per le figlie minori;
8 – dare atto che i coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e che, in ogni caso, non intendono richiedere, reciprocamente, somme a titolo di mantenimento e di assegno divorzile;
9 – dare atto che i coniugi pagina 3 di 5 dichiarano di avere già provveduto a regolamentare ogni ulteriore e reciproca pendenza economica e di non avere più nulla a pretendere l'uno dall'altra; 10 – dare atto che i ricorrenti rinunciano sin da ora all'impugnazione della sentenza di separazione ed alla successiva sentenza di divorzio;
11 – Spese
a carico di entrambi i ricorrenti al 50%.”
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con sentenza non definitiva n. 180/2025, pubblicata l'8.04.2025, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi e e con separata ordinanza, Parte_1 Parte_2 visto il cumulo delle domande di separazione e divorzio avanzate congiuntamente dalle parti, ha rimesso la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio relativamente alla domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Preso atto dell'assenza della volontà di riconciliarsi delle parti e visto il parere favorevole del PM, il giudice relatore delegato ha rimesso la causa in decisione al Collegio con ordinanza depositata in data
19.11.2025.
1. Tanto premesso, la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra le parti è fondata e va accolta.
Nel caso di specie risultano, infatti, sussistenti i presupposti di cui all'art. 2 L. 898/1970, per essere fallito il tentativo di conciliazione dei coniugi ed essendo provata l'impossibilità di ricostruire la comunione spirituale e materiale tra le parti, stanti l'inutilità del tentativo stesso, l'intervallo di tempo trascorso dalla separazione che si presume ininterrotta e la precisa volontà espressa dai coniugi.
Ricorre, inoltre, il presupposto di cui all'art. 3, comma 2, L. 898/1970, come modificato dalla l.
55/2015. Dalla documentazione in atti, infatti, si evince che con sentenza non definitiva n. 180/2025, pubblicata l'8.04.2025, passata in giudicato, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale dei coniugi. Risulta, pertanto, decorso il termine di 6 mesi dalla comparizione (cartolare) dei coniugi innanzi al Giudice Delegato nella procedura di separazione personale consensuale.
2. Il Collegio prende atto degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportati in corsivo.
Infine, il Collegio prende atto dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna in composizione collegiale come in epigrafe, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 5155/2024 R.G. V.G., così provvede:
a) PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra (C.F. Parte_1
), nata a [...] il [...], e (C.F. C.F._1 Parte_2 pagina 4 di 5 , nato a [...] il [...], celebrato con rito concordatario in Ravenna il C.F._2
16.05.2010, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del predetto Comune dell'anno 2010, atto n.
23, p. 2, Serie A alle condizioni di cui al ricorso congiunto così come sopra ritrascritte in corsivo;
b) DISPONE trasmettersi la presente sentenza all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Ravenna al fine dell'annotazione, all'esito del passaggio in giudicato;
c) PRENDE ATTO degli accordi intercorsi tra le parti non rientranti nel contenuto necessario della regolamentazione, sulla base della domanda congiunta, delle statuizioni accessorie alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, sopra riportati in corsivo;
d) PRENDE ATTO dell'accordo delle parti in punto spese di lite.
Così deciso in Ravenna, nella camera di consiglio del 27.11.2025
Il Giudice relatore Il Presidente dott.ssa Alessia Vicini dott. Giovanni Trerè
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