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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Salerno, sentenza 25/07/2025, n. 242 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Salerno |
| Numero : | 242 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza n. 242//2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in pers.l.r.p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Tommaso Parisi con Pt_1
domicilio eletto in Corso Garibaldi c/o 38, Salerno Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Naddeo Salvatore e CP_1
Capuano Raffaella, con domicilio eletto in Via Picentino N.27 (P.co Gardenia) -84089
Pontecagnano Faiano
PARTE APPELLATA CON APPELLO INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 797/2021, emessa il 30.06.2021 dal Tribunale di
Nocera Inferiore, in persona del G. L.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con il ricorso di primo grado, deduceva: di essere pensionato con decorrenza CP_1
01.08.2007; di avere diritto al calcolo della pensione secondo il metodo retributivo;
che i contributi ricadenti nella quota “A” di pensione erano maggiori di quelli posti dall' a base Pt_1
del calcolo. Chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con accertamento dell'irrilevanza ai fini pensionistici della retribuzione percepita (poiché “in peius” rispetto al diritto alla prestazione pensionistica già consolidatasi) e la condanna dell'ente ad
1 arretrati pensionistici per euro 59.459,79. L'Ente, nel costituirsi in giudizio, resisteva avverso la domanda attorea, deducendone la decadenza e l'infondatezza chiedendone il rigetto integrale.
Il primo Giudice accoglieva in parte il ricorso, rilevando che l'Ente aveva erroneamente calcolato il rateo pensionistico effettivamente spettante al sig. , per non aver CP_1
neutralizzato i contributi figurativi da mobilità e considerato correttamente il reddito percepito ed i contributi accreditati. Disposta CTU che ricalcolava il rateo di pensione che nel 2019 era pari ad €. 1.257,19, determinava i ratei arretrati nell'importo di euro 16.247,79 per il periodo dal
01.08.2007 alla data del deposito del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato nella Cancelleria di Pt_1
questa Corte in data 21.12.2021, dolendosi dell'accoglimento della domanda attorea e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria ritualmente depositata con la quale asseriva l'infondatezza delle censure mosse all'impugnata sentenza e inammissibilità dei motivi addotti, con vittoria delle spese di lite. Esperiva, altresì, appello incidentale deducendo la erroneità della decisione in ordine a quella parte in cui il Giudice considera ai fini della pensione il reddito di €. 13.520,00 e non quello di €. 21.221,76 oltre ad non vagliare l'intero periodo di mobilità.
All'esito dell'udienza fissata, sentite le parti che discutevano oralmente, la causa veniva decisa come da dispositivo.
*****
L'appello proposto dall' è fondato mentre va rigettato l'appello incidentale proposto da Pt_1
. CP_1
Con effetto assorbente ad ogni altra eccezione formulata ed anche in merito all'appello incidentale proposto dal va in primo luogo precisato che il meccanismo della CP_1
neutralizzazione è posto a garanzia delle pensioni minime mentre nel caso di specie, per effetto dell'incremento ex lege nr. 257/1992, è stato riconosciuto all'assicurato un accredito contributivo erroneo.
Il primo giudice, nel calcolo del rateo pensionistico ex lege nr. 503/1992 ha ritenuto che il calcolo effettuato dall' era erroneo per non aver l' correttamente rivalutato la Pt_1 Pt_1
retribuzione percepita dal ricorrente e quella di mobilità determinando quindi uno erroneo rateo pensionistico.
Afferma il S.C. : “ In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare
2 un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di
"neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento.” (Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 28025 del 02/11/2018) .
L'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n.
297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, ma non è applicabile a chi già abbia già maturato, anche per effetto di legislazione premiale, il riconoscimento massimo. Con il meccanismo della neutralizzazione non son utilizzati ai fini del calcolo della quota retributiva del rateo pensionistico gli anni lavorativi in cui il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso – per effetto di CIG, mobilità – con il limite che restano utilizzabili gli ultimi cinque anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione ove necessari al conseguimento del trattamento minimo, in modo tale che “ la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica “ ; ma tale meccanismo di garanzia può valere solo per i ratei di pensione maturati ex lege nr. 297/1982 ma non già per i ratei regolati ex lege nr.503/1992.
E' incontestato che la vicenda de qua è sottratta al regime transitorio ex art. 13.
La pronuncia della Corte Costituzionale ha scrutinato esclusivamente la legge nr.297/1982 “ laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa ” ( confr. anche Cass sez. lav. nr. 790/2021).
All'uopo va comunque evidenziato per completezza che l' ha applicato nel caso di specie i Pt_1
coefficienti rivalutativi stabiliti dalla legge sia per quanto riguarda la rivalutazione contrattuale, sia per quanto riguarda l'applicazione degli ulteriori coefficienti per la rivalutazione finale della retribuzione pensionabile secondo gli indici Istat come tra l'altro si evince dall'estratto conto
3 analitico prodotto. Il CTU, invece, a parere del collegio ha operato un errore metodologico nella quantificazione effettuata in quanto egli annualmente ha rivalutato secondo gli indici crescenti e non il dato base costituito dalla retribuzione bensì quello annualmente rivalutato determinando in tal modo una sorta di iper-rivalutazione come tra l'altro si rileva dalla differenza che si evince anno per anno.
L'appello principale va quindi accolto e respinto l'appello incidentale proposto con conseguente rigetto della domanda azionata in primo grado.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite rivenienti: a) quanto alla gravità, nella rilevanza anche costituzionale dell'interesse protetto e b) quanto alla eccezionalità, nella complessità della questione ancora non sottoposta, per lo specifico profilo, al vaglio di legittimità.
Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà.
Il tutto con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per quanto riguarda il solo appello incidentale proposto dal sig. . CP_1
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_1
sentenza n. 797/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o comunque assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, Pt_1
rigetta il ricorso proposto in primo grado da;
CP_1
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 26/05/2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro Casale dott. Maura Stassano
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI SALERNO
Sezione controversie di lavoro e di previdenza ed assistenza composta dai magistrati:
1. dr. Maura Stassano Presidente
2. dr. Rocco Pavese Consigliere
3. avv. Mauro Casale Giudice Ausiliario rel. ha pronunciato in grado di appello all'udienza del 26.05.2025 la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 615/2021 R. G. sezione lavoro, vertente
TRA
in pers.l.r.p.t., parte rappresentata e difesa come in atti dall'Avv. Tommaso Parisi con Pt_1
domicilio eletto in Corso Garibaldi c/o 38, Salerno Pt_1
PARTE APPELLANTE
E
parte rappresentata e difesa come in atti dagli Avv. Naddeo Salvatore e CP_1
Capuano Raffaella, con domicilio eletto in Via Picentino N.27 (P.co Gardenia) -84089
Pontecagnano Faiano
PARTE APPELLATA CON APPELLO INCIDENTALE
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 797/2021, emessa il 30.06.2021 dal Tribunale di
Nocera Inferiore, in persona del G. L.
RAGIONI DELLA DECISIONE SULLE CONCLUSIONI DELLE PARTI
(art. 132 c.p.c.; art. 118 disp. att. c.p.c.)
Con il ricorso di primo grado, deduceva: di essere pensionato con decorrenza CP_1
01.08.2007; di avere diritto al calcolo della pensione secondo il metodo retributivo;
che i contributi ricadenti nella quota “A” di pensione erano maggiori di quelli posti dall' a base Pt_1
del calcolo. Chiedeva la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento, con accertamento dell'irrilevanza ai fini pensionistici della retribuzione percepita (poiché “in peius” rispetto al diritto alla prestazione pensionistica già consolidatasi) e la condanna dell'ente ad
1 arretrati pensionistici per euro 59.459,79. L'Ente, nel costituirsi in giudizio, resisteva avverso la domanda attorea, deducendone la decadenza e l'infondatezza chiedendone il rigetto integrale.
Il primo Giudice accoglieva in parte il ricorso, rilevando che l'Ente aveva erroneamente calcolato il rateo pensionistico effettivamente spettante al sig. , per non aver CP_1
neutralizzato i contributi figurativi da mobilità e considerato correttamente il reddito percepito ed i contributi accreditati. Disposta CTU che ricalcolava il rateo di pensione che nel 2019 era pari ad €. 1.257,19, determinava i ratei arretrati nell'importo di euro 16.247,79 per il periodo dal
01.08.2007 alla data del deposito del ricorso introduttivo.
Avverso tale sentenza l' proponeva appello con ricorso depositato nella Cancelleria di Pt_1
questa Corte in data 21.12.2021, dolendosi dell'accoglimento della domanda attorea e concludendo pertanto come in atti per la riforma della gravata sentenza, con vittoria delle spese di lite.
Instauratosi il contraddittorio, la parte appellata si costituiva con memoria ritualmente depositata con la quale asseriva l'infondatezza delle censure mosse all'impugnata sentenza e inammissibilità dei motivi addotti, con vittoria delle spese di lite. Esperiva, altresì, appello incidentale deducendo la erroneità della decisione in ordine a quella parte in cui il Giudice considera ai fini della pensione il reddito di €. 13.520,00 e non quello di €. 21.221,76 oltre ad non vagliare l'intero periodo di mobilità.
All'esito dell'udienza fissata, sentite le parti che discutevano oralmente, la causa veniva decisa come da dispositivo.
*****
L'appello proposto dall' è fondato mentre va rigettato l'appello incidentale proposto da Pt_1
. CP_1
Con effetto assorbente ad ogni altra eccezione formulata ed anche in merito all'appello incidentale proposto dal va in primo luogo precisato che il meccanismo della CP_1
neutralizzazione è posto a garanzia delle pensioni minime mentre nel caso di specie, per effetto dell'incremento ex lege nr. 257/1992, è stato riconosciuto all'assicurato un accredito contributivo erroneo.
Il primo giudice, nel calcolo del rateo pensionistico ex lege nr. 503/1992 ha ritenuto che il calcolo effettuato dall' era erroneo per non aver l' correttamente rivalutato la Pt_1 Pt_1
retribuzione percepita dal ricorrente e quella di mobilità determinando quindi uno erroneo rateo pensionistico.
Afferma il S.C. : “ In tema di trattamenti pensionistici, l'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n. 297 del 1982, è finalizzata ad evitare
2 un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro;
ne consegue che il principio di
"neutralizzazione" può operare solo all'interno del periodo indicato dalla norma, e non anche in relazione a periodi diversi, restando inapplicabile al montante contributivo minore che non si riferisca al periodo finale del rapporto contributivo previdenziale e sia inoltre relativo a periodi precedenti l'ultimo quinquennio di contribuzione, il quale - in caso di versamenti in diverse gestioni - va individuato in relazione a ciascuna di esse, dato che i presupposti per la maturazione di ogni pensione afferiscono alle regole della gestione di riferimento.” (Cass. Sez. L - , Sentenza
n. 28025 del 02/11/2018) .
L'esclusione dal calcolo della pensione dei periodi di retribuzione ridotta non necessari ai fini del perfezionamento dell'anzianità contributiva minima, ai sensi dell'art. 3, comma 8, della l. n.
297 del 1982, è finalizzata ad evitare un depauperamento della prestazione previdenziale causato dallo svolgimento di un'attività lavorativa meno retribuita nell'ultimo quinquennio di lavoro, ma non è applicabile a chi già abbia già maturato, anche per effetto di legislazione premiale, il riconoscimento massimo. Con il meccanismo della neutralizzazione non son utilizzati ai fini del calcolo della quota retributiva del rateo pensionistico gli anni lavorativi in cui il rapporto di lavoro sia rimasto sospeso – per effetto di CIG, mobilità – con il limite che restano utilizzabili gli ultimi cinque anni a ritroso dalla data di presentazione della domanda di pensione ove necessari al conseguimento del trattamento minimo, in modo tale che “ la contribuzione acquisita nella fase successiva al perfezionamento del requisito minimo contributivo non può tradursi nel detrimento della misura della prestazione pensionistica “ ; ma tale meccanismo di garanzia può valere solo per i ratei di pensione maturati ex lege nr. 297/1982 ma non già per i ratei regolati ex lege nr.503/1992.
E' incontestato che la vicenda de qua è sottratta al regime transitorio ex art. 13.
La pronuncia della Corte Costituzionale ha scrutinato esclusivamente la legge nr.297/1982 “ laddove nel nuovo sistema normativo seguente la riforma del 1992 l'individuazione del periodo di riferimento per la determinazione della retribuzione pensionabile, operata secondo i criteri fissati dal legislatore nell'ambito della sua discrezionalità politica, non persegue finalità di garantire al lavoratore una più favorevole base di calcolo per la liquidazione della pensione ma reca un diverso meccanismo di determinazione della retribuzione pensionabile non più correlato all'ultimo scorcio della vita lavorativa ” ( confr. anche Cass sez. lav. nr. 790/2021).
All'uopo va comunque evidenziato per completezza che l' ha applicato nel caso di specie i Pt_1
coefficienti rivalutativi stabiliti dalla legge sia per quanto riguarda la rivalutazione contrattuale, sia per quanto riguarda l'applicazione degli ulteriori coefficienti per la rivalutazione finale della retribuzione pensionabile secondo gli indici Istat come tra l'altro si evince dall'estratto conto
3 analitico prodotto. Il CTU, invece, a parere del collegio ha operato un errore metodologico nella quantificazione effettuata in quanto egli annualmente ha rivalutato secondo gli indici crescenti e non il dato base costituito dalla retribuzione bensì quello annualmente rivalutato determinando in tal modo una sorta di iper-rivalutazione come tra l'altro si rileva dalla differenza che si evince anno per anno.
L'appello principale va quindi accolto e respinto l'appello incidentale proposto con conseguente rigetto della domanda azionata in primo grado.
Sussistono gravi ed eccezionali ragioni di compensazione delle spese di lite rivenienti: a) quanto alla gravità, nella rilevanza anche costituzionale dell'interesse protetto e b) quanto alla eccezionalità, nella complessità della questione ancora non sottoposta, per lo specifico profilo, al vaglio di legittimità.
Pone le spese di c.t.u. come liquidate in primo grado a carico di entrambe le parti, a ciascuna in ragione della metà.
Il tutto con declaratoria, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002 come introdotto ex art. 1, co. 17 della L. n. 228/2012 (nei limiti precisati da Cass. n. 26907/2018), della sussistenza dei presupposti per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello eventualmente già dovuto per quanto riguarda il solo appello incidentale proposto dal sig. . CP_1
P. Q. M.
La Corte di Appello, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dall' avverso la Pt_1
sentenza n. 797/2021 emessa dal Tribunale di Nocera Inferiore, ogni diversa istanza ed eccezione rigettata o comunque assorbita, così provvede:
a) accoglie l'appello proposto da e, per l'effetto, in riforma dell'impugnata sentenza, Pt_1
rigetta il ricorso proposto in primo grado da;
CP_1
b) dichiara interamente compensate tra le parti le spese del doppio grado.
Salerno, 26/05/2025
Il Giudice Ausiliario est. Il Presidente
avv. Mauro Casale dott. Maura Stassano
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