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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 16/09/2025, n. 1661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1661 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 16-9-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6089/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(10.11.1954), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Russo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22-11-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva , la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nel presente giudizio, l' ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato Pt_1 nel procedimento di ATP, facendo riferimento ad una perizia di parte, e contestando la gravità delle patologie riscontrate senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o specifiche patologie non adeguatamente esaminate dal perito, né vi sono specifiche critiche all'operato del CTU, ma semplice dissenso diagnostico. In particolare, non risulta che il CTU non abbia individuato la data in cui la sia andata in menopausa, in quanto, nella parte della relazione CP_1 dedicata alla “anamnesi fisiologica” il consulente ha espressamente dichiarato “menopausa a 48 anni per isteroannessiectomia”. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso dell' , e per l'effetto dichiara che in capo a Pt_1 sussistono i requisiti medico legali per l'assegno di invalidità civile a Controparte_1 decorrere dal 1-9-2018; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1170,00 per Pt_1 la fase di ATP ed euro 2000,00 per la fase di opposizione, per un totale di euro 3170,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte opposta, antistatario;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 16-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. FLORA SCELZA, lette le note di trattazione in forma scritta depositate dalle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha pronunziato a seguito della riserva assunta in data 16-9-2025 la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 6089/2021 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, in pers. del l. r. p. t., rappresentato e difeso dall'Avv. Gianfranco Pepe, e con lo Pt_1 stesso elettivamente domiciliato come in atti Ricorrente
E
(10.11.1954), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Controparte_1
Russo, e con lo stesso elettivamente domiciliato come in atti Resistente
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22-11-2021 ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., l' , Pt_1 dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU nell'ambito del procedimento per A.T.P. introdotto da al fine di ottenere il riconoscimento del diritto Controparte_1 all'assegno di invalidità civile, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la insussistenza del requisito sanitario per la prestazione richiesta. Si costituiva , la quale sulla base di varie argomentazioni giuridiche, Controparte_1 chiedeva dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e comunque il rigetto dello stesso con vittoria delle spese del giudizio. La causa, a seguito di decreto presidenziale, veniva scardinata dal ruolo del precedente giudicante, ed assegnata alla scrivente. All'udienza odierna, tenutasi in forma scritta ex art. 127 ter c.p.c., il Giudice decideva la causa pronunciando la presente sentenza.
La domanda è inammissibile. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre rilevare che il meccanismo previsto dal legislatore, articolato in 2 fasi consequenziali nell'intento di deflazionare l'enorme contenzioso previdenziale ed assistenziale che grava sui Tribunali, è diretto ad accertare prioritariamente la sussistenza del requisito sanitario attraverso un giudizio medico-legale preventivo, soggetto (in caso di assenso delle parti) ad omologazione, ovvero, in caso di dissenso, a successivo esame nel giudizio di merito. La necessità di proporre specifiche contestazioni nella fase di merito è correlata alla possibilità di esprimere il dissenso, rispetto alle conclusioni del CTU relative alla fase di ATP, senza formulare alcuna particolare motivazione, la quale diviene invece necessaria, a pena di inammissibilità, nel successivo giudizio, correlato al primo e strutturato come una vera e propria contestazione dell'operato del CTU. Così configurato il giudizio di merito, successivo alla mancata omologazione dell'ATP ex art. 445bis C.P.C., appare evidente (in analogia con quanto previsto dalla legge nel giudizio di appello) che la specificità dei motivi serva anzitutto ad individuare le statuizioni impugnate (tantum devolutum quantum appellatum) e debba, pertanto, essere correlata alla esposizione, pur sommaria ma chiara, delle censure mosse alle argomentazioni e conclusioni della perizia medico-legale il cui richiamo, in mancanza di specifiche doglianze fatte dalle parti e sempreché il giudice non si discosti dalla stessa CTU, esaurisce l'obbligo di motivazione del decreto di omologazione in fase di ATP. Nel presente giudizio, l' ha contestato genericamente le conclusioni del CTU nominato Pt_1 nel procedimento di ATP, facendo riferimento ad una perizia di parte, e contestando la gravità delle patologie riscontrate senza fornire valide argomentazioni scientifiche di segno contrario, mentre la norma poc'anzi evidenziata impone che siano specificati “a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Mancano nel ricorso introduttivo riferimenti a certificazioni mediche o specifiche patologie non adeguatamente esaminate dal perito, né vi sono specifiche critiche all'operato del CTU, ma semplice dissenso diagnostico. In particolare, non risulta che il CTU non abbia individuato la data in cui la sia andata in menopausa, in quanto, nella parte della relazione CP_1 dedicata alla “anamnesi fisiologica” il consulente ha espressamente dichiarato “menopausa a 48 anni per isteroannessiectomia”. In conclusione, la domanda va dichiarata inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo. Liquida le spese della CTU redatta in sede di ATP con separato decreto.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, così provvede: a) Dichiara inammissibile il ricorso dell' , e per l'effetto dichiara che in capo a Pt_1 sussistono i requisiti medico legali per l'assegno di invalidità civile a Controparte_1 decorrere dal 1-9-2018; b) condanna l' al pagamento delle spese processuali che liquida in euro 1170,00 per Pt_1 la fase di ATP ed euro 2000,00 per la fase di opposizione, per un totale di euro 3170,00, oltre IVA e CPA come per legge, con attribuzione al procuratore della parte opposta, antistatario;
c) Liquida le spese relative alla CTU espletata in fase di ATP come da separato decreto. Così deciso in Nola il 16-9-2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Flora Scelza